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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13625.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. avv. Di Corrado
Contro
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 15.12.22, ha adito questo tribunale avverso l'avviso di addebito CP_ notificatole in data 5.12.22 (siccome allegato in ricorso e non contestato da chiedendone dichiararsi la nullità e comunque l'annullamento per illegittimità ed infondatezza;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come l'avviso di addebito sia privo di motivazione in violazione dell'art.30 cpv dl 78.2010 e non distingua la pretesa contributiva da quella sanzionatoria e sia comunque infondato, in quanto basato su verbale di accertamento impugnato ed infondato. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita anche per lamentando CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come, a seguito di accertamenti espletati dall'ispettorato del lavoro, sia emerso come parte avversa, dal 2017 al 24.7.19 ( in virtù di appalto di servizi stipulato con Gruppo libero società consortile arl che a sua volta ha affidato l'appalto al e quest'ultima Controparte_2
l'esecuzione dei lavori a DGS società cooperativa), non abbia avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, utilizzando come forza lavoro solo quella di DGS società cooperativa che applica un contratto collettivo per i dipendenti del settore terziario e non il ccnl commercio confcommercio (cui sarebbe stata tenuta parte ricorrente) e quindi assicura un trattamento retributivo e contributivo più svantaggioso;
come dal libro unico del lavoro risultino registrate giornate o ore non lavorate ma senza alcuna causale giustificatrice dell'assenza; come tutti i dipendenti ascoltati hanno dichiarato di avere lavorato nei vari punti vendita Conad gestiti dalla opponente e di riconoscere nella famiglia i propri datori di lavoro, non conoscendo Per_1 viceversa eventuali responsabili di DGS società cooperativa.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dPr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato.
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Fissati rapidamente in detti termini i criteri normativi entro cui ritiene questo Decidente di poter valutare le risultanze processuali e rilevato che l'avviso opposto risulta opportunamente motivato mediante indicazione della causa del credito azionato, valga quanto segue.
Su accordo delle parti è stato quindi acquisito copia dei verbali di prova del procedimento n. 10853.22 Rg da cui è emerso quanto segue:
- gli ispettori, sulla scorta degli accertamenti espletati, hanno riscontrato come parte opponente, nel periodo 1.2017\7.19, si sia avvalsa di personale somministrato dalla società cooperativa Dgs che aveva in realtà la sede in una abitazione diroccata in Tuglie;
come il personale assunto da Dgs non conoscesse nè i soci né l'amministratore di detta società, avendo avuto rapporti solo con il l.r. di parte opponente;
come gran parte di detti lavoratori somministrati CP_3 peraltro già risultasse essere stata dipendente presso supermercati gestiti dalla famiglia e molti degli stessi hanno riferito come sia stato lo stesso a suggerire loro Per_1 Per_1 di rassegnare le dimissioni in quanto il rapporto sarebbe comunque proseguito con le stesse modalità benchè poi si sia applicato il contratto cooperative e non quello del settore commercio;
come siano state riscontrate assenze ingiustificate benchè i lavoratori abbiano riferito di avere CP_ sempre lavorato salvo ferie e malattia [ ispettrice;
Testimone_1
- , dipendente di parte ricorrente dal 2018, ha dichiarato di confermare le Testimone_2 dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 3.3.21, salvo precisare come non fosse il proprio datore di lavoro, ma solo il referente della cooperativa di cui Persona_2 era amministratrice con la quale sottoscrisse il contratto di lavoro in un Parte_2 negozio di Alliste alla presenza di come fosse a comunicare i turni di Persona_3 Pt_2 lavoro ed a concedere le ferie;
in sede amministrativa invece ha dichiarato di essere stato assunto per la cooperativa Dgs a gennaio 2017 dopo un colloquio di lavoro con un certo ma Per_4 come in realtà il proprio datore di lavoro sia sempre stato che impartiva Persona_2 le direttive, a cui comunicava le assenze ed indirizzava le richieste di ferie e che consegnava le buste paga;
di non avere mai espletato assenze ingiustificate;
di avere avuto con Dgs soc. coop. un unico contatto al tempo della assunzione, ma di non avere mai visto alcun rappresentante di detta società sul posto di lavoro, interfacciandosi esclusivamente con;
di non Per_1 conoscere alcuna sede della suddetta società cooperativa;
come l'attività dei dipendenti sia sempre stata gestita da , anche a dispetto della formale assunzione da parte di Per_1 [...]
