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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14591+17949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite RG. n. 14591/2023 e RG. n. 17949/2023 promosse da:
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Corrado e Parte_1 P.IVA_1
Giovanna Canale, domiciliata in Roma, Via di Ripetta 141, presso gli stessi difensori
Attrice opponente contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Bianchi, CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti 57, presso lo stesso difensore
Convenuta opposta
OGGETTO: prestazione di servizi – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“- In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito preteso da in CP_1 relazione all'attività per il bimestre gennaio-febbraio 2023, quantificato in euro 14.553,72 come da
Fattura n. 45023 del 22.03.2023, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e quindi privo di alcun effetto giuridico l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 4962/2023, R.G. n. 12712/2023 del 31 luglio 2023, poiché illegittimo, ingiusto e comunque infondato sia in fatto che in diritto. - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto di consulenza e attività di comunicazione pagina 1 di 13 del 2 novembre 2021 tra e per inadempimento e comportamento contrario a Parte_1 CP_1 buona fede di ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss,, ovvero lo scioglimento per mutuo CP_1 consenso così come confermato in corso di causa, e per l'effetto, dichiarare che CP_1 Pt_1 non deve a alcun importo, né per bimestre gennaio-febbraio 2023 oggetto del
[...] CP_1
Decreto Ingiuntivo opposto, né per il periodo successivo fino allo scioglimento del rapporto contrattuale. - in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie non ammesse, come formulate con le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. nn. 2 e 3. - in ogni caso: condannare in persona CP_1 del suo legale rappresentate pro-tempore, all'integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio calcolate sulla scorta del D.M. n. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito in via principale, rigettare l'opposizione proposta da e tutte le domande ivi Parte_1 formulate, inclusa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nei propri atti difensivi e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 4962/2023
(RG. n 12712/2023), emesso dal Tribunale di Torino il 31/07/2023, comunicato l'1/8/2023; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la fondatezza della domanda della Società esponente, in persona del legale rappresentante, e, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante, della somma di euro 14.553,70 o somma CP_1 veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori sino al saldo;
in via istruttoria - ammettere prova per testi sui capitoli di prova dedotti nella propria seconda memoria
e nella propria terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., con i testi ivi indicati;
- rigettare le istanze istruttorie formulate dalla Controparte nei propri atti difensivi e, in via subordinata, ove ammesse, ammettere FORE alla prova contraria;
in ogni caso - con vittoria di onorari, oltre rimborso forfettario pari al 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. di legge e spese, sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione del 27.07.2023, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 rilevando:
- che in data 21.11. 2021 e sottoscrivevano un contratto avente ad Parte_1 CP_1 oggetto la consulenza per attività di comunicazione pubblicitaria per l'anno 2021 – 2022;
- che, nello specifico, il Contratto prevedeva l'affidamento a dell'incarico relativo “alla CP_1 progettazione ed esecuzione delle seguenti attività di comunicazione pubblicitaria: a) Definizione e attivazione della strategia digitale, analisi di mercato “light” (individuazione attività dei competitor, utilizzo dei diversi canali di comunicazione, plus/benefit di elezione, ecc.), sviluppo Brand Image, definizione del “retrofif” – nome, brand e concetto – e studio Communication Guidelines;
b) CP_2 definizione kit Stampa, lancio Teaser per Stampa, creatività Web Landing Page;
c) Set-up e validazione account Social Media (Facebook e Instagram), definizione strategia e azioni CRM;
