TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
4816 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4816/2019 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che i coniugi e odierni attori, in forza dell'atto di Controparte_1 CP_2
donazione di quote indivise e di cessione del 10 dicembre 1982 n.45382/9875 di repertorio notaio dr. (cfr. doc. n.1 di parte attrice), sono divenuti comproprietari del Persona_1
fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5, catastalmente censito alla Sezione MAR,
foglio 9, mappale 2451 di mq. 495, in precedenza di proprietà della signora Per_2
madre del signor
[...] CP_1
1 rilevato che sul terreno in questione insistono dei bungalow per campeggio di proprietà
della signora proprietaria altresì dei fondi confinanti di cui ai mappali Controparte_3
n. 2452 e 3081 e titolare dell'attività turistico-ricettiva denominata “Campeggio Breda”,
esercitata sui terreni di cui ai mappali n.2451 (quello per cui è causa), 2452 e 3081, attività
autorizzata sin dal 1958 dalla Prefettura di Brescia in capo al signor dante Persona_3
causa della signora (cfr. documento n.8 di parte convenuta); Controparte_3
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, i coniugi autorizzavano per Controparte_4
anni la signora ad utilizzare il terreno di loro proprietà per lo svolgimento della CP_3
propria attività commerciale, sino a quando nell'anno 2018, intenzionati ad utilizzare personalmente il fondo in questione, ne domandavano la restituzione alla signora CP_3
la quale tuttavia opponeva il proprio rifiuto;
rilevato pertanto che i signori e citavano nel presente Controparte_1 CP_2
giudizio la signora affinché, accertati il diritto di proprietà di essi attori sul fondo CP_3
in questione e la conseguente occupazione senza titolo del terreno da parte della signora essa venisse condannata alla restituzione dell'immobile oggetto di causa, libero da CP_3
cose e/o persone, nonché a corrispondere ad essi attori un indennizzo/risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell'immobile di loro proprietà, da commisurarsi al valore locatizio dello stesso con decorrenza dalla data di richiesta di restituzione e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
rilevato che si costituiva la signora domandando in via principale il Controparte_3
rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione a favore di essa convenuta
2 per possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e inequivoco per oltre venti anni del fondo oggetto di causa, e che ne venisse dunque dichiarata l'acquisizione a titolo originario in capo ad essa deducendo a sostegno di tale pretesa che Controparte_3
parte attrice aveva dimostrato un totale disinteresse al fondo in questione già a far data dal
1958, anno di autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale del signor Per_3
che il fondo era intercluso e dunque inaccessibile se non con l'espressa
[...]
autorizzazione di essa convenuta, e pertanto fosse concretamente inutilizzabile dagli attori e che essa convenuta aveva esercitato il possesso sul fondo de quo pacificamente e non violentemente per oltre vent'anni e ricordando infine come, ai fini del computo del termine ventennale, potesse ben calcolarsi anche il possesso esercitato dal proprio dante causa ai sensi dell'articolo 1146 cc;
rilevato che in corso di causa in giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU al fine di verificare chi avesse assolto gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile in questione e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione agli atti,
delle deduzioni delle parti e delle risultanze della CTU svolta dalla dottoressa Per_4
depositata in data 13 settembre 2021;
[...]
