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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10742/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10742/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTORE STEFANO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCHIOPPA FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per l'attrice:
“Si insiste per l'ammissione delle prove di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto rilevanti ai fini del decidere, e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, accertando e dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta,
l'illegittimità del suo recesso e condanna al conseguente risarcimento del danno quantificato in euro
15.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al rigetto delle domande avversarie, anche in via riconvenzionale.
pagina 1 di 8 In subordine, in caso di accoglimento delle domande avversarie, disporre la compensazione tra i rispettivi crediti e condannare la convenuta a pagare la differenza a proprio favore, così come risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi, anche di negoziazione assistita”;
per la convenuta:
“1) In via principale di merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum;
2) In via riconvenzionale: dichiararsi risolti i contratti di vigilanza per inadempimento della committente e condannarsi l'associazione e al pagamento delle fatture nn. 3717/2018; Pt_1 Pt_1
5052/2018 e 6529/2018 per un totale di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo, nonché dell'importo di € 5.233,80 a titolo di penale o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) In via riconvenzionale subordinata: condannarsi l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della convenuta, delle fatture nn. 3717/2018;
5052/2018 e 6529/2018 per un totale di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, l'associazione dichiarava di aver stipulato in data 28 giugno Parte_1
2017 con la convenuta un contratto, con efficacia dall'1 Gennaio 2018, avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza, da eseguirsi, nello specifico, in tre zone: “Riviera Marco Polo”, “Vespucci Uno”
(fronte Zuccante/Sansovino) e “Vespucci Due” ( ); per ciascuna di esse, sarebbero stati Persona_1
previsti tre passaggi a notte, tutti i giorni dell'anno, con rilevazione elettronica (DATIX). Tuttavia, sin dall'inizio, tali impegni non sarebbero stati rispettati dalla società di sorveglianza, come ricavabile dal suo stesso report di Gennaio 2018 (l'unico consegnato dalla convenuta all'attrice), in cui spesso sarebbe risultata l'effettuazione di una sola ronda per notte oppure di due ronde nello stesso momento.
La convenuta, inoltre, nonostante le richieste dell'attrice, non avrebbe trasmesso gli ulteriori report.
Ne sarebbe derivata la verificazione di furti di materiale dalle imbarcazioni dei soci, oltre che due tentativi di incendio, per un valore di circa euro 5.000,00; inoltre, una trentina di soci, a causa della perdita di credibilità dell'associazione in seguito a tali fatti, quantificabile equitativamente, secondo l'attrice, in un danno di euro 1.500,00, non avrebbe rinnovato il rapporto associativo, con una perdita conseguente pari a circa euro 8.500,00.
pagina 2 di 8 A fronte delle contestazioni inviate dall'attrice, la convenuta, con lettera del 4 ottobre 2018, avrebbe comunicato l'intenzione di cessare la prestazione di tutti i servizi, a far data del 16 ottobre 2018.
L'attrice non avrebbe acconsentito a tale recesso, tuttavia, nonostante il tentativo di trovare una soluzione condivisa, anche tramite la stipula di convenzione di negoziazione assistita, le parti non avrebbero trovato un accordo risolutivo della vertenza.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta dichiarava che, in data 28.07.2017, le parti avrebbero stipulato tre contratti di vigilanza privata, aventi decorrenza dal giorno 01.01.2018, ed aventi ad oggetto rispettivamente:
-3 ispezioni per notte con rilevazione elettronica, tramite n. 2 terminali (c.d. Datix), presso l'ormeggio natanti di via Vespucci, denominato;
Persona_1
-2 ispezioni per notte con rilevazione elettronica, tramite n. 3 Datix, presso l'ormeggio natanti, denominato Riviera Marco Polo;
-3 ispezioni notturne con rilevazione elettronica, tramite n. 3 Datix, presso l'ormeggio natanti di via
Vespucci, denominato Zuccante/Sansovino.
Fin dai primi giorni dall'attivazione del servizio, l'attività di sorveglianza si sarebbe rivelata particolarmente difficoltosa, a causa dello stato d'incuria dei luoghi oggetto dei contratti, con rischio di infortunio per le guardie particolari giurate ivi impiegate, e, altresì, a causa dei ripetuti furti dei rilevatori elettronici (c.d. Datix) forniti in comodato d'uso dall' Controparte_1
alla committente, dei quali quest'ultima avrebbe dovuto garantire la corretta custodia ex artt. 1 e 2
[...]
dei contratti.
Tali criticità sarebbero state prontamente comunicate alla committente dagli addetti della centrale operativa dell' , con ben trentuno comunicazioni, ventisei delle quali Controparte_1
solo nel periodo compreso tra fine Febbraio e fine Maggio 2018. Anziché agevolare la corretta prosecuzione dei contratti, e contravvenendo ad ogni accordo (cfr. art. 10 contratti di vigilanza), a partire dal mese di Maggio 2018, la committente avrebbe sospeso i pagamenti relativi al servizio pattuito. Nonostante l'inadempimento di parte attrice, la società fornitrice avrebbe continuato ad erogare il servizio di vigilanza fino a quando, a fronte del mancato pagamento dell'ennesima fattura, in data 17.07.2018, avrebbe proposto di giungere ad una soluzione bonaria, risolvendo consensualmente tutti i contratti stipulati tra le parti, anticipando che, in caso di mancato accordo sul punto, si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nei tre contratti.
pagina 3 di 8 In prossimità della scadenza dei tre mesi previsti dalla clausola sopracitata, tanto l' Controparte_1
, in data 04.10.2018 (All.6), quanto il suo attuale difensore, in data 15.10.2018 (All.7),
[...]
avrebbero comunicato alla committente l'imminente cessazione del servizio, avvenuta in data
16.10.2018.
Dalla cessazione del servizio ad oggi, l' lamenterebbe ancora il mancato Controparte_1
pagamento di n. 3 fatture. Di conseguenza, vanterebbe un credito di € 2.214,30, oltre interessi dal dovuto al saldo, a fronte del mancato pagamento, da parte dell'odierna attrice, di tre fatture riferibili ai bimestri di Maggio-Giugno 2018, Luglio-Agosto 2018 e Settembre-Ottobre 2018 (quest'ultima calcolata fino al 16.10.2018, data di cessazione del servizio). Inoltre, all'art. 10, i contratti prevederebbero espressamente una penale, in caso di mancato pagamento, pari al “50% dell'importo complessivo dei canoni intercorrenti tra la data di risoluzione e quella di naturale scadenza ovvero, se maggiore, pari a cinque mensilità”. Pertanto, considerato che la risoluzione del contratto è intervenuta in data 16.10.2018, e che il contratto avrebbe avuto naturale scadenza nel Dicembre 2021, l'
[...]
avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il pagamento di una penale pari a 26 Controparte_1 mensilità ridotte del 50% per un totale di € 5.233,80 IVA inclusa.
La convenuta precisava, peraltro, che nei contratti si sarebbero previste meno ronde di quelle riportate nella precedente offerta (soltanto per gli ormeggi di Via Vespucci si sarebbero stabilite 3 ronde per notte), non sarebbe stato pattuito l'invio di tabulati delle ronde alla committente e, infine, in ogni contratto, sarebbe stata inserita la seguente clausola: “il contratto potrà cessare senza penali entro il primo anno, con un preavviso di tre mesi” (cfr. pag. 1 All. 2). L' , Controparte_1
d'altronde, avrebbe subito segnalato alla controparte che, a causa dell'incuria dei luoghi, gli ormeggi risultassero impercorribili dalle guardie giurate, con grave rischio di infortuni (cfr. All.ti 3-4).
