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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1114/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114 V.G. dell'anno 2025 tra
(CF: LVT. L746D) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Riviera, via Roma, 10;
e
(CF: GRR.LRA82T71.B019V) nata a [...] il [...], residente Parte_2 in Omegna, via Borca, 36;
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato stabilito Enzo Iapichino e dall'avv. Antonio
PETRONGOLO, con il quale agisce d'intesa anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Omegna, via Borca 19, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazioni effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Proprietà dei beni
L'immobile di proprietà dei coniugi sito in Omegna (VB), Via Borca 36, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Omegna, Foglio 22-24, Mappale 381-401, subalterno 1-2, rimarrà in comproprietà al 50% ciascuno. Le spese straordinarie del predetto immobile (interventi di manutenzione di varia natura), da concordarsi preventivamente, nonché copertura assicurativa e Tari, verranno equamente suddivise nella misura del 50%. Il predetto immobile, per reciproco consenso delle parti, verrà messo in vendita e il ricavato verrà equamente diviso al 50% ciascuno. L'autovettura Citroen XA Picasso
Tg. CX.933.LB, intestata alla Sig.ra rimarrà assegnata alla medesima, mentre l'automezzo Pt_2
Co Con Tg. .130.ZH e l'autoveicolo BMW 3.20 Tg. BY.364. e tutti i mezzi aziendali intestati al Sig.
rimarranno assegnati al medesimo. Gli stessi dichiarano, in relazione ai piccoli beni di Pt_1 modesto valore, che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso. La destinazione e la ripartizione degli arredi della casa familiare verrà decisa solo
a seguito della vendita dell'immobile.
2) Assegnazione della casa di abitazione
La predetta casa di abitazione, sita in Omegna (VB), Via Borca 36, viene assegnata alla moglie che vi risiederà stabilmente e gratuitamente con la figlia minore a tempo indeterminato. Il Sig. Pt_1 concede alla Sig.ra il diritto di vivere stabilmente all'interno del predetto immobile fino alla Pt_2 vendita del medesimo. Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove, mentre la Pt_1 sede legale della propria ditta individuale rimarrà in Omegna (VB) Via Borca 36.
3) Pagamento mutuo immobile
Il Sig. , con effetto immediato, si impegna a pagare interamente il mutuo gravante Pt_1 sull'immobile sito in Omegna (VB) Via Borca 36, mediante le medesime modalità fino ad oggi espletate, versando la rata complessiva mensile pari ad € 500,00.
4) Condizioni economiche e mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro.
5) Rinnovo del passaporto
I coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la figlia minore.
6) Affidamento della figlia minore
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di ambedue di assumere da soli le decisioni di ordinaria amministrazione. Ella vivrà prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna (VB), Via Borca 36, ove manterrà la residenza. I coniugi decideranno di comune accordo, con scadenza settimanale, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi, le modalità di incontro e i tempi con i quali il padre potrà vedere la figlia. Con le stesse modalità i coniugi decideranno la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali. Il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri. potrà incontrare liberamente il padre, e il Sig. avrà diritto Per_1 Pt_1 di vedere la figlia minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre.
7) Mantenimento della figlia minore
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di € 350,00 (€urotrecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. La predetta cifra verrà aumentata ad € 450,00
(€uroquattrocentocinquanta/00) a seguito della vendita dell'immobile sito in Omegna (VB) Via
Borca 36. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno per le spese straordinarie, le spese scolastiche (tasse scolastiche, libri, spese di viaggio da e per la scuola, materiali necessari per la didattica, gite scolastiche, spese mediche non coperte dal SSN), le spese sportive e ricreative della minore, previamente concordate. La Sig.ra potrà richiedere e beneficiare degli assegni Pt_2 familiari e delle relative detrazioni. “
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 21/05/2025, e chiedevano, ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Omegna (VB) il 10/12/2016.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 10/12/2016 nel comune di Omegna
(VB) e dalla loro unione è nata la figlia il 14.7.2009. Per_1
Si sono, poi, separati consensualmente il 27/05/2021, con decreto di omologa del tribunale di
Verbania del 27/05/2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, va dato atto che, sulla scorta delle intese raggiunte, l'immobile di proprietà dei coniugi sito in Omegna (VB), Via Borca 36, identificato al N.C.E.U. Foglio 22-24, Mappale 381-401, subalterno 1-2, rimarrà in comproprietà al 50% ciascuno;
le spese straordinarie del predetto immobile
(interventi di manutenzione di varia natura), da concordarsi preventivamente, nonché copertura assicurativa e Tari, verranno equamente suddivise nella misura del 50%; il predetto immobile, per reciproco consenso delle parti, è già messo in vendita e il ricavato verrà equamente diviso al 50% ciascuno;
in relazione ai piccoli beni di modesto valore, ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso;
la destinazione e la ripartizione degli arredi della casa familiare verrà decisa di comune accordo solo a seguito della vendita dell'immobile; Pt_1
si è impegnato a continuare a pagare interamente il mutuo gravante sull'immobile sito in
[...]
