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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 11 aprile 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
Parte_1
rappresentanti e difesi e difesa dall'Avv. S. Caporotundo come da
[...]
mandato in atti contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv G. Balossi come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri Parte_1
ed il sig. hanno proposto opposizione avverso atto
[...] Parte_1
di precetto notificato via pec in data 28 ottobre 2022, con il quale veniva intimato al sig. il pagamento della somma di € 448.626,52 ed al sig. Parte_1 [...]
in solido con il sig. il pagamento Parte_1 Parte_1
della somma di € 24.611,27 in forza di decreto ingiuntivo n. 294/20 emesso in data 09.03.2020 notificato in data 01.09.2020 e reso esecutivo in data 16.06.2020.
Con comparsa di risposta del 13.02.2023 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_2
Disposta la riunione del fascicolo RGN 8625/22 ed espletata CTU contabile, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
A fondamento dei motivi di opposizione, gli opponenti hanno eccepito che le transazioni intercorse fra le parti in causa e richiamate dall' ente creditizio opposto hanno prodotto un effetto novativo, con la conseguenza che il titolo esecutivo originario – decreto ingiuntivo -, stante l'effetto novativo dell'accordo, non può più costituire un legittimo presupposto per promuovere l'azione esecutiva.
Hanno rilevato, altresì, che la societa opposta ha omesso di considerare i pagamenti medio tempore intervenuti.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt. 184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante,
a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e
2 l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ. 06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n.
16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema
Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
In ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie in esame, ove alla base dell'esecuzione vi è un decreto ingiuntivo, afferma che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa ( in tal senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).
3 L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Cio chiarito, dalla documentazione in atti risulta che gli accordi transattivi sottoscritti tra le parti sono stati due: un primo accordo veniva sottoscritto nel 2019, ovvero prima dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 294/2020 del Tribunale di Siena del 9-27 marzo 2020; detta transazione non veniva rispettata dall'Utilizzatrice, tanto che
[...]
la risolveva a mezzo comunicazione pec del 21 febbraio Controparte_3
2020 e successivamente depositava il decreto ingiuntivo per cui è causa dando atto nella narrativa dello stesso di tale accordo poi risolto (vedi docc. 71 e 72 fascicolo monitorio prodotto); un secondo accordo veniva sottoscritto in data 21 maggio 2021, ove
[...]
si riconosceva debitrice dell'importo di Euro 475.000,00 da versarsi Controparte_4
in 19 rate mensili a partire dal 30 aprile 2021, oltre ad Euro 7.500,00 a titolo di spese legali;
anche tale secondo accordo non veniva rispettato dalla Utilizzatrice che non eseguiva alcun pagamento nei termini ivi previsti, salvo corrispondere il minor importo di Euro 125.000,00 in data 21 settembre 2021.
Al punto 7 dell'accordo transattivo sottoscritto in data 21.05.2021 le parti espressamente convenivano:
4 “resta inteso che il perfezionamento della presente proposta non costituisce novazione del debito, pertanto il mancato rispetto dei termini o la ritardata, parziale o totale corresponsione del pagamento di anche una sola delle rate del piano di rientro o delle rate a scadere, comporterà la decadenza dell'accordo ipso facto lasciando libera di procedere giudizialmente”. Controparte_3
Tale previsione esclude, dunque, la natura novativa dell'accordo intercorso.
Inoltre, “l'accordo transattivo non determina il venir meno dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, il quale, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. viene sostituito esclusivamente dalla sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo”.
Con il secondo motivo di opposizione, i sigg.ri eccepiscono la invalidità Pt_1
del precetto opposto per indeterminatezza delle somme portate in esecuzione.
In particolare, lamentano il mancato computo del pagamento di € 125.000,00 effettuato in virtù dell'accordo transattivo sottoscritto in data.
Orbene, l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
L'atto di precetto deve contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine. L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma
5 eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Ai fini della esatta determinazione della pretesa creditoria occorre fare riferimento al calcolo elaborato dal CTU, il quale ha esaminato, in ordine di tempo,
l'accordo transattivo, la pec di decadenza dell'accordo, il decreto ingiuntivo e il successivo precetto.
Il CTU ha determinato l'importo a favore della banca, come riportato e riconosciuto nell'accordo transattivo, in € 465.850,42.
All'importo precettato di € 448.626,52 deve, pertanto, essere decurtata la somma di € 125.000,00 versata il 21 settembre 2021.
Quanto, invece, alle ulteriori eccezioni di merito attinenti l'an ed il quantum della debenza della pretesa creditoria, si osserva che in sede di opposizione a precetto non è possibile contestare nel merito fatti anteriori alla costituzione del titolo azionato che avrebbero dovuto essere dedotti e valutati in seno al procedimento in cui sì è formato il predetto titolo ( nella specie decreto ingiuntivo n. 294/20 emesso dal
Tribunale di Siena immediatamente esecutivo in data 9 Marzo 2020, pubblicato in data
27 marzo 2020 e regolarmente notificato e non opposto), che, peraltro, risulta regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
Per gli stessi motivi non puo essere valutata in questa sede l'ulteriore ed alternativa elaborazione di calcolo, effettuata dal CTU, che applica i tassi BOT attesa la divergenza tra il TAEG ed tasso leasing.
Il parziale accoglimento della domanda lite, induce il Giudicante a compensare le spese di lite fra le parti in causa
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P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa dai sigg.ri Parte_1
e e, per l'effetto, ridetermina
[...] Parte_1
l'importo precettato nel minor importo di € 323.626,52 ( 448.626,52 –
125.000,00). Fermo il resto
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
. Lecce, 11 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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