d)
Comunicazione programma di lancio e definizione guidelines, lancio comunicato stampa dei Brand;
e)
Studio creativo master per ATL e ADV, assistenza alla redazione del piano Media, definizione e implementazione del piano d'azione digitale;
f) Studio e realizzazione sito web;
g) Piano editoriale mensile per Facebook e Instagram, realizzazione di n. 3 post originali alla settimana (post/immagine immagini royalty free da banca immagine), repost da ufficio stampa o utenti (su indicazione del cliente) fino a n. 30 l'anno totali sui due social media, caricamento dei post, supporto alla
Moderazione del canale Facebook e Instagram (risposte agli utenti che non implichino aspetti commerciali o tecnici di prodotto – con presa in carico 3 volte alla settimana); h) Strategia relazioni istituzionali (omologazione e commerciali), definizione e pianifica eventi, comunicato stampa per
”; Pt_2
- che il corrispettivo, per ogni singola voce di attività, era così ripartito: “- per il punto a) €
12.000,00; - per il punto b) € 2.000,00; - per il punto c) € 2.505,00; - per il punto d) € 8.000,00; - per il punto e) € 15.000,00; - per il punto f) € 18.000,00; - per il punto g) € 18.000,00; - per il punto h) €
8.000,00” e così per una somma complessiva di € 81.505,00;
- che il Contratto prevedeva altresì che “con il presente accordo ci conferite l''incarico di rappresentarVi, autorizzandoci sin d'ora a compiere in nome e per Vostro conto, previa Vostra approvazione scritta, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività affidateci”;
- che nel corso del 2022, , nel rispetto della suddetta clausola, riceveva due report di Pt_1 aggiornamento nel corso dell'anno relativi all'attività svolta da questi ultimi venivano inviati CP_1 dal responsabile di FORE, il Dott. in data 2 aprile e 7 ottobre 2022; Persona_1
pagina 3 di 13 - che nel 2022 sorgevano talune discrepanze relative alle attività svolte e, in particolare, Pt_1 contestava la mancata esecuzione di gran parte delle attività e non corrispondeva parte dei compensi CP_ pattuiti in forza dell'inadempimento di
- che nonostante tali contestazioni, in data 19.05.2023, notificava il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo per vedersi corrisposta la somma ancora mancante di € 53.417,70, e avverso il conseguente decreto ingiuntivo n. 3493/2023, proponeva opposizione, instaurando il giudizio R.G. Pt_1
12095/2023, all'epoca ancora pendente;
- che anche nel 2023 non svolgeva in favore di nessuna delle attività previste dal CP_1 Pt_1 contratto;
- che, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla sopra richiamata clausola in virtù della quale
“con il presente accordo ci conferite l''incarico di rappresentarVi, autorizzandoci sin d'ora a compiere in nome e per Vostro conto, previa Vostra approvazione scritta, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività affidateci”, non sottoponeva a alcun piano di attività da CP_1 Pt_1 autorizzare, né forniva a quest'ultimo alcuna comunicazione, informazione o aggiornamento della presunta attività svolta;
- che, ciononostante, in data 22.03.2023, emetteva nei confronti di la fattura n. CP_1 Pt_1
45023/2023 del valore di euro 14.553,72 a titolo di corrispettivo per la presunta attività svolta da CP_1 nell'anno 2023;
- che tale fattura non doveva essere saldata dall'attrice, in quanto:
a. mancato svolgimento di attività per l'anno 2023;
b. mancato invio da parte di a della richiesta scritta di approvazione delle attività CP_1 Pt_1
e/o piani di attività da realizzare;
c. in ogni caso, assenza di definizione del contenuto che il rinnovato Contratto del 2023 avrebbe dovuto avere;
- che, inoltre, il contratto in oggetto era da intendersi risolto, in virtù (i) del grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte (ii) della perdita di interesse da parte di alle attività e CP_1 Pt_1 ai servizi forniti da a;
(iii) per il comportamento contrario a buona fede tenuto da CP_1 Pt_1 CP_1 in costanza di rapporto sia nel 2022 che nel 2023.
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato da Pt_1
e portato dalla fattura nr. 45023/2023 e di dichiarare risolto il contratto in oggetto per CP_1 inadempimento della controparte e comportamento contrario a buona fede.
