TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in località Parte_1 urillo n. 48, partita Iva rappresentata e difesa, giusta delega P.IVA_1 stesa in calce alla presente nomina di n e, dall'Avv. Roberto Morelli, c.f.
[...]
, e dall'Avv. Luca Parrillo, c.f. , entram C.F._1 CodiceFiscale_2
Foro di Modena, presso lo Studio dei quali, sito in Modena (MO), Via A. Morandi n. 34, elegge domicilio, con espressa richiesta di voler ricevere notificazioni e comunicazioni di cancelleria al numero di fax 059/374792, ovvero gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e/o Email_1 Email_2
ATTORE/OPPONENTE contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
343, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Torrita di Siena, via C.F._3
Mazzini n. lo studio dell'Avv. MI NI ( ) del foro di Siena dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._4 ccessive comunicazioni si indicano il numero di fax 0577.686603 e l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni che di seguito vengono trascritte: PARTE ATTRICE OPPONENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere della prova e per mero tuziorismo difensivo, si insiste anche in questa sede per l'ammissione dei capitoli di prova come articolati in sede di memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., che di seguito si riportano: 1) Vero che l'ammontare complessivo pagina 1 di 9 dei lavori eseguiti presso i cantieri di proprietà dei committenti Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
p ini alcun Parte_6 lavoro è stato eseguito ? Su tali capitoli si indica a teste il Sig. di Perugia. In via Testimone_1 preliminare e pregiudiziale: - dichiarare il difetto di legittim e, Parte_1 conseguentemente, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297 in data 14/02/2024 dal Tribunale di Siena;
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano;
In via principale: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, revocare/annullare il predetto decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297/2024, emesso in data 14/02/2024 dal Tribunale di Siena per manifesta causa non imputabile al debitore ed evidente caso fortuito e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva;
- revocare/annullare il predetto decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297/2024, in quanto le somme dovute sono già state corrisposte, secondo le risultanza di apposita CTU tecnico contabile, nonché secondo quanto risulterà dall'esame dei quadri economici allegati alla presente opposizione;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte dell'odierna opponente le somme intimate dal Geom. nel Controparte_1 summenzionato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni esposte in narrativa, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'esperita istruttoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.ma Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - dichiarare ai sensi dell'art. 648 cpc la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 117/2024 del 14/02/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- dichiarare manifestamente infondata la domanda dell'opponente ed emettere immediata ordinanza di rigetto della Parte_1 domanda ai sensi del novellato art. 1 .c; - accertare e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo RG 648/2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 117/2024 del 14/02/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- condannare la al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 incombenti per la mediazione, nonché al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 estesi ex L. 81/2017 anche per i ritardi nel pagamento dei professionisti, dala data del decreto ingiuntivo al saldo;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spes ncombenti tutte” Salvi iurebus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso da Siena in data 14.2.2024 col quale le veniva ingiunto, ad istanza del Geom. il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 45.485,05 oltre accessori e spese di procedura a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in favore della società attrice ( general contractor) quanto alle opere appaltate di efficientamento energetico rese in favore dei committenti
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2
, NI MI e . Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
Nel primo scritto difensivo ha dedotto quale unico motivo di opposizione la temporanea impossibilità di far fronte alla obbligazione sorta ex art. 1256 c.c., in ragione della difficoltà pagina 2 di 9 di procedere alla cessione dei crediti, con conseguente successiva loro monetizzazione, nonché la erroneità degli importi richiesti per essere in parte i rapporti tra le parti già oggetto di transazione.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il convenuto opposto contestata tutto quanto ex adverso argomentato deducendo in via di estrema sintesi l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1256 c.c. nonché la genericità della contestazioni mosse in ordine al quantum, ferma la totale estraneità ai fatti del presente giudizio del cennato accordo transattivo.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.10.24 veniva reietta la eccezione di incompetenza territoriale, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnato termine per la introduzione dell'obbligatorio tentativo di media conciliazione ai sensi del Dlgs 28/10 e succ., modd., vertendosi in materia di contratto di opera professionale pur se allocato all'interno di appalti destinati ad opere di efficientamento energetico.
All'esito, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruttoria, veniva disposta per la data dell'8.9.25 la udienza cartolare di rimessione in decisione della causa.
