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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
MORRONE MANUELA, AT
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di cui in epigrafe, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione delle sanzioni, e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Per questimotivi chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero l'esclusione di sanzioni ed interessi non dovuti.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed ADER, che affermavano la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonchè l'interruzione dei termini di prescrizione, e la indicazione degli elementi necessari per il calcolo degli interessi, predeterminati per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
AD ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento prodromico
(notificato a mezzo pec il 10.11.2021), nonchè la notifica di preavviso di fermo avente ad oggetto il medesimo tributo (PFA n. 03480202200006515000, notificato il 29/09/2022).
Alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è, pertanto, decorso il termine (decennale) di prescrizione del tributo, nè quello (quinquennale) delle sanzioni.
Si deve, inoltre, ritenere sufficiente la motivazione in relazione al al calcolo degli interessi indicato nell'intimazione.
Difatti, gli interessi indicati, a norma dell'art. 20, D.P.R. n. 602/73, sono stati computati dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e cioè dalla data di esecutività del ruolo, e nell'intimazione risultano correttamente indicati, sia con riferimento alla base di calcolo, sia rispetto alla data di esecutività del ruolo
Gli interessi di mora, invece, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo
è divenuto esigibile, per cui non devono essere indicati, applicandosi dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica, al tasso di interesse previsto dal Mef annualmente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate tenendo conto del valore dle giudizio, dell'attività difensiva documentata e della difesa a mezzo funzionario di Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti, liquidate in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa in favore di ADER, da distrarsi in favore del procuratore costituito ove richiesto, ed in € 1192,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa in favore di Agenzia delle
Entrate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
MORRONE MANUELA, AT
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009436021000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di cui in epigrafe, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione delle sanzioni, e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Per questimotivi chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero l'esclusione di sanzioni ed interessi non dovuti.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed ADER, che affermavano la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonchè l'interruzione dei termini di prescrizione, e la indicazione degli elementi necessari per il calcolo degli interessi, predeterminati per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
AD ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento prodromico
(notificato a mezzo pec il 10.11.2021), nonchè la notifica di preavviso di fermo avente ad oggetto il medesimo tributo (PFA n. 03480202200006515000, notificato il 29/09/2022).
Alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è, pertanto, decorso il termine (decennale) di prescrizione del tributo, nè quello (quinquennale) delle sanzioni.
Si deve, inoltre, ritenere sufficiente la motivazione in relazione al al calcolo degli interessi indicato nell'intimazione.
Difatti, gli interessi indicati, a norma dell'art. 20, D.P.R. n. 602/73, sono stati computati dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e cioè dalla data di esecutività del ruolo, e nell'intimazione risultano correttamente indicati, sia con riferimento alla base di calcolo, sia rispetto alla data di esecutività del ruolo
Gli interessi di mora, invece, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo
è divenuto esigibile, per cui non devono essere indicati, applicandosi dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica, al tasso di interesse previsto dal Mef annualmente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate tenendo conto del valore dle giudizio, dell'attività difensiva documentata e della difesa a mezzo funzionario di Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti, liquidate in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa in favore di ADER, da distrarsi in favore del procuratore costituito ove richiesto, ed in € 1192,00 per compensi, oltre rimborso forfetario iva e cpa in favore di Agenzia delle
Entrate.