pagina 4 di 13 2. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.03.2024 di parte convenuta CP_1 contestava le pretese attoree, rilevando:
- innanzitutto, l'irrilevanza degli addebiti avversari relativi all'attività svolta nel 2022, atteso che la presente causa aveva ad oggetto solo la fondatezza o meno della richiesta di pagamento formulata da a , in forza della fattura n. 45023/2023 di euro 14.553,72, avente ad oggetto CP_1 Pt_1 prestazioni eseguite nel 2023;
- che il contratto stipulato tra le parti in data 2.11.2021 prevedeva una durata dal 2.11.2021 (data di inizio) al 31.12.2022 (data di fine), con previsione di rinnovo tacito, di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti a mezzo raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza;
- che a fronte dell'attività svolta nel 2023 emetteva la fattura n. 45023 del 22/03/2023, di CP_1 euro 14.553,72, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni mai contestate, se non successivamente ai plurimi solleciti di pagamento;
- che a seguito del mancato soddisfacimento del proprio credito, in data 5.07.2023 CP_1 depositava ricorso per decreto ingiuntivo e che la notificazione dell'atto di citazione di accertamento negativo, da parte di , avveniva nelle more dell'emissione del decreto, pertanto, con la Pt_1 relativa opposizione chiedeva la riunione ex art. 273 c.p.c. al presente procedimento, Pt_1 trattandosi di procedimenti pendenti tra i medesimi soggetti, aventi il medesimo petitum;
- che le eccezioni attoree erano infondate in quanto le prestazioni eseguite da erano sempre CP_1 state previamente delineate e condivise ad hoc con;
Pt_1
- che, più precisamente, aveva sempre tenuto aggiornata TALET-E sull'attività svolta, non CP_1 soltanto tramite le periodiche call che venivano organizzate per cercare di comprendere meglio e nel minor tempo possibile le esigenze di Controparte, ma anche mediante corrispondenza contenente in allegato i vari lavori eseguiti;
- che, con riferimento al 2023, l'attività svolta da a favore di (sino CP_1 Pt_1 all'interruzione della collaborazione intervenuta a maggio 2023) aveva riguardato il presidio dei social network, come da PED (Piani editoriali) prodotti, nonché tre set di “post” pubblicati su Facebook,
Linkedin e Instagram tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2023;
- che tali prestazioni erano riconducibili alle attività di cui al punto g) del contratto;
- che, dunque, pacifico era l'adempimento da parte di al Contratto stipulato con CP_1 CP_3
E;
[...]
- che tali prestazioni erano state previamente condivise tra le Parti e che era sempre Pt_1 stata tenuta al corrente dell'attività che svolgeva;
CP_1
- che, nello specifico delle contestazioni avversarie, quindi: pagina 5 di 13 - (a) mancato svolgimento dell'attività nel 2023: l'attività per l'anno 2023 era stata svolta e riguardava il punto g) del contratto dal 01.01.2023 al 01.03.2023;
- (b) mancato invio da parte di a della richiesta scritta di approvazione delle CP_1 Pt_1 attività e/o piano di attività da realizzare: le prestazioni eseguite dalla convenuta erano sempre state previamente delineate e condivise tra le Parti, mediante un modus operandi più “fluido”, rispetto ai formalismi indicati da controparte, quali conference, call e scambi di corrispondenza;
modus operandi, comunque, mai contestato da;
Pt_1
- (c) assenza di definizione del contenuto che il rinnovato Contratto del 2023 avrebbe dovuto avere: il contratto si era tacitamente rinnovato e, pertanto, l'oggetto era rimasto il medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, chiedeva il pagamento della fattura n. CP_1
45023/2023 di euro 14.553,72, portata altresì dal decreto ingiuntivo n. 4962/2023, recante RG. n
12713/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 31/07/2023, comunicato l'1/8/2023.
3. Con le memorie istruttorie, chiedeva la riunione del procedimento R.G. nr. Pt_1
17949/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4962/2023, avente ad oggetto il pagamento della fattura nr. 45023/2023, di cui la aveva richiesto l'accertamento negativo e contestava che Pt_1
l'attività di cui al punto g) di fosse stata da Lei approvata e, in particolare, approvata dal legale CP_1 rappresentante della società; formulava, altresì, istanze di prove orali. La ribadiva le proprie CP_1 difese e formulava richiesta di prove orali.
4. Con provvedimento del 24.04.2024 veniva disposta la riunione della causa nr. 17949/2023 alla nr. 14591/2023 e fissata udienza di comparizione all'08.05.2024. Con ordinanza del 10.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamata, venivano ammesse le prove per testi di parte convenuta e respinte quelle di parte attrice, ammessa, comunque, alla prova contraria. Alle udienze del 11.10.2024,
08.11.2024 e 17.01.2025 venivano escussi i testi, all'esito delle quali, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con termine per precisare le conclusioni e per depositare comparse conclusionali e memorie di repliche.
