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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6063/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6063/2025 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
M. Selvaggi n.20 C.F. elettivamente domiciliato in Catania, via P. C.F._1
Toselli n.35 presso lo studio dell'Avv. NC RI che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
10852/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare Parte_1
i presupposti per il riconoscimento oltre che di una invalidità 100% anche del diritto all'indennità di Firmato Da: NC RI Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2
Serial#: 17540b7 accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 3 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 6 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 giugno 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 4 giugno 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 maggio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 6 Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare che “La relazione peritale del CTU appare carente e contraddittoria, poiché non tiene conto in modo adeguato della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni reali del ricorrente”, riportando integralmente nell'atto introduttivo la relazione del consulente di parte che non evidenzia lacune o errori nella relazione, offrendo unicamente una diversa valutazione della documentazione agli atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 11 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di carcinoma prostatico (2017), con secondarismi ossei, diabete mellito di tipo 2 in compenso glico metabolico, cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata”, concludendo “Dette affezioni, sono da considerare a carattere permanente e ingravescente, comportano una invalidità totale del 100% (cento per cento), in accordo a quanto stabilito dalla Commissione Medica”
e affermando, quanto all'indennità di accompagnamento, “… le patologie sofferte dal Sig.
, a tutt'oggi, non determinano postumi talmente gravi da avvalorare i requisiti Parte_1 sanitari previsti per la richiesta di accompagnamento, in quanto non compromettono in modo significativo la deambulazione e la capacità di gestire e pianificare la quotidianità e non determinano la mancanza di autosufficienza, requisiti basilari per la medesima richiesta”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
pagina 4 di 6 Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
pagina 5 di 6 Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 nei confronti dell' in persona
[...] CP_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 12 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Soggetto in discrete condizioni generali, cute e mucose visibile pallide. Accede allo studio con sedia a rotelle non certificata. Collaborante, orientato nello spazio e nel tempo. Critica giudizio e progettualità nella norma. Adeguatamente curato nell'aspetto. (…) Sistema osteoarticolare: passaggi posturali e deambulazione difficoltose. Masse muscolari normotoniche normotrofiche”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6063/2025 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
M. Selvaggi n.20 C.F. elettivamente domiciliato in Catania, via P. C.F._1
Toselli n.35 presso lo studio dell'Avv. NC RI che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
10852/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare Parte_1
i presupposti per il riconoscimento oltre che di una invalidità 100% anche del diritto all'indennità di Firmato Da: NC RI Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2
Serial#: 17540b7 accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 3 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 6 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 18 giugno 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 4 giugno 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 maggio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 6 Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare che “La relazione peritale del CTU appare carente e contraddittoria, poiché non tiene conto in modo adeguato della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni reali del ricorrente”, riportando integralmente nell'atto introduttivo la relazione del consulente di parte che non evidenzia lacune o errori nella relazione, offrendo unicamente una diversa valutazione della documentazione agli atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 11 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di carcinoma prostatico (2017), con secondarismi ossei, diabete mellito di tipo 2 in compenso glico metabolico, cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata”, concludendo “Dette affezioni, sono da considerare a carattere permanente e ingravescente, comportano una invalidità totale del 100% (cento per cento), in accordo a quanto stabilito dalla Commissione Medica”
e affermando, quanto all'indennità di accompagnamento, “… le patologie sofferte dal Sig.
, a tutt'oggi, non determinano postumi talmente gravi da avvalorare i requisiti Parte_1 sanitari previsti per la richiesta di accompagnamento, in quanto non compromettono in modo significativo la deambulazione e la capacità di gestire e pianificare la quotidianità e non determinano la mancanza di autosufficienza, requisiti basilari per la medesima richiesta”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
pagina 4 di 6 Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
pagina 5 di 6 Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 nei confronti dell' in persona
[...] CP_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 12 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Soggetto in discrete condizioni generali, cute e mucose visibile pallide. Accede allo studio con sedia a rotelle non certificata. Collaborante, orientato nello spazio e nel tempo. Critica giudizio e progettualità nella norma. Adeguatamente curato nell'aspetto. (…) Sistema osteoarticolare: passaggi posturali e deambulazione difficoltose. Masse muscolari normotoniche normotrofiche”.