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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
P.I. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CAVALLETTO ENRICO
Appellante
e
P.I. ) CP_1 P.IVA_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 22/10/2024, ossia, “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n 270/2024 (RG 278/2023) emessa dal Giudice di Pace di Grosseto in data 24/4/2024 accogliere la domanda di parte attrice appellante condannando parte convenuta appellata a) al pagamento integrale delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n 1102/2022 (RG 1451/2022) in Euro 526,00 oltre al rimborso forfettario 15% DM 55/2014 ed accessori di legge, b) al pagamento delle spese e compensi professionali inerenti il giudizio di opposizione contraddistinto con il n.
Rg 278/2023 oltre accessori di legge d) al risarcimento, a titolo di responsabilità aggravata, dei danni da determinarsi ai sensi dell'art. 96 I° c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Giudice di Pace di Grosseto, veniva ingiunto alla di pagare, in favore della CP_1 [...]
la somma di euro 2.008,86, oltre interessi e spese. Parte_1
Avverso il decreto veniva proposta opposizione dall'odierna società appellata, la quale ha dedotto “1) che il prezzo della merce, secondo accordi presi con l'agente di zona della , sarebbe stato pattuito in misura inferiore a quello fatturato;
2) che non Parte_1 era stato dato riscontro alle e-mail con le quali si richiedeva l'emissione di note di credito in relazione alla differenza non dovuta 3) che ciò configurava un tacito riconoscimento della fondatezza delle pretese avversarie ed una condotta del … difensore sanzionabile sotto il profilo disciplinare” e, su questa scorta, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà del giudizio di opposizione, evidenziando “a) inesistenza e comunque mancanza di prova circa asserite pattuizioni (con l'agente di zona della comparente) inerenti l'applicazione di un prezzo della merce inferiore rispetto a quello fatturato;
b) l'irrisorio ammontare dell'importo contestato, di soli Euro 44,55 (!) a fronte di una fornitura di complessivi Euro 2.008,89 che non giustificava affatto il mancato pagamento della differenza non contestata di Euro 1.994,31 c) l'assurdità delle conseguenze giuridiche che si pretendeva di far derivare dal mancato riscontro delle mail di contestazione del prezzo, ovverosia il tacito riconoscimento delle pretese avversarie”.
Il giudizio di primo grado, istruito solo documentalmente, è stato definito con la sentenza oggi impugnata, di cui, per chiarezza espositiva, di seguito si riporta il dispositivo:
“il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente decidendo sull'opposizione come in atti proposta, da revoca l'opposto d. i. n. 1102/2022, emesso in data 30.11.2022 CP_1 dal Giudice di Pace di Grosseto;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al merito della opposizione, atteso l'intervenuto pagamento di euro 2.008,86; condanna parte attrice - opponente a corrispondere a parte convenuta - opposta gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002, su euro 2.008,86 con decorrenza dal 1° luglio 2021 al
14.4.2023; condanna parte attrice - opponente al pagamento della metà delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, compensando le restanti spese tra le parti. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione”.
Avverso tale sentenza la ha promosso l'appello Parte_1 che oggi ci occupa deducendo l'erroneità della statuizione relativa alle spese
(“errata compensazione nella misura delle metà delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e della totalità delle spese del giudizio di opposizione”), nonché il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (“errato rigetto della domanda della domanda di condanna ex art 96 CpC”).
Pur ritualmente citata in giudizio con notifica a mezzo p.e.c. del 17/05/2024, presso il procuratore del primo grado, la non si è costituita in questo CP_1 giudizio di appello, rimanendo contumace.
All'odierna udienza, il giudizio, istruito solo documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'esito della discussione orale.
*** ***
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento nei termini che seguono.
1. Sulla “errata compensazione nella misura delle metà delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e della totalità delle spese del giudizio di opposizione”
Come detto, la ha censurato il capo della sentenza Parte_1 di prime cure che ha disposto la compensazione delle spese di lite, sia (seppure parzialmente) del giudizio monitorio, sia del giudizio di opposizione.
