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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°948/2025 R.G.
TRA
CF in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapprsentante, rappresentata e difesa dall'Avv. , come da procura in atti
E
, nato/a in GAMBIA in data 15/06/1995, rappresentato/a e difeso/a CP_2 dall'Avv.DI SABATINO DOMENICO, come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
• condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €. 650,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dell'onorario e dei diritti, I.V.A. e C.A.P. di legge;
• dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“revocare il Decreto Ingiuntivo n. 71/2025 , emesso nei confronti del Sig. Parte_2
n. q. di legale rappresentante di Impresa Edile Construction Company e
[...] notificato in data 20/3/2025 e rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
IN VIA RICONVENZIONALE
1)Condannare l'opposto al pagamento dell'importo di € 720 , 00 in favore dell'opponente,
2)in via subordinata, revocare, in parte, il decreto ingiuntivo per come indicato al punto
7) della premessa del presente atto […]”.
Per l'opposto:
“1) preliminarmente, rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per le causali di cui sub 1) e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che va creditore nei confronti della CP_2 [...] della somma complessiva di €. 500,00, con condanna Controparte_3 della opponente a pagare, in favore del deducente, la somma dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
2) nel merito, rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per la causale sub
2) e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che va creditore nei confronti della CP_2 Controparte_3 della somma complessiva di €. 500,00, con condanna della opponente a pagare,
[...] in favore del deducente, la somma dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) condannare la al pagamento di un Controparte_3 risarcimento in favore di o, quantomeno di somma equitativamente CP_2 determinata, in non meno di €. 2.000,00 in ragione della lite temeraria perpetrata ex art. 96 c.p.c. […]”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 la Controparte_3 ha inteso proporre opposizione avveso il decreto ingiuntivo
[...]
n.71/2025 emesso nei suoi riguardi dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, per il pagamento della somma di € 500,00, che l'attuale opposto, CP_2 assumeva dovutagli a titolo di saldo della complessiva somma di € 3.800,00
[...]
2 di 5 (suddivisa in € 3.420,00 in favore del lavoratore ed in € 380,00 in favore della ) in CP_4 forza di verbale di conciliazione stragiudiziale con cui era stata composta in via transattiva una controversia di lavoro relativa alla corresponsione delle mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024 maturate, in favore del ricorrente per ingiunzione, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 17 novembre 2023 al 17 febbraio 2024 per l'espletamento da parte di quest'ultimo delle mansioni di muratore.
A fondamento dell'opposizione deduceva non corrispondere al vero che il lavoratore avesse ricevuto solamente l'importo di € 2.920,00, a fronte di quello di € 3.420,00 pattuito in sede di transazione e che, quindi, fosse rimasto creditore della differenza pari ad € 500,00, assumendo di aver provveduto a versare al lavoratore in diverse tranches la somma complessiva di € 2.940,00, rispetto alla quale sarebbe dunque residuato a credito del lavoratore l'importo di € 480,00, anziché di € 500,00, come sostenuto nel ricorso per ingiunzione, circostanza a cui doveva aggiungersi che il datore di lavoro aveva anche provveduto a corrispondere al lavoratore la somma di € 1.200,00 in data precedente ai versamenti eseguiti in forza della transazione, rimanendo dunque creditore di quest'ultimo dell'ecedenza corrispostagli sine titulo, pari ad € 720,00, somma per la quale ha spiegato domanda riconvenzionale di restituzione.
Si è costituito in giudizio l'opposto per eccepire la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità di essa e, nel merito, per contestare quando dedotto dalla parte opponente e per chiederne a sua volta la condanna al risarcimento dei danni per la proposizione di opposizione palesemente infondata e temeraria.
Così fissati i termini della controversia, all'esito dell'odierna udienza di discussione, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, si osserva quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine di quaranta giorni assegnato nel provvedimento. Infatti, il decreto ingiuntivo
è stato notificato il 17 marzo 2025 ed il ricorso in opposizione depositato il 29 aprile
2025, mentre il quarantesimo giorno scadeva il 26 aprile 2025.
