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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 632/2020 r.g.
Tribunale di LE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice DE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 632/2020 RG
TRA
ed in concordato preventivo (P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante e liquidatore – pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Foligno, Via Oberdan n. 27 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Salari (c.f.: – fax C.F._1
0742-356248 e pec.: – indirizzi quest'ultimi presso i quali dichiara di Email_1
voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento - , dal quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Pratillo Controparte_2 C.F._2
HE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LE, Via CodiceFiscale_3
del Mercato n° 17, come da mandato rilasciato su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO pagina 1 di 22 OGGETTO: Contratto di appalto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di LE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
CP_ In via principale e nel merito, accertato e dimostrato che la attrice ha eseguito su commissione del Controparte_2
lavori edili per l'importo complessivo di € 601.156,96 e che il convenuto ha effettuato in pagamento dell'importo suddetto versamenti per complessivi € 390.000, condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 240.000,00, ivi compresi e
30.000,00 per danno di inadempimento contrattuale, e comunque al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Con gli interessi moratori così come previsti dal D.L.vo 231/2022 e con vittoria di spese e compensi legali.
Disporre, ex art. 89 I e II comma cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“odiosa spregiudicatezza”,
“odiosamente mistificatori”, “proditoriamente ad intendere”) con ogni conseguenziale statuizione di legge , ivi compresa la condanna ad una importo risarcitorio da quantificarsi dall'Ill.mo Signor Giudicante secondo equità.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”;
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta:
A) in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla e concordato preventivo, in quanto Parte_1
infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
B) in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la e concordato preventivo non ha (più) diritto a ricevere Parte_1
in permuta e, correlativamente, il Sig. non è (più) tenuto a cederle in permuta, l'appartamento (rectius, la Controparte_2
mansarda) sito/a in LE, Via Righi n. 64, originariamente destinato/a ad essere trasferito/a a detta Società quale porzione, e, da ultimo, quale saldo, del corrispettivo dell'appalto di cui al contratto stipulato dalle parti il 16/11/2011, ovvero, e per quanto occorrer possa, accertare e dichiarare che la ridetta Società non ha (più) diritto a ricevere in pagamento e,
CP_ correlativamente, il Sig. non è (più) tenuto a corrisponderle, l'importo di Euro 50.000,00, pari al valore concordemente attribuito a detto appartamento, in origine destinato a costituire una porzione, e, da ultimo, il saldo, del corrispettivo
d'appalto, il tutto se del caso portando in compensazione tra loro l'eventuale credito di cui quella Società dovesse risultare
pagina 2 di 22 titolare, nella misura di Euro 50.000,00, per gli interventi posti in opera in esecuzione del contratto d'appalto ed il
CP_ controcredito di cui, nella misura di Euro 50.000,00, è titolare il Sig. quale risarcimento da ritardo;
il tutto per i motivi di cui atti;
- accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e concordato preventivo dell'importo di Euro 65.000,00, ovvero di quello differente che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, a titolo di dovutagli riduzione del prezzo afferente all'appalto di cui al contratto stipulato dalle parti il
16/11/2011 ovvero a titolo risarcitorio e, conseguentemente, condannare la ridetta Società a corrispondere al medesimo Sig.
CP_
il ridetto importo ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo, se del caso portando in compensazione parziale sullo stesso l'importo di Euro 1.015,28 di cui quella Società dovesse risultare creditrice;
il tutto per i motivi di cui atti;
C) in via ulteriore:
- condannare la e concordato preventivo a corrispondere in favore del Sig. Parte_1
la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa, ai sensi del comma I e/o Controparte_2
del comma II dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui atti;
D) in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , esponendo: Pt_1 Controparte_2
- di avere stipulato con il medesimo, in data 16/11/2011, un contratto di appalto con il quale l'appaltatrice, odierna attrice, si impegnava a completare un nuovo edificio industriale sito in Loc. Madonna di Lugo,
LE (PG), e la committente si obbligava a corrispondere un importo determinato a misura, orientativamente quantificato in € 700.000,00 oltre IVA, parte dei quali (euro 300.000,00) da versarsi mediante permuta di due unità immobiliari del;
CP_2
pagina 3 di 22 - che, nonostante i lavori fossero da tempo terminati, nel 2019 il direttore dei lavori riepilogava l'ammontare di quelli effettivamente realizzati dalla in euro 550.000,00, oltre IVA;
Pt_1
- che, tuttavia, nonostante gli accordi contrattuali, parte convenuta non aveva provveduto alla permuta dei due immobili e non aveva corrisposto l'intero ammontare di tali somme, essendosi limitata al versamento di euro 245.000,00, oltre IVA, con un residuo credito di euro 305.000,00, oltre IVA;
- che, nonostante fosse stata pattuita l'esecuzione a cura della di lavori per circa euro 700.000,00, Pt_1
per scelta unilaterale dell'appaltante veniva permesso alla stessa di eseguire meno lavori, per un danno da mancato guadagno da quantificare in euro 30.000,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione della somma residua da quantificarsi in euro 305.000,00, oltre interessi ed IVA come per legge, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà più giusta ed equa, nonché per la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 30.000,00.
Si è costituito in giudizio il convenuto, evidenziando:
- come al primo accordo contrattuale fossero seguite altre scritture private con le quali le parti davano atto dei lavori eseguiti e dei pagamenti effettuati, individuando il saldo residuo;
- nello specifico, nell'ultima scrittura del 16/03/2016, le parti avevano dato atto che il debito residuo del ammontava ad euro 56.015,28 e che il relativo pagamento sarebbe intervenuto mediante la permuta CP_2
di una delle due unità immobiliare individuate nell'originario contratto per euro 50.000,00, nonché
mediante compensazione di euro 5.000,00 con un controcredito del , il tutto subordinato alla CP_2
esecuzione da parte della entro il 30/05/2016 di interventi di finitura ed emendativi di vizi presenti Pt_1
nell'immobile;
- che a tale scrittura non fu data esecuzione da parte della , la quale avrebbe dunque perduto il Pt_1
diritto di pretendere il trasferimento dell'immobile in permuta, rimanendo al massimo la somma di euro
1.015,28;
pagina 4 di 22 - che il primo dei due immobili del era stato in concreto permutato, in quanto lo stesso era stato CP_2
formalmente venduto a terzo soggetto individuato dalla con successivo versamento del prezzo Pt_1
corrisposto alla attrice medesima;
- che i vizi presenti nell'immobile, e precisamente attinenti agli infissi e alle conseguenti infiltrazioni dai medesimi provenienti, non erano dunque stati risolti, con un danno per la proprietà da quantificarsi in euro
65.000,00, il cui risarcimento è stato richiesto in via riconvenzionale.
Alla luce di tali considerazioni ha chiesto il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, con condanna della al pagamento della somma di euro 65.000,00, Pt_1
eventualmente compensando la stessa con quanto riconosciuto all'attrice.
All'udienza di prima comparizione sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed è stato poi esperito un tentativo di conciliazione il quale, nonostante i numerosi rinvii concessi, non è andato a buon fine.
La causa è stata dunque istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti, nonché mediante espletamento di c.t.u. presso i luoghi;
ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 17/07/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come sopra riportato e il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Analizzando immediatamente il merito della presente controversia, in assenza di questioni pregiudiziali,
si rileva come la domanda attorea non appia fondata.
Si ricorda come oggetto della controversia è l'adempimento di un contratto di appalto, stipulato fra le odierne parti il 16/11/2011, mediante il quale la si obbligava al completamento, Parte_1
entro il 31/12/2013, di un nuovo edificio industriale in Loc. Madonna di Lugo di proprietà del sig.
[...]
, in conformità a un progetto esecutivo redatto dal tecnico nonché direttore dei lavori, geom. CP_2
. Il corrispettivo di tali lavori veniva stabilito a misura, con ribasso del 18%, per un Controparte_4
ammontare presunto di circa 700.000,00; tuttavia, oltre al versamento del medesimo a stato di avanzamento pagina 5 di 22 lavori mediante tranches di almeno 50.000,00, veniva previsto che 300.000,00 euro venissero corrisposti mediante permuta delle unità immobiliari poste al terzo piano della palazzina sita a LE, via A. Righi n.
64, individuate al foglio 112, part. 251 sub 14, come da separato preliminare di compravendita.
Dinanzi a tali pattuizioni contrattuali, la società attorea ha allegato che, sebbene il ritardo nel completamento dei lavori dipeso dalle richieste di modifica del committente, al 2019 risultavano effettuate lavorazioni per 550.000,00 euro, oltre IVA, mentre il convenuto avrebbe corrisposto solamente la somma di euro 245.000,00, oltre IVA, risultando pagate solamente le fatture nn. 36/2012, 49/2012, 105/2013,
153/2013, 37/2013 e 92/2014.
Ebbene, in primo luogo non può sottacersi come tale allegazione sia stata nel corso del giudizio corretta più volte da parte attrice:
- già nelle note per la prima udienza di trattazione l'attrice ha evidenziato di aver erroneamente dato atto del pagamento della fattura n. 92/2014, mentre gli euro 61.000,00 (50.000,00 oltre IVA) indicati dall'attrice dovevano imputarsi al pagamento della fattura 76/2014;
- nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. formalmente conferma di aver ricevuto pagamenti per soli
245.000,00 euro a fronte di un credito di euro 550.000,00 (con residui 305.000,00 euro asseritamente dovuti), chiedendo tuttavia la condanna al pagamento di euro 275.000,00 (inclusa la somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento danni da mancato guadagno);
- ancora, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., peraltro una volta maturate le preclusioni istruttorie e in assenza di esigenze di replicare a nuove allegazioni contenute nella prima memoria di controparte, ha nuovamente affermato che la fattura n. 92/2014 era stata pagata, mentre della n. 76/2014 non era neppure stato richiesto il pagamento, difettando in conclusione il pagamento della fattura n. 37/2015, mai menzionata in precedenza. Allegava altresì che la somma di euro 39.500,00 indicata dalla convenuta era stata versata per il pagamento delle differenti fatture nn. 73/2012 e 71/2013, relative a lavori effettuati presso l'immobile di via Righi e non oggetto della domanda odierna. Inoltre, per la prima volta, evidenziava che i lavori complessivamente realizzati presso l'immobile ammontavano ad euro 601.156,96;
pagina 6 di 22 - nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attrice aumenta il numero delle fatture emesse, includendo anche la n. 38/2013, dando atto del suo pagamento, così evidenziando che il convenuto aveva effettuato pagamenti per complessivi euro 300.000,00 (oltre IVA) e come potesse anche considerarsi come avente efficacia solutoria anche il mancato incasso da parte del convenuto, in occasione della compravendita del
05/07/2013. Questo in ragione del fatto che era stata operata una compensazione con un altro credito di pari valore vantato dall'acquirente dell'appartamento di via Righi nei confronti della , portando Pt_1
dunque i versamenti effettuati dal a complessivi euro 340.000,00; CP_2
- nelle note di udienza successive, l'attrice ha dato atto di aver ricevuto pagamenti per euro 350.000,00, confermando il pagamento della fattura n. 76/2014 (quella in relazione alla quale, contraddittoriamente nella seconda memoria, si affermava che non ne era neppure stato chiesto il pagamento), cui sommarsi gli euro 40.000,00 della compensazione di cui sopra, per complessivi euro 390.000,00.
Quest'ultima pare essere la posizione confermata in sede di comparsa conclusionale.
Ebbene, non può non rilevarsi innanzitutto la totale confusione creata da parte attrice in merito ai pagamenti ricevuti, alle fatture azionate nella presente sede nonché alle corrette imputazioni di detti pagamenti.