Oltretutto, tale stato dei luoghi sarebbe stato in contrasto con gli accordi contrattuali: all'art. 13, in tema di “Obblighi dell'utente per la sicurezza sul lavoro” si sarebbe stabilito espressamente che: “la committente […] garantisce che i luoghi ove dovrà avvenire l'esecuzione del servizio sono conformi e in regola con le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti ed assicura la continua osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni”.
Nonostante le plurime sollecitazioni, l' non avrebbe mai provveduto a Controparte_2
mettere in sicurezza gli ormeggi oggetto dei contratti e, per contro, con la comunicazione del
25.07.2018 (cfr. All. 5), avrebbe rifiutato espressamente di intervenire. Da Gennaio ad Ottobre, presso i siti oggetto dei contratti, sarebbero stati sottratti, in aggiunta, ben ventinove rilevatori Datix, a fronte degli otto, installati inizialmente, necessari per svolgere il servizio (All.10).
pagina 4 di 8 Proprio l'agire della committente, dunque, avrebbe portato l'odierna convenuta a manifestare la volontà di esercitare il recesso previsto dai tre contratti di vigilanza, con la comunicazione del 17.07.2018.
In ogni caso, l'ulteriore inadempimento di parte attrice all'obbligo di pagamento avrebbe comunque portato alla risoluzione di diritto ex art. 10 (ed ex art. 1456 c.c.) dei contratti, poiché, a partire dal mese di Maggio 2018 compreso, l' avrebbe sospeso ogni pagamento per il servizio Controparte_2
di vigilanza ricevuto, contravvenendo a quanto stabilito nei contratti siglati.
Circa l'asserita responsabilità per danni, per i furti lamentati, la ocnvenuta segnalava che gli artt. 3 e 6 dei contratti di vigilanza facessero espresso riferimento al fatto che l' non avrebbe assunto CP_1
obblighi ulteriori rispetto alla verifica ed ispezione della regolare condizione delle vie, definendo il servizio di vigilanza come un'obbligazione di mezzi. In secondo luogo, in nessun caso sarebbe stato obbligo dell' controllare ogni singola barca ormeggiata nei tre approdi. Controparte_1
Conseguenza diretta dell'impossibilità di addebitare all'odierna convenuta i danni derivanti dai supposti furti agli associati di e sarebbe anche l'impossibilità di riferire alla Vigilanza Pt_1 Pt_1
qualsiasi tipo di danno d'immagine subito dall'odierna attrice, anche qualora tale danno CP_1
fosse effettivamente avvenuto.
Per quanto concerne il supposto danno da mancato rinnovo della quota associativa da parte di trenta soci, infine, la convenuta rilevava l'omessa determinazione, in primis, del fatto che si trattasse di un danno emergente o di lucro cessante.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c. la causa, vista la superfluità dei capitoli testimoniali formulati, alla luce della documentazione in atti, veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate, più sopra, nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 16.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che è pacifico che le parti abbiano sottoscritto i contratti prodotti come doc. 2 dalla convenuta, i quali prevedevano:
- la prestazione di un servizio di vigilanza, integrante una mera obbligazione di mezzi, tramite accesso ai luoghi prestabiliti, per un numero giornaliero di volte indicato in ciascun contratto, determinato dal mero passaggio dei dipendenti della fornitrice, senza alcuna previsione di pagina 5 di 8 ispezione dei singoli pontili;
- la fornitura, in comodato gratuito, dalla fornitrice alla committente, con responsabilità di custodia a carico di quest'ultima, delle apparecchiature di rilevamento elettronico dei passaggi degli addetti alla sorveglianza (cd. Datix);
- nessuno obbligo di rendicontazione periodica, dalla fornitrice alla committente, dei passaggi effettuati;
- l'obbligo della committente di manutenzione dei luoghi in buono stato, al fine di garantirvi l'accessibilità in sicurezza da parte degli addetti alla sorveglianza;
- l'obbligazione della committente di pagamento dei canoni mensili, con penale per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, in caso di morosità, pari al 50% dei canoni a scadere dalla risoluzione al termine di efficacia del contratto originariamente previsto.
