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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13280 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 37082/2024 r.g.l., vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con gli avv.ti MALANDRINO CLAUDIA, BRUSCHI FLAVIA e
[...]
AIELLO FILIPPO RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, LUCIANI VINCENZO, DE ROSA MADDALENA e DI CASOLA ALESSANDRO
RESISTENTE E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
INTIMATO CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MITTONI ENRICO e MORELLI MASSIMILIANO
1 RESISTENTE
OGGETTO: obbligo contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 14.10.2024, le ricorrenti come in epigrafe indicate hanno adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi l'omissione contributiva in proprio danno da parte di e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, Controparte_2 relativamente ai periodi, per , dal 1.11.2014 al Parte_1
31.5.2015, per , dal 1.11.2014 al 30.6.2015, Parte_2
e, per , dal 1.11.2014 al 30.6.2015, o ai diversi Parte_3 periodi accertati in corso di causa;
- condannarsi la e Controparte_1 [...]
, in solido tra Controparte_2 loro, a provvedere alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento, presso l' , dei contributi previdenziali omessi, oltre CP_4 accessori come per legge;
- dichiararsi il proprio diritto di far valere nei confronti dell' i CP_4 periodi indicati ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e condannarsi l' CP_4 all'accredito nell'estratto conto assicurativo delle contribuzioni per i periodi omessi;
- in via subordinata, nel caso di ritenuta prescrizione dei contributi, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto nei confronti delle società convenute e dell' alla costituzione, in proprio favore, di una CP_4 rendita vitalizia riversibile ai sensi della L. 1338/1962 in relazione ai contributi omessi, per i periodi specificati;
- accertarsi e dichiararsi l'obbligo per le società convenute, anche in solido tra loro, a costituire presso l' la predetta rendita vitalizia CP_4 riversibile “pari alla pensione o quota di pensione… che spetterebbe loro in relazione ai contributi omessi…”;
- condannarsi l' a determinare la riserva matematica volta alla CP_4 costituzione della rendita vitalizia riversibile;
- condannarsi la a corrispondere Controparte_1 all' l'onere di riscatto a titolo di riserva matematica calcolata in CP_4 base alle tariffe di legge, quantificata dall' o attraverso CTU CP_4 contabile ed accertarsi la responsabilità solidale di
[...]
; Controparte_2
2 - in via ulteriormente gradata, condannarsi le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento in forma generica dei danni subiti e subendi per effetto delle omissioni contributive anche ai sensi dell'art. 2116 c.c.. Nell'atto si è esposto in fatto quanto segue:
- le ricorrenti hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze di nell'ambito del “personale di terra” CP_1 Controparte_1 dal 16.11.2009 con qualifica di “impiegate”, inquadrate, , Pt_1 nel “Livello 2°”, con orario dapprima a tempo pieno e, poi, dal 1.7.2012, a tempo parziale, nel “Livello 5°”, con orario Parte_2 di lavoro a tempo pieno, e nel “Livello 4°”, con orario di Parte_3 lavoro a tempo parziale;
- all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata dal datore di lavoro ai sensi della L. 223/1991, in data 31.10.2014, esse sono state licenziate;
- il licenziamento è stato impugnato innanzi al Tribunale ordinario di Civitavecchia anche nei riguardi di
[...]
atteso che, con atto di Controparte_2 conferimento di ramo d'azienda del 22.12.2014, a quest'ultima era stato ceduto il ramo d'azienda afferente all'attività di trasporto aereo;
dal 1.1.2015, sono stati trasferiti alla cessionaria i rapporti di lavoro attivi al momento della cessione;
- il giudice del lavoro adito, con ordinanza emessa il 22.3.2016, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento condannando la a corrispondere loro una indennità CP_1 Controparte_1 risarcitoria pari, per a 18 mensilità Parte_4 dell'ultima retribuzione globale di fatto e, per a 14 Parte_3 mensilità;
- a seguito di opposizione, il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 573/2019, ha annullato i licenziamenti, condannato
[...]
a Controparte_2 reintegrarle nel posto di lavoro e, solidalmente, entrambe le società a corrispondere loro un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge;
- la sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata confermata in appello, con sentenza n. 1008/2020, ed è passata in giudicato “con sentenza n. 1301/2022, pubbl. il 10.6.2022, della Corte di Cassazione”;
3 - successivamente, le ricorrenti hanno constatato che le società non avevano correttamente adempiuto all'ordine giudiziale per quanto concerne l'integrale versamento contributivo a cui erano state, solidalmente, condannate;
- hanno, quindi, sollecitato per le vie brevi le società e inoltrato all' , in data 4.12.2020, formale denuncia di omissione CP_4 contributiva e segnalazione contributiva trasmessa con la procedura
“Fa.Se” richiedendo la regolarizzazione e l'accredito per i periodi dal 1.11.2014 al 31.5.2015, per , e dal 1.11.2014 al 30.6.2015, Pt_1 per e Parte_2 Parte_3
- le segnalazioni sono state respinte dall' senz'alcuna CP_4 motivazione;
- e in data 29.9.2021 e in data Pt_1 Parte_3 Parte_2
11.10.2024 hanno inviato alle società e all' “PEC ai loro CP_4 indirizzi istituzionali, regolarmente ricevute” richiedendo il versamento della contribuzione previdenziale per i periodi scoperti ovvero il risarcimento da parte delle società di tutti i danni patiti e patendi a causa della eventuale maturata prescrizione dei contributi e, dunque, la costituzione in loro favore della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962;
- nonostante le rassicurazioni ricevute da CAI S.p.a., le posizioni assicurative delle lavoratrici “sono ancora carenti della contribuzione previdenziale come sopra specificata” né risulta alcuna azione esperita dall' . CP_4
Ciò rilevato e considerato:
- che è ingiusto ed illegittimo il comportamento delle società convenute per non aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento e fino a quello della reintegrazione delle lavoratrici;
- che la contribuzione di cui si tratta non è prescritta poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, nella specie dal giorno 16 del mese successivo alla riattivazione dell'obbligo con il passaggio in giudicato della sentenza di reintegrazione;
si osserva che la denuncia di omissione contributiva inoltrata all' ha prodotto CP_4
l'effetto, ex art. 3 L. 335/1995, di protrarre di ulteriori cinque anni la prescrizione dei contributi;
- che, pertanto, sussiste il diritto di parte ricorrente al regolare versamento della contribuzione omessa ed all'accredito sulla sua posizione assicurativa;
4 - che, nel caso di ritenuta prescrizione, si rivela altrettanto ingiusto ed illegittimo il comportamento delle società resistenti per non aver dato seguito alle pretese risarcitorie delle ricorrenti ed alla loro richiesta di voler accedere al rimedio della costituzione della rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. 1338/196;
- che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può agire con domanda di condanna generica al fine di ottenere l'accertamento della potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno ovvero, sostituendosi al datore di lavoro, con domanda di condanna in forma specifica ex art. 13 L. 1338/1962 con la costituzione di una rendita vitalizia riversibile presso l' CP_4 attraverso il pagamento della corrispondente riserva matematica;
- che, in quest'ultimo caso, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell' , CP_4 le ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1
e l' si sono costituiti in giudizio mentre
[...] CP_4 [...]
Amministrazione Straordinaria non si è costituita Controparte_2 in giudizio. La società (d'ora in poi CAI S.p.a.) ha Controparte_1 resistito alla domanda. Si è fatto rilevare nella memoria difensiva quanto segue:
- CAI S.p.a. è un soggetto giuridico “del tutto distinto ed autonomo” rispetto ad Controparte_2
;
[...]
- come meglio rappresentato nella memoria difensiva, in data 22.12.2014, solo una parte di CP_2 Controparte_1
oggi CAI S.p.a., è confluita in
[...] Controparte_5 mediante atto di conferimento di ramo d'azienda;
[...]
- il Tribunale di Civitavecchia adito dalle ricorrenti, che hanno lavorato alle dipendenze di Controparte_6 dal 13.1.2009 fino al licenziamento collettivo ex L. 223/1991 del 31.10.2014, ha annullato il licenziamento intimato loro da CAI S.p.a. condannando la sola alla reintegrazione nel posto CP_7 di lavoro e ponendo, in via solidale a carico delle due società, l'obbligo di corresponsione dell'indennità risarcitoria;
si osserva che il Tribunale ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere incluse nel ramo d'azienda ceduto ad e, pertanto, di CP_7 transitare alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.1.2015;
5 - ne discende che CAI S.p.a. non può essere chiamata a rispondere dell'omissione contributiva riferita all'intero periodo intercorso tra la data del licenziamento e la reintegrazione disposta da né CP_7 del danno derivatone;
si evidenzia, infatti, che a far data dal 1.1.2015 l'obbligo contributivo incombeva solo ed esclusivamente sulla datrice di lavoro CP_7
- CAI S.p.a. ha sempre ottemperato alle pronunce giudiziali “per quanto di sua competenza, ossia per il periodo fino al 31.12.2014” ma l' “non ha mai accettato i versamenti contributivi in CP_4 questione perché provenienti da un soggetto che nei propri sistemi non figurava come datore di lavoro”. Dunque, CAI S.p.a. ha eccepito:
- il difetto della propria legittimazione passiva per non essere destinataria dell'ordine di rintegrazione;
si osserva che, nel trasferimento d'azienda, la cedente non è responsabile, solidalmente, per crediti sorti successivamente alla cessione;
- l'avvenuta prescrizione dei contributi per i quali le controparti agiscono i quali afferiscono al periodo “figurativo” compreso fra il 1.11.2014 e il 31.5.2015, risalente pertanto a “molto più di 5 anni da oggi”; si sottolinea come, essendo stato il diritto in questione sancito con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 573/2019, pubblicata in data 19.9.2019, non avendo mai l' richiesto il CP_4 versamento dei contributi di cui si tratta, la prescrizione nei propri confronti si è perfezionata in data 19.9.2024, prima del deposito dell'odierno ricorso, il 15.10.2024; si evidenzia, inoltre, che le denunce di omissione contributiva allegate dalle controparti, ai nn. 12, 13, 21, 11, 32 e 33 del relativo fascicolo, sono riferite unicamente ad Alitalia SAI S.p.a. in Amministrazione CP_2
e che l' non ha avviato alcun procedimento di recupero nei CP_4 propri confronti;
- l'infondatezza delle domande poiché le ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver maturato il diritto a pensione o, comunque, di aver raggiunto l'età pensionabile né provano il pregiudizio pensionistico cosicché non sussistono i presupposti per l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. né per l'azione alternativa volta alla costituzione di una rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. 1338/1962. L' ha fatto rilevare che non era parte del giudizio definito dal CP_4
Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 573/2019, che gli è stata comunicata solo in data 4.12.2020 “ma a tale data parte del periodo
6 contributivo risultava oramai prescritto” cosicché, per questa parte, non è stata possibile la regolarizzazione. Tanto rilevato, l' ha chiesto al Tribunale, accertata Controparte_8 la prescrizione dei periodi contributivi oggetto di domanda, di giudicare sulla “domanda subordinata relativa alla condanna dei datori di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 qualora sussistano i presupposti di legge” e, conseguentemente, di “dichiarare ed accertare che i datori di lavoro convenuti sono tenuti al versamento… della somma necessaria per costituire la rendita vitalizia nei confronti delle tre ricorrenti”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia verte sull'accertamento delle omissioni contributive per i periodi dal 1.11.2014 al 31.5.2015, per , e dal 1.11.2014 al Pt_1
30.6.2015, per e sul presupposto della pronuncia Parte_2 Parte_3 giudiziale che ha annullato i licenziamenti loro intimati da CAI S.p.a., condannato in Amministrazione Controparte_2
(d'ora in poi in alla reintegrazione in CP_2 Controparte_2 CP_9 quanto cessionaria dell'azienda trasferita da CAI della quale facevano parte le ricorrenti e condannato CAI e , in solido tra loro, al CP_2 risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno dei licenziamenti fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ciò premesso, agli atti del fascicolo delle parti ricorrenti figurano, in particolar modo:
- l'ordinanza del 22.3.2016 emessa dal Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art. 1, comma 49, della L. 92/2012 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato, fra gli altri, dalle ricorrenti, è stato dichiarato risolto il loro rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, condannata CAI S.p.A. al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari, per e Pt_1 [...]
a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, Pt_2 per a 14 mensilità, e dichiarata inammissibile la Parte_3 domanda proposta nei confronti di Alitalia SAI S.p.a. (all. 1);
- la sentenza n. 573/2019, depositata in data 19.9.2019, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012 (abrogato dal D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022), ha annullato il licenziamento delle ricorrenti con effetto dal 3.11.2014, condannato in A.S. a Controparte_2
7 reintegrarle nel posto di lavoro, e condannato CAI S.p.a. al risarcimento del danno, mediante la corresponsione di un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
il medesimo obbligo è stato accertato in capo ad , “in via solidale, quale cessionario CP_2 ex art. 2112 c.c.” (all. 2);
- la sentenza n. 1008/2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma, depositata in data 7.5.2020, con la quale sono stati rigettati i reclami proposti dalle società (all. 3);
- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 1301/2022, pubblicata in data 10.6.2022, che ha cassato la sentenza n. 1008/2020 accogliendo il motivo di ricorso con il quale CP_2 in A.S. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt.
[...]
24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria per effetto dell'ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria (all. 4);
- la denuncia di omissione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 30.9.2015 di nei confronti di Parte_1 Controparte_2 inoltrata all' a mezzo posta elettronica certificata in data CP_4
4.12.2020 (all. 12, completa di ricevuta di avvenuta consegna seppur in formato “.pdf”);
- la segnalazione contributiva di presentata all' Parte_1 CP_4 tramite il patronato INCA in data 5.12.2020 con indicazione dell'esito di rigetto del 20.11.2023 (all. 13);
- la denuncia di omissione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 30.10.2019 di nei confronti di Parte_2 Controparte_2 inoltrata all' a mezzo posta elettronica certificata in data CP_4
4.12.2020 (all. 22, completa di ricevuta di avvenuta consegna seppur in formato “.pdf”);
- la richiesta di costituzione di rendita vitalizia inoltrata alle società e, per conoscenza, all' da tramite i propri CP_4 Parte_2 legali e ricevuta per posta elettronica certificata in data 11.10.2024 (all. 23);
- la denuncia di omissione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 30.9.2015 di nei confronti di inoltrata Parte_3 Controparte_2 all' a mezzo posta elettronica certificata in data 4.12.2020 (all. CP_4
8 32, completa di ricevuta di avvenuta consegna seppur in formato
“.pdf”);
- la segnalazione contributiva di presentata all' Parte_3 CP_4 tramite il patronato INCA in data 4.12.2020 con indicazione dell'esito di rigetto del 21.11.2023 (all. 33);
- la richiesta di costituzione di rendita vitalizia inoltrata alle società e, per conoscenza, all' da tramite i propri legali e CP_4 Parte_3 ricevuta per posta elettronica certificata in data 5.10.2021 (all. 34);
- gli Estratti Conto Previdenziali per , emessi in data Parte_1
24.6.2024 e in data 9.10.2024, dai quali risulta l'omissione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 31.5.2015 (all. 16);
- gli Estratti Conto Previdenziali per , emessi in Parte_2 data 19.6.2024 e in data 9.10.2024, dai quali risulta l'omissione contributiva per il diverso periodo dal 1.11.2014 al 30.6.2015 (all. 24);
- gli Estratti Conto Previdenziali per Martinelli Catia, emessi in data 17.6.2024 e in data 9.10.2024, dai quali risulta l'omissione contributiva per il diverso periodo dal 1.11.2014 al 30.6.2015 (all. 36). Con successivo deposito autorizzato del 22.12.2025, la produzione documentale delle parti ricorrenti è stata integrata con lettere con le quali in A.S. ha comunicato loro che, al solo fine di ottemperare Controparte_2 alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 573/2019, a far data dal 19.9.2019, erano reintegrate in servizio.
1. Sull'azione proposta, è opportuno ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'omissione contributiva, il lavoratore ha interesse ad agire ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi della domanda di condanna generica “per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno” salva, poi, la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, c.c., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 L. 1338/1962, diretta alla costituzione in proprio favore di una rendita vitalizia riversibile (tra le altre, Cass. 2360/2014 e, più recentemente, Cass., Sez. 6, ord. 14853/2019, Cass. 8956/2020, Cass. 17320/2020 e Cass. 701/2024). Nella specie, le ricorrenti agiscono per la regolarizzazione del rapporto contributivo e le pronunce giudiziali se, per un verso, hanno
9 condannato A.S. alla loro reintegrazione, per altro Controparte_2 verso, hanno posto tanto l'obbligo di risarcire il danno ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 applicabile al licenziamento collettivo adottato in violazione dei criteri di scelta in virtù del disposto dell'art. 5, comma 3, della L. 223/1991 quanto l'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi come per legge, a carico di CAI S.p.a. e di quest'ultima in qualità di responsabile Controparte_10 solidale ex art. 2112 c.c.. Si legge, infatti, tra l'altro, nel dispositivo della sentenza n. 573/2019, confermata dalla Corte di Appello di Roma:
“Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, un indennizzo pari a
[...] Parte_3 Parte_2
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ciascuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Accerta il medesimo obbligo in capo ad Controparte_11 in a.s. in via solidale, quale cessionario ex art. 2112 c.c.”.
[...]
Sul tema, si è affermato che “nel periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo - previdenziale, ed il corrispondente obbligo contributivo del datore di lavoro, indipendentemente e nonostante la mancata erogazione della retribuzione nel periodo predetto o un'erogazione a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lavoratori di retribuzioni per un ammontare inferiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato”; ai fini del calcolo dei contributi, si assumerà a riferimento la “retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, non quella di fatto corrisposta” in ragione dell'autonomia del rapporto assicurativo dal rapporto di lavoro (Cass. 21371/2018). Dunque, a decorrere dall'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la posizione previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato ed a versare i contributi obbligatori, sia quelli relativi al periodo intermedio tra il licenziamento e la reintegrazione, calcolati sulla base della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore ove non fosse stato licenziato, sia quelli maturati successivamente alla reintegrazione, calcolati sulla base della retribuzione corrisposta.
10 A proposito del trasferimento di azienda e della sorte del debito contributivo, con riferimento al debito esistente al momento del trasferimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “…, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, c.c., neanche in virtù di un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, stante l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, dal rapporto di lavoro” (Cass. 3646/2016). La solidarietà è, infatti, limitata ai crediti di lavoro del dipendente e non si estende ai crediti di terzi, compresi gli enti previdenziali, per i quali l'art. 2560 c.c. fa ricadere la responsabilità sul cedente salvo affiancare a questa la responsabilità del cessionario limitatamente ai debiti che risultino dai libri contabili obbligatori e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario. Nel caso in esame, i contributi che rilevano sono quelli dovuti per il periodo immediatamente successivo al licenziamento, il 31.10.2014, e fino al 31.5.2015 per e al 30.6.2015 per e Pt_1 Parte_2
fino cioè ad alcuni mesi dopo la data fissata per il Parte_3 conferimento di ramo d'azienda da Alitalia – CAI S.p.a. in favore di il 1.1.2015, al punto n. 10) Controparte_5 dell'atto (all. 5 alla memoria difensiva di CAI S.p.a.). Ad avviso di questo Tribunale si sarebbe dovuto distinguere fra i contributi esistenti al momento del trasferimento di azienda, il
1.1.2015, assoggettati alla disciplina dell'art. 2560 c.c. come sopra illustrata, e i contributi dovuti per il periodo successivo, a carico esclusivo del cessionario quale datore di lavoro obbligato alla reintegrazione. Fatta questa puntualizzazione, costituisce però un dato irretrattabile – sul punto si è formato il giudicato – la responsabilità solidale delle società CAI S.p.a. e in A.S. in merito ai contributi Controparte_2 previdenziali ed assicurativi senz'alcuna distinzione.
2. Riguardo, poi, alla prescrizione, si osserva quanto segue. A norma dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
11 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Nel caso in esame, come ha avuto modo di ricordare il giudice apicale in fattispecie similari, “… la previsione dell'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, secondo i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (…), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore…” (Cass. 6722/2021). Detto ciò, inoltre, il termine di prescrizione dei contributi “può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorché la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato…”; nel caso in esame l'ordinanza, “immediatamente esecutiva”, pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. 92/2012, risale al 22.3.2016, confermata in sede di opposizione e poi in appello con sentenza depositata in data 7.5.2020 e passata in giudicato in data 10.6.2022. Si deve considerare che “il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non
12 furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 6722/2021 prima cit.). Ne consegue che alla prescrizione quinquennale dei contributi, il cui corso, iniziato a marzo o ad aprile del 2016 (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga;
si veda, per il termine di versamento dei contributi, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 241/1997) a seguito dell'ordine di reintegra, è rimasto sospeso nei successivi gradi di giudizio ex art. 2945, comma 2, c.c. (“Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”; tra gli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. rientra la “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo e esecutivo”), si è sostituita la prescrizione decennale per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, a giugno del 2022. Pertanto, alla data di introduzione dell'odierno giudizio – il ricorso è stato notificato alle società il 23.1.2025 (vd. le ricevute di avvenuta consegna depositate in pari data) –, nessuna prescrizione si è compiuta e la domanda principale, essendo pacifica l'omissione contributiva per i periodi dedotti, come risultanti dagli Estratti Conto Previdenziali versati e in difetto di elementi idonei a contrastarne l'attendibilità – più esattamente, a carico di entrambe le società, per il periodo dal 1.11.2014 al 31.5.2015, per , e al 30.6.2015, per Pt_1 Parte_5
–, deve essere accolta. Va dichiarata, tuttavia, la
[...] improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti di in A.S. spettando il suo scrutinio al giudice concorsuale Controparte_2
(cfr., sul punto del riparto di competenza tra il giudice del lavoro e il giudice concorsuale, Cass. 16443/2018). Il tentativo di versare i contributi cui si accenna da parte di CAI S.p.a. alle pgg. 7 e 8 della sua memoria non rileva trattandosi, comunque, di un tentativo che avrebbe riguardato i soli mesi di novembre e dicembre 2014.
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Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento delle omissioni contributive da parte delle società CAI S.p.a. e in A.S. in relazione al periodo dal 1.11.2014 al Controparte_2
31.5.2015, per , e al 30.6.2015, per e con Pt_1 Parte_2 Parte_3 la condanna di CAI S.p.a. al versamento all' dei contributi CP_4 previdenziali omessi mentre dichiara la improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di in con la declaratoria del Controparte_2 CP_9
13 diritto delle parti ricorrenti a far valere nella loro posizione assicurativa di vecchiaia, invalidità e superstiti i periodi di cui sopra e con la condanna dell' all'accredito negli estratti conto assicurativi delle contribuzioni CP_4 omesse. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.333,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, seguono la soccombenza e sono poste a carico di CAI S.p.a. e
, solidalmente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento delle omissioni contributive da parte delle società CAI S.p.a. e in Controparte_2 CP_9 in relazione al periodo dal 1.11.2014 al 31.5.2015, per Alberico, e al 30.6.2015, per e con la condanna di CAI Parte_2 Parte_3
S.p.a. al versamento all' dei contributi previdenziali omessi CP_4 mentre dichiara la improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di con la declaratoria del diritto delle Controparte_10 parti ricorrenti a far valere nella loro posizione assicurativa di vecchiaia, invalidità e superstiti i periodi di cui sopra e con la condanna dell' all'accredito negli estratti conto assicurativi delle CP_4 contribuzioni omesse;
- condanna, infine, CAI S.p.a. e , in persona dei rispettivi legali CP_4 rappresentanti pro-tempore, solidalmente, al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.333,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 23/12/2025
IL GIUDICE
AN ZZ
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