5. Le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
5.1. Si deve innanzitutto osservare che il contratto stipulato tra le parti in data 02.11.2021 prevedeva la progettazione e l'esecuzione delle attività di comunicazione pubblicitaria indicate dal punto a) al punto h) (cfr. doc. 1 attoreo) e che la fattura nr. 45023 del 22.03.2023, di cui in questa sede pagina 6 di 13 richiede il pagamento, riguarda l'attività prevista al punto g) del contratto medesimo CP_1
(circostanza pacifica e non contestata): “Piano editoriale mensile per Facebook e Instagram, realizzazione di n. 3 post originali alla settimana (post/immagine immagini royalty free da banca immagine), repost da ufficio stampa o utenti (su indicazione del cliente), fino a n. 30 l'anno totali sui due social media, caricamento dei post, supporto alla Moderazione del canale Facebook e Instagram
(risposte agli utenti che non implichino aspetti commerciali o tecnici di prodotto - con presa in carico
3 volte alla settimana)” (cfr. doc. 1, cit.).
Le contestazioni di parte attrice riguardano: la mancata esecuzione dell'attività, la mancata definizione dell'oggetto dell'attività per il 2023 e la mancata approvazione per iscritto della stessa.
Quanto all'eccezione di inadempimento, va ricordato che la parte che invoca un inadempimento contrattuale è tenuta soltanto a fornire la prova della fonte – negoziale o legale – del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto è gravato dall'onere della prova dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. nr. 23272/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che l'adempimento dell'attività di cui al punto g), oggetto della fattura in contestazione, risulta provato:
- dai documenti nn. 9a) e 9b), 10a) e 10b) allegati alla comparsa di costituzione e risposta e 16 e
17 allegati alla seconda memoria istruttoria, concernenti proprio l'attività del piano editoriale di cui al punto g) del contratto, svolta da nel 2023 (PED e post sui social media); CP_1
- dal teste che, all'udienza del 11.10.2024, al capo 3 - “Vero che, con Testimone_1 riferimento al punto g) del Contratto, ha eseguito l'attività prevista dal Contratto, nonché ha CP_1 eseguito le prestazioni ivi indicate con riferimento al social Linkedin” – ha confermato che “l'attività è stata svolta anche su Linkedin”;
- dal teste che ha confermato integralmente il capo 3) (cfr. verbale udienza del Testimone_2
11.10.2024);
- dai teste e che, all'udienza del 08.11.2024, hanno confermato la Testimone_3 Testimone_4 circostanza di cui al capo 3) sopra citato e capo 4) - “Vero che nel corso dell'esecuzione del CP_1 contratto per cui è causa, ha effettuato le pubblicazioni su Linkedin, su richiesta di ” (cfr. Pt_1 verbale udienza del 08.11.2024);
- dallo stesso teste di parte attrice, , che, interrogata sul capo 3) ha risposto “so Testimone_5 che dei post sono stati fatti” e sul capo 4 “ho visto sul telefonino di e forse anche qualche Tes_6 volta sul mio telefonino dei post pubblicati su Linkedin” (cfr. verbale di udienza del 17.01.2025).
pagina 7 di 13 Né può essere accolta la doglianza sul punto formulata, in via subordinata da parte attrice e riguardante la circostanza che “l'attività di pubblicazione dei post è relativa ai soli mesi cui fa riferimento controparte, ossia gennaio e febbraio 2023, pertanto, la pretesa di controparte andrebbe ridotta e commisurata pro quota soltanto al presunto svolgimento dell'attività per due mensilità in questione” (cfr. pag. 4 memoria istruttoria del 28.03.2024): il compenso pattuito in contratto per l'intera annualità risultava essere pari ad € 18.000 (oltre IVA – doc. 1 parte attrice), mentre la fattura richiesta è pari ad € 5.964,64 per gennaio ed € 5.964,64 per febbraio (oltre IVA – cfr. doc. 5 comparsa di costituzione), dunque, già in misura minore rispetto all'intero anno e di fronte alla genericità dell'eccezione attorea (che non contesta in maniera specifica e puntuale gli importi a lei richiesti, né specifica di quanto andrebbe ridotto il compenso), il quantum va ritenuto provato.