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge, invero, che “per quanto concernere le spese legali del monitorio, in considerazione di quanto accaduto, tenuto conto che la domanda del monitorio non è stata preceduta da alcun riscontro alle missive del legale di , si ritiene come le stesse debbano essere compensate nella misura di CP_1
1/2 e confermate, secondo la liquidazione in decreto, nella restante metà. Devono essere rigettati i capi di domanda con cui le parti hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi alcuna responsabilità aggravata ma solo una, mal celata, aspra ed inutile, vena polemica tra i difensori […] le spese del presente giudizio, in considerazione dell'esito, vengono interamente compensate tra le parti”.
Ebbene, il ragionamento del giudice di prime cure non può essere in alcun modo condiviso.
La regolamentazione delle spese di lite, infatti, è disciplinata dagli artt. 91 e ss.
c.p.c. e in alcun modo l'esercizio di un'azione creditoria risulta condizionato dalla necessità di attendere l'esito dello scambio epistolare tra i difensori delle parti.
Al contrario, l'azionabilità di una pretesa creditoria dipende esclusivamente dalla sua esigibilità che deve a sua volta essere individuata ai sensi dell'art. 1183 c.c. secondo cui, come noto, “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. Non avendo l'ingiunto allegato alcuna circostanza che possa determinare l'inesigibilità del credito (e certamente questa non può essere rintracciata nello scambio di missive tra avvocati), non v'è dubbio che l'appellante ben potesse richiedere e ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, giustificata dal semplice mancato pagamento del debito alla scadenza.
L'intervenuto pagamento del credito vantato dalla Parte_1
(solo) nel corso del giudizio di opposizione e (solo) a seguito della notifica
[...] del decreto ingiuntivo, è di per sé significativo, da un lato, della fondatezza della pretesa monitoria e, dall'altro, della necessarietà del ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere un pagamento che, altrimenti, non sarebbe stato (come non era stato) spontaneamente eseguito.
Su questa scorta non v'è dubbio che le spese di lite avrebbero dovuto seguire la soccombenza virtuale del giudizio ed essere poste a carico della CP_1
Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4696 del 18 febbraio 2019)
2. Sull' “errato rigetto della domanda della domanda di condanna ex art 96 CpC”
L'appello deve invece essere rigettato sul capo della mancata condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c..
In proposito occorre rilevare che in primo grado, così come in appello,
l'appellante ha chiesto che i Giudice volesse accogliere le sue conclusioni, “con ulteriore condanna di parte opponente al risarcimento dei danni da determinarsi ai sensi dell'art. 96, CpC comma I”, sul punto limitandosi a dedurre che “l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta… contiene gli estremi della lite temeraria e ciò legittima la parte opposta a chiedere l'applicazione del primo comma dell'articolo sopra citato” (vds. pag. 43 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Orbene, su questa scorta occorre
- ricordare che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013);
- evidenziare che l'appellante non ha allegato alcun concreto danno conseguenza;
- concludere che tale mancata allegazione rende di per sé infondata la pretesa.
In ragione di quanto precede – e ricordato che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del
06/06/2022) – deve disporsi la riforma parziale della sentenza di primo grado, mediante la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del giudizio monitorio, nonché a quelle dell'opposizione e di questo grado di appello.
