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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 523/2025
avente per oggetto: DIVORZIO
promossa da
nata a [...] il [...], con cittadinanza albanese, residente ad Parte_1
Arnad (AO) alla Fraz. Pied de Ville n.22 (C.F.: rapp.ta e difesa dall'Avv. C.F._1
NA TR ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Monza alla Via Italia n.28 (C.F.:
– n.fax.: 0165.251700 – pec C.F._2 Email_1
-Ricorrente-
Contro
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._3
domiciliato a Colico (LC), in via Case Nuove 24/B, all'atto della costituzione rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Adele Múrino del Foro di Aosta, C.F.
, e dall'avvocato Federico Fornoni del Foro di Aosta, C.F. C.F._4
, i quali hanno rinunciato al mandato difensivo C.F._5
-Resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio con la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione in atti, salvo che con riferimento agli incontri protetti tra il padre e la minore, chiedendone la sospensione a tutela della figlia.
In particolare, la ricorrente ha allegato e dedotto quanto segue:
in data 08.06.2015, le parti contraevano matrimonio a OD (Albania), non trascritto in Italia,
annotato al Comune di Bard;
dalla loro unione coniugale è la figlia ad Amberg (Germania), il 25.5.2016; Per_1
i coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Tribunale di Aosta all'udienza del 23.1.2024 e da allora la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente;
con sentenza n.194/2024, pubblicata in data 24.10.2024, il Tribunale di Aosta ha pronunciato la separazione dei coniugi;
nella stessa sentenza il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre con collocazione abitativa della stessa presso il domicilio Persona_2
materno, la frequentazione in modalità protetta padre/figlia e la corresponsione, a carico del sig.
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore di € 250,00 CP_1 Per_1
mensili;
le visite protette sono state sospese dai Servizi Territoriali poiché il sig. non ha aderito al CP_1
programma terapeutico proposto dal per l'affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti di Pt_2
cui lo stesso fa uso da più di un decennio (cfr. relazione servizi sociali 15.10.2024);
il sig. ha posto in essere agiti violenti e persecutori nei confronti della ricorrente CP_1
e della minore omettendo inoltre di provvedere al mantenimento di quest'ultima; Persona_2
in conseguenza di quanto sopra, la sig.ra ha presentato denuncia querela ed è stata Parte_1
emessa, nei confronti del sig. , in data 7.4.2025, misura cautelare di non CP_1
avvicinamento e comunicazione alla ricorrente e alla figlia minore;
lo stesso è stato poi rinviato a giudizio per l'udienza 22.10.2025 con decreto giudizio immediato del 24.4.2025;
pagina 2 di 6 ad oggi, il sig. si trova presso il domicilio della sorella in Colico (LC) alla via CP_1
Case nuove n.24.
Il convenuto si è costituito, con i difensori che in seguito hanno dismesso il mandato, asserendo di essere un buon padre, negando agiti violenti, allegando di avere ripreso il percorso al Pt_2
chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia, proponendo calendario di “visite”, proponendo di versare euro 150 al mese per il mantenimento della minore, chiedendo la presa in carico del nucleo e della minore da parte dei Servizi territoriali.
Alla prima udienza dell'11.11.2025, il difensore della ricorrente, nessuno comparendo per la controparte, ha chiesto rimessione in decisione, precisando le conclusioni come da ricorso e chiedendo nell'immediato di vietare al convenuto di avvicinarsi alla ricorrente ed alla figlia anche per il caso di revoca della misura cautelare disposta in sede penale;
in ritardo è comparso il convenuto personalmente, il quale ha dichiarato di non vedere la figlia dal mese di marzo e di non avere nominato altro avvocato in questa causa, ha chiesto di avere un rapporto con la figlia,
ha riferito che a ottobre 2024 ha interrotto i rapporti con i Servizi in quanto non voleva vedere la figlia solo una volta a settimana come imposto dagli operatori, ha dichiarato di volere riprendere il percorso con i Servizi per vedere al figlia, ha riferito di recarsi tutti i giorni al di Pt_2
assumere metadone, di ricadere ogni tanto nell'uso della cocaina, di avere avuto l'ultima ricaduta due settimane prima. A quel punto, il difensore della ricorrente, ferma la richiesta della misura di protezione, evidenziando che occorrerebbe in via prioritaria un percorso individuale con i Servizi
affinché sia poi valutata la possibilità di prevedere visite protette, si è rimessa sulle istanze della controparte e ha chiesto in via provvisoria di disporre come da conclusioni di cui al ricorso.