Sulla scorta della conclusioni rassegnate e delle comparse versate in atti dalle parti, il Tribunale riservava la pronunzia della sentenza nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** *** ***
Preliminarmente deve darsi atto che la presente controversia afferendo al mancato pagamento di prestazioni professionali scaturenti da contratto di opera intellettuale, pur se rese all'interno di una pluralità di appalti afferenti all'efficientamento energetico, rientra senza indugio nelle materie per le quali il Legislatore ha previsto l'esperimento del preventivo tentativo di media conciliazione così come previsto dall'art. 5 Dlgs 28/10, novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , e vigente a far data dal 28.2.23.
All'esito del rilevo officioso avvenuto con l'ordinanza istruttoria che ha deciso l'istanza cautelare di concessione della provvisoria esecutività, parte convenuta opposta ha fornito prova documentale della tempestiva introduzione del procedimento di media conciliazione con esito negativo. la condizione di procedibilità è, pertanto da ritenersi assolta.
Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione, deve essere in questa sede confermata la inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Occorre, infatti, ricordare che nelle cause relative a diritti di obbligazione al convenuto incombe l'onere di contestare nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado - che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va individuato nell'atto introduttivo del procedimento stesso - la competenza per territorio del giudice con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, con esclusione anche di ogni accertamento di ufficio circa pagina 3 di 9 altri motivi di incompetenza territoriale oltre quello che sia stato tempestivamente eccepito dalla parte.
Avendo la parte attrice opponente avanzato l'eccezione di incompetenza territoriale solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., e quindi tardivamente, la stessa è inammissibile e come tale va reietta.
Passando al merito l'opposizione risulta infondata per i motivi che di seguito verranno evidenziati
E' doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento (o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di prestazione di opera intellettuale, il professionista è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del committente, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute ovvero ancora altra causa estintiva della obbligazione azionata in giudizio.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimesso in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo:
- I Contratti di appalto tra B-110 SpA OT IO , Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a a Parte_6
- le ricevute delle pratiche LA) presentate in Comune per i committenti ( doc. 10);
- i Piani Operativi di Sicurezza sottoscritti ( doc. 17 fascicolo monitorio);
- le Fatture di ( doc. 19 fasc. monitorio); Parte_1
- il Decreto I 78 2023 notificato per i SAL ed il Bonifico di pagamento di per i SAL ingiunti ( cfr docc. 20 e 21 fascicolo monitorio); Parte_1
pagina 4 di 9 - le Pre-notule per le prestazioni a ( cfr doc. 22). CP_5
Tanto premesso, addivenendo al merito dell'odierna controversia, è utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo sotteso alla vicenda.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. Superbonus recata nel decreto CI, la quale prevede la detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni.
In particolare, l'art. 121 del D.L. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura.
A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del sono individuati Parte_7 all'art. 119, commi da 1 a 8, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto CI), laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e 10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General TO, dall'altro.
La figura mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici, individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio hanno altresì indotto, nella prassi Parte_7 applicativa, ad elaborare – preliminarment stipula del contratto di appalto – i c.d. “studi di fattibilità” preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020.
A tal proposito, si evidenzia che l'autonomia negoziale è libera di predisporre il c.d. “studio di fattibilità” sia mediante incarico conferito direttamente dal committente ad un professionista tramite stipula del contratto d'opera professionale, preliminare rispetto al successivo ed eventuale contratto di appalto (modello 1), sia – in alternativa – mediante pagina 5 di 9 l'inclusione delle spese relative allo studio di fattibilità all'interno dei costi soggetti all'agevolazione fiscale del includendo quindi la remunerazione dell'opera Parte_7 professionale prestata tra le plate nell'agevolazione di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (modello 2).
Stante il silenzio della normativa sul punto, gli schemi contrattuali sono in Parte_7 concreto individuati dall'autonomia negoziale mediante ricorso alle figure codicistiche.
Pertanto, fermo restando che le due fattispecie astratte non esauriscono il novero dei potenziali schemi contrattuali rimessi all'autonomia delle parti, va osservato che i due modelli come sopra individuati si diversificano in relazione al soggetto obbligato a remunerare il professionista che realizza lo studio di fattibilità:
- nel primo modello descritto è direttamente il futuro (ed eventuale) committente a corrispondere il compenso per l'attività prestata in occasione dello studio di fattibilità, obbligandosi in via diretta nei confronti del professionista, con il quale stipula un contratto d'opera professionale del tutto estraneo rispetto all'appalto per lavori assoggettabili alle agevolazioni Parte_7
- all'opposto, nel secondo modello è il General TO a conferire incarico al professionista per la fase preliminare alla stipula dell'appalto, provvedendo anche a corrispondere il compenso dietro emissione di fattura, così sostanzialmente anticipando tali spese in nome e per conto del committente;
spese che saranno addebitate al committente per l'intero mediante la fattura di saldo dei lavori (di regola, nella prassi, mediante il primo SAL, stato di avanzamento lavori); nel secondo modello così descritto, il rapporto contrattuale sorge tra il tecnico professionista ed il General TO, e non direttamente tra professionista e committente;
pertanto, i costi di fattibilità - essendo correlati all'appalto
– vengono dall'autonomia privata inclusi tra le spese assoggettate all'agevolazione fiscale del
Parte_7
Peraltro il secondo modello ha trovato l'avallo da parte dell' , mediante Controparte_6 la risposta n. 480/2021, con la quale l' ha confer n General CP_6
TO in ordine alla possibilità di includere le spese per lo studio di fattibilità in quelle detraibili mediante sconto in fattura, sancendo che “si ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito anche dalla circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121del decreto CI (cd. sconto in fattura).
Ciò detto ed avuto riguardo alla documentazione contrattuale versata in atti dall'opposto sin dalla fase monitoria non è dato dubitare che si versi nel secondo modello deponendo in tal senso lo schema negoziale ripetuto peraltro in tutti i contratti di appalto intercorsi tra la società attorea qualificatasi come appaltatrice /general contractor ed i singoli committenti ( cfr doc.
1-9 giò indicati del fascicolo monitorio).
In particolare sono le previsioni contenute nelle premesse ai singoli contratti nonché il successivo art. 8 ad individuare, seppur nella forma dell'accollo ex art. 1273 c.c., quale pagina 6 di 9 soggetto titolare dell'obbligazioni la società attorea:
In questo senso la sollevata eccezione di difetto di titolarità del rapporto obbligatorio avanzata dalla attrice opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in favore della diversa società (doc. 7 fasc. attoreo) è del tutto destituita di fondamento. CP_7
Oltre ad essere manchevole nei cennati contratti di appalto qualsivoglia riferimento, anche per relationem al sopra cennato diverso soggetto giuridico, non può farsi a meno di rilevare come la prodotta copia della convenzione intercorsa tra quest'ultimo e diverso soggetto giuridico col convenuto opposto abbia più la natura di accordo-quadro diretto di disciplinare diversi rapporti professionali rispetto a quelli azionati in giudizio.
Tali ultimi specifici e puntualmente contrattualizzati dalla Parte_1
Ad abundatiam occorre ribadire che pur collocando l'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto nelle mere difese e come tali non soggetta ad alcun termine decadenziale, dall'altro, non può sottacersi che giusto principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la presa di posizione assunta dall'attrice in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rende superflua ogni ulteriore valutazione sul punto, atteso che tanto l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per causa non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c, quanto la contestazione di dipendenza del mancato pagamento non da colpa della convenuta ma da caso fortuito individuato nella mancata monetizzazione dei crediti fiscali, presupponendo entrambe la non contestazione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, risultano entrambe difese incompatibili con la successiva negazione del proprio obbligo.
Sul punto peraltro è ferma anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che in adesione al consolidato orientamento in base al quale: “il rapporto di prestazione d'opera pagina 7 di 9 professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso” postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2004, n. 19596)” (Cass. civ., sez. II, 25/03/2024, n.7953).
Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso per l'attività professionale svolta, opera altresì quando, come nel caso in esame, l'incarico deve essere conferito da parte del General TO ed in favore del terzo (rispetto al contratto d'opera professionale) committente di appalto, per ogni prestazione inclusa nell'agevolazione Parte_7
Gli elementi appena esposti militano tutti in favore del fatto che lo schema negoziale scelto dai vari committenti fosse quello dell'attribuzione diretta al General TO Pt_1
unico contraente con il di tutti i rapporti contrattuali in favore degli
[...] CP_1
inerenti alla realizzazi ori agevolabili mediante ivi inclusa – Parte_7 quindi – la fase di progettazione e di studio di fattibilità preventiva nonché quella strettamente esecutiva.