Peraltro, anche alla luce delle testimonianze rese e sopra riportate, che hanno confermato l'attività svolta da risulta che, se, da un lato, il Contratto prevedeva che svolgesse CP_1 CP_1
l'attività su 2 social e quantificava in 60 i post l'anno (cfr. doc. 1 attoreo), nel 2023 sono stati presidiati Co 3 social, poiché si è aggiunto Linkedin, e sono stati pubblicati nei primi 2 mesi 57 post (22 su , 14 su C
e 21 su LD, cfr. doc. 10a e 10b comparsa e capo 3) e 4) confermati dai testi e Tes_1 Tes_2 all'udienza del 11.10.24, e all'udienza del 08.11.24 e all'udienza del Tes_3 Tes_4 Tes_5
17.01.25). Dunque, non vi sono i presupposti per ridurre il quantum creditorio richiesto.
5.2. Provato che ha eseguito la prestazione oggetto della fattura di cui chiede il CP_1 pagamento, occorre esaminare l'altra eccezione attorea che riguarda la circostanza che per il 2023
l'oggetto dell'attività non era stato definito.
La doglianza va respinta. L'accordo contrattuale, infatti, aveva una durata iniziale dal 02.11.2021 al 31.12.2022 e “si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale”
(cfr. doc. 1, cit.). In assenza di disdetta, il contratto si era rinnovato anche per il 2023 alle medesime condizioni e con lo stesso oggetto, da nessuna parte veniva pattuito che con il rinnovo sarebbe stato necessario ridefinire le attività; attività che, pertanto, anche per il 2023 consistevano, per quanto qui interessa, nel “piano editoriale mensile per Facebook e Instagram, realizzazione di n. 3 post originali alla settimana (post/immagine immagini royalty free da banca immagine), repost da ufficio stampa o utenti (su indicazione del cliente), fino a n. 30 l'anno totali sui due social media, caricamento dei post, supporto alla Moderazione del canale Facebook e Instagram (risposte agli utenti che non implichino aspetti commerciali o tecnici di prodotto - con presa in carico 3 volte alla
pagina 8 di 13 settimana)” (lett. g del contratto – doc. 1) e che, per quanto sopra argomentato, risultano provate essere state eseguite.
5.3. Una maggiore attenzione merita, invece, la doglianza attorea in ordine alla mancata approvazione per iscritto dell'attività di cui al punto g) per l'anno 2023: contesta che Pt_1
l'attività sia stata svolta senza la sua approvazione scritta, espressamente richiesta dal contratto, né è stata fornita comunicazione o intercorso alcun dialogo finalizzato a stabilire l'attività che CP_1 avrebbe dovuto svolgere.
Risulta, invero, che l'accordo contrattuale in questione prevedeva espressamente la previa approvazione scritta, da parte di di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività Pt_3 affidate a “Resta inteso che passeremo alla realizzazione dei progetti da noi ideati e CP_1 programmati soltanto dopo aver ricevuto Vostra approvazione scritta ai contenuti di ciascun punto elencato da a) a h)” (cfr. doc. 1).
Parte attrice ha sostenuto che tale approvazione non fosse presente per le attività compiute da nel 2023 e che, perciò, per esse alcun compenso era dovuto. Di contro, la convenuta ha rilevato CP_1 che le parti avevano cominciato, quasi sin da subito, a utilizzare un modus operandi meno formale ma più funzionale, condividendo informazioni, programmi e attività da svolgere a mezzo conference call e chat, strumenti attraverso i quali dava l'approvazione ai contenuti proposti da ciò Pt_3 CP_1 tanto per il 2022 quanto per il 2023.
Tale dirimente circostanza risulta, in effetti, confermata:
- dai documenti nn. 11, 12, 13a, 13b, 13c, da 15a a 15e, di cui alla memoria 17.04.2024 di CP_1 non specificamente contestati dall'attrice nella veridicità dei contenuti;
- dai testi che hanno confermato i capi 2) “Vero che prima di eseguire l'attività, CP_1 condivideva con i Piani Editoriali, illustrando ivi l'attività che avrebbe svolto in prospettiva, Pt_1 nei mesi avvenire”; 5) “Vero che veniva aggiornata sull'andamento delle attività in Pt_1 occasione delle videoconferenze e call che venivano organizzate dalle Società”; 6) “Vero che, in occasione dei colloqui telefonici, chat, delle videoconferenze e call conferences organizzate dalle
Società, queste condividevano il contenuto delle pubblicazioni”; 7) “Vero che le call di cui agli allegati prodotti in causa si sono effettivamente svolte”; 8) “Vero che le call e video conferences organizzate negli ultimi mesi del 2022 hanno avuto ad oggetto anche l'anticipazione e condivisione dei contenuti dei post da pubblicare nel 2023”; 9) “Vero che, in occasione della call del 20 febbraio 2023, le Parti hanno discusso delle pubblicazione che avrebbe dovuto svolgere nei mesi avvenire”. CP_1
Infatti: pagina 9 di 13 - il teste , all'udienza del 11.10.2024, conferma la circostanza del capo 2) e conferma la Tes_1 calendarizzazione di una call per il 20.02.2023 (cfr. verbale udienza del 11.10.2024);
- il teste dichiara “io mi rapportavo con la signora di Testimone_7 Testimone_4 che ci diceva, a volte, che il cliente aveva richiesto una determinata modifica”, confermando così CP_1 che i piani editoriali venivano discussi tra le parti, e interrogato sul capo 2) risponde: “i piani venivano programmati un mese prima per il mese successivo (…) poi la signora ci diceva le modifiche Tes_4 da apportare, dicendoci che erano state chieste dal cliente ” (cfr. verbale udienza del Pt_1
11.10.2024);
- il teste che conferma le circostanze di cui ai capi 5) “Nulla veniva pubblicato senza aver Tes_4 ricevuto l'ok di ”, 7) “Ricordo le call (…) e confermo che si sono tenute. Le call riguardano Pt_1 quasi tutte l'anno 2022, tranne l'ultima del 2023”, 8) “Assolutamente sì” (cfr. verbale udienza del
08.11.2024).
L'unica dichiarazione contraria del teste attoreo (che dichiara che nella call del Testimone_5
20 febbraio 2023 le parti hanno discusso solo della variazione societaria – cfr. verbale udienza del
17.01.2025) non è dirimente: innanzitutto perché, al massimo, riguarderebbe solo una call – quella di febbraio 2023-, mentre risulta, comunque, confermato da altro teste che le call avevano avuto ad oggetto anche l'anticipazione e condivisione dei contenuti dei post da pubblicare nel 2023 (si tratta del capo 8 confermato da , mentre su esso la non dice che non è vero ma risponde “non lo Tes_4 Tes_5 so”) e poi perché le sue dichiarazioni sono risultate in contrasto con la documentazione prodotta e non specificamente contestata dall'attrice nella veridicità dei contenuti (cfr. i richiamati docc. 11, 12, 13a,
13b, 13c, da 15a a 15e, di cui alla memoria 17.04.2024 di . CP_1
È allora dimostrato che le parti, già nel 2022, avevano adottato una procedura di approvazione dei contenuti meno rigida, svolta attraverso chat, mail e conference e che tale approvazione, da parte di
, era in effetti avvenuta anche per i contenuti pubblicati nel 2023 e oggetto della pretesa Pt_1
CP_ creditoria di (dalle conversazioni chat si evince che chiedeva di apportare modifiche e Pt_1 decideva quali contenuti pubblicare, in aderenza alle condizioni contrattuali: per esempio, nella chat dell'01.02.2023 doc. 13 c) convenuta, la approva un testo da pubblicare, apportando una Pt_1 modifica:
.