Con ordinanza dell'11.11.2025, il GI, ravvisata la possibilità di disporre anche con la sentenza l'intervento dei Servizi psicosociali, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso al collegio per la decisione, disponendo il divieto di avvicinamento del convenuto alla ricorrente e alla figlia anche per il caso di revoca della misura cautelare penale, fino all'esito di un percorso psicoterapeutico individuale da parte del padre che ne attesti affidabilità nel ruolo genitoriale e l'affrancamento dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
pagina 3 di 6 Il Tribunale, nel pronunciare la separazione dei coniugi, ha affidato la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre a causa della ritenuta fragilità e inaffidabilità del padre, in cura per la disintossicazione dalle sostanze stupefacenti con episodi di ricaduta, al fine di scongiurare elementi di rischio per il benessere psicofisico della minore e di consentire alla madre di assumere in autonomia ogni decisione di rilievo per la cura e la crescita della figlia.
Nella sentenza di separazione in atti si è tra l'altro osservato che: Nella relazione depositata il
23.9.2024 si riferisce, in esito al monitoraggio, che il convenuto, pur legato affettivamente alla
figlia, tende a sminuire la propria condizione di tossicodipendenza, si mostra insofferente al
rispetto delle regole e degli impegni, risulta non completamente consapevole della situazione
attuale, delle responsabilità genitoriali che gli competono e delle necessità e bisogni della figlia.
Gli operatori hanno inoltre ravvisato la necessità di proseguire nel monitoraggio con incontri
padre/figlia in ambiente neutro, essendo prematura la liberalizzazione dei rapporti.
Circa il contributo per il mantenimento della figlia minore, considerate le condizioni economiche,
il Tribunale ha ritenuto che l'importo di euro 250 ogni mese richiesto dalla ricorrente fosse congruo ed equo, anche in ragione dell'affidamento in via esclusiva alla madre.
In questa sede devono essere mantenuti l'affido super esclusivo alla madre e il contributo economico a carico del padre per il mantenimento della minore.
Da un lato, non consta l'affrancamento del padre dalle sostanze (v. relazione dei Servizi
psicosociali e del qui prodotte) e, d'altra parte, il resistente avrebbe usato violenza Pt_2
familiare, anche dopo la separazione, ed ha omesso di versare il mantenimento per la figlia,
venendo tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 570 bis c.p. (v. decreto che dispone il giudizio immediato qui prodotto).
Dall'altro, le condizioni patrimoniali e finanziarie delle parti sono rimaste sostanzialmente immutate dall'ottobre 2024 ad oggi e resta fermo l'affido esclusivo rafforzato alla madre con la conseguente impossibilità per il padre di provvedere al mantenimento diretto.
Devono essere sospese le frequentazioni tra il padre e la figlia, anche in modalità protetta, come già disposto da parte dei Servizi, in ragione dell'inaffidabilità del padre, delle sue condotte illecite anche successive alla separazione, delle relative frequenti ricadute nella pagina 4 di 6 tossicodipendenza, anche in epoca prossima all'udienza dell'11.11.2025, della relativa incapacità
di prendere coscienza degli effetti negativi dei propri comportamenti e del proprio stile di vita sul benessere psicofisico della minore.
Va confermato mandato ai Servizi di presa in carico del nucleo a sostegno della madre e della minore.
In punto status, la domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio) deve trovare accoglimento.
Le parti hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
Le spese vanno compensate, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status ed in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OD (Albania) in data 8.6.2015
annotato nei registri Comune Bard;
dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con collocazione Persona_2
della stessa presso il domicilio materno;
autorizza la ricorrente a richiedere i documenti necessari alla minore (espatrio e quelli equipollenti), senza il consenso del sig. ; CP_1
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi psicosociali competenti per territorio a sostegno della madre e della minore;
sospende le frequentazioni anche in modalità protetta tra il padre e la figlia minore fino all'esito di un percorso psicoterapeutico individuale da parte del padre che ne attesti l'affidabilità nel ruolo genitoriale e l'affrancamento dalla dipendenza da sostanze stupefacenti;
pagina 5 di 6 dispone a carico di un assegno a concorso del mantenimento della figlia minore Persona_2
pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi in maniera anticipata alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% della mensa scolastica e il 50% delle spese mediche,
scolastiche, sportive e ludico-ricreative concordate o necessitate e documentate così come da
Protocollo Tribunale Aosta;
dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre . Parte_1
Compensa le spese.
Aosta, 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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