Lo schema contrattuale, nella fattispecie in esame, è riconducibile a quanto avallato – per la materia fiscale – dall nella risposta n. n. 480/2021, unitamente alla Controparte_6 circolare n. 24/E del 2020. Controparte_6
Ed è quindi chiaro che il legittimato passivo della domanda per ogni compenso incluso nell'agevolazione sia unicamente il General TO che ha conferito Parte_7
l'incarico e quindi l'odierna società attrice.
Le ulteriori contestazioni nel merito ovvero la dedotta estinzione della obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. oltre ad essere genericamente dedotta con riferimento ad una indimostrata e generalizzata difficoltà di procedere alla cessione dei crediti e conseguentemente di pervenire ad una loro monetizzazione, non potrebbe già sotto il profilo strettamente giuridico trovare accoglimento.
Al netto del fatto che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità e la più attenta dottrina si erano assestate nel ritenere come le obbligazioni aventi ad oggetto la dazione di una somma di danaro non potessero mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta, aderendo ad un concetto oggettivo di impossibilità materiale di eseguire la obbligazione, occorre ricordare che neppure alla attualità la c.d. impotenza finanziaria ( come nel caso vagliato dalla giurisprudenza di legittimità in tempi pandemici), pur rientrando nel quadro costituzionale del principio solidaristico, continui ad esulare dal concetto di “ impossibilità della prestazione”.
pagina 8 di 9 Nell'attuale sistema codicistico la eventuale crisi di liquidità del debitore è, e resta, un rischio a carico dello stesso anche la dove in ipotesi ( qui non provata) derivi da una crisi di settore;
fatta salva la possibilità per le parti di disciplinare contrattualmente e nel pieno della loro autonomia negoziale le possibili “ sopravvenienze”.
Ritenuto infine che quanto all'ulteriore motivo di doglianza ovvero il dedotto limite del 5% dei compensi pretensibili da rispetto al totale delle opere effettivamente realizzate CP_1 sia estraneo al presente giu ndo ai diversi rapporti contrattuali con la CP_7
bastevoli si ritengono le osservazioni già spese in punto di individuazione del
[...] tto passivo titolare delle diverse obbligazioni oggi dedotte in giudizio ed agli specifici contratti di appalto prodotti nonché alla puntuale documentazione esecutiva offerta in fase monitoria.
Da qui il definitivo rigetto di istruttoria orale e di ctu avente peraltro carattere meramente esplorativo.
Ogni altra questione assorbita nella presente sentenza, l'opposizione deve ritenersi definitivamente reietta.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto opposto, si rileva il difetto di prova dell'elemento oggettivo, invece necessaria a corroborare l'ipotesi di cui all'art. 96, co.1, come affermato dalla Suprema Corte, sent. n. 22951/19 (la natura extracontrattuale della responsabilità aggravata per lite temeraria onera la parte che chiede il risarcimento del danno a dedurre e comprovare sia l'an che il quantum); mentre in riferimento all' ipotesi di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi dell'abuso del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo di sentenza con riguardo al valore indicato nel libello introduttivo, avuto particolare riguardo a parametri non superiori a quelli medi previsti dal DM 147/22 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e della assenza di una effettiva attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso dal Tribunale di Siena in data 14.2.2024 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 190,88 per spese procedimento di mediazione, € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 9 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in località Parte_1 urillo n. 48, partita Iva rappresentata e difesa, giusta delega P.IVA_1 stesa in calce alla presente nomina di n e, dall'Avv. Roberto Morelli, c.f.
[...]
