Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1028
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento prodromico.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni

    Alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso il termine decennale di prescrizione del tributo, né quello quinquennale delle sanzioni.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri calcolo interessi

    La motivazione in relazione al calcolo degli interessi è ritenuta sufficiente, essendo gli interessi computati dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e indicati nell'intimazione con riferimento alla base di calcolo e alla data di esecutività del ruolo.

  • Rigettato
    Richiesta esclusione sanzioni

    La Corte ha ritenuto che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Richiesta esclusione interessi

    La motivazione in relazione al calcolo degli interessi è ritenuta sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1028
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1028
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo