Articolo 7 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 giugno 1985
Art. 7.
Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di societa' di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attivita' non e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.
Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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