Omegna (VB) Via Borca 36, mediante le medesime modalità fino ad oggi espletate, versando la rata complessiva mensile pari ad € 500,00; entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro e che i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la figlia minore.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_2 Parte_1
Omegna (VB) il 10/12/2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. Parte
II – Serie A – n. 11 anno 2012; affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà di ambedue di assumere da soli le decisioni di ordinaria amministrazione;
ella vivrà prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna (VB), Via Borca 36, ove manterrà la residenza;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé in comune accordo con la madre, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi; con le stesse modalità i coniugi decideranno la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali;
il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri;
potrà Per_1 incontrare liberamente il padre, il quale avrà diritto di vedere la figlia minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
la predetta cifra verrà aumentata ad € 450,00 a seguito della vendita dell'immobile sito in Omegna (VB) via Borca, 36; la madre potrà richiedere e beneficiare degli assegni familiari e delle relative detrazioni;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, le spese scolastiche (tasse scolastiche, libri, spese di viaggio da e per la scuola, materiali necessari per la didattica, gite scolastiche, spese mediche non coperte dal SSN), le spese sportive e ricreative della minore, previamente concordate;
assegna la casa familiare sita in Omegna (VB), Via Borca 36, alla moglie che vi risiederà stabilmente e con la figlia minore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114 V.G. dell'anno 2025 tra
(CF: LVT. L746D) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Riviera, via Roma, 10;
e
(CF: GRR.LRA82T71.B019V) nata a [...] il [...], residente Parte_2 in Omegna, via Borca, 36;
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato stabilito Enzo Iapichino e dall'avv. Antonio
PETRONGOLO, con il quale agisce d'intesa anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Omegna, via Borca 19, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazioni effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Proprietà dei beni
L'immobile di proprietà dei coniugi sito in Omegna (VB), Via Borca 36, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Omegna, Foglio 22-24, Mappale 381-401, subalterno 1-2, rimarrà in comproprietà al 50% ciascuno. Le spese straordinarie del predetto immobile (interventi di manutenzione di varia natura), da concordarsi preventivamente, nonché copertura assicurativa e Tari, verranno equamente suddivise nella misura del 50%. Il predetto immobile, per reciproco consenso delle parti, verrà messo in vendita e il ricavato verrà equamente diviso al 50% ciascuno. L'autovettura Citroen XA Picasso
Tg. CX.933.LB, intestata alla Sig.ra rimarrà assegnata alla medesima, mentre l'automezzo Pt_2
Co Con Tg. .130.ZH e l'autoveicolo BMW 3.20 Tg. BY.364. e tutti i mezzi aziendali intestati al Sig.
rimarranno assegnati al medesimo. Gli stessi dichiarano, in relazione ai piccoli beni di Pt_1 modesto valore, che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso. La destinazione e la ripartizione degli arredi della casa familiare verrà decisa solo
a seguito della vendita dell'immobile.
2) Assegnazione della casa di abitazione
La predetta casa di abitazione, sita in Omegna (VB), Via Borca 36, viene assegnata alla moglie che vi risiederà stabilmente e gratuitamente con la figlia minore a tempo indeterminato. Il Sig. Pt_1 concede alla Sig.ra il diritto di vivere stabilmente all'interno del predetto immobile fino alla Pt_2 vendita del medesimo. Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove, mentre la Pt_1 sede legale della propria ditta individuale rimarrà in Omegna (VB) Via Borca 36.
3) Pagamento mutuo immobile
Il Sig. , con effetto immediato, si impegna a pagare interamente il mutuo gravante Pt_1 sull'immobile sito in Omegna (VB) Via Borca 36, mediante le medesime modalità fino ad oggi espletate, versando la rata complessiva mensile pari ad € 500,00.
4) Condizioni economiche e mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro.
5) Rinnovo del passaporto
I coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la figlia minore.
6) Affidamento della figlia minore
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di ambedue di assumere da soli le decisioni di ordinaria amministrazione. Ella vivrà prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna (VB), Via Borca 36, ove manterrà la residenza. I coniugi decideranno di comune accordo, con scadenza settimanale, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi, le modalità di incontro e i tempi con i quali il padre potrà vedere la figlia. Con le stesse modalità i coniugi decideranno la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali. Il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri. potrà incontrare liberamente il padre, e il Sig. avrà diritto Per_1 Pt_1 di vedere la figlia minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre.
7) Mantenimento della figlia minore
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di € 350,00 (€urotrecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. La predetta cifra verrà aumentata ad € 450,00
(€uroquattrocentocinquanta/00) a seguito della vendita dell'immobile sito in Omegna (VB) Via
Borca 36. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno per le spese straordinarie, le spese scolastiche (tasse scolastiche, libri, spese di viaggio da e per la scuola, materiali necessari per la didattica, gite scolastiche, spese mediche non coperte dal SSN), le spese sportive e ricreative della minore, previamente concordate. La Sig.ra potrà richiedere e beneficiare degli assegni Pt_2 familiari e delle relative detrazioni. “
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 21/05/2025, e chiedevano, ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Omegna (VB) il 10/12/2016.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 10/12/2016 nel comune di Omegna
(VB) e dalla loro unione è nata la figlia il 14.7.2009. Per_1
Si sono, poi, separati consensualmente il 27/05/2021, con decreto di omologa del tribunale di
Verbania del 27/05/2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, va dato atto che, sulla scorta delle intese raggiunte, l'immobile di proprietà dei coniugi sito in Omegna (VB), Via Borca 36, identificato al N.C.E.U. Foglio 22-24, Mappale 381-401, subalterno 1-2, rimarrà in comproprietà al 50% ciascuno;
le spese straordinarie del predetto immobile
(interventi di manutenzione di varia natura), da concordarsi preventivamente, nonché copertura assicurativa e Tari, verranno equamente suddivise nella misura del 50%; il predetto immobile, per reciproco consenso delle parti, è già messo in vendita e il ricavato verrà equamente diviso al 50% ciascuno;
in relazione ai piccoli beni di modesto valore, ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso;
la destinazione e la ripartizione degli arredi della casa familiare verrà decisa di comune accordo solo a seguito della vendita dell'immobile; Pt_1
si è impegnato a continuare a pagare interamente il mutuo gravante sull'immobile sito in
[...]
Omegna (VB) Via Borca 36, mediante le medesime modalità fino ad oggi espletate, versando la rata complessiva mensile pari ad € 500,00; entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro e che i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la figlia minore.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_2 Parte_1
Omegna (VB) il 10/12/2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. Parte
II – Serie A – n. 11 anno 2012; affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con facoltà di ambedue di assumere da soli le decisioni di ordinaria amministrazione;
ella vivrà prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna (VB), Via Borca 36, ove manterrà la residenza;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé in comune accordo con la madre, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi; con le stesse modalità i coniugi decideranno la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali;
il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri;
potrà Per_1 incontrare liberamente il padre, il quale avrà diritto di vedere la figlia minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
la predetta cifra verrà aumentata ad € 450,00 a seguito della vendita dell'immobile sito in Omegna (VB) via Borca, 36; la madre potrà richiedere e beneficiare degli assegni familiari e delle relative detrazioni;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, le spese scolastiche (tasse scolastiche, libri, spese di viaggio da e per la scuola, materiali necessari per la didattica, gite scolastiche, spese mediche non coperte dal SSN), le spese sportive e ricreative della minore, previamente concordate;
assegna la casa familiare sita in Omegna (VB), Via Borca 36, alla moglie che vi risiederà stabilmente e con la figlia minore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO