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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8773/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in Shijak DU (Albania) in [...] Parte_1 C.F._1
19/06/1987 e residente a [...] in Corso Giacomo Matteotti n. 79, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., , dall'Avv. Davide Poberejskii (c.f. – C.F._2
, del Foro di Milano, con studio in Milano, via Borromei 2 Email_1 che quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente atto al numero di fax 02/80886791 o all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nato in [...], il [...], irreperibile CP_1
Resistente contumace Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
Chiede che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 1° dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione pronunciata nel presente giudizio con sentenza non definitiva nr. 1153/2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione della ricorrente avanti il Giudice delegato in sede di separazione, in data 4.4.2024, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La ricorrente non ha chiesto statuizioni ulteriori, dichiarando che, dal matrimonio, non sono nati figli.
II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in data 12.9.2017 in MILANO (trascritto al nr. 1263 parte I del registro I degli
[...] atti di matrimonio di quel Comune anno 2017); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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