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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240057408857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0057408857 notificata in data 29.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Camera di Commercio per i diritti camerali dell'anno 2020, ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposto, l'illegittimità degli interessi moratori, l'inesistenza della notifica della cartella ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita rilevando la propria carenza di legittimazione passiva. La Camera di Commercio non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva ssul primo motivo del ricorso che il pagamento del diritto camerale è dovuto "ope legis" e non vi è alcun obbligo di notificare preventivamente un'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento del diritto annuale. Pertanto il primo motivo del ricorso è infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che gli interessi iscritti a ruolo sono conseguenti all'omesso pagamento del diritto annuale e sono calcolati con la maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'obbligo di versare il diritto camerale. Pertanto il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
Sul terzo motivo del ricorso va rilevato che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 del c.p.c. essendo stato portato a conoscenza del ricorrente che ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Quindi il motivo è infondato.
In conclusione il ricorso va respinto. Nulla per le spese per la Camera di Commercio non costituita. Compensa le spese per l'A.D.E.R.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio per la Camera di
Commercio di Catania. Compensa le spese per l'A.D.E.R. Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice
Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240057408857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0057408857 notificata in data 29.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Camera di Commercio per i diritti camerali dell'anno 2020, ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposto, l'illegittimità degli interessi moratori, l'inesistenza della notifica della cartella ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita rilevando la propria carenza di legittimazione passiva. La Camera di Commercio non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva ssul primo motivo del ricorso che il pagamento del diritto camerale è dovuto "ope legis" e non vi è alcun obbligo di notificare preventivamente un'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento del diritto annuale. Pertanto il primo motivo del ricorso è infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che gli interessi iscritti a ruolo sono conseguenti all'omesso pagamento del diritto annuale e sono calcolati con la maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'obbligo di versare il diritto camerale. Pertanto il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
Sul terzo motivo del ricorso va rilevato che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 del c.p.c. essendo stato portato a conoscenza del ricorrente che ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Quindi il motivo è infondato.
In conclusione il ricorso va respinto. Nulla per le spese per la Camera di Commercio non costituita. Compensa le spese per l'A.D.E.R.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio per la Camera di
Commercio di Catania. Compensa le spese per l'A.D.E.R. Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice
Monocratico Dr. Giuseppe Palermo