[...]
, dipendente di parte opponente dal 29.3.23, ha confermato le dichiarazioni rese in CP_4 sede amministrativa in data 5.5.21 salvo precisare di non ricordare il nome di e come i Per_5 bonifici risultino trasmessi da , pur sottoscrivendo i cedolini paga dinanzi ad Pt_2 Persona_2
; la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta dopo un colloquio
[...] di lavoro con che era il proprio datore di lavoro e cui doveva trasmettere Persona_2 qualsiasi richiesta e che impartiva le direttive;
come la retribuzione fosse corrisposta con bonifico bancario emesso da con cui aveva pattuito il compenso al tempo Persona_2 della assunzione cui era presente solo;
come a fine luglio 2019 Persona_2 Persona_2
le chiese di dimettersi per essere poi riassunta per lavorare con le stesse modalità e
[...] la stessa organizzazione;
come il datore di lavoro sia rimasto sempre;
di Persona_2 non avere mai conosciuto alcun responsabile della cooperativa Dgs;
come fosse sempre a consegnare le buste paga;
Persona_2
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 4.6.21 Testimone_3 salvo precisare di avere visto ma di non averci mai parlato;
di essersi Persona_6 interfacciata con per la gestione del rapporto di lavoro ma quale referente Persona_2 di Dgs soc. coop. tanto da riferire poi a la quale la contattava telefonicamente;
di avere Pt_2 sottoscritto il contratto di lavoro dinanzi a e come fosse a comunicare Pt_2 Per_3 Pt_2 telefonicamente i turni di lavoro ed a concedere ferie e permessi;
la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta nel 2018 da (cui un mese prima aveva CP_3 lasciato il proprio curriculum) dopo un colloquio con lo stesso ed alla sola presenza del fratello;
come fosse a gestire il punto vendita di Tuglie dopo un Per_2 Persona_2 periodo di tirocinio da questi organizzato;
di avere avuto quale unico referente i fratelli
, ricevendo direttive solo da cui qualsiasi richiesta di ferie e Per_1 Persona_2 permessi doveva essere indirizzata;
di non conoscere e di non avere fatto Persona_6 assenze ingiustificate.
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 15.12.21 salvo CP_5 precisare di avere sottoscritto il contratto di lavoro alla presenza di che comunicava Pt_2 settimanalmente i turni di lavoro e concedeva ferie e permessi;
in sede amministrativa ha dichiarato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con e di essere stato quindi Persona_6 assunto alla presenza di questi ed una signora;
di indossare una divisa fornita da;
Per_1 come, su indicazione di , sia stato trasferito dapprima al punto vendita di Sannicola e CP_6 poi a quello di Tuglie;
; di non avere mai avuto rapporti con rappresentanti della cooperativa, ma solo con che lavorava presso il punto vendita di come sia stato sempre CP_6 Pt_3
ad impartire le direttive, tant'è pur avendo rassegnato le dimissioni nel dicembre 2019 Per_1 dalla cooperativa e riassunto da nello stesso mese se non a gennaio 2020, nulla era Per_1 cambiato;
come sia sempre stato a consegnare le buste paga;
di non avere mai Per_1 effettuato assenze ingiustificate.
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 11.6.21 Testimone_4 salvo precisare di interfacciarsi con per la gestione del rapporto di lavoro per poi Per_1 essere contattato da soggetto a nome della cooperativa;
di essere stato già dipendente della società ricorrente e di avere rassegnato le dimissioni per un motivo che non ricorda salvo essere assunto il giorno successivo sottoscrivendo il contratto alla presenza di una signora;
come con cadenza quindicinale era contattato dalla cooperativa al telefono del supermercato per la comunicazione dei turni di lavoro;
come l'autorizzazione di ferie e permessi fosse concessa dalla cooperativa con le stesse modalità telefoniche e come la sottesa richiesta fosse formulata per il tramite di . In sede amministrativa detto teste ha dichiarato come le direttive sul Per_1 lavoro fossero impartite da componenti della famiglia e da nessun altro e di avere Per_1 saputo di essere stato assunto da una cooperativa solo successivamente (pur avendo sostenuto un colloquio di lavoro con ed alla presenza di una signora) ma come i propri Persona_6 referenti siano sempre stati e cui indirizzava le richieste di ferie Per_2 Persona_7
e permessi;
di non avere mai fatto assenze ingiustificate;
NI , dipendente di parte ricorrente dal 2019, ha dichiarato come prima del 2017 Pt_4 lavorasse per il supermercato di Alliste alle dipendenze di;
di avere Persona_2 rassegnato le dimissioni e di essere stata assunta, dopo circa un mese, da Dgs cooperativa benchè chiamata da;
come al tempo dell'assunzione da parte della Persona_2 cooperativa fosse presente e e ma non Pt_2 Parte_5 Persona_6 Per_2
; come il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa non sia mutato rispetto
[...] al precedente rapporto (salvo essere un part time) e come fosse gestito da;
Testimone_2 che già prima lavorava presso il supermercato;
di non avere visto responsabili della cooperativa nel punto vendita salvo al tempo della stipula del contratto di lavoro;
come chiedesse ferie e permessi ad il quale le riferiva che si sentiva con Roma per l'autorizzazione; Testimone_2 di non avere reso dichiarazioni in sede amministrativa (ma sul punto si veda infra);
ha riferito di essere dipendente di parte ricorrente dal 2020 ed in precedenza Testimone_5 sino al 2017 presso il punto vendita di Ugento, di cui era titolare la madre di Persona_2
; di essere stato quindi trasferito nel 2017 al punto vendita di Melissano fino alla
[...] liquidazione della società; di essere stato dopo un po' di tempo assunto da Dgs cooperativa previa convocazione da parte di per un colloquio di lavoro e di avere poi Persona_6 stipulato il contratto di lavoro alla presenza di e forse di come per conoscere i Pt_2 Pt_5 turni chiamasse un telefono fisso di Roma utilizzando o il proprio cellulare o il numero fisso del punto vendita e ciò anche al fine di chiedere ferie e permessi;
di avere reso dichiarazioni in sede amministrativa.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone
[Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022].Sono, pertanto, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento [Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21187].
Ritiene, peraltro, in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente [Cass.29.3.95 n.3746].
In particolare, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una rigorosa prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., si' da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice puo' valutare in concorso con gli altri elementi probatori [Cass. 14.1.04 n.405].
Comunque le dichiarazioni rese dal terzo in sede di accertamento amministrativo appaiono costituire elemento probatorio utile a valutare l'attendibilità dello stesso terzo una volta che sia stato a chiamato a deporre quale testimone.
Infatti, giova ricordare come in ordine ai criteri di valutazione delle prove, non ci si misuri con puntuali criteri di valutazione, prevedendo l'ordinamento formulazioni che nella loro genericità appaiono poco significative (libero convincimento, prudente apprezzamento, etc) e destinate ad affidare ad una altrettanto generica intuizione soggettiva del giudice detto giudizio.
Muovendo, invece, dal rilievo della possibilità di sottoporre questo processo di valutazione a criteri razionali, si scopre la necessità di un ragionamento complesso, cadenzato dal susseguirsi di singoli momenti logici, sia pure al di là della rigidità di schemi cogenti, deduttivi e meccanici. La discrezionalità irrinunciabile della valutazione della prova è pertanto destinata a convivere con regole e modelli di inferenza caratterizzati da una fisionomia specifica e da validità logica.
Occorre procedere quindi nella valutazione della prova ad un giudizio di credibilità.
La credibilità della prova attiene alle caratteristiche proprie del mezzo di prova ed alla concreta possibilità di attingere dallo stesso una attendibile e non viziata rappresentazione del fatto. In particolare, in caso di prova testimoniale, occorre valutare la personalità del teste, la possibilità che abbia percepito il fatto correttamente, il suo comportamento durante la deposizione, il suo interesse nella causa, i suoi rapporti con le parti, etc… Si tratta di una valutazione mediata da massime di esperienza e caratterizzato da una struttura inferenziale, in quanto la credibilità del teste dipende da un giudizio fondato su fatti che il giudice considera rilevanti. Superato detto giudizio, non si può ritenere di per sé formulato contestualmente un giudizio sulla verità del fatto posto ad oggetto della testimonianza, ma soltanto uno circa la possibilità di utilizzare la stessa prova quale strumento per accertare il fatto.
Giova a questo punto, scomodare il concetto di verosimiglianza che, proprio della scienza epistemologica, ha acquisito dignità giuridica nel nostro ordinamento grazie alla lezione della dottrina che ha riproposto la nozione tedesca di Wahrscheinlichkeit, sia pure trascurandone la valenza semantica e quindi la capacità di richiamare anche il significato di probabilità. Invero, ciò che attiene alla verità o alla probabilità di una proposizione fattuale, e quindi al suo grado di fondatezza, di credibilità e di attendibilità sulla base degli elementi di prova disponibili in un dato contesto non ha nulla a che vedere con il concetto di verosimiglianza, semmai con le teorie della verità e della probabilità. Viceversa, la nozione di verosimiglianza mira ad individuare quell'aspetto dell'asserzione del fatto per cui è dato affermare che lo stesso corrisponde ad una ipotesi plausibile secondo l'ordine normale delle cose ed in una situazione in cui tale asserzione non sia ancora stata sottoposta a verifica probatoria o dimostrativa. Non è, tuttavia, questa la sede per discutere di siffatte sfumature semantiche ed operare distinzioni sì da allontanarsi dal lessico giuridico siccome collaudatosi nell'esperienza giurisprudenziale.
Tuttavia la semplice inverosimiglianza o scarsa credibilita' di un fatto, in quanto si discosti dall'"id quod plerumque accidit", come non puo' essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, cosi' non puo' di per se' costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilita' del teste. Diviene, pertanto necessario procedere nell'esame del materiale probatorio ed in particolare delle deposizioni rese dalle testi, verificando l'incensurabilità delle stesse sotto altri profili, verificando l'insussistenza di smagliature eventuali.
Che è quanto è dato ripetere nella fattispecie in esame.
Ebbene, i testi escussi ( , , , , Testimone_6 CP_5 Testimone_7 CP_4
) in sede amministrativa hanno dichiarato di essere stati assunti da Testimone_4 Per_1 che ne aveva gestito il rapporto di lavoro: dichiarazioni rese in prossimità dei fatti contestati, sì da rendere verosimile un miglior ricordo della vicenda rispetto a quella poi rappresentata in sede di prova testimoniale allorchè detti testi hanno riferito dell'assunzione da parte della cooperativa e di un ruolo svolto dalla stessa nella gestione dei singoli rapporti di lavoro sia pure mediati da
. Per_1
Inoltre, dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori interessati, è emerso come gli stessi abbiano individuato in il proprio datore di lavoro [ Per_1 Per_8 Per_1
, , , , ; D. Bacco;
Persona_9 Per_10 Per_11 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
]; come abbia fatto sottoscrivere alla propria dipendente domanda per Per_18 Per_1 divenire socia di Dgs coop. [Alfarano] o per divenire dipendente di una cooperativa benchè fosse sempre il datore di lavoro [Cicirillo]; come non vi fosse contezza dei vari Per_1 passaggi societari e si ritenesse quale datore di lavoro [ ; come anzi Per_1 Per_19 Per_1 avesse assicurato la sostanziale continuazione del rapporto di lavoro, al di là della formale assunzione da parte di una società avente sede in Roma [ , ]; come fosse Per_10 Per_11
il datore di lavoro, tant'è non siano stati mai visti responsabili della cooperativa presso Per_1 la sede di lavoro [ che sminuisce per tal via l'attendibilità del teste ]. Parte_6 Tes_8
Sicchè, anche alla luce delle univoche dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori, CP_ deve ritenersi fondata la pretesa di relativa alla pretesa contributiva in virtù della ritenuta applicazione del ccnl commercio.
In punto di assenze ingiustificate, occorre ricordare come in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo [Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021].
