Articolo 26 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 19Articolo 27
Versione
14 marzo 1948
Art. 26.
Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal Presidente della Giunta regionale.
Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.
Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948