ritenuto in particolare che parte convenuta, che deduce l'intervenuta usucapione a suo favore dell'immobile oggetto di causa, non ha provveduto a fornire elementi di prova tali da suffragare la propria pretesa;
3 rilevato innanzitutto che la signora avrebbe dovuto provare preliminarmente di CP_3
aver posseduto uti dominus il fondo oggetto di causa, dimostrando dal punto di vista oggettivo di aver esercitato sullo stesso un potere corrispondente alla proprietà, e dal punto di vista dell'elemento psicologico di averlo esercitato con l'animus possidendi che caratterizza il possesso;
rilevato viceversa che le deduzioni svolte a riguardo dalla signora risultano essere CP_3
estremamente generiche e non hanno trovato riscontro nella documentazione agli atti nè
nelle risultanze della CTU, potendosi dunque al massimo affermare che la convenuta ha provato la detenzione legittima dell'immobile, titolo che tuttavia non può fondare l'acquisizione per usucapione;
rilevato in ogni caso che parte convenuta nemmeno ha fornito prova delle ulteriori deduzioni da essa formulata, quale nello specifico quella relativa al completo disinteresse da parte degli attori nei confronti nel fondo oggetto di causa, disinteresse che, afferma la signora si sarebbe concretizzato nel mancato pagamento delle imposte sugli CP_3
immobili;
rilevato che sul punto la CTU ha tuttavia accertato che “gli oneri fiscali (IRPEF) sono sempre
stati regolarmente assolti dai signori e dichiarando il bene prima Controparte_1 CP_2
nella sezione dei terreni e poi nella sezione dei fabbricati. I tributi locali (IMU – ex ICI) sono stati
assolti dai signori e dal 1995 sino ad oggi”, specificando che “i Controparte_1 CP_2
signori e hanno pagato l'IRPEF per l'immobile dichiarato nelle Controparte_1 CP_2
rispettive dichiarazioni dei redditi dal 2009 sino ad oggi, il signor per la sua quota Controparte_1
di possesso e dal 2017 ad oggi per la sua quota di possesso. Precedentemente i coniugi CP_2
4 hanno adempiuti agli oneri fiscali dichiarando il bene nella sezione dei fabbricati” (cfr. pagg. 12-13
della relazione del CTU dottoressa depositata in data 13 settembre Persona_4
2021);
rilevato poi che dalle dichiarazioni dei redditi prodotti da parte attrice, attestanti l'adempimento degli oneri fiscali dal 1984 in poi (cfr. documenti n.7 e successivi di parte attrice) risulta che anche negli anni precedenti al 2009 i signori e CP_1 CP_2
dichiaravano l'immobile in questione nel quadro relativo ai terreni delle rispettive dichiarazioni;
ritenuto pertanto che dalle risultanze di cui sopra emerge chiaramente come gli attori,
occupandosi personalmente del pagamento dei tributi fiscali e locali, mai abbiano mostrato disinteresse, come sostiene invece parte convenuta, nei confronti del terreno oggetto di causa, posto che il pagare gli oneri fiscali e tributari gravanti sugli immobili è
un atto fondamentale che è a carico del proprietario e sarebbe paradossale ritenere l'insignificanza di detto comportamento ai fini della manifestazione del diritto di proprietà;
ritenuto per il resto che è irrilevante la circostanza che il dante causa della convenuta avesse presentato domanda di condono in sanatoria per gli abusi edilizi realizzati sul terreno di cui al mappale n.2451 (cfr. documento n.13 di parte convenuta), in quanto, come rilevato anche dalla CTU, “la domanda di condono in sanatoria del 28/03/1986 Prot. 1043 e
successiva richiesta di voltura presentata dalla sig.ra quale erede del sig. Controparte_3
il 05/03/1999 n. 1319 non riporta gli estremi catastali del terreno su cui sono stati Persona_3
edificati i bungalows (tra i quali il mappale 2451)” (cfr. pagg.
9-10 della relazione del CTU
5 dottoressa depositata in data 13 settembre 2021) e comunque essendo Persona_4
pacifico che prima il signor e poi la signora avevano la Persona_3 Controparte_3
detenzione dell'immobile e si presume avessero quindi realizzato gli abusi edilizi in questione, ne consegue che la sopra citata domanda di sanatoria prova solo che essi si ritenevano responsabili dei suddetti abusi edilizi;
ritenuto che è altresì irrilevante che il fondo oggetto di causa fosse intercluso e raggiungibile solo con l'autorizzazione della convenuta, in quanto, all'evidenza, tale circostanza non può incidere sul titolo in forza del quale la signora deteneva e CP_3
detiene l'immobile in questione, mutandone la detenzione in possesso;
ritenuto pertanto che deve considerarsi accertato il diritto di proprietà degli attori signori e rispetto all'immobile oggetto di causa, come risulta dalla Controparte_1 CP_2
documentazione agli atti attestante l'acquisto a titolo derivato in capo agli stessi (cfr. atto di donazione di quote indivise e di cessione del 10 dicembre 1982 n.45382/9875 di repertorio notaio dr. - doc. n.1 di parte attrice); Persona_1
ritenuto poi, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, che la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta va rigettata e conseguentemente la signora CP_3
non risulta aver alcun titolo valido da opporre agli attori per continuare nella
[...]
detenzione dell'immobile;
ritenuto di conseguenza che va accolta la conseguenziale domanda degli attori, per cui la signora va condannata a restituire ai signori e Controparte_3 Controparte_1 [...]
quali proprietari, il fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5, catastalmente CP_2
censito alla Sezione MAR, foglio 9, mappale 2451 di mq. 495, libero da cose o persone;
6 rilevato quanto alla richiesta di indennizzo formulata dagli attori a fronte dell'occupazione
sine titolo del loro immobile, che detta occupazione non era sine titolo in quanto pacificamente autorizzata dal loro dante causa a favore del dante causa della convenuta mentre quanto da essi sostenuto in ordine al pagamento annuale di un corrispettivo da parte della signora e prima da parte del suo dante causa e ciò sino al 2009, è CP_3
circostanza che viene tuttavia decisamente contestata dalla signora per cui andava CP_3
provata;
rilevato che gli attori sul punto non hanno fornito alcuna prova documentale come poteva essere una ricevuta di pagamento, una quietanza o altro documento equipollente e si sono limitati a dedurre prove orali sul punto assolutamente generiche e prive come sopra rilevato di alcun riscontro documentale, anche solo indiretto;
rilevato che gli stessi attori in atto di citazione non precisano che fosse stato concordato con la convenuta il pagamento di uno specifico indennizzo e la domanda viene formulata in modo assolutamente generico posto che si parla di un indennizzo e/o risarcimento;
rilevato per il resto che è pacifico che la convenuta ha detenuto legittimamente gli immobili in questione in quanto era stato concesso al suo dante causa dal dante causa degli attori, ne consegue che la domanda formulata dagli attori di pagamento di un corrispettivo e/o indennizzo per il tempo dell'occupazione, va rigettata per mancanza di prova;
rilevato infine che le spese seguono la soccombenza e pertanto la signora CP_3
va condannata a rimborsare agli attori le spese di causa, che si liquidano come in
[...]
7 dispositivo nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza del 29 ottobre 2021;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara la sussistenza del diritto di proprietà degli attori signori CP_1
e sul fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5,
[...] CP_2
catastalmente censito alla Sezione MAR, foglio 9, mappale 2451 di mq. 495;
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta signora CP_3
[...]
c) condanna per l'effetto la signora a restituire ai signori Controparte_3 CP_1
e il fondo di cui al mappale sopra indicato sub a), libero da
[...] CP_2
cose e persone;
d) rigetta la domanda di indennizzo e/o risarcimento del danno svolta dai signori e contro la signora Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e) condanna la signora a rimborsare ai signori e Controparte_3 Controparte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, euro CP_2
545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU, così come già liquidate dal giudice istruttore.
Così deciso in Brescia il 13 maggio 2025
Il giudice Gianni Sabbadini
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4816/2019 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che i coniugi e odierni attori, in forza dell'atto di Controparte_1 CP_2
donazione di quote indivise e di cessione del 10 dicembre 1982 n.45382/9875 di repertorio notaio dr. (cfr. doc. n.1 di parte attrice), sono divenuti comproprietari del Persona_1
fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5, catastalmente censito alla Sezione MAR,
foglio 9, mappale 2451 di mq. 495, in precedenza di proprietà della signora Per_2
madre del signor
[...] CP_1
1 rilevato che sul terreno in questione insistono dei bungalow per campeggio di proprietà
della signora proprietaria altresì dei fondi confinanti di cui ai mappali Controparte_3
n. 2452 e 3081 e titolare dell'attività turistico-ricettiva denominata “Campeggio Breda”,
esercitata sui terreni di cui ai mappali n.2451 (quello per cui è causa), 2452 e 3081, attività
autorizzata sin dal 1958 dalla Prefettura di Brescia in capo al signor dante Persona_3
causa della signora (cfr. documento n.8 di parte convenuta); Controparte_3
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, i coniugi autorizzavano per Controparte_4
anni la signora ad utilizzare il terreno di loro proprietà per lo svolgimento della CP_3
propria attività commerciale, sino a quando nell'anno 2018, intenzionati ad utilizzare personalmente il fondo in questione, ne domandavano la restituzione alla signora CP_3
la quale tuttavia opponeva il proprio rifiuto;
rilevato pertanto che i signori e citavano nel presente Controparte_1 CP_2
giudizio la signora affinché, accertati il diritto di proprietà di essi attori sul fondo CP_3
in questione e la conseguente occupazione senza titolo del terreno da parte della signora essa venisse condannata alla restituzione dell'immobile oggetto di causa, libero da CP_3
cose e/o persone, nonché a corrispondere ad essi attori un indennizzo/risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell'immobile di loro proprietà, da commisurarsi al valore locatizio dello stesso con decorrenza dalla data di richiesta di restituzione e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
rilevato che si costituiva la signora domandando in via principale il Controparte_3
rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione a favore di essa convenuta
2 per possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e inequivoco per oltre venti anni del fondo oggetto di causa, e che ne venisse dunque dichiarata l'acquisizione a titolo originario in capo ad essa deducendo a sostegno di tale pretesa che Controparte_3
parte attrice aveva dimostrato un totale disinteresse al fondo in questione già a far data dal
1958, anno di autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale del signor Per_3
che il fondo era intercluso e dunque inaccessibile se non con l'espressa
[...]
autorizzazione di essa convenuta, e pertanto fosse concretamente inutilizzabile dagli attori e che essa convenuta aveva esercitato il possesso sul fondo de quo pacificamente e non violentemente per oltre vent'anni e ricordando infine come, ai fini del computo del termine ventennale, potesse ben calcolarsi anche il possesso esercitato dal proprio dante causa ai sensi dell'articolo 1146 cc;
rilevato che in corso di causa in giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU al fine di verificare chi avesse assolto gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile in questione e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione agli atti,
delle deduzioni delle parti e delle risultanze della CTU svolta dalla dottoressa Per_4
depositata in data 13 settembre 2021;
[...]
ritenuto in particolare che parte convenuta, che deduce l'intervenuta usucapione a suo favore dell'immobile oggetto di causa, non ha provveduto a fornire elementi di prova tali da suffragare la propria pretesa;
3 rilevato innanzitutto che la signora avrebbe dovuto provare preliminarmente di CP_3
aver posseduto uti dominus il fondo oggetto di causa, dimostrando dal punto di vista oggettivo di aver esercitato sullo stesso un potere corrispondente alla proprietà, e dal punto di vista dell'elemento psicologico di averlo esercitato con l'animus possidendi che caratterizza il possesso;
rilevato viceversa che le deduzioni svolte a riguardo dalla signora risultano essere CP_3
estremamente generiche e non hanno trovato riscontro nella documentazione agli atti nè
nelle risultanze della CTU, potendosi dunque al massimo affermare che la convenuta ha provato la detenzione legittima dell'immobile, titolo che tuttavia non può fondare l'acquisizione per usucapione;
rilevato in ogni caso che parte convenuta nemmeno ha fornito prova delle ulteriori deduzioni da essa formulata, quale nello specifico quella relativa al completo disinteresse da parte degli attori nei confronti nel fondo oggetto di causa, disinteresse che, afferma la signora si sarebbe concretizzato nel mancato pagamento delle imposte sugli CP_3
immobili;
rilevato che sul punto la CTU ha tuttavia accertato che “gli oneri fiscali (IRPEF) sono sempre
stati regolarmente assolti dai signori e dichiarando il bene prima Controparte_1 CP_2
nella sezione dei terreni e poi nella sezione dei fabbricati. I tributi locali (IMU – ex ICI) sono stati
assolti dai signori e dal 1995 sino ad oggi”, specificando che “i Controparte_1 CP_2
signori e hanno pagato l'IRPEF per l'immobile dichiarato nelle Controparte_1 CP_2
rispettive dichiarazioni dei redditi dal 2009 sino ad oggi, il signor per la sua quota Controparte_1
di possesso e dal 2017 ad oggi per la sua quota di possesso. Precedentemente i coniugi CP_2
4 hanno adempiuti agli oneri fiscali dichiarando il bene nella sezione dei fabbricati” (cfr. pagg. 12-13
della relazione del CTU dottoressa depositata in data 13 settembre Persona_4
2021);
rilevato poi che dalle dichiarazioni dei redditi prodotti da parte attrice, attestanti l'adempimento degli oneri fiscali dal 1984 in poi (cfr. documenti n.7 e successivi di parte attrice) risulta che anche negli anni precedenti al 2009 i signori e CP_1 CP_2
dichiaravano l'immobile in questione nel quadro relativo ai terreni delle rispettive dichiarazioni;
ritenuto pertanto che dalle risultanze di cui sopra emerge chiaramente come gli attori,
occupandosi personalmente del pagamento dei tributi fiscali e locali, mai abbiano mostrato disinteresse, come sostiene invece parte convenuta, nei confronti del terreno oggetto di causa, posto che il pagare gli oneri fiscali e tributari gravanti sugli immobili è
un atto fondamentale che è a carico del proprietario e sarebbe paradossale ritenere l'insignificanza di detto comportamento ai fini della manifestazione del diritto di proprietà;
ritenuto per il resto che è irrilevante la circostanza che il dante causa della convenuta avesse presentato domanda di condono in sanatoria per gli abusi edilizi realizzati sul terreno di cui al mappale n.2451 (cfr. documento n.13 di parte convenuta), in quanto, come rilevato anche dalla CTU, “la domanda di condono in sanatoria del 28/03/1986 Prot. 1043 e
successiva richiesta di voltura presentata dalla sig.ra quale erede del sig. Controparte_3
il 05/03/1999 n. 1319 non riporta gli estremi catastali del terreno su cui sono stati Persona_3
edificati i bungalows (tra i quali il mappale 2451)” (cfr. pagg.
9-10 della relazione del CTU
5 dottoressa depositata in data 13 settembre 2021) e comunque essendo Persona_4
pacifico che prima il signor e poi la signora avevano la Persona_3 Controparte_3
detenzione dell'immobile e si presume avessero quindi realizzato gli abusi edilizi in questione, ne consegue che la sopra citata domanda di sanatoria prova solo che essi si ritenevano responsabili dei suddetti abusi edilizi;
ritenuto che è altresì irrilevante che il fondo oggetto di causa fosse intercluso e raggiungibile solo con l'autorizzazione della convenuta, in quanto, all'evidenza, tale circostanza non può incidere sul titolo in forza del quale la signora deteneva e CP_3
detiene l'immobile in questione, mutandone la detenzione in possesso;
ritenuto pertanto che deve considerarsi accertato il diritto di proprietà degli attori signori e rispetto all'immobile oggetto di causa, come risulta dalla Controparte_1 CP_2
documentazione agli atti attestante l'acquisto a titolo derivato in capo agli stessi (cfr. atto di donazione di quote indivise e di cessione del 10 dicembre 1982 n.45382/9875 di repertorio notaio dr. - doc. n.1 di parte attrice); Persona_1
ritenuto poi, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, che la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta va rigettata e conseguentemente la signora CP_3
non risulta aver alcun titolo valido da opporre agli attori per continuare nella
[...]
detenzione dell'immobile;
ritenuto di conseguenza che va accolta la conseguenziale domanda degli attori, per cui la signora va condannata a restituire ai signori e Controparte_3 Controparte_1 [...]
quali proprietari, il fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5, catastalmente CP_2
censito alla Sezione MAR, foglio 9, mappale 2451 di mq. 495, libero da cose o persone;
6 rilevato quanto alla richiesta di indennizzo formulata dagli attori a fronte dell'occupazione
sine titolo del loro immobile, che detta occupazione non era sine titolo in quanto pacificamente autorizzata dal loro dante causa a favore del dante causa della convenuta mentre quanto da essi sostenuto in ordine al pagamento annuale di un corrispettivo da parte della signora e prima da parte del suo dante causa e ciò sino al 2009, è CP_3
circostanza che viene tuttavia decisamente contestata dalla signora per cui andava CP_3
provata;
rilevato che gli attori sul punto non hanno fornito alcuna prova documentale come poteva essere una ricevuta di pagamento, una quietanza o altro documento equipollente e si sono limitati a dedurre prove orali sul punto assolutamente generiche e prive come sopra rilevato di alcun riscontro documentale, anche solo indiretto;
rilevato che gli stessi attori in atto di citazione non precisano che fosse stato concordato con la convenuta il pagamento di uno specifico indennizzo e la domanda viene formulata in modo assolutamente generico posto che si parla di un indennizzo e/o risarcimento;
rilevato per il resto che è pacifico che la convenuta ha detenuto legittimamente gli immobili in questione in quanto era stato concesso al suo dante causa dal dante causa degli attori, ne consegue che la domanda formulata dagli attori di pagamento di un corrispettivo e/o indennizzo per il tempo dell'occupazione, va rigettata per mancanza di prova;
rilevato infine che le spese seguono la soccombenza e pertanto la signora CP_3
va condannata a rimborsare agli attori le spese di causa, che si liquidano come in
[...]
7 dispositivo nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza del 29 ottobre 2021;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara la sussistenza del diritto di proprietà degli attori signori CP_1
e sul fondo sito in Marone (BS), in via Cristini n. 5,
[...] CP_2
catastalmente censito alla Sezione MAR, foglio 9, mappale 2451 di mq. 495;
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta signora CP_3
[...]
c) condanna per l'effetto la signora a restituire ai signori Controparte_3 CP_1
e il fondo di cui al mappale sopra indicato sub a), libero da
[...] CP_2
cose e persone;
d) rigetta la domanda di indennizzo e/o risarcimento del danno svolta dai signori e contro la signora Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e) condanna la signora a rimborsare ai signori e Controparte_3 Controparte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, euro CP_2
545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU, così come già liquidate dal giudice istruttore.
Così deciso in Brescia il 13 maggio 2025
Il giudice Gianni Sabbadini
8 9