In aggiunta, è pacifico anche che la committente abbia unilateralmente sospeso il pagamento dei canoni a partire da Maggio 2018 e che, a Luglio del medesimo anno, la fornitrice le abbia inviato una diffida ad adempiere, preventivando di avvalersi, in caso di inottemperanza, della facoltà di recesso pattiziamente stabilita, con preavviso di tre mesi.
Alla luce di tali condizioni contrattuali, provate per iscritto, è risultato superfluo assumere le testimonianze richieste dall'attrice circa gli asseriti inadempimenti della convenuta alle sue obbligazioni: l'attrice non ha negato, se non solo in modo generico, l'effettuazione di tutte le ronde previste nei sopracitati contratti, da parte dei dipendenti della convenuta, bensì ha lamentato, sostanzialmente, che il mero passaggio degli addetti alla sorveglianza nelle vicinanze dei punti di rilevamento elettronici non fosse sufficiente ad adempiere alla prestazione di vigilare sui luoghi.
Tuttavia, le condizioni contrattuali stabilivano espressamente che l'attività di sorveglianza consistesse nella supervisione dei luoghi tramite accesso solamente a detti punti di rilevazione del passaggio, senza alcuna previsione di ispezioni dei moli. La convenuta, peraltro, ha dimostrato l'adempimento di tale obbligazione producendo, per quanto possibile, consegnando all'attrice le registrazioni elettroniche dei passaggi avvenuti per Gennaio 2018, e allegando l'impossibilità di produrre tutte le rilevazioni del periodo, per responsabilità della stessa attrice, visti i furti (pacificamente avvenuti) delle relative apparecchiature di registrazione, in sua custodia.
Circa gli asseriti danni, d'altro canto, è palese l'assenza di un nesso causale idoneo a ricondurre:
in primis, i furti subiti all'asserito inadempimento dell'obbligazione di sorveglianza in questione,
pagina 6 di 8 trattandosi, come detto, di una mera obbligazione di mezzi avente ad oggetto la supervisione dei luoghi tramite accesso ai punti di rilevazione, senza alcuna sorveglianza specifica delle singole imbarcazioni,
e non essendo nemmeno stati allegati i giorni e gli orari in cui i furti sarebbero avvenuti;
in secundis, la perdita di associati e credibilità dell'associazione committente agli asseriti furti subiti, non essendo stata nemmeno precisata l'entità dei furti stessi né quali associati ne fossero stati colpiti.
Circa il quantum, peraltro, non è nemmeno stato precisato se il danno da perdita di associati sia stato computato al lordo o al netto dei costi di gestione sociale.
D'altro canto, la domanda riconvenzionale della convenuta è meritevole di accoglimento: risultano provati sia lo svolgimento effettivo dell'attività di sorveglianza, così come contrattualmente prevista, quale mera obbligazione di mezzi, tramite il passaggio nei luoghi di rilevazione, sia il grave inadempimento imputabile alla committente, quantomeno con riguardo all'obbligazione di pagamento dei canoni. Ne derivano la fondatezza sia della domanda di versamento dei canoni scaduti sia di accertamento della legittimità del recesso esercitato che di quella di condanna dell'attrice al pagamento della penale pattuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), cui si aggiungono le spese di negoziazione assistita, nella misura minima richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente tutte l domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
2) accertato il legittimo recesso della convenuta dai contratti di vigilanza, per inadempimento dell'attrice, condanna l'attrice al pagamento di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture nn. 3717/2018, 5052/2018 e
6529/2018, nonché dell'ulteriore importo di € 5.233,80 a titolo di penale contrattuale;
3) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.739,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
pagina 7 di 8 Venezia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10742/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTORE STEFANO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCHIOPPA FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per l'attrice:
“Si insiste per l'ammissione delle prove di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto rilevanti ai fini del decidere, e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, accertando e dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta,
l'illegittimità del suo recesso e condanna al conseguente risarcimento del danno quantificato in euro
15.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al rigetto delle domande avversarie, anche in via riconvenzionale.