pagina 10 di 13 5.4. Anche per quanto riguarda il difetto di rappresentanza invocato da parte attrice, in ordine al fatto che solo aveva il potere di approvare le attività di ne va rilevata l'infondatezza. CP_6 CP_1
Infatti:
- la documentazione prodotta (cfr. i richiamati docc. 11, 12, 13a, 13b, 13c, di cui alla memoria
17.04.2024 di e i testi escussi (cfr. capo 4- verbale udienza del 17.01.2025, teste : CP_1 Tes_5 mi ha detto che (…)” – capo 8 – verbale di udienza del 08.11.2024, teste : “per me Tes_6 Tes_4 il Sig. rappresentava ”) dimostrano che le conversazioni e i confronti avvenivano Parte_4 Pt_1
Testi sempre tra le stesse parti (per , e ) e mai alcuna contestazione Parte_5 CP_6 Pt_1 aveva sollevato sul punto, pertanto, al di là di chi formalmente avesse la rappresentanza della società, si Testi era ingenerato in l'affidamento e la convinzione che tali soggetti – e - CP_1 Parte_4 avessero il potere di approvare/modificare i piani editoriali, pertanto, quanto da loro proveniente deve considerarsi valido;
- comunque, il legale rappresentante compariva tra gli interlocutori (cfr. doc. 13b); CP_6
- in ogni caso, l'eccezione di parte attrice sarebbe pure tardiva, in quanto sollevata solo nella seconda memoria istruttoria, sebbene già in comparsa di costituzione la convenuta aveva dato atto e allegato documenti comprovanti l'attività interlocutoria tra , nella persona di (cfr. Pt_3 Parte_4 doc. 11), e CP_1
5.5. Per tutti questi motivi, la pretesa creditoria di va totalmente accolta e, dunque, il CP_1 relativo decreto ingiuntivo nr. 4962/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 31.07.2023 va confermato.
5.6. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di di dichiarare l'intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto di consulenza e attività di comunicazione del 2 novembre 2021 per inadempimento e comportamento contrario a buona fede di ai sensi degli artt. 1453 CP_1
c.c. e s.s., ovvero lo scioglimento per mutuo consenso così come confermato da in corso di CP_1 causa, va rilevato quanto segue.
Quanto alla risoluzione per inadempimento, la domanda va rigettata, avendo in questa sede accertato l'inesistenza sia dell'inadempimento di sia di un suo comportamento contrario a buona CP_1 fede.
Quanto alla domanda di risoluzione per mutuo consenso, la ne sostiene la fondatezza sul Pt_1 presupposto che la risoluzione contrattuale sia stata confermata dalla stessa convenuta, che ha dichiarato, nei propri scritti, di aver interrotto la prestazione del servizio a partire da maggio 2023 e di pagina 11 di 13 non aver emesso più fatture, a seguito della comunicazione del 02.05.2023 con cui aveva Pt_1 comunicato il mancato interesse alla prosecuzione del contratto (cfr. doc. 3 atto di citazione).
La difesa non coglie nel segno.
Va innanzitutto dedotto che si tratta di domanda nuova e, dunque, inammissibile, perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni (nemmeno nel giudizio di opposizione RG
17949/2023, riunito, tale domanda viene formulata), sebbene già con la comparsa di costituzione e risposta, aveva dedotto di aver interrotto la prestazione del servizio, pertanto, la avrebbe CP_1 Pt_1 dovuto modificare le proprie conclusioni con la prima difesa utile successiva, che era la memoria nr. 1 ex art. 183, c.p.c. Già solo per tale motivo, dunque, anche la domanda di risoluzione per mutuo consenso va respinta.
In ogni caso, anche nel merito, la stessa non merita accoglimento: la comunicazione del
02.05.2023 di , con la quale la stessa aveva espressamente dichiarato di non avere interesse alla Pt_1 prosecuzione del contratto (cfr. doc. 3, cit.), non è riconducibile alla fattispecie di risoluzione per mutuo consenso ma al recesso ad nutum del committente ex art. 1671 c.c.: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Tuttavia, alcuna domanda d'accertamento della validità del recesso esercitato è stata formulata.
5.7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – importo del decreto ingiuntivo opposto € 14.553,70).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta,
- Respinge integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 4962/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 31.07.2023;
- Respinge tutte le altre domande di parte attrice Parte_1
- Condanna parte attrice a corrispondere, in favore di le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 7.7.2025 pagina 12 di 13 Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria CP_7
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