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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1015/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1015/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Boscoreale alla via Vittorio Emanuele n. 105, e nato a [...] il Parte_2
02/01/1981 (c.f. ), residente a [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliati in Trecase alla via Vesuvio n. 177
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la sentenza di divorzio alle condizioni indicate nelle note sottoscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 14.10.2004 in Torre Annunziata, nel corso del quale sono nati due figli:
in data 18/12/2004 e , in data 22/05/2007, entrambi maggiorenni ma Persona_1 Persona_2 non ancora economicamente autosufficienti;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
1 come risulta dal decreto di omologa n.7226/2014 del 19.11.2014, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 23.10.2014.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stata prevista l'assegnazione della casa coniugale a l'affido condiviso dei figli all'epoca minori con Parte_1 collocazione presso la madre, l'obbligo in capo di corrispondere, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e ludiche, nonché disciplinato il diritto di visita del padre) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con decreto del 22.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita su richieste delle parti dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; non risultando depositate le note nel termine assegnato, con ordinanza del
16.0.2025, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, preso atto del deposito delle note sottoscritte dalle parti - nelle quali i ricorrenti hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni integrate e precisate nelle suddette note - la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto di omologa n.7226/2014 del 19.11.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (23.10.2014) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 19.11.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torre Annunziata in data
14.10.2004 tra le parti in causa;
2 b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. in capo a è posto l'obbligo di versare, quale contributo per il mantenimento dei Parte_2 figli e maggiorenni ma non autosufficienti, la somma complessiva di euro Per_1 Per_2
300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare;
2. la casa coniugale sita in Boscoreale, di proprietà esclusiva della stessa, è assegnata alla signora
Parte_1
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (Ordinamento Stato Civile) (atto n. 162 parte
II serie A, Uff.1, dei registi di matrimonio del comune di Torre Annunziata dell'anno 2004);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1015/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Boscoreale alla via Vittorio Emanuele n. 105, e nato a [...] il Parte_2
02/01/1981 (c.f. ), residente a [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliati in Trecase alla via Vesuvio n. 177
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la sentenza di divorzio alle condizioni indicate nelle note sottoscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 14.10.2004 in Torre Annunziata, nel corso del quale sono nati due figli:
in data 18/12/2004 e , in data 22/05/2007, entrambi maggiorenni ma Persona_1 Persona_2 non ancora economicamente autosufficienti;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
1 come risulta dal decreto di omologa n.7226/2014 del 19.11.2014, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 23.10.2014.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stata prevista l'assegnazione della casa coniugale a l'affido condiviso dei figli all'epoca minori con Parte_1 collocazione presso la madre, l'obbligo in capo di corrispondere, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche e ludiche, nonché disciplinato il diritto di visita del padre) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con decreto del 22.05.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita su richieste delle parti dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; non risultando depositate le note nel termine assegnato, con ordinanza del
16.0.2025, la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, preso atto del deposito delle note sottoscritte dalle parti - nelle quali i ricorrenti hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni integrate e precisate nelle suddette note - la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto di omologa n.7226/2014 del 19.11.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (23.10.2014) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 19.11.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torre Annunziata in data
14.10.2004 tra le parti in causa;
2 b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. in capo a è posto l'obbligo di versare, quale contributo per il mantenimento dei Parte_2 figli e maggiorenni ma non autosufficienti, la somma complessiva di euro Per_1 Per_2
300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare;
2. la casa coniugale sita in Boscoreale, di proprietà esclusiva della stessa, è assegnata alla signora
Parte_1
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (Ordinamento Stato Civile) (atto n. 162 parte
II serie A, Uff.1, dei registi di matrimonio del comune di Torre Annunziata dell'anno 2004);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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