Pertanto, in difetto di prova utile a coonestare un diverso assunto, deve ritenersi la fondatezza del verbale di accertamento nella parte de qua.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 7831,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 08/10/2025
EN AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13625.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. avv. Di Corrado
Contro
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 15.12.22, ha adito questo tribunale avverso l'avviso di addebito CP_ notificatole in data 5.12.22 (siccome allegato in ricorso e non contestato da chiedendone dichiararsi la nullità e comunque l'annullamento per illegittimità ed infondatezza;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come l'avviso di addebito sia privo di motivazione in violazione dell'art.30 cpv dl 78.2010 e non distingua la pretesa contributiva da quella sanzionatoria e sia comunque infondato, in quanto basato su verbale di accertamento impugnato ed infondato. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita anche per lamentando CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come, a seguito di accertamenti espletati dall'ispettorato del lavoro, sia emerso come parte avversa, dal 2017 al 24.7.19 ( in virtù di appalto di servizi stipulato con Gruppo libero società consortile arl che a sua volta ha affidato l'appalto al e quest'ultima Controparte_2
l'esecuzione dei lavori a DGS società cooperativa), non abbia avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, utilizzando come forza lavoro solo quella di DGS società cooperativa che applica un contratto collettivo per i dipendenti del settore terziario e non il ccnl commercio confcommercio (cui sarebbe stata tenuta parte ricorrente) e quindi assicura un trattamento retributivo e contributivo più svantaggioso;
come dal libro unico del lavoro risultino registrate giornate o ore non lavorate ma senza alcuna causale giustificatrice dell'assenza; come tutti i dipendenti ascoltati hanno dichiarato di avere lavorato nei vari punti vendita Conad gestiti dalla opponente e di riconoscere nella famiglia i propri datori di lavoro, non conoscendo Per_1 viceversa eventuali responsabili di DGS società cooperativa.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dPr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato.
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Fissati rapidamente in detti termini i criteri normativi entro cui ritiene questo Decidente di poter valutare le risultanze processuali e rilevato che l'avviso opposto risulta opportunamente motivato mediante indicazione della causa del credito azionato, valga quanto segue.
Su accordo delle parti è stato quindi acquisito copia dei verbali di prova del procedimento n. 10853.22 Rg da cui è emerso quanto segue:
- gli ispettori, sulla scorta degli accertamenti espletati, hanno riscontrato come parte opponente, nel periodo 1.2017\7.19, si sia avvalsa di personale somministrato dalla società cooperativa Dgs che aveva in realtà la sede in una abitazione diroccata in Tuglie;
come il personale assunto da Dgs non conoscesse nè i soci né l'amministratore di detta società, avendo avuto rapporti solo con il l.r. di parte opponente;
come gran parte di detti lavoratori somministrati CP_3 peraltro già risultasse essere stata dipendente presso supermercati gestiti dalla famiglia e molti degli stessi hanno riferito come sia stato lo stesso a suggerire loro Per_1 Per_1 di rassegnare le dimissioni in quanto il rapporto sarebbe comunque proseguito con le stesse modalità benchè poi si sia applicato il contratto cooperative e non quello del settore commercio;
come siano state riscontrate assenze ingiustificate benchè i lavoratori abbiano riferito di avere CP_ sempre lavorato salvo ferie e malattia [ ispettrice;
Testimone_1
- , dipendente di parte ricorrente dal 2018, ha dichiarato di confermare le Testimone_2 dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 3.3.21, salvo precisare come non fosse il proprio datore di lavoro, ma solo il referente della cooperativa di cui Persona_2 era amministratrice con la quale sottoscrisse il contratto di lavoro in un Parte_2 negozio di Alliste alla presenza di come fosse a comunicare i turni di Persona_3 Pt_2 lavoro ed a concedere le ferie;
in sede amministrativa invece ha dichiarato di essere stato assunto per la cooperativa Dgs a gennaio 2017 dopo un colloquio di lavoro con un certo ma Per_4 come in realtà il proprio datore di lavoro sia sempre stato che impartiva Persona_2 le direttive, a cui comunicava le assenze ed indirizzava le richieste di ferie e che consegnava le buste paga;
di non avere mai espletato assenze ingiustificate;
di avere avuto con Dgs soc. coop. un unico contatto al tempo della assunzione, ma di non avere mai visto alcun rappresentante di detta società sul posto di lavoro, interfacciandosi esclusivamente con;
di non Per_1 conoscere alcuna sede della suddetta società cooperativa;
come l'attività dei dipendenti sia sempre stata gestita da , anche a dispetto della formale assunzione da parte di Per_1 [...]
[...]
, dipendente di parte opponente dal 29.3.23, ha confermato le dichiarazioni rese in CP_4 sede amministrativa in data 5.5.21 salvo precisare di non ricordare il nome di e come i Per_5 bonifici risultino trasmessi da , pur sottoscrivendo i cedolini paga dinanzi ad Pt_2 Persona_2
; la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta dopo un colloquio
[...] di lavoro con che era il proprio datore di lavoro e cui doveva trasmettere Persona_2 qualsiasi richiesta e che impartiva le direttive;
come la retribuzione fosse corrisposta con bonifico bancario emesso da con cui aveva pattuito il compenso al tempo Persona_2 della assunzione cui era presente solo;
come a fine luglio 2019 Persona_2 Persona_2
le chiese di dimettersi per essere poi riassunta per lavorare con le stesse modalità e
[...] la stessa organizzazione;
come il datore di lavoro sia rimasto sempre;
di Persona_2 non avere mai conosciuto alcun responsabile della cooperativa Dgs;
come fosse sempre a consegnare le buste paga;
Persona_2
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 4.6.21 Testimone_3 salvo precisare di avere visto ma di non averci mai parlato;
di essersi Persona_6 interfacciata con per la gestione del rapporto di lavoro ma quale referente Persona_2 di Dgs soc. coop. tanto da riferire poi a la quale la contattava telefonicamente;
di avere Pt_2 sottoscritto il contratto di lavoro dinanzi a e come fosse a comunicare Pt_2 Per_3 Pt_2 telefonicamente i turni di lavoro ed a concedere ferie e permessi;
la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta nel 2018 da (cui un mese prima aveva CP_3 lasciato il proprio curriculum) dopo un colloquio con lo stesso ed alla sola presenza del fratello;
come fosse a gestire il punto vendita di Tuglie dopo un Per_2 Persona_2 periodo di tirocinio da questi organizzato;
di avere avuto quale unico referente i fratelli
, ricevendo direttive solo da cui qualsiasi richiesta di ferie e Per_1 Persona_2 permessi doveva essere indirizzata;
di non conoscere e di non avere fatto Persona_6 assenze ingiustificate.
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 15.12.21 salvo CP_5 precisare di avere sottoscritto il contratto di lavoro alla presenza di che comunicava Pt_2 settimanalmente i turni di lavoro e concedeva ferie e permessi;
in sede amministrativa ha dichiarato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con e di essere stato quindi Persona_6 assunto alla presenza di questi ed una signora;
di indossare una divisa fornita da;
Per_1 come, su indicazione di , sia stato trasferito dapprima al punto vendita di Sannicola e CP_6 poi a quello di Tuglie;
; di non avere mai avuto rapporti con rappresentanti della cooperativa, ma solo con che lavorava presso il punto vendita di come sia stato sempre CP_6 Pt_3
ad impartire le direttive, tant'è pur avendo rassegnato le dimissioni nel dicembre 2019 Per_1 dalla cooperativa e riassunto da nello stesso mese se non a gennaio 2020, nulla era Per_1 cambiato;
come sia sempre stato a consegnare le buste paga;
di non avere mai Per_1 effettuato assenze ingiustificate.
ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 11.6.21 Testimone_4 salvo precisare di interfacciarsi con per la gestione del rapporto di lavoro per poi Per_1 essere contattato da soggetto a nome della cooperativa;
di essere stato già dipendente della società ricorrente e di avere rassegnato le dimissioni per un motivo che non ricorda salvo essere assunto il giorno successivo sottoscrivendo il contratto alla presenza di una signora;
come con cadenza quindicinale era contattato dalla cooperativa al telefono del supermercato per la comunicazione dei turni di lavoro;
come l'autorizzazione di ferie e permessi fosse concessa dalla cooperativa con le stesse modalità telefoniche e come la sottesa richiesta fosse formulata per il tramite di . In sede amministrativa detto teste ha dichiarato come le direttive sul Per_1 lavoro fossero impartite da componenti della famiglia e da nessun altro e di avere Per_1 saputo di essere stato assunto da una cooperativa solo successivamente (pur avendo sostenuto un colloquio di lavoro con ed alla presenza di una signora) ma come i propri Persona_6 referenti siano sempre stati e cui indirizzava le richieste di ferie Per_2 Persona_7
e permessi;
di non avere mai fatto assenze ingiustificate;
NI , dipendente di parte ricorrente dal 2019, ha dichiarato come prima del 2017 Pt_4 lavorasse per il supermercato di Alliste alle dipendenze di;
di avere Persona_2 rassegnato le dimissioni e di essere stata assunta, dopo circa un mese, da Dgs cooperativa benchè chiamata da;
come al tempo dell'assunzione da parte della Persona_2 cooperativa fosse presente e e ma non Pt_2 Parte_5 Persona_6 Per_2
; come il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa non sia mutato rispetto
[...] al precedente rapporto (salvo essere un part time) e come fosse gestito da;
Testimone_2 che già prima lavorava presso il supermercato;
di non avere visto responsabili della cooperativa nel punto vendita salvo al tempo della stipula del contratto di lavoro;
come chiedesse ferie e permessi ad il quale le riferiva che si sentiva con Roma per l'autorizzazione; Testimone_2 di non avere reso dichiarazioni in sede amministrativa (ma sul punto si veda infra);
ha riferito di essere dipendente di parte ricorrente dal 2020 ed in precedenza Testimone_5 sino al 2017 presso il punto vendita di Ugento, di cui era titolare la madre di Persona_2
; di essere stato quindi trasferito nel 2017 al punto vendita di Melissano fino alla
[...] liquidazione della società; di essere stato dopo un po' di tempo assunto da Dgs cooperativa previa convocazione da parte di per un colloquio di lavoro e di avere poi Persona_6 stipulato il contratto di lavoro alla presenza di e forse di come per conoscere i Pt_2 Pt_5 turni chiamasse un telefono fisso di Roma utilizzando o il proprio cellulare o il numero fisso del punto vendita e ciò anche al fine di chiedere ferie e permessi;
di avere reso dichiarazioni in sede amministrativa.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone
[Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022].Sono, pertanto, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento [Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21187].
Ritiene, peraltro, in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente [Cass.29.3.95 n.3746].
In particolare, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una rigorosa prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., si' da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice puo' valutare in concorso con gli altri elementi probatori [Cass. 14.1.04 n.405].
Comunque le dichiarazioni rese dal terzo in sede di accertamento amministrativo appaiono costituire elemento probatorio utile a valutare l'attendibilità dello stesso terzo una volta che sia stato a chiamato a deporre quale testimone.
Infatti, giova ricordare come in ordine ai criteri di valutazione delle prove, non ci si misuri con puntuali criteri di valutazione, prevedendo l'ordinamento formulazioni che nella loro genericità appaiono poco significative (libero convincimento, prudente apprezzamento, etc) e destinate ad affidare ad una altrettanto generica intuizione soggettiva del giudice detto giudizio.
Muovendo, invece, dal rilievo della possibilità di sottoporre questo processo di valutazione a criteri razionali, si scopre la necessità di un ragionamento complesso, cadenzato dal susseguirsi di singoli momenti logici, sia pure al di là della rigidità di schemi cogenti, deduttivi e meccanici. La discrezionalità irrinunciabile della valutazione della prova è pertanto destinata a convivere con regole e modelli di inferenza caratterizzati da una fisionomia specifica e da validità logica.
Occorre procedere quindi nella valutazione della prova ad un giudizio di credibilità.
La credibilità della prova attiene alle caratteristiche proprie del mezzo di prova ed alla concreta possibilità di attingere dallo stesso una attendibile e non viziata rappresentazione del fatto. In particolare, in caso di prova testimoniale, occorre valutare la personalità del teste, la possibilità che abbia percepito il fatto correttamente, il suo comportamento durante la deposizione, il suo interesse nella causa, i suoi rapporti con le parti, etc… Si tratta di una valutazione mediata da massime di esperienza e caratterizzato da una struttura inferenziale, in quanto la credibilità del teste dipende da un giudizio fondato su fatti che il giudice considera rilevanti. Superato detto giudizio, non si può ritenere di per sé formulato contestualmente un giudizio sulla verità del fatto posto ad oggetto della testimonianza, ma soltanto uno circa la possibilità di utilizzare la stessa prova quale strumento per accertare il fatto.
Giova a questo punto, scomodare il concetto di verosimiglianza che, proprio della scienza epistemologica, ha acquisito dignità giuridica nel nostro ordinamento grazie alla lezione della dottrina che ha riproposto la nozione tedesca di Wahrscheinlichkeit, sia pure trascurandone la valenza semantica e quindi la capacità di richiamare anche il significato di probabilità. Invero, ciò che attiene alla verità o alla probabilità di una proposizione fattuale, e quindi al suo grado di fondatezza, di credibilità e di attendibilità sulla base degli elementi di prova disponibili in un dato contesto non ha nulla a che vedere con il concetto di verosimiglianza, semmai con le teorie della verità e della probabilità. Viceversa, la nozione di verosimiglianza mira ad individuare quell'aspetto dell'asserzione del fatto per cui è dato affermare che lo stesso corrisponde ad una ipotesi plausibile secondo l'ordine normale delle cose ed in una situazione in cui tale asserzione non sia ancora stata sottoposta a verifica probatoria o dimostrativa. Non è, tuttavia, questa la sede per discutere di siffatte sfumature semantiche ed operare distinzioni sì da allontanarsi dal lessico giuridico siccome collaudatosi nell'esperienza giurisprudenziale.
Tuttavia la semplice inverosimiglianza o scarsa credibilita' di un fatto, in quanto si discosti dall'"id quod plerumque accidit", come non puo' essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, cosi' non puo' di per se' costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilita' del teste. Diviene, pertanto necessario procedere nell'esame del materiale probatorio ed in particolare delle deposizioni rese dalle testi, verificando l'incensurabilità delle stesse sotto altri profili, verificando l'insussistenza di smagliature eventuali.
Che è quanto è dato ripetere nella fattispecie in esame.
Ebbene, i testi escussi ( , , , , Testimone_6 CP_5 Testimone_7 CP_4
) in sede amministrativa hanno dichiarato di essere stati assunti da Testimone_4 Per_1 che ne aveva gestito il rapporto di lavoro: dichiarazioni rese in prossimità dei fatti contestati, sì da rendere verosimile un miglior ricordo della vicenda rispetto a quella poi rappresentata in sede di prova testimoniale allorchè detti testi hanno riferito dell'assunzione da parte della cooperativa e di un ruolo svolto dalla stessa nella gestione dei singoli rapporti di lavoro sia pure mediati da
. Per_1
Inoltre, dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori interessati, è emerso come gli stessi abbiano individuato in il proprio datore di lavoro [ Per_1 Per_8 Per_1
, , , , ; D. Bacco;
Persona_9 Per_10 Per_11 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
]; come abbia fatto sottoscrivere alla propria dipendente domanda per Per_18 Per_1 divenire socia di Dgs coop. [Alfarano] o per divenire dipendente di una cooperativa benchè fosse sempre il datore di lavoro [Cicirillo]; come non vi fosse contezza dei vari Per_1 passaggi societari e si ritenesse quale datore di lavoro [ ; come anzi Per_1 Per_19 Per_1 avesse assicurato la sostanziale continuazione del rapporto di lavoro, al di là della formale assunzione da parte di una società avente sede in Roma [ , ]; come fosse Per_10 Per_11
il datore di lavoro, tant'è non siano stati mai visti responsabili della cooperativa presso Per_1 la sede di lavoro [ che sminuisce per tal via l'attendibilità del teste ]. Parte_6 Tes_8
Sicchè, anche alla luce delle univoche dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori, CP_ deve ritenersi fondata la pretesa di relativa alla pretesa contributiva in virtù della ritenuta applicazione del ccnl commercio.
In punto di assenze ingiustificate, occorre ricordare come in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo [Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021].
Pertanto, in difetto di prova utile a coonestare un diverso assunto, deve ritenersi la fondatezza del verbale di accertamento nella parte de qua.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 7831,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 08/10/2025
EN AN