pagina 1 di 8 In subordine, in caso di accoglimento delle domande avversarie, disporre la compensazione tra i rispettivi crediti e condannare la convenuta a pagare la differenza a proprio favore, così come risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi, anche di negoziazione assistita”;
per la convenuta:
“1) In via principale di merito: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum;
2) In via riconvenzionale: dichiararsi risolti i contratti di vigilanza per inadempimento della committente e condannarsi l'associazione e al pagamento delle fatture nn. 3717/2018; Pt_1 Pt_1
5052/2018 e 6529/2018 per un totale di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo, nonché dell'importo di € 5.233,80 a titolo di penale o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) In via riconvenzionale subordinata: condannarsi l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della convenuta, delle fatture nn. 3717/2018;
5052/2018 e 6529/2018 per un totale di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, l'associazione dichiarava di aver stipulato in data 28 giugno Parte_1
2017 con la convenuta un contratto, con efficacia dall'1 Gennaio 2018, avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza, da eseguirsi, nello specifico, in tre zone: “Riviera Marco Polo”, “Vespucci Uno”
(fronte Zuccante/Sansovino) e “Vespucci Due” ( ); per ciascuna di esse, sarebbero stati Persona_1
previsti tre passaggi a notte, tutti i giorni dell'anno, con rilevazione elettronica (DATIX). Tuttavia, sin dall'inizio, tali impegni non sarebbero stati rispettati dalla società di sorveglianza, come ricavabile dal suo stesso report di Gennaio 2018 (l'unico consegnato dalla convenuta all'attrice), in cui spesso sarebbe risultata l'effettuazione di una sola ronda per notte oppure di due ronde nello stesso momento.
La convenuta, inoltre, nonostante le richieste dell'attrice, non avrebbe trasmesso gli ulteriori report.
Ne sarebbe derivata la verificazione di furti di materiale dalle imbarcazioni dei soci, oltre che due tentativi di incendio, per un valore di circa euro 5.000,00; inoltre, una trentina di soci, a causa della perdita di credibilità dell'associazione in seguito a tali fatti, quantificabile equitativamente, secondo l'attrice, in un danno di euro 1.500,00, non avrebbe rinnovato il rapporto associativo, con una perdita conseguente pari a circa euro 8.500,00.
pagina 2 di 8 A fronte delle contestazioni inviate dall'attrice, la convenuta, con lettera del 4 ottobre 2018, avrebbe comunicato l'intenzione di cessare la prestazione di tutti i servizi, a far data del 16 ottobre 2018.
L'attrice non avrebbe acconsentito a tale recesso, tuttavia, nonostante il tentativo di trovare una soluzione condivisa, anche tramite la stipula di convenzione di negoziazione assistita, le parti non avrebbero trovato un accordo risolutivo della vertenza.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta dichiarava che, in data 28.07.2017, le parti avrebbero stipulato tre contratti di vigilanza privata, aventi decorrenza dal giorno 01.01.2018, ed aventi ad oggetto rispettivamente:
-3 ispezioni per notte con rilevazione elettronica, tramite n. 2 terminali (c.d. Datix), presso l'ormeggio natanti di via Vespucci, denominato;
Persona_1
-2 ispezioni per notte con rilevazione elettronica, tramite n. 3 Datix, presso l'ormeggio natanti, denominato Riviera Marco Polo;
-3 ispezioni notturne con rilevazione elettronica, tramite n. 3 Datix, presso l'ormeggio natanti di via
Vespucci, denominato Zuccante/Sansovino.
Fin dai primi giorni dall'attivazione del servizio, l'attività di sorveglianza si sarebbe rivelata particolarmente difficoltosa, a causa dello stato d'incuria dei luoghi oggetto dei contratti, con rischio di infortunio per le guardie particolari giurate ivi impiegate, e, altresì, a causa dei ripetuti furti dei rilevatori elettronici (c.d. Datix) forniti in comodato d'uso dall' Controparte_1
alla committente, dei quali quest'ultima avrebbe dovuto garantire la corretta custodia ex artt. 1 e 2
[...]
dei contratti.
Tali criticità sarebbero state prontamente comunicate alla committente dagli addetti della centrale operativa dell' , con ben trentuno comunicazioni, ventisei delle quali Controparte_1
solo nel periodo compreso tra fine Febbraio e fine Maggio 2018. Anziché agevolare la corretta prosecuzione dei contratti, e contravvenendo ad ogni accordo (cfr. art. 10 contratti di vigilanza), a partire dal mese di Maggio 2018, la committente avrebbe sospeso i pagamenti relativi al servizio pattuito. Nonostante l'inadempimento di parte attrice, la società fornitrice avrebbe continuato ad erogare il servizio di vigilanza fino a quando, a fronte del mancato pagamento dell'ennesima fattura, in data 17.07.2018, avrebbe proposto di giungere ad una soluzione bonaria, risolvendo consensualmente tutti i contratti stipulati tra le parti, anticipando che, in caso di mancato accordo sul punto, si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nei tre contratti.
pagina 3 di 8 In prossimità della scadenza dei tre mesi previsti dalla clausola sopracitata, tanto l' Controparte_1
, in data 04.10.2018 (All.6), quanto il suo attuale difensore, in data 15.10.2018 (All.7),
[...]
avrebbero comunicato alla committente l'imminente cessazione del servizio, avvenuta in data
16.10.2018.
Dalla cessazione del servizio ad oggi, l' lamenterebbe ancora il mancato Controparte_1
pagamento di n. 3 fatture. Di conseguenza, vanterebbe un credito di € 2.214,30, oltre interessi dal dovuto al saldo, a fronte del mancato pagamento, da parte dell'odierna attrice, di tre fatture riferibili ai bimestri di Maggio-Giugno 2018, Luglio-Agosto 2018 e Settembre-Ottobre 2018 (quest'ultima calcolata fino al 16.10.2018, data di cessazione del servizio). Inoltre, all'art. 10, i contratti prevederebbero espressamente una penale, in caso di mancato pagamento, pari al “50% dell'importo complessivo dei canoni intercorrenti tra la data di risoluzione e quella di naturale scadenza ovvero, se maggiore, pari a cinque mensilità”. Pertanto, considerato che la risoluzione del contratto è intervenuta in data 16.10.2018, e che il contratto avrebbe avuto naturale scadenza nel Dicembre 2021, l'
[...]
avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il pagamento di una penale pari a 26 Controparte_1 mensilità ridotte del 50% per un totale di € 5.233,80 IVA inclusa.
La convenuta precisava, peraltro, che nei contratti si sarebbero previste meno ronde di quelle riportate nella precedente offerta (soltanto per gli ormeggi di Via Vespucci si sarebbero stabilite 3 ronde per notte), non sarebbe stato pattuito l'invio di tabulati delle ronde alla committente e, infine, in ogni contratto, sarebbe stata inserita la seguente clausola: “il contratto potrà cessare senza penali entro il primo anno, con un preavviso di tre mesi” (cfr. pag. 1 All. 2). L' , Controparte_1
d'altronde, avrebbe subito segnalato alla controparte che, a causa dell'incuria dei luoghi, gli ormeggi risultassero impercorribili dalle guardie giurate, con grave rischio di infortuni (cfr. All.ti 3-4).