Da tale circostanza discende che l'opposizione va dichiarata inammissibile, stante la mancata allegazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.650 c.p.c. ai fini della proponibilità di un'opposizione tardiva, e, ai sensi dell'art.653 c.p.c., il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Circa la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, si rileva che l'inammissibilità dell'opposizione rende insuscettibile di valutazione la deduzione
3 di 5 svolta a sostegno di tale domanda;
si tratta, infatti, di una deduzione – quella relativa alla corresponsione da parte dell'opponente della somma complessiva di € 4.140,00 in favore dell'opposto, mediante i vari pagamenti indicati in ricorso – svolta a sostegno sia della domanda riconvenzionale sia, prima di essa, dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
la preclusione processuale al riesame della domanda di ingiunzione, derivante dalla mancata opposizione tempestiva, equivale a quella derivante da giudicato, che, ex art.2909 c.c., rende incontestabile l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo circa il fatto che il debito residuato a carico della parte opponente, all'esito dei versamenti da essa effettuati in esecuzione di transazione destinata a porre fine a controversia relativa al credito dell'opposto, ammonta ad € 500,00; la deduzione dell'esistenza di pagamenti eseguiti in eccedenza rispetto a tal importo soggiace pertanto alle conseguenze dell'inammissibilità di quella relativa dell'esistenza di pagamenti estintivi, sicché è insuscettibile di essere proposta mediante una domanda riconvenzionale, ex art.2033 c.c.
Circa la domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma risarcitoria in favore dell'opposto, ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, c.p.c., si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di merito ha chiarito (Corte appello Napoli, 19 luglio 2025, n.3863) che la condanna per responsabilità aggravata ex art.96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché l'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art.96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall'elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente.
Ebbene, l'eccezione sollevata dall'opposto, rispetto alla pretesa dell'opponente di veder scomputare dal debito riconosciuto in sede di transazione la somma di € 1.200,00, versata prima della transazione stessa, è stata quella di avvenuta decurtazione di tale importo dalle obbligazioni del datore di lavoro nella determinazione del credito residuo del lavoratore in sede di transazione.
L'opposto ha quindi accettato il contraddittorio in ordine alla riconvenzionale, nonostante l'inammissibilità della stessa collegata all'inammissibilità dell'opposizione.
Per poter valutarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opposto, sarebbe stato necessario poter esaminare, quindi, il contenuto della transazione intercorso tra le parti.
Ora, nel fascicolo del giudizio di opposizione non è stata prodotta la transazione
(avendo l'opponente, da parte sua, prodotto esclusivamente le ricevute di pagamento delle somme erogate al lavoratore); resta pertanto preclusa la verifica se del pagamento
4 di 5 di € 1.200,00 le parti avessero tenuto conto nella transazione, non potendo tal circostanza presumersi per il solo fatto dell'anteriorità del pagamento rispetto alla transazione.
La domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma ai sensi sia dell'art.96, primo comma, c.p.c., sia dell'art.96, terzo comma, c.p.c., pertanto, non può essere accolta.
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
5 di 5
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°948/2025 R.G.
TRA
CF in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapprsentante, rappresentata e difesa dall'Avv. , come da procura in atti
E
, nato/a in GAMBIA in data 15/06/1995, rappresentato/a e difeso/a CP_2 dall'Avv.DI SABATINO DOMENICO, come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
• condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €. 650,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dell'onorario e dei diritti, I.V.A. e C.A.P. di legge;
• dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“revocare il Decreto Ingiuntivo n. 71/2025 , emesso nei confronti del Sig. Parte_2
n. q. di legale rappresentante di Impresa Edile Construction Company e
[...] notificato in data 20/3/2025 e rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
IN VIA RICONVENZIONALE
1)Condannare l'opposto al pagamento dell'importo di € 720 , 00 in favore dell'opponente,
2)in via subordinata, revocare, in parte, il decreto ingiuntivo per come indicato al punto
7) della premessa del presente atto […]”.
Per l'opposto:
“1) preliminarmente, rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per le causali di cui sub 1) e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che va creditore nei confronti della CP_2 [...] della somma complessiva di €. 500,00, con condanna Controparte_3 della opponente a pagare, in favore del deducente, la somma dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
2) nel merito, rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per la causale sub
2) e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che va creditore nei confronti della CP_2 Controparte_3 della somma complessiva di €. 500,00, con condanna della opponente a pagare,
[...] in favore del deducente, la somma dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) condannare la al pagamento di un Controparte_3 risarcimento in favore di o, quantomeno di somma equitativamente CP_2 determinata, in non meno di €. 2.000,00 in ragione della lite temeraria perpetrata ex art. 96 c.p.c. […]”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 la Controparte_3 ha inteso proporre opposizione avveso il decreto ingiuntivo
[...]
n.71/2025 emesso nei suoi riguardi dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, per il pagamento della somma di € 500,00, che l'attuale opposto, CP_2 assumeva dovutagli a titolo di saldo della complessiva somma di € 3.800,00
[...]
2 di 5 (suddivisa in € 3.420,00 in favore del lavoratore ed in € 380,00 in favore della ) in CP_4 forza di verbale di conciliazione stragiudiziale con cui era stata composta in via transattiva una controversia di lavoro relativa alla corresponsione delle mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024 maturate, in favore del ricorrente per ingiunzione, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 17 novembre 2023 al 17 febbraio 2024 per l'espletamento da parte di quest'ultimo delle mansioni di muratore.
A fondamento dell'opposizione deduceva non corrispondere al vero che il lavoratore avesse ricevuto solamente l'importo di € 2.920,00, a fronte di quello di € 3.420,00 pattuito in sede di transazione e che, quindi, fosse rimasto creditore della differenza pari ad € 500,00, assumendo di aver provveduto a versare al lavoratore in diverse tranches la somma complessiva di € 2.940,00, rispetto alla quale sarebbe dunque residuato a credito del lavoratore l'importo di € 480,00, anziché di € 500,00, come sostenuto nel ricorso per ingiunzione, circostanza a cui doveva aggiungersi che il datore di lavoro aveva anche provveduto a corrispondere al lavoratore la somma di € 1.200,00 in data precedente ai versamenti eseguiti in forza della transazione, rimanendo dunque creditore di quest'ultimo dell'ecedenza corrispostagli sine titulo, pari ad € 720,00, somma per la quale ha spiegato domanda riconvenzionale di restituzione.
Si è costituito in giudizio l'opposto per eccepire la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità di essa e, nel merito, per contestare quando dedotto dalla parte opponente e per chiederne a sua volta la condanna al risarcimento dei danni per la proposizione di opposizione palesemente infondata e temeraria.
Così fissati i termini della controversia, all'esito dell'odierna udienza di discussione, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, si osserva quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta tardivamente, rispetto alla scadenza del termine di quaranta giorni assegnato nel provvedimento. Infatti, il decreto ingiuntivo
è stato notificato il 17 marzo 2025 ed il ricorso in opposizione depositato il 29 aprile
2025, mentre il quarantesimo giorno scadeva il 26 aprile 2025.
Da tale circostanza discende che l'opposizione va dichiarata inammissibile, stante la mancata allegazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art.650 c.p.c. ai fini della proponibilità di un'opposizione tardiva, e, ai sensi dell'art.653 c.p.c., il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Circa la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, si rileva che l'inammissibilità dell'opposizione rende insuscettibile di valutazione la deduzione
3 di 5 svolta a sostegno di tale domanda;
si tratta, infatti, di una deduzione – quella relativa alla corresponsione da parte dell'opponente della somma complessiva di € 4.140,00 in favore dell'opposto, mediante i vari pagamenti indicati in ricorso – svolta a sostegno sia della domanda riconvenzionale sia, prima di essa, dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
la preclusione processuale al riesame della domanda di ingiunzione, derivante dalla mancata opposizione tempestiva, equivale a quella derivante da giudicato, che, ex art.2909 c.c., rende incontestabile l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo circa il fatto che il debito residuato a carico della parte opponente, all'esito dei versamenti da essa effettuati in esecuzione di transazione destinata a porre fine a controversia relativa al credito dell'opposto, ammonta ad € 500,00; la deduzione dell'esistenza di pagamenti eseguiti in eccedenza rispetto a tal importo soggiace pertanto alle conseguenze dell'inammissibilità di quella relativa dell'esistenza di pagamenti estintivi, sicché è insuscettibile di essere proposta mediante una domanda riconvenzionale, ex art.2033 c.c.
Circa la domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma risarcitoria in favore dell'opposto, ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, c.p.c., si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di merito ha chiarito (Corte appello Napoli, 19 luglio 2025, n.3863) che la condanna per responsabilità aggravata ex art.96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché l'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art.96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall'elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente.
Ebbene, l'eccezione sollevata dall'opposto, rispetto alla pretesa dell'opponente di veder scomputare dal debito riconosciuto in sede di transazione la somma di € 1.200,00, versata prima della transazione stessa, è stata quella di avvenuta decurtazione di tale importo dalle obbligazioni del datore di lavoro nella determinazione del credito residuo del lavoratore in sede di transazione.
L'opposto ha quindi accettato il contraddittorio in ordine alla riconvenzionale, nonostante l'inammissibilità della stessa collegata all'inammissibilità dell'opposizione.
Per poter valutarsi la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opposto, sarebbe stato necessario poter esaminare, quindi, il contenuto della transazione intercorso tra le parti.
Ora, nel fascicolo del giudizio di opposizione non è stata prodotta la transazione
(avendo l'opponente, da parte sua, prodotto esclusivamente le ricevute di pagamento delle somme erogate al lavoratore); resta pertanto preclusa la verifica se del pagamento
4 di 5 di € 1.200,00 le parti avessero tenuto conto nella transazione, non potendo tal circostanza presumersi per il solo fatto dell'anteriorità del pagamento rispetto alla transazione.
La domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma ai sensi sia dell'art.96, primo comma, c.p.c., sia dell'art.96, terzo comma, c.p.c., pertanto, non può essere accolta.
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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