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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
, nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
in via di Vittorio 30, codice fiscale , C.F._1
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
e
, nata a [...] l'[...] , residente a [...]
Vittorio 30, codice fiscale C.F._2
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14.09.2025 (anno 1985 atto n. 1573 reg. 3 parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 13.03.205 e successivamente integrato in data 01.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sarà venduta e il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% tra i due coniugi;
- Il ricavato della vendita della casa sarà depositato presso un diverso conto corrente a ciò destinato e sarà vincolato all'acquisto di due immobili separati ove i coniugi andranno a vivere;
- Fino alla conclusione delle operazioni di vendita la casa familiare resterà nella disponibilità della sig.ra , la quale sosterrà le relative spese di mantenimento mentre il sig. Parte_2
si trasferirà presso altra abitazione in affitto;
Parte_1
- Le spese residue relative ai lavori di ristrutturazione dello stabile (bonus 110) conclusi nel 2024 saranno versate prima della vendita della casa familiare e saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
- il conto corrente aperto presso resterà nell'esclusiva titolarità del sig. Controparte_1 Parte_1
;
[...]
- I conti correnti personali resteranno nell'esclusiva disponibilità dei rispettivi coniugi intestatari degli stessi;
- Il sig. estinguerà personalmente, con proprio reddito e per l'intero, il Parte_1
prestito di euro 22.000 richiesto e ottenuto mediante cessione del quinto della pensione;
- La proprietà dell'automobile Renault Clio targata EP783DP passerà alla sig.ra , Parte_2
la quale procederà ad effettuare regolare passaggio di proprietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Milano il 14.09.1985;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG