Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5080/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
GAUDIO
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato la Sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' esponendo di aver ricevuto Parte_1 CP_1 in data 15.11.2024 la notifica di un avviso di addebito (n. 33420240003227136000) con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro 25.488,85 a titolo di contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il periodo 01/2018 - 12/2023. Eccepiva l'intervenuta estinzione dei crediti relativi all'anno 2018 per intervenuta prescrizione e chiedeva dichiararsi non dovuta la somma richiesta per il periodo 31.05.2019 e sino al 31.12.2023, avendo cessato la propria attività di impresa, con cancellazione della partita IVA, con decorrenza dal 31.05.2019. Si costituiva l' e chiedeva una declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere rappresentando di aver disposto lo sgravio dei contributi richiesti per il periodo successivo alla cessazione dell'attività di impresa,
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Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine ai crediti portati nell'avviso di addebito richiesti per il periodo successivo al 31.05.2019 avendo l documentato l'avvenuto sgravio per un importo CP_1 pari ad euro 21.839,78 (cfr. documento allegato al fascicolo CP_1 denominato “Estratto Conto”).
Con riferimento ai crediti insorti fino alla data di cessazione dell'attività di impresa, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata. Premesso che la prescrizione è stata eccepita solo per l'anno 2018, si osserva che com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'INAIL. CP_1
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il 2 carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. È stata, inoltre, eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del L.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della 3 legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ebbene, dal dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti presente nell'avviso di addebito opposto si ricava che i contributi (IVS fissi/percentuale sul minimale) richiesti per l'anno 2018 si riferiscono al periodo ottobre/dicembre. È necessario, allora, rilevare che tale tipo di contribuzione è collegata alla determinazione del reddito previdenziale come previsto all'art. 3 bis del D.L. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, a tenore del quale
“l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. In tali ipotesi, il termine quinquennale di prescrizione non può decorrere da data anteriore a quella della scadenza di pagamento dei contributi medesimi, ma, appunto dalle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (cfr. C. Appello di Catanzaro, sent. 22.10.2022, n. 1062). L'art. 10, c. 1, D.L. 241/1997, prevede, infatti, che “
1. I soggetti iscritti all per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e CP_1 quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni”. All'art. 18 - Termini di versamento – è poi previsto che “
1. Le somme di cui all'articolo 17” - tra cui i contributi – “devono essere versate entro il CP_1 giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall per le quote contributive comprese entro il minimale, sono CP_1
4 effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Ora, risulta dall'avviso di addebito in esame che i contributi attengono al periodo di competenza 2018 e, pertanto, essi sono calcolati sulla base del reddito prodotto nel periodo di imposta 2018 e dichiarato nel 2019. Per tali redditi i versamenti dovevano essere effettuati in base a quanto disposto all'art. 2 D.L. 63/2002 conv. con L. 113/2002 (cfr. C. App. Catanzaro, sez. L., sent. 20.10.2022, n. 1062) a tenore del quale è stata disposta la concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico e che, in particolare ha previsto: “
1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. (…).
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) 5 per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.”. Sennonché il D.L. 193/2016, all'art. 7quater, c. 19, ha ulteriormente posposto, a far data dal 01.01.2017, i termini per il versamento di cui all'art. 17 D.P.R. 435/2001. Nella formulazione vigente ratione temporis l'art. 17 citato ha previsto il termine del 30.06 per il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte dirette e il 30.11 come termine per il pagamento del secondo acconto. Gli stessi termini di versamento, quindi, sono quelli applicabili ai contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale. Con particolare riferimento all'anno di competenza 2018 il termine per il versamento del saldo relativo all'anno di imposta 2018 e del primo acconto relativo all'anno di imposta 2019 era il 30.06.2019 che, essendo una domenica, è slittato al 01.07.2019; il versamento del secondo acconto relativo all'anno d'imposta 2018, invece, doveva essere effettuato entro il 30.11.2019, che essendo sabato è slittato al 2 dicembre 2019. Tenuto conto anche della sospensione dei termini per 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, va da sé che all'atto della notifica, in data 15.11.2024, dell'avviso di addebito n. 33420240003227136000 il termine di prescrizione non era ancora compiuto. Le spese di lite vengono interamente compensate, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti insorti nel periodo 31.05.2019/31.12.2023 portati nell'avviso di addebito n. 33420240003227136000. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 18/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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