Oltretutto, tale stato dei luoghi sarebbe stato in contrasto con gli accordi contrattuali: all'art. 13, in tema di “Obblighi dell'utente per la sicurezza sul lavoro” si sarebbe stabilito espressamente che: “la committente […] garantisce che i luoghi ove dovrà avvenire l'esecuzione del servizio sono conformi e in regola con le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti ed assicura la continua osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni”.
Nonostante le plurime sollecitazioni, l' non avrebbe mai provveduto a Controparte_2
mettere in sicurezza gli ormeggi oggetto dei contratti e, per contro, con la comunicazione del
25.07.2018 (cfr. All. 5), avrebbe rifiutato espressamente di intervenire. Da Gennaio ad Ottobre, presso i siti oggetto dei contratti, sarebbero stati sottratti, in aggiunta, ben ventinove rilevatori Datix, a fronte degli otto, installati inizialmente, necessari per svolgere il servizio (All.10).
pagina 4 di 8 Proprio l'agire della committente, dunque, avrebbe portato l'odierna convenuta a manifestare la volontà di esercitare il recesso previsto dai tre contratti di vigilanza, con la comunicazione del 17.07.2018.
In ogni caso, l'ulteriore inadempimento di parte attrice all'obbligo di pagamento avrebbe comunque portato alla risoluzione di diritto ex art. 10 (ed ex art. 1456 c.c.) dei contratti, poiché, a partire dal mese di Maggio 2018 compreso, l' avrebbe sospeso ogni pagamento per il servizio Controparte_2
di vigilanza ricevuto, contravvenendo a quanto stabilito nei contratti siglati.
Circa l'asserita responsabilità per danni, per i furti lamentati, la ocnvenuta segnalava che gli artt. 3 e 6 dei contratti di vigilanza facessero espresso riferimento al fatto che l' non avrebbe assunto CP_1
obblighi ulteriori rispetto alla verifica ed ispezione della regolare condizione delle vie, definendo il servizio di vigilanza come un'obbligazione di mezzi. In secondo luogo, in nessun caso sarebbe stato obbligo dell' controllare ogni singola barca ormeggiata nei tre approdi. Controparte_1
Conseguenza diretta dell'impossibilità di addebitare all'odierna convenuta i danni derivanti dai supposti furti agli associati di e sarebbe anche l'impossibilità di riferire alla Vigilanza Pt_1 Pt_1
qualsiasi tipo di danno d'immagine subito dall'odierna attrice, anche qualora tale danno CP_1
fosse effettivamente avvenuto.
Per quanto concerne il supposto danno da mancato rinnovo della quota associativa da parte di trenta soci, infine, la convenuta rilevava l'omessa determinazione, in primis, del fatto che si trattasse di un danno emergente o di lucro cessante.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c. la causa, vista la superfluità dei capitoli testimoniali formulati, alla luce della documentazione in atti, veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate, più sopra, nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 16.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
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Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che è pacifico che le parti abbiano sottoscritto i contratti prodotti come doc. 2 dalla convenuta, i quali prevedevano:
- la prestazione di un servizio di vigilanza, integrante una mera obbligazione di mezzi, tramite accesso ai luoghi prestabiliti, per un numero giornaliero di volte indicato in ciascun contratto, determinato dal mero passaggio dei dipendenti della fornitrice, senza alcuna previsione di pagina 5 di 8 ispezione dei singoli pontili;
- la fornitura, in comodato gratuito, dalla fornitrice alla committente, con responsabilità di custodia a carico di quest'ultima, delle apparecchiature di rilevamento elettronico dei passaggi degli addetti alla sorveglianza (cd. Datix);
- nessuno obbligo di rendicontazione periodica, dalla fornitrice alla committente, dei passaggi effettuati;
- l'obbligo della committente di manutenzione dei luoghi in buono stato, al fine di garantirvi l'accessibilità in sicurezza da parte degli addetti alla sorveglianza;
- l'obbligazione della committente di pagamento dei canoni mensili, con penale per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, in caso di morosità, pari al 50% dei canoni a scadere dalla risoluzione al termine di efficacia del contratto originariamente previsto.