Le spese diverse da quelle del ricorso monitorio (già liquidate nel decreto ingiuntivo) sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente espletata, comunque nei limiti delle note spese depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 270/2024, in accoglimento parziale dell'appello, così provvede:
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della società appellante:
- delle spese del procedimento monitorio, pari a complessivi euro 526,00 (di cui
76,00 per spese) oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
- delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.265,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
- delle spese del presente giudizio di appello che liquida in euro 174 per esborsi ed euro 1.385,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 15/10/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
P.I. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CAVALLETTO ENRICO
Appellante
e
P.I. ) CP_1 P.IVA_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 22/10/2024, ossia, “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n 270/2024 (RG 278/2023) emessa dal Giudice di Pace di Grosseto in data 24/4/2024 accogliere la domanda di parte attrice appellante condannando parte convenuta appellata a) al pagamento integrale delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n 1102/2022 (RG 1451/2022) in Euro 526,00 oltre al rimborso forfettario 15% DM 55/2014 ed accessori di legge, b) al pagamento delle spese e compensi professionali inerenti il giudizio di opposizione contraddistinto con il n.
Rg 278/2023 oltre accessori di legge d) al risarcimento, a titolo di responsabilità aggravata, dei danni da determinarsi ai sensi dell'art. 96 I° c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1102/2022, emesso dal Giudice di Pace di Grosseto, veniva ingiunto alla di pagare, in favore della CP_1 [...]
la somma di euro 2.008,86, oltre interessi e spese. Parte_1
Avverso il decreto veniva proposta opposizione dall'odierna società appellata, la quale ha dedotto “1) che il prezzo della merce, secondo accordi presi con l'agente di zona della , sarebbe stato pattuito in misura inferiore a quello fatturato;
2) che non Parte_1 era stato dato riscontro alle e-mail con le quali si richiedeva l'emissione di note di credito in relazione alla differenza non dovuta 3) che ciò configurava un tacito riconoscimento della fondatezza delle pretese avversarie ed una condotta del … difensore sanzionabile sotto il profilo disciplinare” e, su questa scorta, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà del giudizio di opposizione, evidenziando “a) inesistenza e comunque mancanza di prova circa asserite pattuizioni (con l'agente di zona della comparente) inerenti l'applicazione di un prezzo della merce inferiore rispetto a quello fatturato;
b) l'irrisorio ammontare dell'importo contestato, di soli Euro 44,55 (!) a fronte di una fornitura di complessivi Euro 2.008,89 che non giustificava affatto il mancato pagamento della differenza non contestata di Euro 1.994,31 c) l'assurdità delle conseguenze giuridiche che si pretendeva di far derivare dal mancato riscontro delle mail di contestazione del prezzo, ovverosia il tacito riconoscimento delle pretese avversarie”.
Il giudizio di primo grado, istruito solo documentalmente, è stato definito con la sentenza oggi impugnata, di cui, per chiarezza espositiva, di seguito si riporta il dispositivo:
“il Giudice di Pace di Grosseto, definitivamente decidendo sull'opposizione come in atti proposta, da revoca l'opposto d. i. n. 1102/2022, emesso in data 30.11.2022 CP_1 dal Giudice di Pace di Grosseto;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al merito della opposizione, atteso l'intervenuto pagamento di euro 2.008,86; condanna parte attrice - opponente a corrispondere a parte convenuta - opposta gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002, su euro 2.008,86 con decorrenza dal 1° luglio 2021 al
14.4.2023; condanna parte attrice - opponente al pagamento della metà delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, compensando le restanti spese tra le parti. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione”.
Avverso tale sentenza la ha promosso l'appello Parte_1 che oggi ci occupa deducendo l'erroneità della statuizione relativa alle spese
(“errata compensazione nella misura delle metà delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e della totalità delle spese del giudizio di opposizione”), nonché il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (“errato rigetto della domanda della domanda di condanna ex art 96 CpC”).
Pur ritualmente citata in giudizio con notifica a mezzo p.e.c. del 17/05/2024, presso il procuratore del primo grado, la non si è costituita in questo CP_1 giudizio di appello, rimanendo contumace.
All'odierna udienza, il giudizio, istruito solo documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'esito della discussione orale.
*** ***
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento nei termini che seguono.
1. Sulla “errata compensazione nella misura delle metà delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e della totalità delle spese del giudizio di opposizione”
Come detto, la ha censurato il capo della sentenza Parte_1 di prime cure che ha disposto la compensazione delle spese di lite, sia (seppure parzialmente) del giudizio monitorio, sia del giudizio di opposizione.