Ancora, parte attrice, oltre a non riconoscere di aver ricevuto pagamenti di importo rilevante da parte del convenuto nella fase iniziale del giudizio (circostanza poi gradualmente smentita dalla medesima parte nei successivi atti), ha affermato come il non avrebbe dato seguito all'obbligazione di trasferire uno degli CP_2
appartamenti di via Righi, in quanto venduto a terzo soggetto. Ebbene, anche tale circostanza è stata sostanzialmente smentita nel corso del giudizio, sia dall'istruttoria sia dalle tardive allegazioni dell'attrice stessa.
Invero, seppur formalmente tale immobile sia stato venduto a terzi soggetti, e Persona_1 Pt_2
devesi evidenziare come gli stessi fossero stati individuati dalla , in quanto al
[...] Pt_1 [...]
la avrebbe poi trasferito a sua volta la proprietà immobiliare una volta acquistata dal Per_1 Pt_1
. Dunque, l'attrice ha ritenuto di chiedere al di vendere direttamente al per evitare il CP_2 CP_2 Pt_2
pagina 7 di 22 doppio trasferimento immobiliare, provvedendo poi a trasferire parte del prezzo ricevuto allo e a Pt_1
non incassare il residuo. Invero, il prezzo convenuto di euro 140.000,00 è stato corrisposto mediante assegni, uno da 100.000,00 euro e uno da 40.000,00 euro;
la somma di euro 100.000,00 è stata immediatamente ritrasferita dal alla , in pagamento d fatture emesse nei propri confronti da CP_2 Pt_1
questa. L'assegno di euro 40.000,00, su accordo tacito delle parti, non è mai stato incassato, in quanto l'acquirente vantava un credito di pari misura nei confronti della che sarebbe in tal modo stato Pt_1
compensato.
Significative, sul punto, le dichiarazioni testimoniali del Notaio rogante, , il quale ha riferito Testimone_1
“ricordo che l'acquirente ha impostato con me una pratica di compravendita e di mutuo, come posso vedere nel fascicolo Pt_2
CP_ CP_ che consulto. Ricordo che e avevano dei rapporti di dare e avere che io non conoscevo;
si era obbligato a Pt_1
vendere tale appartamento a o alla per evitare un'intestazione a e un necessario Controparte_1 Parte_1 CP_1
CP_ ritrasferimento a questo acquirente si decise di evitare un secondo rogito prevedendo una compravendita diretta da al
CP_
con l'accordo che il prezzo sarebbe stato versato alla . Ricordo che il era preoccupato se con tale Per_1 Pt_1
compravendita avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo che si era assunto di trasferire tale immobile alla e anche io Pt_1
lo tranquillizzai che trasferendo direttamente al terzo la proprietà ma riversando il prezzo ricevuto alla avrebbe Pt_1
correttamente adempiuto a tale obbligo, anche perché era presente e d'accordo e, anzi, era lei stessa che aveva indicato il Pt_1
terzo acquirente”.
Versione confermata, poi, dal medesimo acquirente, , il quale ha dichiarato “io sono stato Persona_2
contattato all'inizio dal geometra della ditta che mi aveva proposto tale operazione;
io sapevo che avrei acquistato dallo
CP_
. Solo il giorno del rogito mi è stato detto che avrei invece acquistato dal e dalla moglie;
per quello che ho capito Pt_1
CP_ io avrei versato i soldi (tramite assegno della banca) al e poi non so come si sono messi d'accordo tra loro”; “confermo la
CP_ circostanza;
gli altri 40.000,00 euro non versati furono formalmente pagati con un assegno che ho emesso al con
l'accordo di non incassarlo e in tale sede ho ricevuto un assegno dalla per pari cifra, parimenti non incassato”. Pt_1
pagina 8 di 22 Dunque, nel corso del giudizio è emerso come l'originale allegazione attorea, con riferimento alle fatture emesse, ai lavori effettuati e, soprattutto, ai pagamenti ricevuti, risulti in parte sconfessata dall'esito dell'istruttoria, in parte (più volte e tardivamente) modificata dalla stessa parte istante.
2. Dinanzi a tale quadro assolutamente contraddittorio e ondivago relativo all'andamento dei rapporti dare avere fra le parti, non può, viceversa, non darsi rilievo preminente alle scritture con le quali, vista la non linearità dell'andamento dei lavori e dei pagamenti, le parti hanno saggiamente ritenuto opportuno cristallizzare la situazione contabile in determinati momenti.
In particolare, già in data 09/07/2013 la attestava che “l'importo dei lavori arrotondato ad euro Pt_1
300.000,00 è stato saldato dal sig. ”; dunque, a tale data sicuramente pagamenti per tale Controparte_2
somma (già superiore a quella indicata in citazione) erano stati effettuati.
Ancora più chiara la scrittura del 08/08/2014, denominata “transazione contabile”, da qualificare quindi, più che quale transazione vera e propria, quale scrittura ricognitiva dei lavori e dei pagamenti effettuati, con la quale si dava atto che “la contabilità dei lavori eseguiti ammonta ad euro 450.000,00 i pagamenti effettuati sono stati di euro 400.000,00, pertanto resta il saldo dell'impresa in euro 50.000,00 (cinquantamila/00)”; peraltro, nel successivo art. 3 si dava atto che in questa ulteriore somma di euro 50.000,00 dovessero ricomprendersi anche tutte le seguenti opere “completamento di tutti gli intonaci, ivi compresa la rasatura per regolarizzare le parti difettose e comunque renderli idonei alla pittura;
- sistemazione di tutti gli infissi di finestra del laboratorio, con smontaggio e rimessa in opera, come è avvenuto per quello eseguito a titolo di prova;
- completamento del tetto per quanto riguarda la canna
fumaria”.
Dunque, già dal tenore di tale scrittura risulta come fossero già emerse le problematiche relative agli infissi, di cui poi più approfonditamente si dirà, il cui esordio in effetti è stato collocato dalle parti nel 2014.
Con una successiva scrittura del 2015, invece, si dava genericamente atto della “contabilità dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire”, specificando che era già stato emesso un SAL di euro 100.000,00 e che all'interno del medesimo comparivano lavori che dovevano ancora essere eseguiti e, nello specifico, “1) posa in opera battiscopa, all'interno dell'appartamento al piano terra e piano primo e vano scala;
2) posa in opera dei pavimenti,
pagina 9 di 22 pianerottoli scale fino alla porta del garage e portico ingresso;
3) sigillatura del giunto del capannone-casa; 4) raccordo gronda in c.a. tra il capannone e lastrico solare;
5) completamento controsoffitti all'interno del locale uffici-bagno”.
Infine, con “scrittura privata transattiva per definire i rapporti contrattuali tra il Committente Sig. e Controparte_2
l' del 16/03/2016, le parti, facendo rifermento alla precedente scrittura del Controparte_5
18/02/2015 e all'esito di un sopralluogo, assumevano le seguenti obbligazioni.
La si impegnava ad eseguire i lavori meglio specificati in tale scrittura entro il Parte_1
30/05/2016, evidenziando come tutte le opere erano già state contabilizzate;
elemento questo importante, nel senso che i lavori che la avrebbe dovuto realizzare erano già compresi e contabilizzati nel Pt_1
rapporto dare/avere fra le parti. Inoltre, nell'elenco dei lavori compaiono molte voci che attenevano alla rimozione dei vizi relativi agli infissi di cui si è già dato atto.
Si precisava, inoltre, e questa è la circostanza avente rilevanza centrale nella presente controversia, che
“l'importo dei lavori ad oggi, relativamente al saldo, come da SAL finale deve intendersi determinato i[n] euro 56.015,28” e tale cifra avrebbe dovuto essere versata dal Petito: - euro 50.000,00 mediante atto di permuta dell'abitazione sita a LE (c.d. “mansarda”), da effettuarsi solo all'esito dell'esecuzione di tutti i lavori residui da parte della;
- euro 5.000,00 mediante compensazione con un controcredito del e Pt_1 CP_2
relativo a lavori di riparazione di un automezzo della;
con un residuo di euro 1.012,28 che avrebbe Pt_1
dovuto essere versato “al completamento di tutte le opere sopra elencate”.
Inoltre, si prevedeva in tale scrittura che il committente avrebbe in pari data provveduto al versamento della somma di euro 12.000,00, a saldo della fattura n. 92/2014 (in relazione a quale si dava atto che la somma di 49.000,00 era già stata versata); somma pacificamente versata dal . CP_2
Ancora, in detto accordo si prevedeva, con uno specifico articolo e quindi con una disposizione che aveva una sua dignità e rilevanza che “se entro la data fissata per l'ultimazione di tutti i lavori, l'Impresa non avrà provveduto
a quanto stabilito con la presente scrittura, non verrà più ceduto l'appartamento compromesso in permuta”.
Dunque, il tenore letterale di tale scrittura transattiva non lascia grande spazio all'interpretazione.
pagina 10 di 22 Non vi sono dubbi, invero, che alla data della stipula suddetta residuassero solamente i lavori di cui all'art. 1 da completare e, soprattutto, che il saldo finale relativo ai suddetti lavori doveva essere quantificato in euro
56.015,28 (oltre i 12.000,00 euro residui della fattura n. 92/2014 e riguardante lavorazioni già fatte, somma versata contestualmente alla stipula del 16/03/2016).
Dinanzi a tale chiara scrittura di ricognizione (ovvero atto di transazione, avente efficacia ancor più tombale in relazione al precedente svilupparsi dei rapporti contrattuali), parte attrice non ha fornito prova di un contrario assetto dei rapporti dare avere. Invero, vale in proposito richiamare il contraddittorio e sempre mutato quadro di allegazioni sul punto esposte dalla medesima, peraltro non supportate da prova documentale. Né pare sufficiente il mero riepilogo, elaborato dal direttore dei lavori nel 2019, dell'ammontare dei lavori effettivamente realizzati dalla in euro 550.000,00, oltre IVA;
invero, Pt_1
anche a voler ritenere la credibilità dello stesso, ciò che rileva è che parte convenuta non ha tanto contestato in sé l'ammontare dei lavori eseguiti, quanto il fatto che tutti gli stessi erano stati pagati, come risulta documentalmente dalle scritture sopra riepilogate. Invero, a marzo 2016 risultavano saldati tutti i lavori effettuati, ad eccezione della somma di euro 56.015,28, che riguardava peraltro anche l'esecuzione di ulteriori lavori di completamento e rimozione dei vizi.
Dinanzi alla chiarezza del quadro fattuale, a tali date, l'attrice non ha allegato né tanto meno provato di aver eseguito successivamente ulteriori lavori il cui corrispettivo non sarebbe stato corrisposto. Sul punto vale precisare come non siano condivisibili le deduzioni dell'attrice di cui alla replica conclusionale (cfr a pag. 3,
CP_ con riferimento alla scrittura in questione afferma “Attendevamo, ed attendiamo tutt'ora, che il documentasse,
AL CENTESIMO, COME IL 16/3/2016 il “saldo dei lavori ad oggi” tra il dovuto e il pagato portasse ad un tal risultato: invano!!”). Invero, dinanzi a un atto di ricognizione, che quantomeno ha l'efficacia di invertire l'onere probatorio, sarebbe stato onere di parte attrice fornire prova di una diversa conformazione degli assetti creditori/debitori a tale data.
Peraltro, le fatture emesse in relazione ai lavori ammontano a complessivi euro 345.000,00 (oltre IVA), ovvero 395.000,00 comprendendo anche la fattura 76/2014, e non alla somma di euro 550.000,00 come pagina 11 di 22 indicato dall'attrice (cfr comparsa conclusionale pag. 2), con un'unica fattura asseritamente non pagata di euro 45.000,00.
Ancora, tenuto conto della situazione riconosciuta in data 16/03/2016, occorre sottolineare come tutte le fatture in questione erano di anni antecedenti al 2016 e facciano riferimento, dunque, a lavori già eseguiti e necessariamente tenuti in considerazione nella scrittura transattiva/ricognitiva suddetta.
2.1 Devesi ora rilevare come tali scritture, sottoscritte dalla , ossia presumibilmente dal legale Pt_1
rappresentante ovvero da un delegato, non siano mai state contestate con riferimento alla loro genuinità e alla provenienza della sottoscrizione apposta a un soggetto munito dei relativi poteri della . Pt_1
Parte attrice, invero, alla prima occasione utile (ossia la prima udienza di trattazione, dopo la costituzione del convenuto), non ha contestato specificamente le dette scritture, limitandosi a riferire sul punto (cfr note di udienza del 03/12/2020, pag. 2): “Né è minimamente fondata la richiesta , avanzata in via riconvenzionale, del riconoscimento del diritto ad incassare una “penale” di € 50.000,00 in esecuzione di una pattuizione di cui si contesta la legittimità ed applicabilità”.
Ebbene, non appare in alcun modo intelleggibile quale sia la generica censura mossa (presumibilmente solo avverso l'ultima scrittura del 16/03/2016) dall'attrice. Invero, la stessa ne afferma genericamente la non
“legittimità”, senza specificare se con tale espressione, estranea al diritto civile, debba intendersi l'invalidità, senza specificare quale vizio, di nullità o annullabilità, sarebbe stato riscontrabile nel caso di specie;
ne afferma, altresì, la non “applicabilità”, anche in questo caso non essendo comprensibile se la parte volesse far riferimento al concetto di “inefficacia” e, comunque, non indicando le ragioni per le quali tale scrittura, non disconosciuta, redatta in modo assolutamente chiaro e pacificamente riguardante i rapporti contrattuali in esame, non dovesse applicarsi.
Né tali censure vengono meglio argomentate nei successivi scritti;
nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., deputata peraltro a “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, nulla si allega in proposito. Solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice afferma, per la prima volta e con riferimento a tutte le scritture sopra citate, che le stesse costituirebbero “una vera e propria
pagina 12 di 22 CP_ finzione contabile fondandosi su un presupposto mai verificatosi e che, quindi, non potrà mai essere provato dal : quello, cioè, di aver pagato gli euro 200.000,00 da incassare con la pattuita “permuta” relativamente all'appartamento venduto a terzi cos' come gli ulteriori euro 100.000,00 da incassare con la vendita dell'appartamento ancora in proprietà dello stesso”.
Dunque, per quanto è dato capire, l'attrice sostiene che le parti avrebbero dato per scontato che la somma di euro 300.000,00 sarebbe stata corrisposta mediante le suddette permute e che, pertanto, la ricognizione dei pagamenti effettuati, dei lavori ancora da compiere e del saldo residuo non sarebbe veridica in quanto non terrebbe conto del mancato adempimento a tale obbligo di trasferimento.
Tale ricostruzione, peraltro tardiva, non appare credibile.
In primo luogo, considerato l'elevatissimo ammontare delle somme che asseritamente avrebbero dovuto essere “coperte” mediante i suddetti trasferimenti immobiliari, non pare credibile che le parti, le quali si trovavano ad accertare formalmente in via transattiva (quindi al fine di prevenire o comporre una lite potenziale o in essere) la situazione dei pagamenti, non abbiano fatto in alcun modo riferimento a tale mancato pagamento effettivo ma si siano limitate a riferire che “l'importo dei lavori ad oggi, relativamente al saldo, come da SAL finale deve intendersi determinato i[n] euro 56.015,28”. In secondo luogo, il fatto che alcun riferimento a tale presunto mancato adempimento non vi fosse in tali scritture e che tale mancanza fosse dipesa da mera dimenticanza o superficialità, appare poco credibile anche considerando che, alla data di sottoscrizione di dette scritture, il primo appartamento era già stato venduto a terzi (compravendita del
2013). In altri termini, le parti erano già ben consapevoli che il primo appartamento era stato compravenduto ed era stato fatto con le modalità meglio indicate nel par. 1 del presente provvedimento;
era stata, cioè, in sostanza adempiuta l'obbligazione di trasferimento all'appaltatrice dell'immobile mediante vendita diretta al terzo individuato alla medesima appaltatrice, con riversamento del prezzo ricevuto alla stessa. Dunque, risulta assolutamente provato che al primo trasferimento immobiliare era stato dato seguito.
In ogni caso, qualora si volesse ritenere che tale trasferimento non fosse stato satisfattivo in favore della
, appare allora contraddittorio che nelle successive scritture si fosse dato per presupposto un Pt_1
pagina 13 di 22 adempimento (il trasferimento in favore della di tale unità immobiliare) quando era noto a tutte le Pt_1
parti che non questo in assoluto non avrebbe più potuto essere posto in essere, stante l'ormai avvenuta alienazione dell'immobile.
Infine, quanto al secondo trasferimento immobiliare, non può nemmeno sostenersi che l'accordo delle parti era basato sul presupposto che i due trasferimenti immobiliari avrebbero portato nelle tasche della la somma di euro 300.000,00, considerando dunque il saldo indicato come somma ulteriore da Pt_1
versare oltre i 300.000,00 “fittiziamente considerati”. Infatti, a prescindere dal fatto che ormai da anni era stato realizzato il primo trasferimento, operazione complessa mediante la quale la aveva in sostanza Pt_1
ricevuto la somma di euro 140.000,00, l'altro trasferimento era stato espressamente contemplato e disciplinato dalle parti nella scrittura del 16/03/2016. Invero, dal tenore della medesima emerge chiaramente come il saldo residuo fosse di circa 56.015,28 euro (comprensivi dei lavori ancora da realizzare) e che, con riferimento a tale ammontare residuo, 50.000,00 euro sarebbero stati coperti mediante trasferimento della seconda unità immobiliare, denominata “mansarda”.
Dunque, appare del tutto sconfessata documentalmente la tesi per cui le parti avrebbero dato per presupposto che ulteriori 300.000,00 euro sarebbero stati versati mediante i due trasferimenti immobiliari, dato che:
- uno dei due era già stato realizzato e la parte appaltatrice già aveva in sostanza ricevuto la somma che la medesima, peraltro, aveva liberamente “contrattato” con il terzo;
- l'altro è stato specificamente preso in considerazione nella scrittura del 16/03/2016, individuandolo come metodo di pagamento principale del residuo asseritamente dovuto.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, all'esito dell'istruttoria documentale e orale, la somma ancora dovuta al 16/03/2016, per i lavori fatti e da fare, ammontasse ad euro 56.015,28.
3. Ciò posto, occorre analizzare se almeno tale residua somma sia dovuta dal . CP_2
Ebbene, dal tenore della medesima pattuizione e dalle emergenze probatorie non può fornirsi risposta positiva.
pagina 14 di 22 Invero, all'art. 1, dopo aver riepilogato i lavori ancora da realizzare e già contabilizzati, si prevede che
Pertanto, le parti avevano chiaramente stabilito che il pagamento del residuo sarebbe avvenuto nelle modalità sopra descritte ma, soprattutto, che la permuta del secondo immobile di via Righi, il cui valore era stato quantificato in euro 50.000,00, sarebbe avvenuta “soltanto successivamente all'esecuzione di tutti i lavori sopra descritti, la cui ultimazione dovrà avvenire, come già detto, entro e non oltre il 30 maggio 2016”, così come il pagamento della residua somma di euro 1.012,28 avrebbe dovuto essere versata dal “al completamento di tutte le CP_2
opere sopra elencate”.
Dunque, formulando in sostanza un'eccezione ex art. 1460 c.c., il convenuto ha allegato che tali lavori non sono stati compiuti, allegando l'inadempimento altrui.
Dinanzi a tale specifica eccezione, parte convenuta non ha dapprima preso posizione, non contestato la circostanza ex art. 115 c.p.c.; invero, sia alla prima udienza, che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nulla si dice in proposito.
Solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., anche in questo caso tardivamente, la parte afferma a pag. 4 che “ ha adempiuto integralmente agli impegni assunti provvedendo ad eseguire i lavori elencati Parte_1
nella “scrittura privata” datata 16/03/2016. È stato eseguito anche l'intervento di “sostituzione delle soglie” il cui costo, di oltre euro 10.000,00 è stato sostenuto da come da documentazione che si produce”. Parte_1
Tale allegazione, tuttavia, non ha ricevuto conforto probatorio. pagina 15 di 22 Invero, devesi ricordare che tali lavori riguardavano, almeno in parte, la sistemazione degli infissi al fine di risolvere definitivamente la problematica di infiltrazioni che si era verificata a partire dal 2014 e che ancora nel 2016 non era venuta meno.
Sul punto, lo stesso teste di parte attrice, ex dipendente della sino al Tes_2 Parte_1
2017, che rivestiva all'interno della società il ruolo di tecnico dei cantieri, ha dichiarato “ricordo che dopo il
CP_ montaggio degli infissi si sono verificate delle infiltrazioni. ha chiesto delucidazioni a me, abbiamo fatto dei sopralluoghi con il direttore dei lavori, tecnico di , ossia il goem. Confermo che ci siamo impegnati nell'ambito di Pt_3 Controparte_4
questi sopralluoghi a risolvere questa problematica. Inizialmente abbiamo fatto un intervento noi e abbiamo impermeabilizzato I davanzali e le spalle, con nostri operai. Anzi preciso, inizialmente abbiamo chiesto alla che CP_6
aveva fornito e posato gli infissi, di intervenire;
loro hanno messo del silicone e cose di questo genere. Il problema non si è risolto perché si sono continuate a verificare le infiltrazioni. Poi siamo intervenuti noi come ho detto prima e abbiamo anche tagliato le soglie, dato che l'infisso era stato posato male con riferimento al problema della trasmittanza;
il tutto concordato con la CP_6
e il direttore dei lavori. E comunque sono continuate le infiltrazioni. Dopo di che è intervenuta la L'Afap, una ditta chiamata da per sistemare il problema, ma non so di preciso oche intervento abbiano fatto. Inizialmente mi sembra che dalle Pt_1
CP_ prove effettuate l'acqua non filtrasse;
poi più avanti mi ha riferito che quando ci sono precipitazioni più importanti
l'acqua continuava a filtrare”.
Sul punto ancor più chiaramente ha riferito il direttore dei lavori, il quale ha dichiarato Controparte_4
“Vedendo il doc. 1 di cui alla comparsa di costituzione posso dire che non tutti i lavori ivi indicati sono stati realizzati, una
CP_ parte li ha fatti direttamente il , come ad esempio gli impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrico. Anzi leggendo più approfonditamente il contratto del marzo 2016 che mi si mostra posso dire che, a quanto ricordo, la non ha Pt_1
provveduto ad eseguire alcuna di queste opere di completamento che sono menzionate nel contratto medesimo. Mi sembra di ricordare che con questo contratto era stato anche fissato un termine per il completamento delle opere e per il conseguente saldo del pagamento dei lavori. Ricordo che la più importante di queste opere, che ripeto non sono state fatte, era la sistemazione degli infissi, le finestre, per evitare le infiltrazioni di acqua piovana che già si erano verificate”. Ha poi precisato “dopo la scadenza di questo termine non ho più seguito i lavori, quindi non so chi li abbia realizzati. So che in parte ha provveduto
pagina 16 di 22 CP_ direttamente il . Ricordo, quanto agli infissi, che lo ha provato a sistemarli ma senza esito, tanto che ha Pt_1
contestato la difettosità dei medesimi alla ditta fornitrice. Poi tali infissi non sono più stati sostituiti, ad oggi sono sempre gli stessi” e “ricordo che dopo l'istallazione degli infissi ci fu un incontro io cui ero presente, ed era presente anche e un Pt_1
rappresentante della ditta fornitrice degli infissi. In quella sede ricordo solo genericamente che la avrebbe risistemato gli Pt_1
infissi per non far entrare più l'acqua, poi non so di altri incontri”. Infine, ha ulteriormente confermato “le opere che
CP_ non erano state completate nel 2016 e indicate nella scrittura sono state completate da . Confermo che tutte le opere di
CP_ cui a tale contratto e anche del contratto originario sono state completate. Lo so anche perché il mi chiamava per consigli su come effettuare le opere di completamento, ad esempio la pavimentazione, la suddivisione degli uffici al piano terra, il piazzale”.
Dunque, è emerso come le problematiche che dovevano essere risolte dalla , nonostante gli Pt_1
interventi, non furono superate e che le opere di cui alla scrittura del 16/03/2016 non furono eseguite dalla
. Pt_1
Sul punto sono valorizzabili anche gli esiti della c.t.u. disposta;
invero, il c.t.u. non ha avuto modo di verificare, essendo intervenuto in epoca ben successiva al completamento dei lavori, se quelli di cui vi è traccia attuale siano stati realizzati dalla ovvero, come dichiarato dal teste dal in Pt_1 CP_4 CP_2
autonomia. Pertanto, anche con riferimento agli accertamenti dei lavori effettuati, non può ritenersi esservi prova sufficiente del relativo adempimento da parte della . Viceversa, gli esiti peritali sono Pt_1
comunque rilevanti per verificare quali lavori scuramente non sono stati fatti da alcuno (e quindi, per quanto rileva nella presente sede, sicuramente nemmeno dalla ): sul punto si veda “[…]
4.4 Montaggio Pt_1
coprifilo angolare RAL 7016 a copertura giunto abitazione-capannone; Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 5 e 6, non risultano installati i coprifili a copertura del giunto tecnico tra le strutture della casa e del capannone.
4.5 Montaggio coprifilo angolare RAL 7016 portone ingresso;
Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 7, non risultano installati in maniera completa i coprifili del portone d'ingresso. Nella parte superiore, mancano infatti, circa 2 m.
4.6 Montaggio coprifilo angolare RAL 7016 scorrevole piano primo;
Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 8 e 9, non risultano installati in maniera completa i coprifili della porta
pagina 17 di 22 scorrevole del primo piano. Nella parte superiore, mancano infatti, circa 5 m. […]
4.9 Antipluviol su parapetto terrazzo;
Come rilevato in fase di sopralluogo, non risulta possibile determinare se sia stato steso l'antipluviol, in quanto il prodotto in esame risulta trasparente e non forma patine, ma viene sostanzialmente assorbito dalla parete porosa del calcestruzzo. Si segnala comunque che al tatto, la parte interna del parapetto del terrazzo, tende a lasciare modesta polvere sulla mano, se viene sfregato.
4.11 Impermeabilizzazione piscina (Riparazione Bolle) Nella vasca di contenimento della piscina, posta nel terrazzo del piano primo, sono visibili bolle d'aria ed ammaloramenti più estesi, a carico dell'impermeabilizzazione del solaio, nella porzione libera tra il vano del solaio e la struttura della piscina. Foto 12, 13, 14, 15, 16, 17. […]
4.16 Sistemazione degli infissi del capannone, con sostituzione di tutte le soglie in alluminio con quelle aventi profilo a “Z”. Il tutto come ampiamente trattato e confermato dalla Vostra nota del 20/01/2016 inviata alla Ditta “La Maciste S.r.L.”. Restando inteso che se la
Ditta da Voi interessata non dovesse provvedere nei tempi necessari a rispettate quello concordato come sopra, la responsabilità per l'inadempimento, farà esclusivo carico alla Come verbalizzato in sede di primo sopralluogo, si Parte_1
prende atto che, gli infissi sono quelli originali, che nel corso degli anni, sugli infissi, e sulle soglie in alluminio, sono state eseguite opere tese ad eliminare le infiltrazioni riscontrate, su incarico dell'impresa . Parte_1
Inoltre, con riferimento all'unico punto in relazione al quale il c.t.u. ha affermato esservi prova di un intervento della (punto 4.16, peraltro solo per quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo), Pt_1
tuttavia occorre considerare che gli interventi realizzati erano “tesi ad eliminare le infiltrazioni riscontrate”; ebbene, oltre alle risultanze delle prove orali, lo stesso c.t.u. ha poi proseguito nelle operazioni peritali evidenziando che “Nel corso del sopralluogo 1 è stata eseguita una prova di tenuta all'acqua degli infissi, tramite getto
d'acqua sugli stessi. La simulazione, ha visto l'impiego di buona quantità d'acqua, cosi da sottoporre l'infisso prospicente la scala interna in acciaio a condizioni di pioggia battente. (vedi foto 23) Dopo pochi minuti sono state rilevate lungo le finestrature, percolazioni d'acqua, infiltratasi tra l'infisso e la struttura del capannone. (Vedi foto 24, 25, 26 e 27) La visione esterna della soglia stessa, ha rilevato che in diversi punti, la linea di contatto tra l'infisso e la soglia, non risulta ben sigillati, in quanto, il silicone steso, si è staccato. (Foto 28) Nello stesso infisso, si è constatato anche un altro tipo di infiltrazione. Come visibile nella foto 29, l'acqua è stata trovata anche su parte della ferramenta dell'infisso, ciò significa che è andata oltre la guarnizione che avrebbe dovuto assicurare la tenuta stagna dello stesso. Guarnizione che tra l'altro, presenta
pagina 18 di 22 un varco che ha consentito all'acqua di bagnare anche la parte più interna dell'infisso, ciò ad evidenziare un ulteriore problema
a carico di detti infissi”. Dunque, tali opere, anche ove realizzate, non avrebbero comportato la risoluzione della problematica in questione.
In ogni caso, le parti stesse avevano previsto che i due pagamenti (50.000,00 mediante permuta ed euro
1.012,28 mediante versamento diretto) sarebbero avvenuti solo al completamento di tutte le opere indicate nel contratto;
pertanto, la mera realizzazione di un solo punto in questione, peraltro senza capacità di superare le problematiche per le quali tali lavori emendativi erano stati previsti, non legittima l'attrice a pretendere il pagamento del saldo residuo di euro 56.012,28.
La domanda di adempimento attorea, pertanto, merita integrale rigetto.
4. Parimenti da rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla stessa;
invero, la asserisce che nel Pt_1
contratto originario di appalto (e nel corrispondente progetto esecutivo) era previsto un ammontare di lavori superiore a quello poi effettivamente fatto realizzare dal committente. Ciò avrebbe comportato un danno all'appaltatrice, corrispondente al mancato guadagno che la avrebbe ricavato dall'esecuzione Pt_1
di tali ulteriori lavori.
Ebbene, devesi in primo luogo evidenziare come il compenso era previsto a misura, e come l'indicazione dell'ammontare del medesimo in circa euro 700.000,00 era del tutto indicativa. Pertanto, non si ritiene che sia possibile provare il mancato guadagno semplicemente sottraendo da tale somma l'ammontare del quantum dei lavori realizzati, come liquidati nel 2019 dal direttore dei lavori. Sarebbe, invece, stato onere dell'attrice specificare quali fossero i lavori in concreto che non furono fatti realizzare alla stessa, quanto era il corrispettivo a misura degli stessi e quanto era la corrispondente percentuale di guadagno, tenuto conto delle spese fisse e variabili.
A tale mancanza di allegazione, peraltro, non può supplire il mero richiamo alla liquidazione equitativa da parte del Tribunale. Appare invero orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale pagina 19 di 22 officioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6, 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n. 10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
In secondo luogo, deve rilevarsi come le parti, chiaramente nell'esercizio della propria libertà negoziale, nella citata scrittura del 16/03/2016 abbiano dato atto di quali erano i lavori che residuavano da compiere da parte della , nulla dicendo in relazione ad ulteriori interventi da eseguire in futuro. Peraltro, a Pt_1
seguito del mancato adempimento a tale accordo transattivo nonché della mancata risoluzione dei vizi relativi agli infissi (come sopra più diffusamente visto), non appare credibile che il committente fosse tenuto a far eseguire alla società attrice, nei cui confronti ormai era venuto meno il rapporto di fiducia e stima, ulteriori lavori, nemmeno considerati nella scrittura del 2016, novativa rispetto all'originario contratto di appalto di molti anni antecedente.
Alla luce di tali considerazioni, anche la domanda risarcitoria merita integrale rigetto.
5. Infine, quanto alla domanda risarcitoria riconvenzionale del convenuto, si ricorda come questi abbia chiesto il risarcimento del danno per i vizi relativi agli infissi.
Ebbene, in proposito si rileva come nella più volte citata scrittura del 16/03/2016 si prevedevano gli interventi tesi alla risoluzione delle problematiche in questione;
in altri termini, qualora gli stessi fossero stati realizzati (unitamente ad altri interventi di completamento) sarebbe stato dovuta anche l'ulteriore somma di circa 56.000,00 euro. Dunque, qualora non vi fossero stati i problemi riscontrati nell'immobile, in particolare quelli relativi all'impermeabilizzazione degli infissi, il corrispettivo che il convenuto avrebbe dovuto pagare alla sarebbe stato più alto di circa 56.000,00. Pt_1
pagina 20 di 22 Ciò posto, riconoscere al Petito anche il diritto alla corresponsione della somma necessaria alla risoluzione della problematica (a maggior ragione della somma necessaria per la sostituzione di tutti gli infissi) costituirebbe, dinanzi al rigetto della domanda principale, un'indebita locupletazione da parte del committente, il quale avrebbe un immobile senza vizi e avendo pagato una somma inferiore a quella dovuta. Con un maggiore sforzo esplicativo, il disagio e il minor valore dell'immobile derivante dai lavori erroneamente eseguiti da parte della sono già stati compensati non riconoscendo all'attrice il diritto Pt_1
al pagamento dei relativi compensi;
pertanto, non potrà riconoscersi anche il risarcimento di un danno che, tenuto conto del minore importo versato all'appaltatrice, semplicemente non c'è. Peraltro, ad ulteriore e non dovuta conferma, non può non notarsi la quasi perfetta corrispondenza fra l'ulteriore corrispettivo non riconosciuto come dovuto alla (circa 56.000,00 euro) e il costo della sostituzione degli infissi Pt_1
(quantificato dal c.t.u. in euro 55.536,54).
Anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, pertanto, merita integrale rigetto.
6. Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di lite svolte, della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di valori medi dello scaglione di riferimento (euro 260.001,00-520.000,00).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- Condanna ed in concordato preventivo al rimborso in Parte_1
favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 22.457,00 (€ 3.544,00 per fase di studio, €
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre accessori di legge;
pagina 21 di 22 - Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
LE, 11/11/2025
Il giudice
DE FA
pagina 22 di 22
Tribunale di LE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice DE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 632/2020 RG
TRA
ed in concordato preventivo (P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante e liquidatore – pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Foligno, Via Oberdan n. 27 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Salari (c.f.: – fax C.F._1
0742-356248 e pec.: – indirizzi quest'ultimi presso i quali dichiara di Email_1
voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento - , dal quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Pratillo Controparte_2 C.F._2
HE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LE, Via CodiceFiscale_3
del Mercato n° 17, come da mandato rilasciato su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO pagina 1 di 22 OGGETTO: Contratto di appalto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di LE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
CP_ In via principale e nel merito, accertato e dimostrato che la attrice ha eseguito su commissione del Controparte_2
lavori edili per l'importo complessivo di € 601.156,96 e che il convenuto ha effettuato in pagamento dell'importo suddetto versamenti per complessivi € 390.000, condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 240.000,00, ivi compresi e
30.000,00 per danno di inadempimento contrattuale, e comunque al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Con gli interessi moratori così come previsti dal D.L.vo 231/2022 e con vittoria di spese e compensi legali.
Disporre, ex art. 89 I e II comma cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“odiosa spregiudicatezza”,
“odiosamente mistificatori”, “proditoriamente ad intendere”) con ogni conseguenziale statuizione di legge , ivi compresa la condanna ad una importo risarcitorio da quantificarsi dall'Ill.mo Signor Giudicante secondo equità.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”;
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta:
A) in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla e concordato preventivo, in quanto Parte_1
infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
B) in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la e concordato preventivo non ha (più) diritto a ricevere Parte_1
in permuta e, correlativamente, il Sig. non è (più) tenuto a cederle in permuta, l'appartamento (rectius, la Controparte_2
mansarda) sito/a in LE, Via Righi n. 64, originariamente destinato/a ad essere trasferito/a a detta Società quale porzione, e, da ultimo, quale saldo, del corrispettivo dell'appalto di cui al contratto stipulato dalle parti il 16/11/2011, ovvero, e per quanto occorrer possa, accertare e dichiarare che la ridetta Società non ha (più) diritto a ricevere in pagamento e,
CP_ correlativamente, il Sig. non è (più) tenuto a corrisponderle, l'importo di Euro 50.000,00, pari al valore concordemente attribuito a detto appartamento, in origine destinato a costituire una porzione, e, da ultimo, il saldo, del corrispettivo
d'appalto, il tutto se del caso portando in compensazione tra loro l'eventuale credito di cui quella Società dovesse risultare
pagina 2 di 22 titolare, nella misura di Euro 50.000,00, per gli interventi posti in opera in esecuzione del contratto d'appalto ed il
CP_ controcredito di cui, nella misura di Euro 50.000,00, è titolare il Sig. quale risarcimento da ritardo;
il tutto per i motivi di cui atti;
- accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e concordato preventivo dell'importo di Euro 65.000,00, ovvero di quello differente che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, a titolo di dovutagli riduzione del prezzo afferente all'appalto di cui al contratto stipulato dalle parti il
16/11/2011 ovvero a titolo risarcitorio e, conseguentemente, condannare la ridetta Società a corrispondere al medesimo Sig.
CP_
il ridetto importo ovvero quello che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo, se del caso portando in compensazione parziale sullo stesso l'importo di Euro 1.015,28 di cui quella Società dovesse risultare creditrice;
il tutto per i motivi di cui atti;
C) in via ulteriore:
- condannare la e concordato preventivo a corrispondere in favore del Sig. Parte_1
la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa, ai sensi del comma I e/o Controparte_2
del comma II dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui atti;
D) in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , esponendo: Pt_1 Controparte_2
- di avere stipulato con il medesimo, in data 16/11/2011, un contratto di appalto con il quale l'appaltatrice, odierna attrice, si impegnava a completare un nuovo edificio industriale sito in Loc. Madonna di Lugo,
LE (PG), e la committente si obbligava a corrispondere un importo determinato a misura, orientativamente quantificato in € 700.000,00 oltre IVA, parte dei quali (euro 300.000,00) da versarsi mediante permuta di due unità immobiliari del;
CP_2
pagina 3 di 22 - che, nonostante i lavori fossero da tempo terminati, nel 2019 il direttore dei lavori riepilogava l'ammontare di quelli effettivamente realizzati dalla in euro 550.000,00, oltre IVA;
Pt_1
- che, tuttavia, nonostante gli accordi contrattuali, parte convenuta non aveva provveduto alla permuta dei due immobili e non aveva corrisposto l'intero ammontare di tali somme, essendosi limitata al versamento di euro 245.000,00, oltre IVA, con un residuo credito di euro 305.000,00, oltre IVA;
- che, nonostante fosse stata pattuita l'esecuzione a cura della di lavori per circa euro 700.000,00, Pt_1
per scelta unilaterale dell'appaltante veniva permesso alla stessa di eseguire meno lavori, per un danno da mancato guadagno da quantificare in euro 30.000,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione della somma residua da quantificarsi in euro 305.000,00, oltre interessi ed IVA come per legge, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà più giusta ed equa, nonché per la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 30.000,00.
Si è costituito in giudizio il convenuto, evidenziando:
- come al primo accordo contrattuale fossero seguite altre scritture private con le quali le parti davano atto dei lavori eseguiti e dei pagamenti effettuati, individuando il saldo residuo;
- nello specifico, nell'ultima scrittura del 16/03/2016, le parti avevano dato atto che il debito residuo del ammontava ad euro 56.015,28 e che il relativo pagamento sarebbe intervenuto mediante la permuta CP_2
di una delle due unità immobiliare individuate nell'originario contratto per euro 50.000,00, nonché
mediante compensazione di euro 5.000,00 con un controcredito del , il tutto subordinato alla CP_2
esecuzione da parte della entro il 30/05/2016 di interventi di finitura ed emendativi di vizi presenti Pt_1
nell'immobile;
- che a tale scrittura non fu data esecuzione da parte della , la quale avrebbe dunque perduto il Pt_1
diritto di pretendere il trasferimento dell'immobile in permuta, rimanendo al massimo la somma di euro
1.015,28;
pagina 4 di 22 - che il primo dei due immobili del era stato in concreto permutato, in quanto lo stesso era stato CP_2
formalmente venduto a terzo soggetto individuato dalla con successivo versamento del prezzo Pt_1
corrisposto alla attrice medesima;
- che i vizi presenti nell'immobile, e precisamente attinenti agli infissi e alle conseguenti infiltrazioni dai medesimi provenienti, non erano dunque stati risolti, con un danno per la proprietà da quantificarsi in euro
65.000,00, il cui risarcimento è stato richiesto in via riconvenzionale.
Alla luce di tali considerazioni ha chiesto il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, con condanna della al pagamento della somma di euro 65.000,00, Pt_1
eventualmente compensando la stessa con quanto riconosciuto all'attrice.
All'udienza di prima comparizione sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed è stato poi esperito un tentativo di conciliazione il quale, nonostante i numerosi rinvii concessi, non è andato a buon fine.
La causa è stata dunque istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti, nonché mediante espletamento di c.t.u. presso i luoghi;
ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 17/07/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come sopra riportato e il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Analizzando immediatamente il merito della presente controversia, in assenza di questioni pregiudiziali,
si rileva come la domanda attorea non appia fondata.
Si ricorda come oggetto della controversia è l'adempimento di un contratto di appalto, stipulato fra le odierne parti il 16/11/2011, mediante il quale la si obbligava al completamento, Parte_1
entro il 31/12/2013, di un nuovo edificio industriale in Loc. Madonna di Lugo di proprietà del sig.
[...]
, in conformità a un progetto esecutivo redatto dal tecnico nonché direttore dei lavori, geom. CP_2
. Il corrispettivo di tali lavori veniva stabilito a misura, con ribasso del 18%, per un Controparte_4
ammontare presunto di circa 700.000,00; tuttavia, oltre al versamento del medesimo a stato di avanzamento pagina 5 di 22 lavori mediante tranches di almeno 50.000,00, veniva previsto che 300.000,00 euro venissero corrisposti mediante permuta delle unità immobiliari poste al terzo piano della palazzina sita a LE, via A. Righi n.
64, individuate al foglio 112, part. 251 sub 14, come da separato preliminare di compravendita.
Dinanzi a tali pattuizioni contrattuali, la società attorea ha allegato che, sebbene il ritardo nel completamento dei lavori dipeso dalle richieste di modifica del committente, al 2019 risultavano effettuate lavorazioni per 550.000,00 euro, oltre IVA, mentre il convenuto avrebbe corrisposto solamente la somma di euro 245.000,00, oltre IVA, risultando pagate solamente le fatture nn. 36/2012, 49/2012, 105/2013,
153/2013, 37/2013 e 92/2014.
Ebbene, in primo luogo non può sottacersi come tale allegazione sia stata nel corso del giudizio corretta più volte da parte attrice:
- già nelle note per la prima udienza di trattazione l'attrice ha evidenziato di aver erroneamente dato atto del pagamento della fattura n. 92/2014, mentre gli euro 61.000,00 (50.000,00 oltre IVA) indicati dall'attrice dovevano imputarsi al pagamento della fattura 76/2014;
- nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. formalmente conferma di aver ricevuto pagamenti per soli
245.000,00 euro a fronte di un credito di euro 550.000,00 (con residui 305.000,00 euro asseritamente dovuti), chiedendo tuttavia la condanna al pagamento di euro 275.000,00 (inclusa la somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento danni da mancato guadagno);
- ancora, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., peraltro una volta maturate le preclusioni istruttorie e in assenza di esigenze di replicare a nuove allegazioni contenute nella prima memoria di controparte, ha nuovamente affermato che la fattura n. 92/2014 era stata pagata, mentre della n. 76/2014 non era neppure stato richiesto il pagamento, difettando in conclusione il pagamento della fattura n. 37/2015, mai menzionata in precedenza. Allegava altresì che la somma di euro 39.500,00 indicata dalla convenuta era stata versata per il pagamento delle differenti fatture nn. 73/2012 e 71/2013, relative a lavori effettuati presso l'immobile di via Righi e non oggetto della domanda odierna. Inoltre, per la prima volta, evidenziava che i lavori complessivamente realizzati presso l'immobile ammontavano ad euro 601.156,96;
pagina 6 di 22 - nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attrice aumenta il numero delle fatture emesse, includendo anche la n. 38/2013, dando atto del suo pagamento, così evidenziando che il convenuto aveva effettuato pagamenti per complessivi euro 300.000,00 (oltre IVA) e come potesse anche considerarsi come avente efficacia solutoria anche il mancato incasso da parte del convenuto, in occasione della compravendita del
05/07/2013. Questo in ragione del fatto che era stata operata una compensazione con un altro credito di pari valore vantato dall'acquirente dell'appartamento di via Righi nei confronti della , portando Pt_1
dunque i versamenti effettuati dal a complessivi euro 340.000,00; CP_2
- nelle note di udienza successive, l'attrice ha dato atto di aver ricevuto pagamenti per euro 350.000,00, confermando il pagamento della fattura n. 76/2014 (quella in relazione alla quale, contraddittoriamente nella seconda memoria, si affermava che non ne era neppure stato chiesto il pagamento), cui sommarsi gli euro 40.000,00 della compensazione di cui sopra, per complessivi euro 390.000,00.
Quest'ultima pare essere la posizione confermata in sede di comparsa conclusionale.
Ebbene, non può non rilevarsi innanzitutto la totale confusione creata da parte attrice in merito ai pagamenti ricevuti, alle fatture azionate nella presente sede nonché alle corrette imputazioni di detti pagamenti.
Ancora, parte attrice, oltre a non riconoscere di aver ricevuto pagamenti di importo rilevante da parte del convenuto nella fase iniziale del giudizio (circostanza poi gradualmente smentita dalla medesima parte nei successivi atti), ha affermato come il non avrebbe dato seguito all'obbligazione di trasferire uno degli CP_2
appartamenti di via Righi, in quanto venduto a terzo soggetto. Ebbene, anche tale circostanza è stata sostanzialmente smentita nel corso del giudizio, sia dall'istruttoria sia dalle tardive allegazioni dell'attrice stessa.
Invero, seppur formalmente tale immobile sia stato venduto a terzi soggetti, e Persona_1 Pt_2
devesi evidenziare come gli stessi fossero stati individuati dalla , in quanto al
[...] Pt_1 [...]
la avrebbe poi trasferito a sua volta la proprietà immobiliare una volta acquistata dal Per_1 Pt_1
. Dunque, l'attrice ha ritenuto di chiedere al di vendere direttamente al per evitare il CP_2 CP_2 Pt_2
pagina 7 di 22 doppio trasferimento immobiliare, provvedendo poi a trasferire parte del prezzo ricevuto allo e a Pt_1
non incassare il residuo. Invero, il prezzo convenuto di euro 140.000,00 è stato corrisposto mediante assegni, uno da 100.000,00 euro e uno da 40.000,00 euro;
la somma di euro 100.000,00 è stata immediatamente ritrasferita dal alla , in pagamento d fatture emesse nei propri confronti da CP_2 Pt_1
questa. L'assegno di euro 40.000,00, su accordo tacito delle parti, non è mai stato incassato, in quanto l'acquirente vantava un credito di pari misura nei confronti della che sarebbe in tal modo stato Pt_1
compensato.
Significative, sul punto, le dichiarazioni testimoniali del Notaio rogante, , il quale ha riferito Testimone_1
“ricordo che l'acquirente ha impostato con me una pratica di compravendita e di mutuo, come posso vedere nel fascicolo Pt_2
CP_ CP_ che consulto. Ricordo che e avevano dei rapporti di dare e avere che io non conoscevo;
si era obbligato a Pt_1
vendere tale appartamento a o alla per evitare un'intestazione a e un necessario Controparte_1 Parte_1 CP_1
CP_ ritrasferimento a questo acquirente si decise di evitare un secondo rogito prevedendo una compravendita diretta da al
CP_
con l'accordo che il prezzo sarebbe stato versato alla . Ricordo che il era preoccupato se con tale Per_1 Pt_1
compravendita avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo che si era assunto di trasferire tale immobile alla e anche io Pt_1
lo tranquillizzai che trasferendo direttamente al terzo la proprietà ma riversando il prezzo ricevuto alla avrebbe Pt_1
correttamente adempiuto a tale obbligo, anche perché era presente e d'accordo e, anzi, era lei stessa che aveva indicato il Pt_1
terzo acquirente”.
Versione confermata, poi, dal medesimo acquirente, , il quale ha dichiarato “io sono stato Persona_2
contattato all'inizio dal geometra della ditta che mi aveva proposto tale operazione;
io sapevo che avrei acquistato dallo
CP_
. Solo il giorno del rogito mi è stato detto che avrei invece acquistato dal e dalla moglie;
per quello che ho capito Pt_1
CP_ io avrei versato i soldi (tramite assegno della banca) al e poi non so come si sono messi d'accordo tra loro”; “confermo la
CP_ circostanza;
gli altri 40.000,00 euro non versati furono formalmente pagati con un assegno che ho emesso al con
l'accordo di non incassarlo e in tale sede ho ricevuto un assegno dalla per pari cifra, parimenti non incassato”. Pt_1
pagina 8 di 22 Dunque, nel corso del giudizio è emerso come l'originale allegazione attorea, con riferimento alle fatture emesse, ai lavori effettuati e, soprattutto, ai pagamenti ricevuti, risulti in parte sconfessata dall'esito dell'istruttoria, in parte (più volte e tardivamente) modificata dalla stessa parte istante.
2. Dinanzi a tale quadro assolutamente contraddittorio e ondivago relativo all'andamento dei rapporti dare avere fra le parti, non può, viceversa, non darsi rilievo preminente alle scritture con le quali, vista la non linearità dell'andamento dei lavori e dei pagamenti, le parti hanno saggiamente ritenuto opportuno cristallizzare la situazione contabile in determinati momenti.
In particolare, già in data 09/07/2013 la attestava che “l'importo dei lavori arrotondato ad euro Pt_1
300.000,00 è stato saldato dal sig. ”; dunque, a tale data sicuramente pagamenti per tale Controparte_2
somma (già superiore a quella indicata in citazione) erano stati effettuati.
Ancora più chiara la scrittura del 08/08/2014, denominata “transazione contabile”, da qualificare quindi, più che quale transazione vera e propria, quale scrittura ricognitiva dei lavori e dei pagamenti effettuati, con la quale si dava atto che “la contabilità dei lavori eseguiti ammonta ad euro 450.000,00 i pagamenti effettuati sono stati di euro 400.000,00, pertanto resta il saldo dell'impresa in euro 50.000,00 (cinquantamila/00)”; peraltro, nel successivo art. 3 si dava atto che in questa ulteriore somma di euro 50.000,00 dovessero ricomprendersi anche tutte le seguenti opere “completamento di tutti gli intonaci, ivi compresa la rasatura per regolarizzare le parti difettose e comunque renderli idonei alla pittura;
- sistemazione di tutti gli infissi di finestra del laboratorio, con smontaggio e rimessa in opera, come è avvenuto per quello eseguito a titolo di prova;
- completamento del tetto per quanto riguarda la canna
fumaria”.
Dunque, già dal tenore di tale scrittura risulta come fossero già emerse le problematiche relative agli infissi, di cui poi più approfonditamente si dirà, il cui esordio in effetti è stato collocato dalle parti nel 2014.
Con una successiva scrittura del 2015, invece, si dava genericamente atto della “contabilità dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire”, specificando che era già stato emesso un SAL di euro 100.000,00 e che all'interno del medesimo comparivano lavori che dovevano ancora essere eseguiti e, nello specifico, “1) posa in opera battiscopa, all'interno dell'appartamento al piano terra e piano primo e vano scala;
2) posa in opera dei pavimenti,
pagina 9 di 22 pianerottoli scale fino alla porta del garage e portico ingresso;
3) sigillatura del giunto del capannone-casa; 4) raccordo gronda in c.a. tra il capannone e lastrico solare;
5) completamento controsoffitti all'interno del locale uffici-bagno”.
Infine, con “scrittura privata transattiva per definire i rapporti contrattuali tra il Committente Sig. e Controparte_2
l' del 16/03/2016, le parti, facendo rifermento alla precedente scrittura del Controparte_5
18/02/2015 e all'esito di un sopralluogo, assumevano le seguenti obbligazioni.
La si impegnava ad eseguire i lavori meglio specificati in tale scrittura entro il Parte_1
30/05/2016, evidenziando come tutte le opere erano già state contabilizzate;
elemento questo importante, nel senso che i lavori che la avrebbe dovuto realizzare erano già compresi e contabilizzati nel Pt_1
rapporto dare/avere fra le parti. Inoltre, nell'elenco dei lavori compaiono molte voci che attenevano alla rimozione dei vizi relativi agli infissi di cui si è già dato atto.
Si precisava, inoltre, e questa è la circostanza avente rilevanza centrale nella presente controversia, che
“l'importo dei lavori ad oggi, relativamente al saldo, come da SAL finale deve intendersi determinato i[n] euro 56.015,28” e tale cifra avrebbe dovuto essere versata dal Petito: - euro 50.000,00 mediante atto di permuta dell'abitazione sita a LE (c.d. “mansarda”), da effettuarsi solo all'esito dell'esecuzione di tutti i lavori residui da parte della;
- euro 5.000,00 mediante compensazione con un controcredito del e Pt_1 CP_2
relativo a lavori di riparazione di un automezzo della;
con un residuo di euro 1.012,28 che avrebbe Pt_1
dovuto essere versato “al completamento di tutte le opere sopra elencate”.
Inoltre, si prevedeva in tale scrittura che il committente avrebbe in pari data provveduto al versamento della somma di euro 12.000,00, a saldo della fattura n. 92/2014 (in relazione a quale si dava atto che la somma di 49.000,00 era già stata versata); somma pacificamente versata dal . CP_2
Ancora, in detto accordo si prevedeva, con uno specifico articolo e quindi con una disposizione che aveva una sua dignità e rilevanza che “se entro la data fissata per l'ultimazione di tutti i lavori, l'Impresa non avrà provveduto
a quanto stabilito con la presente scrittura, non verrà più ceduto l'appartamento compromesso in permuta”.
Dunque, il tenore letterale di tale scrittura transattiva non lascia grande spazio all'interpretazione.
pagina 10 di 22 Non vi sono dubbi, invero, che alla data della stipula suddetta residuassero solamente i lavori di cui all'art. 1 da completare e, soprattutto, che il saldo finale relativo ai suddetti lavori doveva essere quantificato in euro
56.015,28 (oltre i 12.000,00 euro residui della fattura n. 92/2014 e riguardante lavorazioni già fatte, somma versata contestualmente alla stipula del 16/03/2016).
Dinanzi a tale chiara scrittura di ricognizione (ovvero atto di transazione, avente efficacia ancor più tombale in relazione al precedente svilupparsi dei rapporti contrattuali), parte attrice non ha fornito prova di un contrario assetto dei rapporti dare avere. Invero, vale in proposito richiamare il contraddittorio e sempre mutato quadro di allegazioni sul punto esposte dalla medesima, peraltro non supportate da prova documentale. Né pare sufficiente il mero riepilogo, elaborato dal direttore dei lavori nel 2019, dell'ammontare dei lavori effettivamente realizzati dalla in euro 550.000,00, oltre IVA;
invero, Pt_1
anche a voler ritenere la credibilità dello stesso, ciò che rileva è che parte convenuta non ha tanto contestato in sé l'ammontare dei lavori eseguiti, quanto il fatto che tutti gli stessi erano stati pagati, come risulta documentalmente dalle scritture sopra riepilogate. Invero, a marzo 2016 risultavano saldati tutti i lavori effettuati, ad eccezione della somma di euro 56.015,28, che riguardava peraltro anche l'esecuzione di ulteriori lavori di completamento e rimozione dei vizi.
Dinanzi alla chiarezza del quadro fattuale, a tali date, l'attrice non ha allegato né tanto meno provato di aver eseguito successivamente ulteriori lavori il cui corrispettivo non sarebbe stato corrisposto. Sul punto vale precisare come non siano condivisibili le deduzioni dell'attrice di cui alla replica conclusionale (cfr a pag. 3,
CP_ con riferimento alla scrittura in questione afferma “Attendevamo, ed attendiamo tutt'ora, che il documentasse,
AL CENTESIMO, COME IL 16/3/2016 il “saldo dei lavori ad oggi” tra il dovuto e il pagato portasse ad un tal risultato: invano!!”). Invero, dinanzi a un atto di ricognizione, che quantomeno ha l'efficacia di invertire l'onere probatorio, sarebbe stato onere di parte attrice fornire prova di una diversa conformazione degli assetti creditori/debitori a tale data.
Peraltro, le fatture emesse in relazione ai lavori ammontano a complessivi euro 345.000,00 (oltre IVA), ovvero 395.000,00 comprendendo anche la fattura 76/2014, e non alla somma di euro 550.000,00 come pagina 11 di 22 indicato dall'attrice (cfr comparsa conclusionale pag. 2), con un'unica fattura asseritamente non pagata di euro 45.000,00.
Ancora, tenuto conto della situazione riconosciuta in data 16/03/2016, occorre sottolineare come tutte le fatture in questione erano di anni antecedenti al 2016 e facciano riferimento, dunque, a lavori già eseguiti e necessariamente tenuti in considerazione nella scrittura transattiva/ricognitiva suddetta.
2.1 Devesi ora rilevare come tali scritture, sottoscritte dalla , ossia presumibilmente dal legale Pt_1
rappresentante ovvero da un delegato, non siano mai state contestate con riferimento alla loro genuinità e alla provenienza della sottoscrizione apposta a un soggetto munito dei relativi poteri della . Pt_1
Parte attrice, invero, alla prima occasione utile (ossia la prima udienza di trattazione, dopo la costituzione del convenuto), non ha contestato specificamente le dette scritture, limitandosi a riferire sul punto (cfr note di udienza del 03/12/2020, pag. 2): “Né è minimamente fondata la richiesta , avanzata in via riconvenzionale, del riconoscimento del diritto ad incassare una “penale” di € 50.000,00 in esecuzione di una pattuizione di cui si contesta la legittimità ed applicabilità”.
Ebbene, non appare in alcun modo intelleggibile quale sia la generica censura mossa (presumibilmente solo avverso l'ultima scrittura del 16/03/2016) dall'attrice. Invero, la stessa ne afferma genericamente la non
“legittimità”, senza specificare se con tale espressione, estranea al diritto civile, debba intendersi l'invalidità, senza specificare quale vizio, di nullità o annullabilità, sarebbe stato riscontrabile nel caso di specie;
ne afferma, altresì, la non “applicabilità”, anche in questo caso non essendo comprensibile se la parte volesse far riferimento al concetto di “inefficacia” e, comunque, non indicando le ragioni per le quali tale scrittura, non disconosciuta, redatta in modo assolutamente chiaro e pacificamente riguardante i rapporti contrattuali in esame, non dovesse applicarsi.
Né tali censure vengono meglio argomentate nei successivi scritti;
nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., deputata peraltro a “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, nulla si allega in proposito. Solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice afferma, per la prima volta e con riferimento a tutte le scritture sopra citate, che le stesse costituirebbero “una vera e propria
pagina 12 di 22 CP_ finzione contabile fondandosi su un presupposto mai verificatosi e che, quindi, non potrà mai essere provato dal : quello, cioè, di aver pagato gli euro 200.000,00 da incassare con la pattuita “permuta” relativamente all'appartamento venduto a terzi cos' come gli ulteriori euro 100.000,00 da incassare con la vendita dell'appartamento ancora in proprietà dello stesso”.
Dunque, per quanto è dato capire, l'attrice sostiene che le parti avrebbero dato per scontato che la somma di euro 300.000,00 sarebbe stata corrisposta mediante le suddette permute e che, pertanto, la ricognizione dei pagamenti effettuati, dei lavori ancora da compiere e del saldo residuo non sarebbe veridica in quanto non terrebbe conto del mancato adempimento a tale obbligo di trasferimento.
Tale ricostruzione, peraltro tardiva, non appare credibile.
In primo luogo, considerato l'elevatissimo ammontare delle somme che asseritamente avrebbero dovuto essere “coperte” mediante i suddetti trasferimenti immobiliari, non pare credibile che le parti, le quali si trovavano ad accertare formalmente in via transattiva (quindi al fine di prevenire o comporre una lite potenziale o in essere) la situazione dei pagamenti, non abbiano fatto in alcun modo riferimento a tale mancato pagamento effettivo ma si siano limitate a riferire che “l'importo dei lavori ad oggi, relativamente al saldo, come da SAL finale deve intendersi determinato i[n] euro 56.015,28”. In secondo luogo, il fatto che alcun riferimento a tale presunto mancato adempimento non vi fosse in tali scritture e che tale mancanza fosse dipesa da mera dimenticanza o superficialità, appare poco credibile anche considerando che, alla data di sottoscrizione di dette scritture, il primo appartamento era già stato venduto a terzi (compravendita del
2013). In altri termini, le parti erano già ben consapevoli che il primo appartamento era stato compravenduto ed era stato fatto con le modalità meglio indicate nel par. 1 del presente provvedimento;
era stata, cioè, in sostanza adempiuta l'obbligazione di trasferimento all'appaltatrice dell'immobile mediante vendita diretta al terzo individuato alla medesima appaltatrice, con riversamento del prezzo ricevuto alla stessa. Dunque, risulta assolutamente provato che al primo trasferimento immobiliare era stato dato seguito.
In ogni caso, qualora si volesse ritenere che tale trasferimento non fosse stato satisfattivo in favore della
, appare allora contraddittorio che nelle successive scritture si fosse dato per presupposto un Pt_1
pagina 13 di 22 adempimento (il trasferimento in favore della di tale unità immobiliare) quando era noto a tutte le Pt_1
parti che non questo in assoluto non avrebbe più potuto essere posto in essere, stante l'ormai avvenuta alienazione dell'immobile.
Infine, quanto al secondo trasferimento immobiliare, non può nemmeno sostenersi che l'accordo delle parti era basato sul presupposto che i due trasferimenti immobiliari avrebbero portato nelle tasche della la somma di euro 300.000,00, considerando dunque il saldo indicato come somma ulteriore da Pt_1
versare oltre i 300.000,00 “fittiziamente considerati”. Infatti, a prescindere dal fatto che ormai da anni era stato realizzato il primo trasferimento, operazione complessa mediante la quale la aveva in sostanza Pt_1
ricevuto la somma di euro 140.000,00, l'altro trasferimento era stato espressamente contemplato e disciplinato dalle parti nella scrittura del 16/03/2016. Invero, dal tenore della medesima emerge chiaramente come il saldo residuo fosse di circa 56.015,28 euro (comprensivi dei lavori ancora da realizzare) e che, con riferimento a tale ammontare residuo, 50.000,00 euro sarebbero stati coperti mediante trasferimento della seconda unità immobiliare, denominata “mansarda”.
Dunque, appare del tutto sconfessata documentalmente la tesi per cui le parti avrebbero dato per presupposto che ulteriori 300.000,00 euro sarebbero stati versati mediante i due trasferimenti immobiliari, dato che:
- uno dei due era già stato realizzato e la parte appaltatrice già aveva in sostanza ricevuto la somma che la medesima, peraltro, aveva liberamente “contrattato” con il terzo;
- l'altro è stato specificamente preso in considerazione nella scrittura del 16/03/2016, individuandolo come metodo di pagamento principale del residuo asseritamente dovuto.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, all'esito dell'istruttoria documentale e orale, la somma ancora dovuta al 16/03/2016, per i lavori fatti e da fare, ammontasse ad euro 56.015,28.
3. Ciò posto, occorre analizzare se almeno tale residua somma sia dovuta dal . CP_2
Ebbene, dal tenore della medesima pattuizione e dalle emergenze probatorie non può fornirsi risposta positiva.
pagina 14 di 22 Invero, all'art. 1, dopo aver riepilogato i lavori ancora da realizzare e già contabilizzati, si prevede che
Pertanto, le parti avevano chiaramente stabilito che il pagamento del residuo sarebbe avvenuto nelle modalità sopra descritte ma, soprattutto, che la permuta del secondo immobile di via Righi, il cui valore era stato quantificato in euro 50.000,00, sarebbe avvenuta “soltanto successivamente all'esecuzione di tutti i lavori sopra descritti, la cui ultimazione dovrà avvenire, come già detto, entro e non oltre il 30 maggio 2016”, così come il pagamento della residua somma di euro 1.012,28 avrebbe dovuto essere versata dal “al completamento di tutte le CP_2
opere sopra elencate”.
Dunque, formulando in sostanza un'eccezione ex art. 1460 c.c., il convenuto ha allegato che tali lavori non sono stati compiuti, allegando l'inadempimento altrui.
Dinanzi a tale specifica eccezione, parte convenuta non ha dapprima preso posizione, non contestato la circostanza ex art. 115 c.p.c.; invero, sia alla prima udienza, che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nulla si dice in proposito.
Solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., anche in questo caso tardivamente, la parte afferma a pag. 4 che “ ha adempiuto integralmente agli impegni assunti provvedendo ad eseguire i lavori elencati Parte_1
nella “scrittura privata” datata 16/03/2016. È stato eseguito anche l'intervento di “sostituzione delle soglie” il cui costo, di oltre euro 10.000,00 è stato sostenuto da come da documentazione che si produce”. Parte_1
Tale allegazione, tuttavia, non ha ricevuto conforto probatorio. pagina 15 di 22 Invero, devesi ricordare che tali lavori riguardavano, almeno in parte, la sistemazione degli infissi al fine di risolvere definitivamente la problematica di infiltrazioni che si era verificata a partire dal 2014 e che ancora nel 2016 non era venuta meno.
Sul punto, lo stesso teste di parte attrice, ex dipendente della sino al Tes_2 Parte_1
2017, che rivestiva all'interno della società il ruolo di tecnico dei cantieri, ha dichiarato “ricordo che dopo il
CP_ montaggio degli infissi si sono verificate delle infiltrazioni. ha chiesto delucidazioni a me, abbiamo fatto dei sopralluoghi con il direttore dei lavori, tecnico di , ossia il goem. Confermo che ci siamo impegnati nell'ambito di Pt_3 Controparte_4
questi sopralluoghi a risolvere questa problematica. Inizialmente abbiamo fatto un intervento noi e abbiamo impermeabilizzato I davanzali e le spalle, con nostri operai. Anzi preciso, inizialmente abbiamo chiesto alla che CP_6
aveva fornito e posato gli infissi, di intervenire;
loro hanno messo del silicone e cose di questo genere. Il problema non si è risolto perché si sono continuate a verificare le infiltrazioni. Poi siamo intervenuti noi come ho detto prima e abbiamo anche tagliato le soglie, dato che l'infisso era stato posato male con riferimento al problema della trasmittanza;
il tutto concordato con la CP_6
e il direttore dei lavori. E comunque sono continuate le infiltrazioni. Dopo di che è intervenuta la L'Afap, una ditta chiamata da per sistemare il problema, ma non so di preciso oche intervento abbiano fatto. Inizialmente mi sembra che dalle Pt_1
CP_ prove effettuate l'acqua non filtrasse;
poi più avanti mi ha riferito che quando ci sono precipitazioni più importanti
l'acqua continuava a filtrare”.
Sul punto ancor più chiaramente ha riferito il direttore dei lavori, il quale ha dichiarato Controparte_4
“Vedendo il doc. 1 di cui alla comparsa di costituzione posso dire che non tutti i lavori ivi indicati sono stati realizzati, una
CP_ parte li ha fatti direttamente il , come ad esempio gli impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrico. Anzi leggendo più approfonditamente il contratto del marzo 2016 che mi si mostra posso dire che, a quanto ricordo, la non ha Pt_1
provveduto ad eseguire alcuna di queste opere di completamento che sono menzionate nel contratto medesimo. Mi sembra di ricordare che con questo contratto era stato anche fissato un termine per il completamento delle opere e per il conseguente saldo del pagamento dei lavori. Ricordo che la più importante di queste opere, che ripeto non sono state fatte, era la sistemazione degli infissi, le finestre, per evitare le infiltrazioni di acqua piovana che già si erano verificate”. Ha poi precisato “dopo la scadenza di questo termine non ho più seguito i lavori, quindi non so chi li abbia realizzati. So che in parte ha provveduto
pagina 16 di 22 CP_ direttamente il . Ricordo, quanto agli infissi, che lo ha provato a sistemarli ma senza esito, tanto che ha Pt_1
contestato la difettosità dei medesimi alla ditta fornitrice. Poi tali infissi non sono più stati sostituiti, ad oggi sono sempre gli stessi” e “ricordo che dopo l'istallazione degli infissi ci fu un incontro io cui ero presente, ed era presente anche e un Pt_1
rappresentante della ditta fornitrice degli infissi. In quella sede ricordo solo genericamente che la avrebbe risistemato gli Pt_1
infissi per non far entrare più l'acqua, poi non so di altri incontri”. Infine, ha ulteriormente confermato “le opere che
CP_ non erano state completate nel 2016 e indicate nella scrittura sono state completate da . Confermo che tutte le opere di
CP_ cui a tale contratto e anche del contratto originario sono state completate. Lo so anche perché il mi chiamava per consigli su come effettuare le opere di completamento, ad esempio la pavimentazione, la suddivisione degli uffici al piano terra, il piazzale”.
Dunque, è emerso come le problematiche che dovevano essere risolte dalla , nonostante gli Pt_1
interventi, non furono superate e che le opere di cui alla scrittura del 16/03/2016 non furono eseguite dalla
. Pt_1
Sul punto sono valorizzabili anche gli esiti della c.t.u. disposta;
invero, il c.t.u. non ha avuto modo di verificare, essendo intervenuto in epoca ben successiva al completamento dei lavori, se quelli di cui vi è traccia attuale siano stati realizzati dalla ovvero, come dichiarato dal teste dal in Pt_1 CP_4 CP_2
autonomia. Pertanto, anche con riferimento agli accertamenti dei lavori effettuati, non può ritenersi esservi prova sufficiente del relativo adempimento da parte della . Viceversa, gli esiti peritali sono Pt_1
comunque rilevanti per verificare quali lavori scuramente non sono stati fatti da alcuno (e quindi, per quanto rileva nella presente sede, sicuramente nemmeno dalla ): sul punto si veda “[…]
4.4 Montaggio Pt_1
coprifilo angolare RAL 7016 a copertura giunto abitazione-capannone; Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 5 e 6, non risultano installati i coprifili a copertura del giunto tecnico tra le strutture della casa e del capannone.
4.5 Montaggio coprifilo angolare RAL 7016 portone ingresso;
Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 7, non risultano installati in maniera completa i coprifili del portone d'ingresso. Nella parte superiore, mancano infatti, circa 2 m.
4.6 Montaggio coprifilo angolare RAL 7016 scorrevole piano primo;
Come rilevato e visibile anche dalla documentazione fotografica, Foto 8 e 9, non risultano installati in maniera completa i coprifili della porta
pagina 17 di 22 scorrevole del primo piano. Nella parte superiore, mancano infatti, circa 5 m. […]
4.9 Antipluviol su parapetto terrazzo;
Come rilevato in fase di sopralluogo, non risulta possibile determinare se sia stato steso l'antipluviol, in quanto il prodotto in esame risulta trasparente e non forma patine, ma viene sostanzialmente assorbito dalla parete porosa del calcestruzzo. Si segnala comunque che al tatto, la parte interna del parapetto del terrazzo, tende a lasciare modesta polvere sulla mano, se viene sfregato.
4.11 Impermeabilizzazione piscina (Riparazione Bolle) Nella vasca di contenimento della piscina, posta nel terrazzo del piano primo, sono visibili bolle d'aria ed ammaloramenti più estesi, a carico dell'impermeabilizzazione del solaio, nella porzione libera tra il vano del solaio e la struttura della piscina. Foto 12, 13, 14, 15, 16, 17. […]
4.16 Sistemazione degli infissi del capannone, con sostituzione di tutte le soglie in alluminio con quelle aventi profilo a “Z”. Il tutto come ampiamente trattato e confermato dalla Vostra nota del 20/01/2016 inviata alla Ditta “La Maciste S.r.L.”. Restando inteso che se la
Ditta da Voi interessata non dovesse provvedere nei tempi necessari a rispettate quello concordato come sopra, la responsabilità per l'inadempimento, farà esclusivo carico alla Come verbalizzato in sede di primo sopralluogo, si Parte_1
prende atto che, gli infissi sono quelli originali, che nel corso degli anni, sugli infissi, e sulle soglie in alluminio, sono state eseguite opere tese ad eliminare le infiltrazioni riscontrate, su incarico dell'impresa . Parte_1
Inoltre, con riferimento all'unico punto in relazione al quale il c.t.u. ha affermato esservi prova di un intervento della (punto 4.16, peraltro solo per quanto riferito dalle parti in sede di sopralluogo), Pt_1
tuttavia occorre considerare che gli interventi realizzati erano “tesi ad eliminare le infiltrazioni riscontrate”; ebbene, oltre alle risultanze delle prove orali, lo stesso c.t.u. ha poi proseguito nelle operazioni peritali evidenziando che “Nel corso del sopralluogo 1 è stata eseguita una prova di tenuta all'acqua degli infissi, tramite getto
d'acqua sugli stessi. La simulazione, ha visto l'impiego di buona quantità d'acqua, cosi da sottoporre l'infisso prospicente la scala interna in acciaio a condizioni di pioggia battente. (vedi foto 23) Dopo pochi minuti sono state rilevate lungo le finestrature, percolazioni d'acqua, infiltratasi tra l'infisso e la struttura del capannone. (Vedi foto 24, 25, 26 e 27) La visione esterna della soglia stessa, ha rilevato che in diversi punti, la linea di contatto tra l'infisso e la soglia, non risulta ben sigillati, in quanto, il silicone steso, si è staccato. (Foto 28) Nello stesso infisso, si è constatato anche un altro tipo di infiltrazione. Come visibile nella foto 29, l'acqua è stata trovata anche su parte della ferramenta dell'infisso, ciò significa che è andata oltre la guarnizione che avrebbe dovuto assicurare la tenuta stagna dello stesso. Guarnizione che tra l'altro, presenta
pagina 18 di 22 un varco che ha consentito all'acqua di bagnare anche la parte più interna dell'infisso, ciò ad evidenziare un ulteriore problema
a carico di detti infissi”. Dunque, tali opere, anche ove realizzate, non avrebbero comportato la risoluzione della problematica in questione.
In ogni caso, le parti stesse avevano previsto che i due pagamenti (50.000,00 mediante permuta ed euro
1.012,28 mediante versamento diretto) sarebbero avvenuti solo al completamento di tutte le opere indicate nel contratto;
pertanto, la mera realizzazione di un solo punto in questione, peraltro senza capacità di superare le problematiche per le quali tali lavori emendativi erano stati previsti, non legittima l'attrice a pretendere il pagamento del saldo residuo di euro 56.012,28.
La domanda di adempimento attorea, pertanto, merita integrale rigetto.
4. Parimenti da rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla stessa;
invero, la asserisce che nel Pt_1
contratto originario di appalto (e nel corrispondente progetto esecutivo) era previsto un ammontare di lavori superiore a quello poi effettivamente fatto realizzare dal committente. Ciò avrebbe comportato un danno all'appaltatrice, corrispondente al mancato guadagno che la avrebbe ricavato dall'esecuzione Pt_1
di tali ulteriori lavori.
Ebbene, devesi in primo luogo evidenziare come il compenso era previsto a misura, e come l'indicazione dell'ammontare del medesimo in circa euro 700.000,00 era del tutto indicativa. Pertanto, non si ritiene che sia possibile provare il mancato guadagno semplicemente sottraendo da tale somma l'ammontare del quantum dei lavori realizzati, come liquidati nel 2019 dal direttore dei lavori. Sarebbe, invece, stato onere dell'attrice specificare quali fossero i lavori in concreto che non furono fatti realizzare alla stessa, quanto era il corrispettivo a misura degli stessi e quanto era la corrispondente percentuale di guadagno, tenuto conto delle spese fisse e variabili.
A tale mancanza di allegazione, peraltro, non può supplire il mero richiamo alla liquidazione equitativa da parte del Tribunale. Appare invero orientamento unanime in giurisprudenza quello per cui è da rigettare la richiesta risarcitoria del tutto sfornita di prova e lasciata alla libera determinazione del giudice non solo nel quantum, ma anche nell'an, con la conseguenza ulteriore dell'inammissibilità del ricorso al potere giudiziale pagina 19 di 22 officioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. civ., sez. I, 01/06/2012, n. 8854). La previsione di tale potere non dispensa infatti la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass., Sez. 6, 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., Sez. 3, 30 aprile 2010. n. 10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
In secondo luogo, deve rilevarsi come le parti, chiaramente nell'esercizio della propria libertà negoziale, nella citata scrittura del 16/03/2016 abbiano dato atto di quali erano i lavori che residuavano da compiere da parte della , nulla dicendo in relazione ad ulteriori interventi da eseguire in futuro. Peraltro, a Pt_1
seguito del mancato adempimento a tale accordo transattivo nonché della mancata risoluzione dei vizi relativi agli infissi (come sopra più diffusamente visto), non appare credibile che il committente fosse tenuto a far eseguire alla società attrice, nei cui confronti ormai era venuto meno il rapporto di fiducia e stima, ulteriori lavori, nemmeno considerati nella scrittura del 2016, novativa rispetto all'originario contratto di appalto di molti anni antecedente.
Alla luce di tali considerazioni, anche la domanda risarcitoria merita integrale rigetto.
5. Infine, quanto alla domanda risarcitoria riconvenzionale del convenuto, si ricorda come questi abbia chiesto il risarcimento del danno per i vizi relativi agli infissi.
Ebbene, in proposito si rileva come nella più volte citata scrittura del 16/03/2016 si prevedevano gli interventi tesi alla risoluzione delle problematiche in questione;
in altri termini, qualora gli stessi fossero stati realizzati (unitamente ad altri interventi di completamento) sarebbe stato dovuta anche l'ulteriore somma di circa 56.000,00 euro. Dunque, qualora non vi fossero stati i problemi riscontrati nell'immobile, in particolare quelli relativi all'impermeabilizzazione degli infissi, il corrispettivo che il convenuto avrebbe dovuto pagare alla sarebbe stato più alto di circa 56.000,00. Pt_1
pagina 20 di 22 Ciò posto, riconoscere al Petito anche il diritto alla corresponsione della somma necessaria alla risoluzione della problematica (a maggior ragione della somma necessaria per la sostituzione di tutti gli infissi) costituirebbe, dinanzi al rigetto della domanda principale, un'indebita locupletazione da parte del committente, il quale avrebbe un immobile senza vizi e avendo pagato una somma inferiore a quella dovuta. Con un maggiore sforzo esplicativo, il disagio e il minor valore dell'immobile derivante dai lavori erroneamente eseguiti da parte della sono già stati compensati non riconoscendo all'attrice il diritto Pt_1
al pagamento dei relativi compensi;
pertanto, non potrà riconoscersi anche il risarcimento di un danno che, tenuto conto del minore importo versato all'appaltatrice, semplicemente non c'è. Peraltro, ad ulteriore e non dovuta conferma, non può non notarsi la quasi perfetta corrispondenza fra l'ulteriore corrispettivo non riconosciuto come dovuto alla (circa 56.000,00 euro) e il costo della sostituzione degli infissi Pt_1
(quantificato dal c.t.u. in euro 55.536,54).
Anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, pertanto, merita integrale rigetto.
6. Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di lite svolte, della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di valori medi dello scaglione di riferimento (euro 260.001,00-520.000,00).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- Condanna ed in concordato preventivo al rimborso in Parte_1
favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 22.457,00 (€ 3.544,00 per fase di studio, €
2.338,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre accessori di legge;
pagina 21 di 22 - Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
LE, 11/11/2025
Il giudice
DE FA
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