In aggiunta, è pacifico anche che la committente abbia unilateralmente sospeso il pagamento dei canoni a partire da Maggio 2018 e che, a Luglio del medesimo anno, la fornitrice le abbia inviato una diffida ad adempiere, preventivando di avvalersi, in caso di inottemperanza, della facoltà di recesso pattiziamente stabilita, con preavviso di tre mesi.
Alla luce di tali condizioni contrattuali, provate per iscritto, è risultato superfluo assumere le testimonianze richieste dall'attrice circa gli asseriti inadempimenti della convenuta alle sue obbligazioni: l'attrice non ha negato, se non solo in modo generico, l'effettuazione di tutte le ronde previste nei sopracitati contratti, da parte dei dipendenti della convenuta, bensì ha lamentato, sostanzialmente, che il mero passaggio degli addetti alla sorveglianza nelle vicinanze dei punti di rilevamento elettronici non fosse sufficiente ad adempiere alla prestazione di vigilare sui luoghi.
Tuttavia, le condizioni contrattuali stabilivano espressamente che l'attività di sorveglianza consistesse nella supervisione dei luoghi tramite accesso solamente a detti punti di rilevazione del passaggio, senza alcuna previsione di ispezioni dei moli. La convenuta, peraltro, ha dimostrato l'adempimento di tale obbligazione producendo, per quanto possibile, consegnando all'attrice le registrazioni elettroniche dei passaggi avvenuti per Gennaio 2018, e allegando l'impossibilità di produrre tutte le rilevazioni del periodo, per responsabilità della stessa attrice, visti i furti (pacificamente avvenuti) delle relative apparecchiature di registrazione, in sua custodia.
Circa gli asseriti danni, d'altro canto, è palese l'assenza di un nesso causale idoneo a ricondurre:
in primis, i furti subiti all'asserito inadempimento dell'obbligazione di sorveglianza in questione,
pagina 6 di 8 trattandosi, come detto, di una mera obbligazione di mezzi avente ad oggetto la supervisione dei luoghi tramite accesso ai punti di rilevazione, senza alcuna sorveglianza specifica delle singole imbarcazioni,
e non essendo nemmeno stati allegati i giorni e gli orari in cui i furti sarebbero avvenuti;
in secundis, la perdita di associati e credibilità dell'associazione committente agli asseriti furti subiti, non essendo stata nemmeno precisata l'entità dei furti stessi né quali associati ne fossero stati colpiti.
Circa il quantum, peraltro, non è nemmeno stato precisato se il danno da perdita di associati sia stato computato al lordo o al netto dei costi di gestione sociale.
D'altro canto, la domanda riconvenzionale della convenuta è meritevole di accoglimento: risultano provati sia lo svolgimento effettivo dell'attività di sorveglianza, così come contrattualmente prevista, quale mera obbligazione di mezzi, tramite il passaggio nei luoghi di rilevazione, sia il grave inadempimento imputabile alla committente, quantomeno con riguardo all'obbligazione di pagamento dei canoni. Ne derivano la fondatezza sia della domanda di versamento dei canoni scaduti sia di accertamento della legittimità del recesso esercitato che di quella di condanna dell'attrice al pagamento della penale pattuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), cui si aggiungono le spese di negoziazione assistita, nella misura minima richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente tutte l domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
2) accertato il legittimo recesso della convenuta dai contratti di vigilanza, per inadempimento dell'attrice, condanna l'attrice al pagamento di € 2.214,30, oltre interessi di mora dalla proposizione della domanda al saldo, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture nn. 3717/2018, 5052/2018 e
6529/2018, nonché dell'ulteriore importo di € 5.233,80 a titolo di penale contrattuale;
3) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.739,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
pagina 7 di 8 Venezia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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