, e dall'Avv. Luca Parrillo, c.f. , entram C.F._1 CodiceFiscale_2
Foro di Modena, presso lo Studio dei quali, sito in Modena (MO), Via A. Morandi n. 34, elegge domicilio, con espressa richiesta di voler ricevere notificazioni e comunicazioni di cancelleria al numero di fax 059/374792, ovvero gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e/o Email_1 Email_2
ATTORE/OPPONENTE contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
343, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Torrita di Siena, via C.F._3
Mazzini n. lo studio dell'Avv. MI NI ( ) del foro di Siena dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._4 ccessive comunicazioni si indicano il numero di fax 0577.686603 e l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni che di seguito vengono trascritte: PARTE ATTRICE OPPONENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere della prova e per mero tuziorismo difensivo, si insiste anche in questa sede per l'ammissione dei capitoli di prova come articolati in sede di memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., che di seguito si riportano: 1) Vero che l'ammontare complessivo pagina 1 di 9 dei lavori eseguiti presso i cantieri di proprietà dei committenti Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
p ini alcun Parte_6 lavoro è stato eseguito ? Su tali capitoli si indica a teste il Sig. di Perugia. In via Testimone_1 preliminare e pregiudiziale: - dichiarare il difetto di legittim e, Parte_1 conseguentemente, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297 in data 14/02/2024 dal Tribunale di Siena;
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano;
In via principale: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, revocare/annullare il predetto decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297/2024, emesso in data 14/02/2024 dal Tribunale di Siena per manifesta causa non imputabile al debitore ed evidente caso fortuito e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva;
- revocare/annullare il predetto decreto ingiuntivo n. 117/2024, RG n. 297/2024, in quanto le somme dovute sono già state corrisposte, secondo le risultanza di apposita CTU tecnico contabile, nonché secondo quanto risulterà dall'esame dei quadri economici allegati alla presente opposizione;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte dell'odierna opponente le somme intimate dal Geom. nel Controparte_1 summenzionato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni esposte in narrativa, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'esperita istruttoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.ma Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - dichiarare ai sensi dell'art. 648 cpc la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 117/2024 del 14/02/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- dichiarare manifestamente infondata la domanda dell'opponente ed emettere immediata ordinanza di rigetto della Parte_1 domanda ai sensi del novellato art. 1 .c; - accertare e dichiarare infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo RG 648/2024 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 117/2024 del 14/02/2024 emesso dal Tribunale di Siena;
- condannare la al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 incombenti per la mediazione, nonché al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 estesi ex L. 81/2017 anche per i ritardi nel pagamento dei professionisti, dala data del decreto ingiuntivo al saldo;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spes ncombenti tutte” Salvi iurebus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso da Siena in data 14.2.2024 col quale le veniva ingiunto, ad istanza del Geom. il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 45.485,05 oltre accessori e spese di procedura a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in favore della società attrice ( general contractor) quanto alle opere appaltate di efficientamento energetico rese in favore dei committenti
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2
, NI MI e . Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
Nel primo scritto difensivo ha dedotto quale unico motivo di opposizione la temporanea impossibilità di far fronte alla obbligazione sorta ex art. 1256 c.c., in ragione della difficoltà pagina 2 di 9 di procedere alla cessione dei crediti, con conseguente successiva loro monetizzazione, nonché la erroneità degli importi richiesti per essere in parte i rapporti tra le parti già oggetto di transazione.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il convenuto opposto contestata tutto quanto ex adverso argomentato deducendo in via di estrema sintesi l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1256 c.c. nonché la genericità della contestazioni mosse in ordine al quantum, ferma la totale estraneità ai fatti del presente giudizio del cennato accordo transattivo.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.10.24 veniva reietta la eccezione di incompetenza territoriale, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnato termine per la introduzione dell'obbligatorio tentativo di media conciliazione ai sensi del Dlgs 28/10 e succ., modd., vertendosi in materia di contratto di opera professionale pur se allocato all'interno di appalti destinati ad opere di efficientamento energetico.
All'esito, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruttoria, veniva disposta per la data dell'8.9.25 la udienza cartolare di rimessione in decisione della causa.
Sulla scorta della conclusioni rassegnate e delle comparse versate in atti dalle parti, il Tribunale riservava la pronunzia della sentenza nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** *** ***
Preliminarmente deve darsi atto che la presente controversia afferendo al mancato pagamento di prestazioni professionali scaturenti da contratto di opera intellettuale, pur se rese all'interno di una pluralità di appalti afferenti all'efficientamento energetico, rientra senza indugio nelle materie per le quali il Legislatore ha previsto l'esperimento del preventivo tentativo di media conciliazione così come previsto dall'art. 5 Dlgs 28/10, novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , e vigente a far data dal 28.2.23.