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge, invero, che “per quanto concernere le spese legali del monitorio, in considerazione di quanto accaduto, tenuto conto che la domanda del monitorio non è stata preceduta da alcun riscontro alle missive del legale di , si ritiene come le stesse debbano essere compensate nella misura di CP_1
1/2 e confermate, secondo la liquidazione in decreto, nella restante metà. Devono essere rigettati i capi di domanda con cui le parti hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi alcuna responsabilità aggravata ma solo una, mal celata, aspra ed inutile, vena polemica tra i difensori […] le spese del presente giudizio, in considerazione dell'esito, vengono interamente compensate tra le parti”.
Ebbene, il ragionamento del giudice di prime cure non può essere in alcun modo condiviso.
La regolamentazione delle spese di lite, infatti, è disciplinata dagli artt. 91 e ss.
c.p.c. e in alcun modo l'esercizio di un'azione creditoria risulta condizionato dalla necessità di attendere l'esito dello scambio epistolare tra i difensori delle parti.
Al contrario, l'azionabilità di una pretesa creditoria dipende esclusivamente dalla sua esigibilità che deve a sua volta essere individuata ai sensi dell'art. 1183 c.c. secondo cui, come noto, “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. Non avendo l'ingiunto allegato alcuna circostanza che possa determinare l'inesigibilità del credito (e certamente questa non può essere rintracciata nello scambio di missive tra avvocati), non v'è dubbio che l'appellante ben potesse richiedere e ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, giustificata dal semplice mancato pagamento del debito alla scadenza.
L'intervenuto pagamento del credito vantato dalla Parte_1
(solo) nel corso del giudizio di opposizione e (solo) a seguito della notifica
[...] del decreto ingiuntivo, è di per sé significativo, da un lato, della fondatezza della pretesa monitoria e, dall'altro, della necessarietà del ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere un pagamento che, altrimenti, non sarebbe stato (come non era stato) spontaneamente eseguito.
Su questa scorta non v'è dubbio che le spese di lite avrebbero dovuto seguire la soccombenza virtuale del giudizio ed essere poste a carico della CP_1
Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4696 del 18 febbraio 2019)
2. Sull' “errato rigetto della domanda della domanda di condanna ex art 96 CpC”
L'appello deve invece essere rigettato sul capo della mancata condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c..
In proposito occorre rilevare che in primo grado, così come in appello,
l'appellante ha chiesto che i Giudice volesse accogliere le sue conclusioni, “con ulteriore condanna di parte opponente al risarcimento dei danni da determinarsi ai sensi dell'art. 96, CpC comma I”, sul punto limitandosi a dedurre che “l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta… contiene gli estremi della lite temeraria e ciò legittima la parte opposta a chiedere l'applicazione del primo comma dell'articolo sopra citato” (vds. pag. 43 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Orbene, su questa scorta occorre
- ricordare che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013);
- evidenziare che l'appellante non ha allegato alcun concreto danno conseguenza;
- concludere che tale mancata allegazione rende di per sé infondata la pretesa.
In ragione di quanto precede – e ricordato che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del
06/06/2022) – deve disporsi la riforma parziale della sentenza di primo grado, mediante la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del giudizio monitorio, nonché a quelle dell'opposizione e di questo grado di appello.
Le spese diverse da quelle del ricorso monitorio (già liquidate nel decreto ingiuntivo) sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente espletata, comunque nei limiti delle note spese depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 270/2024, in accoglimento parziale dell'appello, così provvede:
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della società appellante:
- delle spese del procedimento monitorio, pari a complessivi euro 526,00 (di cui
76,00 per spese) oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
- delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.265,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
- delle spese del presente giudizio di appello che liquida in euro 174 per esborsi ed euro 1.385,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 15/10/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli