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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.09.2023 al n. 5034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via V. Arangio Ruiz 107 presso lo studio dell'avv.to Fiorella
Guarracino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Acerra (Na) alla Via De Curtis n. 7 P.co Dell'Ulivo presso lo studio dell'avv.to Michelangelo Emione che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 14.04.2006 a Casalnuovo di Napoli con la NO (atto n. 7 – Parte I Controparte_1
– Ufficio 1 - anno 2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: nato a [...] CP_2 (UD) il 19.11.2012, e nata a [...] il [...], esponeva che la Procura della CP_3
Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 01.07.2021 aveva autorizzato l'accordo di separazione tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza padre/figli, obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido congiunto dei minori, diritto di visita da esercitarsi in conformità agli accordi di separazione, contribuito al mantenimento della prole, da porre a carico del ricorrente, nella misura di
€ 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 10.04.2024, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti con l'ordinanza del 11.04.2024, il Giudice designato, all'udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 01.07.2021. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Circa i provvedimenti accessori, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori.
Difatti, i minori vivono con la madre in un ambiente sereno e risultano essere da questa amorevolmente seguiti. Allo stesso modo il padre, esercita regolarmente il proprio diritto di visita osservando il calendario previsto negli accordi di separazione (salvo che per i periodi in cui si trova per lavoro all'estero) e versa regolarmente il mantenimento.
Ne deriva che i minori andranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in via preferenziale presso la madre in conformità alla situazione di fatto e alle richieste delle parti.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si ritiene di confermare quanto previsto in sede di separazione. In particolare il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica con pernottamento;
nelle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, i genitori potranno tenere i figli un anno, dal 24 al 26 dicembre, un altro dal 30 dicembre al 01 Gennaio, Pasqua e Lunedi in Albis ad anni alterni. Per le vacanze estive i genitori potranno tenere i figli per 10 giorni consecutivi l'uno e 10 giorni consecutivi l'altro, in luglio od agosto, da comunicare all'altro genitore almeno entro il 10 giugno di ogni anno. Il giorno della Festa del Papà e quello della Festa della Mamma con i rispettivi genitori;
compleanno ed onomastico dei figli con entrambi ovvero, laddove non fosse possibile, alternandosi di anno in anno con ciascun genitore. Nella data del proprio compleanno ed onomastico i genitori potranno tenere con sé per l'intera giornata i figli, anche se quella giornata spettava all'altro coniuge che, pertanto, avrà diritto di recuperarla previo accordo. Le suddette modalità potranno in ogni caso essere concordemente modificate dalle parti tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze dei minori.
Si ritiene, invece, superfluo prevedere che, ove il padre sia in missione all'estero, così come pure in altri casi di impedimento all'esercizio del diritto di visita, i minori resteranno con la madre.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente vive in un'abitazione condotta in locazione versando un canone di € 500,00 mensili, è dipendente del
Ministero della Difesa con retribuzione lorda annua di circa € 46.000,00 (come da certificato reddituale rilasciato dall'agenzia delle entrate in atti); percepisce assegno unico per € 245,00 mensili;
è gravato da due finanziamenti (le cui causali, esaminando la documentazione prodotta, non sono ben chiare): contratto con la FI per € 5.000,00 che prevede una rata di rimborso di € 105,00 mensili;
contratto con PA (di cui non si conosce l'entità del prestito) che prevede un rimborso mensile di € 300,00; si reca all'estero per missioni di lavoro per la durata di sei/sette mesi;
2) la resistente, invece, vive insieme ai figli ed al compagno (come riferito all'udienza di comparizione) in una casa condotta in locazione versando un canone di € 600,00 mensili oltre oneri condominiali;
lavora come segretaria e percepisce una retribuzione lorda annua di circa € 31.000,00 (come da certificato reddituale rilasciato dall'agenzia delle entrate in atti); percepisce assegno unico nella misura di € 245,00.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti, tenuto conto della verosimili maggiori esigenze della prole e rilevato che durante le missioni di lavoro del ricorrente i minori restano esclusivamente con la madre, si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Parte_1 CP_2 CP_3 versando alla resistente , entro il giorno 5 di goni mese, la somma di € 700,00 con Controparte_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per il periodo precedente dalla domanda fino al mese di ottobre 2025 sarà dovuto il minore importo di euro 670,00.
Ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Occorre, a questo punto, deliberare in merito alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
È noto, al riguardo, che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibratice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo, il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”. 2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare famiglia e del ruolo assunto nell'ambito della famiglia;
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, applicando i predetti principi al caso di specie, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte resistente, non possa essere accolta. Ciò sia in quanto non vi è prova che le iniziale rinunce lavorative per seguire il coniuge abbiano comportato una contrazione del reddito o pregiudicato le aspettative professionali della resistente. Né il solo incasso da parte del ricorrente della somma di €
7.000,00, residuata dalla vendita dell'immobile di Palmanova, può di per sé fondare la richiesta di assegno divorzile anche tenuto conto del fatto che, in mancanza di prova contraria, è presumibile che entrambe le parti abbiano contribuito economicamente alle esigenze familiari.
Né, infine, va sottaciuto che la NO all'udienza di comparizione del 10.04.2024 Controparte_1 ha dichiarato di aver intrapreso una stabile convivenza (da circa un anno e mezzo) con il nuovo compagno atteso che “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano […]” (Cass. S.U. 32198/2021; Cass.
14256/2022).
Per tal via, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e la soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 14.04.2006 a Casalnuovo di Napoli (NA) (atto n. 7 – Parte I – Ufficio 1 - anno Controparte_1
2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso CP_2 CP_3 la madre;
Controparte_1
d) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori Parte_1
e versando alla NO , entro il 5 di ogni mese, la somma pari CP_2 CP_3 Controparte_1 ad euro 700,00, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione ed euro 670,00 dalla domanda giudiziale al mese di ottobre 2025; f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 e previamente documentate;
h) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
Controparte_1
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.09.2023 al n. 5034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via V. Arangio Ruiz 107 presso lo studio dell'avv.to Fiorella
Guarracino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Acerra (Na) alla Via De Curtis n. 7 P.co Dell'Ulivo presso lo studio dell'avv.to Michelangelo Emione che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 14.04.2006 a Casalnuovo di Napoli con la NO (atto n. 7 – Parte I Controparte_1
– Ufficio 1 - anno 2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: nato a [...] CP_2 (UD) il 19.11.2012, e nata a [...] il [...], esponeva che la Procura della CP_3
Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 01.07.2021 aveva autorizzato l'accordo di separazione tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affido congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza padre/figli, obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido congiunto dei minori, diritto di visita da esercitarsi in conformità agli accordi di separazione, contribuito al mantenimento della prole, da porre a carico del ricorrente, nella misura di
€ 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 10.04.2024, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti con l'ordinanza del 11.04.2024, il Giudice designato, all'udienza del 04.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 01.07.2021. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Circa i provvedimenti accessori, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori.
Difatti, i minori vivono con la madre in un ambiente sereno e risultano essere da questa amorevolmente seguiti. Allo stesso modo il padre, esercita regolarmente il proprio diritto di visita osservando il calendario previsto negli accordi di separazione (salvo che per i periodi in cui si trova per lavoro all'estero) e versa regolarmente il mantenimento.
Ne deriva che i minori andranno affidati ad entrambi i genitori e collocati in via preferenziale presso la madre in conformità alla situazione di fatto e alle richieste delle parti.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si ritiene di confermare quanto previsto in sede di separazione. In particolare il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica con pernottamento;
nelle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, i genitori potranno tenere i figli un anno, dal 24 al 26 dicembre, un altro dal 30 dicembre al 01 Gennaio, Pasqua e Lunedi in Albis ad anni alterni. Per le vacanze estive i genitori potranno tenere i figli per 10 giorni consecutivi l'uno e 10 giorni consecutivi l'altro, in luglio od agosto, da comunicare all'altro genitore almeno entro il 10 giugno di ogni anno. Il giorno della Festa del Papà e quello della Festa della Mamma con i rispettivi genitori;
compleanno ed onomastico dei figli con entrambi ovvero, laddove non fosse possibile, alternandosi di anno in anno con ciascun genitore. Nella data del proprio compleanno ed onomastico i genitori potranno tenere con sé per l'intera giornata i figli, anche se quella giornata spettava all'altro coniuge che, pertanto, avrà diritto di recuperarla previo accordo. Le suddette modalità potranno in ogni caso essere concordemente modificate dalle parti tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze dei minori.
Si ritiene, invece, superfluo prevedere che, ove il padre sia in missione all'estero, così come pure in altri casi di impedimento all'esercizio del diritto di visita, i minori resteranno con la madre.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente vive in un'abitazione condotta in locazione versando un canone di € 500,00 mensili, è dipendente del
Ministero della Difesa con retribuzione lorda annua di circa € 46.000,00 (come da certificato reddituale rilasciato dall'agenzia delle entrate in atti); percepisce assegno unico per € 245,00 mensili;
è gravato da due finanziamenti (le cui causali, esaminando la documentazione prodotta, non sono ben chiare): contratto con la FI per € 5.000,00 che prevede una rata di rimborso di € 105,00 mensili;
contratto con PA (di cui non si conosce l'entità del prestito) che prevede un rimborso mensile di € 300,00; si reca all'estero per missioni di lavoro per la durata di sei/sette mesi;
2) la resistente, invece, vive insieme ai figli ed al compagno (come riferito all'udienza di comparizione) in una casa condotta in locazione versando un canone di € 600,00 mensili oltre oneri condominiali;
lavora come segretaria e percepisce una retribuzione lorda annua di circa € 31.000,00 (come da certificato reddituale rilasciato dall'agenzia delle entrate in atti); percepisce assegno unico nella misura di € 245,00.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti, tenuto conto della verosimili maggiori esigenze della prole e rilevato che durante le missioni di lavoro del ricorrente i minori restano esclusivamente con la madre, si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e Parte_1 CP_2 CP_3 versando alla resistente , entro il giorno 5 di goni mese, la somma di € 700,00 con Controparte_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
tale somma è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per il periodo precedente dalla domanda fino al mese di ottobre 2025 sarà dovuto il minore importo di euro 670,00.
Ciascun genitore dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Occorre, a questo punto, deliberare in merito alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
È noto, al riguardo, che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibratice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo, il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”. 2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare famiglia e del ruolo assunto nell'ambito della famiglia;
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, applicando i predetti principi al caso di specie, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte resistente, non possa essere accolta. Ciò sia in quanto non vi è prova che le iniziale rinunce lavorative per seguire il coniuge abbiano comportato una contrazione del reddito o pregiudicato le aspettative professionali della resistente. Né il solo incasso da parte del ricorrente della somma di €
7.000,00, residuata dalla vendita dell'immobile di Palmanova, può di per sé fondare la richiesta di assegno divorzile anche tenuto conto del fatto che, in mancanza di prova contraria, è presumibile che entrambe le parti abbiano contribuito economicamente alle esigenze familiari.
Né, infine, va sottaciuto che la NO all'udienza di comparizione del 10.04.2024 Controparte_1 ha dichiarato di aver intrapreso una stabile convivenza (da circa un anno e mezzo) con il nuovo compagno atteso che “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano […]” (Cass. S.U. 32198/2021; Cass.
14256/2022).
Per tal via, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e la soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 14.04.2006 a Casalnuovo di Napoli (NA) (atto n. 7 – Parte I – Ufficio 1 - anno Controparte_1
2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso CP_2 CP_3 la madre;
Controparte_1
d) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori Parte_1
e versando alla NO , entro il 5 di ogni mese, la somma pari CP_2 CP_3 Controparte_1 ad euro 700,00, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione ed euro 670,00 dalla domanda giudiziale al mese di ottobre 2025; f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 e previamente documentate;
h) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
Controparte_1
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)