All'esito del rilevo officioso avvenuto con l'ordinanza istruttoria che ha deciso l'istanza cautelare di concessione della provvisoria esecutività, parte convenuta opposta ha fornito prova documentale della tempestiva introduzione del procedimento di media conciliazione con esito negativo. la condizione di procedibilità è, pertanto da ritenersi assolta.
Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione, deve essere in questa sede confermata la inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Occorre, infatti, ricordare che nelle cause relative a diritti di obbligazione al convenuto incombe l'onere di contestare nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado - che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo va individuato nell'atto introduttivo del procedimento stesso - la competenza per territorio del giudice con espresso riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, con esclusione anche di ogni accertamento di ufficio circa pagina 3 di 9 altri motivi di incompetenza territoriale oltre quello che sia stato tempestivamente eccepito dalla parte.
Avendo la parte attrice opponente avanzato l'eccezione di incompetenza territoriale solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., e quindi tardivamente, la stessa è inammissibile e come tale va reietta.
Passando al merito l'opposizione risulta infondata per i motivi che di seguito verranno evidenziati
E' doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento (o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di prestazione di opera intellettuale, il professionista è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del committente, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute ovvero ancora altra causa estintiva della obbligazione azionata in giudizio.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimesso in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo:
- I Contratti di appalto tra B-110 SpA OT IO , Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a a Parte_6
- le ricevute delle pratiche LA) presentate in Comune per i committenti ( doc. 10);
- i Piani Operativi di Sicurezza sottoscritti ( doc. 17 fascicolo monitorio);
- le Fatture di ( doc. 19 fasc. monitorio); Parte_1
- il Decreto I 78 2023 notificato per i SAL ed il Bonifico di pagamento di per i SAL ingiunti ( cfr docc. 20 e 21 fascicolo monitorio); Parte_1
pagina 4 di 9 - le Pre-notule per le prestazioni a ( cfr doc. 22). CP_5
Tanto premesso, addivenendo al merito dell'odierna controversia, è utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo sotteso alla vicenda.
Il legislatore, mediante il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la possibilità di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, secondo la disciplina del c.d. Superbonus recata nel decreto CI, la quale prevede la detrazione dei costi nella misura del 110% in cinque anni.
In particolare, l'art. 121 del D.L. 34/2020 consente al committente di optare per il pagamento del prezzo d'appalto mediante cessione del credito fiscale, ovvero mediante sconto in fattura.
A fronte di tali agevolazioni di carattere fiscale, sono previsti dalla normativa di riferimento una serie di requisiti tecnici per l'accesso al beneficio, quali a mero titolo esemplificativo l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - atta a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati - nonché la trasmissione telematica del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del sono individuati Parte_7 all'art. 119, commi da 1 a 8, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto CI), laddove l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è invece delineato nei successivi commi 9 e 10 del medesimo art. 119.
Nella prassi applicativa, gli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. 34/2020 hanno spesso visto quali parti contraenti il committente, da un lato, e il c.d. General TO, dall'altro.
La figura mutuata, per denominazione, dal codice dei contratti pubblici, individua la fattispecie contrattuale di appalto concluso non direttamente dal committente con l'azienda edile appaltatrice, bensì con un soggetto che - oltre all'esecuzione dei lavori - si obbliga altresì a compiere le attività accessorie di natura amministrativa, tecnica e contabile, necessarie perché il committente acceda alla cessione del credito fiscale o allo sconto in fattura.
I requisiti tecnici di accesso al beneficio hanno altresì indotto, nella prassi Parte_7 applicativa, ad elaborare – preliminarment stipula del contratto di appalto – i c.d. “studi di fattibilità” preventiva: accertamenti di natura tecnica affidati a professionisti del settore e volti ad evidenziare il possesso o meno per il committente dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020.
A tal proposito, si evidenzia che l'autonomia negoziale è libera di predisporre il c.d. “studio di fattibilità” sia mediante incarico conferito direttamente dal committente ad un professionista tramite stipula del contratto d'opera professionale, preliminare rispetto al successivo ed eventuale contratto di appalto (modello 1), sia – in alternativa – mediante pagina 5 di 9 l'inclusione delle spese relative allo studio di fattibilità all'interno dei costi soggetti all'agevolazione fiscale del includendo quindi la remunerazione dell'opera Parte_7 professionale prestata tra le plate nell'agevolazione di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (modello 2).
