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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 186/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. DANIELE RESTORI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1 29.09.2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 5.3.2025 dall'O.C.C. Segretariato Sociale sede di Buscate.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Marnate e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Parte_1 Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 25), illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 13-16). La Relazione indica altresì le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo (cfr. pag. 12).
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il debitore ha accumulato debiti per euro 348.119,43 cui non riesce a far fronte unicamente con il proprio reddito da lavoro dipendente ammontante a circa euro 1.800,00
• Ritenuto che il fabbisogno economico mensile e di sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare indicato in € 3.100,00, mensili debba essere rideterminato in euro 2.800,00 mensili avuto riguardo alla duplicazione di alcune voci di spesa e all'entità delle stesse (cfr. vitto indicato in euro 1.400,00 mensili);
• Ritenuto che alla luce delle spese come sopra quantificate, del reddito percepito mensilmente dal ricorrente, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate, e del reddito percepito dalla sig.ra , facente parte del nucleo familiare Persona_2 (circa euro 1.500,00 mensili) l'importo che può essere trattenuto da , in Parte_1 quanto funzionale al mantenimento suo e della sua famiglia, ammonta ad euro 1.500,00 mensili;
• Ritenuto che vanno acquisiti alla procedura tutti i beni del ricorrente indicati in ricorso e segnatamente:
1. Immobile sito in Fiuggi (FR) via Villini nr. 103 oggetto della procedura esecutiva immobiliare nr. 86/2023 pendente presso il Tribunale di Frosinone;
2. Autovettura marca Renault, modello Espace, immatricolato nell'anno 2018, tg. FP067CE.
3. Conti correnti accesi presso Ing. Bank, BA VO e . CP_5
Quanto all'autovettura si precisa che non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di escluderla dalla liquidazione poiché, alla stato, non ne è stato documentato il presunto scarso valore di realizzo. Parimenti non può essere accolta de plano l'istanza di posticipazione della vendita dell'autovettura decorsi tre anni dall'apertura della procedura, atteso che tale tempistica è in contrasto con necessità di procedere celermente con le attività di liquidazione e, in ogni caso, la determinazione delle concrete tempistiche e delle modalità di liquidazione del bene è rimessa alle scelte che il codice demanda al Liquidatore.
• Precisato che per la nomina del Liquidatore secondo quanto previsto dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. è possibile nominare un soggetto diverso dall'OCC. In questo caso, il Liquidatore dovrà essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e la scelta dovrà essere effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. Nel caso in esame, inoltre, sussistono giustificati motivi per la sostituzione dell'O.C.C. che, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, ha qualificato come
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata prededucibile il compenso spettante al difensore del ricorrente che gode unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompreso nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibile ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbe ritenersi sorto “in funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del difensore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
• Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro indicati che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
, [ . Parte_1 C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini. NOMINA Liquidatore la Dr.ssa con studio in Via San Francesco Testimone_1 n. 6 21052 Busto Arsizio ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei Parte_1 creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 13.01.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.500,00. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 13.1.2026, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. Sentenza ope legis esecutiva. Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/10/2025. Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dr.ssa Maria Elena Ballarini Dr. Marco Lualdi
Pagina n. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 186/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. DANIELE RESTORI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1 29.09.2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 5.3.2025 dall'O.C.C. Segretariato Sociale sede di Buscate.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Marnate e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Parte_1 Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 25), illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 13-16). La Relazione indica altresì le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo (cfr. pag. 12).
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il debitore ha accumulato debiti per euro 348.119,43 cui non riesce a far fronte unicamente con il proprio reddito da lavoro dipendente ammontante a circa euro 1.800,00
• Ritenuto che il fabbisogno economico mensile e di sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare indicato in € 3.100,00, mensili debba essere rideterminato in euro 2.800,00 mensili avuto riguardo alla duplicazione di alcune voci di spesa e all'entità delle stesse (cfr. vitto indicato in euro 1.400,00 mensili);
• Ritenuto che alla luce delle spese come sopra quantificate, del reddito percepito mensilmente dal ricorrente, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate, e del reddito percepito dalla sig.ra , facente parte del nucleo familiare Persona_2 (circa euro 1.500,00 mensili) l'importo che può essere trattenuto da , in Parte_1 quanto funzionale al mantenimento suo e della sua famiglia, ammonta ad euro 1.500,00 mensili;
• Ritenuto che vanno acquisiti alla procedura tutti i beni del ricorrente indicati in ricorso e segnatamente:
1. Immobile sito in Fiuggi (FR) via Villini nr. 103 oggetto della procedura esecutiva immobiliare nr. 86/2023 pendente presso il Tribunale di Frosinone;
2. Autovettura marca Renault, modello Espace, immatricolato nell'anno 2018, tg. FP067CE.
3. Conti correnti accesi presso Ing. Bank, BA VO e . CP_5
Quanto all'autovettura si precisa che non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di escluderla dalla liquidazione poiché, alla stato, non ne è stato documentato il presunto scarso valore di realizzo. Parimenti non può essere accolta de plano l'istanza di posticipazione della vendita dell'autovettura decorsi tre anni dall'apertura della procedura, atteso che tale tempistica è in contrasto con necessità di procedere celermente con le attività di liquidazione e, in ogni caso, la determinazione delle concrete tempistiche e delle modalità di liquidazione del bene è rimessa alle scelte che il codice demanda al Liquidatore.
• Precisato che per la nomina del Liquidatore secondo quanto previsto dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. è possibile nominare un soggetto diverso dall'OCC. In questo caso, il Liquidatore dovrà essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e la scelta dovrà essere effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. Nel caso in esame, inoltre, sussistono giustificati motivi per la sostituzione dell'O.C.C. che, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, ha qualificato come
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata prededucibile il compenso spettante al difensore del ricorrente che gode unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompreso nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibile ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbe ritenersi sorto “in funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del difensore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
• Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro indicati che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
, [ . Parte_1 C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini. NOMINA Liquidatore la Dr.ssa con studio in Via San Francesco Testimone_1 n. 6 21052 Busto Arsizio ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei Parte_1 creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 13.01.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.500,00. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 13.1.2026, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente. Sentenza ope legis esecutiva. Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/10/2025. Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dr.ssa Maria Elena Ballarini Dr. Marco Lualdi
Pagina n. 4