Articolo 13 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 agosto 2012
Art. 13. Istituzione di scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita' possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012