Stante il silenzio della normativa sul punto, gli schemi contrattuali sono in Parte_7 concreto individuati dall'autonomia negoziale mediante ricorso alle figure codicistiche.
Pertanto, fermo restando che le due fattispecie astratte non esauriscono il novero dei potenziali schemi contrattuali rimessi all'autonomia delle parti, va osservato che i due modelli come sopra individuati si diversificano in relazione al soggetto obbligato a remunerare il professionista che realizza lo studio di fattibilità:
- nel primo modello descritto è direttamente il futuro (ed eventuale) committente a corrispondere il compenso per l'attività prestata in occasione dello studio di fattibilità, obbligandosi in via diretta nei confronti del professionista, con il quale stipula un contratto d'opera professionale del tutto estraneo rispetto all'appalto per lavori assoggettabili alle agevolazioni Parte_7
- all'opposto, nel secondo modello è il General TO a conferire incarico al professionista per la fase preliminare alla stipula dell'appalto, provvedendo anche a corrispondere il compenso dietro emissione di fattura, così sostanzialmente anticipando tali spese in nome e per conto del committente;
spese che saranno addebitate al committente per l'intero mediante la fattura di saldo dei lavori (di regola, nella prassi, mediante il primo SAL, stato di avanzamento lavori); nel secondo modello così descritto, il rapporto contrattuale sorge tra il tecnico professionista ed il General TO, e non direttamente tra professionista e committente;
pertanto, i costi di fattibilità - essendo correlati all'appalto
– vengono dall'autonomia privata inclusi tra le spese assoggettate all'agevolazione fiscale del
Parte_7
Peraltro il secondo modello ha trovato l'avallo da parte dell' , mediante Controparte_6 la risposta n. 480/2021, con la quale l' ha confer n General CP_6
TO in ordine alla possibilità di includere le spese per lo studio di fattibilità in quelle detraibili mediante sconto in fattura, sancendo che “si ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito anche dalla circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121del decreto CI (cd. sconto in fattura).
Ciò detto ed avuto riguardo alla documentazione contrattuale versata in atti dall'opposto sin dalla fase monitoria non è dato dubitare che si versi nel secondo modello deponendo in tal senso lo schema negoziale ripetuto peraltro in tutti i contratti di appalto intercorsi tra la società attorea qualificatasi come appaltatrice /general contractor ed i singoli committenti ( cfr doc.
1-9 giò indicati del fascicolo monitorio).
In particolare sono le previsioni contenute nelle premesse ai singoli contratti nonché il successivo art. 8 ad individuare, seppur nella forma dell'accollo ex art. 1273 c.c., quale pagina 6 di 9 soggetto titolare dell'obbligazioni la società attorea:
In questo senso la sollevata eccezione di difetto di titolarità del rapporto obbligatorio avanzata dalla attrice opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in favore della diversa società (doc. 7 fasc. attoreo) è del tutto destituita di fondamento. CP_7
Oltre ad essere manchevole nei cennati contratti di appalto qualsivoglia riferimento, anche per relationem al sopra cennato diverso soggetto giuridico, non può farsi a meno di rilevare come la prodotta copia della convenzione intercorsa tra quest'ultimo e diverso soggetto giuridico col convenuto opposto abbia più la natura di accordo-quadro diretto di disciplinare diversi rapporti professionali rispetto a quelli azionati in giudizio.
Tali ultimi specifici e puntualmente contrattualizzati dalla Parte_1
Ad abundatiam occorre ribadire che pur collocando l'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto nelle mere difese e come tali non soggetta ad alcun termine decadenziale, dall'altro, non può sottacersi che giusto principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la presa di posizione assunta dall'attrice in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rende superflua ogni ulteriore valutazione sul punto, atteso che tanto l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per causa non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c, quanto la contestazione di dipendenza del mancato pagamento non da colpa della convenuta ma da caso fortuito individuato nella mancata monetizzazione dei crediti fiscali, presupponendo entrambe la non contestazione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, risultano entrambe difese incompatibili con la successiva negazione del proprio obbligo.
Sul punto peraltro è ferma anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che in adesione al consolidato orientamento in base al quale: “il rapporto di prestazione d'opera pagina 7 di 9 professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso” postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2004, n. 19596)” (Cass. civ., sez. II, 25/03/2024, n.7953).
Il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso per l'attività professionale svolta, opera altresì quando, come nel caso in esame, l'incarico deve essere conferito da parte del General TO ed in favore del terzo (rispetto al contratto d'opera professionale) committente di appalto, per ogni prestazione inclusa nell'agevolazione Parte_7
Gli elementi appena esposti militano tutti in favore del fatto che lo schema negoziale scelto dai vari committenti fosse quello dell'attribuzione diretta al General TO Pt_1
unico contraente con il di tutti i rapporti contrattuali in favore degli
[...] CP_1
inerenti alla realizzazi ori agevolabili mediante ivi inclusa – Parte_7 quindi – la fase di progettazione e di studio di fattibilità preventiva nonché quella strettamente esecutiva.
Lo schema contrattuale, nella fattispecie in esame, è riconducibile a quanto avallato – per la materia fiscale – dall nella risposta n. n. 480/2021, unitamente alla Controparte_6 circolare n. 24/E del 2020. Controparte_6
Ed è quindi chiaro che il legittimato passivo della domanda per ogni compenso incluso nell'agevolazione sia unicamente il General TO che ha conferito Parte_7
l'incarico e quindi l'odierna società attrice.
Le ulteriori contestazioni nel merito ovvero la dedotta estinzione della obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. oltre ad essere genericamente dedotta con riferimento ad una indimostrata e generalizzata difficoltà di procedere alla cessione dei crediti e conseguentemente di pervenire ad una loro monetizzazione, non potrebbe già sotto il profilo strettamente giuridico trovare accoglimento.
Al netto del fatto che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità e la più attenta dottrina si erano assestate nel ritenere come le obbligazioni aventi ad oggetto la dazione di una somma di danaro non potessero mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta, aderendo ad un concetto oggettivo di impossibilità materiale di eseguire la obbligazione, occorre ricordare che neppure alla attualità la c.d. impotenza finanziaria ( come nel caso vagliato dalla giurisprudenza di legittimità in tempi pandemici), pur rientrando nel quadro costituzionale del principio solidaristico, continui ad esulare dal concetto di “ impossibilità della prestazione”.
pagina 8 di 9 Nell'attuale sistema codicistico la eventuale crisi di liquidità del debitore è, e resta, un rischio a carico dello stesso anche la dove in ipotesi ( qui non provata) derivi da una crisi di settore;
fatta salva la possibilità per le parti di disciplinare contrattualmente e nel pieno della loro autonomia negoziale le possibili “ sopravvenienze”.
Ritenuto infine che quanto all'ulteriore motivo di doglianza ovvero il dedotto limite del 5% dei compensi pretensibili da rispetto al totale delle opere effettivamente realizzate CP_1 sia estraneo al presente giu ndo ai diversi rapporti contrattuali con la CP_7
bastevoli si ritengono le osservazioni già spese in punto di individuazione del
[...] tto passivo titolare delle diverse obbligazioni oggi dedotte in giudizio ed agli specifici contratti di appalto prodotti nonché alla puntuale documentazione esecutiva offerta in fase monitoria.
Da qui il definitivo rigetto di istruttoria orale e di ctu avente peraltro carattere meramente esplorativo.
Ogni altra questione assorbita nella presente sentenza, l'opposizione deve ritenersi definitivamente reietta.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto opposto, si rileva il difetto di prova dell'elemento oggettivo, invece necessaria a corroborare l'ipotesi di cui all'art. 96, co.1, come affermato dalla Suprema Corte, sent. n. 22951/19 (la natura extracontrattuale della responsabilità aggravata per lite temeraria onera la parte che chiede il risarcimento del danno a dedurre e comprovare sia l'an che il quantum); mentre in riferimento all' ipotesi di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi dell'abuso del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo di sentenza con riguardo al valore indicato nel libello introduttivo, avuto particolare riguardo a parametri non superiori a quelli medi previsti dal DM 147/22 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e della assenza di una effettiva attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 117/24 emesso dal Tribunale di Siena in data 14.2.2024 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 190,88 per spese procedimento di mediazione, € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 9 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9