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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 57/2025 RG lavoro
TRA
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappr.te p.t., rappr.ta e difesa in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Umberto Alfonsi del Foro di Teramo
Parte appellante
E
di MACERATA, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l'opposizione proposta da e alle Ordinanze- Controparte_2 Parte_2 ingiunzione n. 29 A anno 2024 e n. 29 B anno 2024, loro notificate nelle rispettive vesti di trasgressore e di obbligato in solido il 7 marzo 2024 ed il 17 marzo 2024, emesse dell'
[...]
di Macerata in data 26 febbraio 2024 per le violazioni di cui all'art. 30, Controparte_1 primo comma, e art. 18, comma 5 bis, del Dlgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, primo comma, del Dlgs.n. 8/2016, in relazione alla intercorsa vicenda di un distacco di lavoratori utilizzati dalla distaccataria senza che ricorresse un interesse della distaccante Controparte_3 [...]
dunque in realtà integrante gli estremi della mera somministrazione di manodopera. Pt_2
Con ricorso depositato l'8 marzo 2025 e divenuta nelle more Controparte_2 Parte_2 hanno proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel non considerare che le due Società, tra le quali era intercorso il distacco, avevano aderito ad una Rete di Imprese costituita il 27 maggio 2020 e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A, e che in tal caso, ai sensi dell'art. 30, comma 4 ter del D.Lgs 276/2003, vigeva una presunzione iuris et de iure circa l'esistenza dell'interesse del distaccante;
che l'efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, committenza e organi preposti al controllo, era garantita dall'acquisto della soggettività giuridica autonoma in capo alla rete de qua per effetto della rituale iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con decorrenza dal 23 marzo 2021; che la decisione del
Tribunale era, perciò, in aperto contrasto con il principio ermeneutico in claris non fit interpretatio, oltre che con i criteri di riparto degli oneri probatori, emergendo dal chiaro testo letterale della citata disposizione la volontà del legislatore di sottrarre al thema probandum l'accertamento circa la concreta sussistenza dell'interesse dell'impresa a base del distacco. Parte appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze, con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante ha adeguatamente documentato di avere aderito con atto registrato il 26 marzo 2021 alla Rete di Imprese costituita per atto pubblico del 27 maggio 2020, iscritta alla
C.C.I.A.A. l'8 giugno 2020, dunque in epoca anteriore a quella in cui si colloca la vicenda del distacco per cui è causa.
Il Contratto di rete, previsto dall'art. 3 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, costituisce una fattispecie negoziale destinata a realizzare forme di aggregazione e di cooperazione tra imprese, allo scopo di favorirne l'aumento della capacità innovativa e competitiva sul mercato.
L'art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce: qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso
E', dunque, mutuabile l'argomento di parte appellante circa il chiaro intento del legislatore di introdurre una presunzione “iuris et de jure” di esistenza dell'interesse dell'impresa distaccante, nell'ottica di favorire senz'altro lo scambio di manodopera tra imprese all'interno della rete.
Quanto al carattere temporaneo del distacco, che nel silenzio della legge non sembra venuto meno come requisito di liceità, rispetto alla fattispecie in esame esso sembra rispettato, alla stregua del dato incontestato che i distacchi dei lavoratori di cui si discute hanno avuto durata di circa un mese.
Di nessun pregio, invece, appare l'argomento difensivo dell' , secondo cui il CP_1 distacco sottoscritto tra le parti avrebbe dovuto recare espressa menzione del contratto di rete, nonché degli scopi perseguiti all'interno di questa, poiché nessuna disposizione di legge eleva tali indicazioni a condizioni di validità del distacco stesso.
Ben avrebbe potuto, quindi, l'Autorità Ispettiva annullare l'Ordinanza Ingiunzione in autotutela, dopo che a tanto era stata sollecitata dalle Società interessate, per il tramite dell'Associazione di categoria ANCE di Teramo, con apposita richiesta in seno alla quale era stata rappresentata, per l'appunto, la circostanza della partecipazione alla rete di imprese “Aedificarete”-
“rete con soggettività giuridica e come tale iscritta alla Camera di commercio” costituita in data
27.05.2020.
D'altro canto, l'intento delle due Società di operare al di fuori della rete e per motivazioni alla stessa del tutto estranee avrebbe dovuto formare oggetto non già di apodittico ed indimostrato assunto dell' , bensì di specifica prova a suo carico, in assolvimento di precisi oneri CP_1 rimasti non assolti.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso richiesto con la proposta opposizione in primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte odierna appellante
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le Ordinanze Ingiunzione opposte in primo grado;
2) condanna l' Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore della parte appellante in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 1.980,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, CPA e IVA come per legge
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 57/2025 RG lavoro
TRA
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappr.te p.t., rappr.ta e difesa in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Umberto Alfonsi del Foro di Teramo
Parte appellante
E
di MACERATA, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l'opposizione proposta da e alle Ordinanze- Controparte_2 Parte_2 ingiunzione n. 29 A anno 2024 e n. 29 B anno 2024, loro notificate nelle rispettive vesti di trasgressore e di obbligato in solido il 7 marzo 2024 ed il 17 marzo 2024, emesse dell'
[...]
di Macerata in data 26 febbraio 2024 per le violazioni di cui all'art. 30, Controparte_1 primo comma, e art. 18, comma 5 bis, del Dlgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, primo comma, del Dlgs.n. 8/2016, in relazione alla intercorsa vicenda di un distacco di lavoratori utilizzati dalla distaccataria senza che ricorresse un interesse della distaccante Controparte_3 [...]
dunque in realtà integrante gli estremi della mera somministrazione di manodopera. Pt_2
Con ricorso depositato l'8 marzo 2025 e divenuta nelle more Controparte_2 Parte_2 hanno proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel non considerare che le due Società, tra le quali era intercorso il distacco, avevano aderito ad una Rete di Imprese costituita il 27 maggio 2020 e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A, e che in tal caso, ai sensi dell'art. 30, comma 4 ter del D.Lgs 276/2003, vigeva una presunzione iuris et de iure circa l'esistenza dell'interesse del distaccante;
che l'efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, committenza e organi preposti al controllo, era garantita dall'acquisto della soggettività giuridica autonoma in capo alla rete de qua per effetto della rituale iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con decorrenza dal 23 marzo 2021; che la decisione del
Tribunale era, perciò, in aperto contrasto con il principio ermeneutico in claris non fit interpretatio, oltre che con i criteri di riparto degli oneri probatori, emergendo dal chiaro testo letterale della citata disposizione la volontà del legislatore di sottrarre al thema probandum l'accertamento circa la concreta sussistenza dell'interesse dell'impresa a base del distacco. Parte appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze, con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante ha adeguatamente documentato di avere aderito con atto registrato il 26 marzo 2021 alla Rete di Imprese costituita per atto pubblico del 27 maggio 2020, iscritta alla
C.C.I.A.A. l'8 giugno 2020, dunque in epoca anteriore a quella in cui si colloca la vicenda del distacco per cui è causa.
Il Contratto di rete, previsto dall'art. 3 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, costituisce una fattispecie negoziale destinata a realizzare forme di aggregazione e di cooperazione tra imprese, allo scopo di favorirne l'aumento della capacità innovativa e competitiva sul mercato.
L'art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce: qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso
E', dunque, mutuabile l'argomento di parte appellante circa il chiaro intento del legislatore di introdurre una presunzione “iuris et de jure” di esistenza dell'interesse dell'impresa distaccante, nell'ottica di favorire senz'altro lo scambio di manodopera tra imprese all'interno della rete.
Quanto al carattere temporaneo del distacco, che nel silenzio della legge non sembra venuto meno come requisito di liceità, rispetto alla fattispecie in esame esso sembra rispettato, alla stregua del dato incontestato che i distacchi dei lavoratori di cui si discute hanno avuto durata di circa un mese.
Di nessun pregio, invece, appare l'argomento difensivo dell' , secondo cui il CP_1 distacco sottoscritto tra le parti avrebbe dovuto recare espressa menzione del contratto di rete, nonché degli scopi perseguiti all'interno di questa, poiché nessuna disposizione di legge eleva tali indicazioni a condizioni di validità del distacco stesso.
Ben avrebbe potuto, quindi, l'Autorità Ispettiva annullare l'Ordinanza Ingiunzione in autotutela, dopo che a tanto era stata sollecitata dalle Società interessate, per il tramite dell'Associazione di categoria ANCE di Teramo, con apposita richiesta in seno alla quale era stata rappresentata, per l'appunto, la circostanza della partecipazione alla rete di imprese “Aedificarete”-
“rete con soggettività giuridica e come tale iscritta alla Camera di commercio” costituita in data
27.05.2020.
D'altro canto, l'intento delle due Società di operare al di fuori della rete e per motivazioni alla stessa del tutto estranee avrebbe dovuto formare oggetto non già di apodittico ed indimostrato assunto dell' , bensì di specifica prova a suo carico, in assolvimento di precisi oneri CP_1 rimasti non assolti.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso richiesto con la proposta opposizione in primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte odierna appellante
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le Ordinanze Ingiunzione opposte in primo grado;
2) condanna l' Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore della parte appellante in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 1.980,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, CPA e IVA come per legge
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente