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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11407/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Monginevro 1 bis, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. SIMONETTA VITTORIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 30,
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 06/06/2025; “che la S. V. Ill.ma, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ed espletamento del prescritto tentativo di conciliazione, autorizzi i coniugi a vivere separati, emanando gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni e rimetta le parti innanzi al GI che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché accertata l'impossibilità della riconciliazione dei coniugi lo stesso voglia accogliere le seguenti conclusioni: -PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
pagina 1 di 3 Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 NA il 27/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, con vittoria di spese.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 10/12/2025 parte ricorrente veniva sentita e richiamava il ricorso introduttivo;
il Giudice Relatore dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e si è riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
L'impossibilità del tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta, le dichiarazioni rese da parte ricorrente che ha riferito come i coniugi vivano separati di fatto ormai da molto tempo, sono elementi che consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11407/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Monginevro 1 bis, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. SIMONETTA VITTORIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 30,
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 06/06/2025; “che la S. V. Ill.ma, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ed espletamento del prescritto tentativo di conciliazione, autorizzi i coniugi a vivere separati, emanando gli eventuali provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni e rimetta le parti innanzi al GI che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché accertata l'impossibilità della riconciliazione dei coniugi lo stesso voglia accogliere le seguenti conclusioni: -PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
pagina 1 di 3 Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 NA il 27/07/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, con vittoria di spese.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 10/12/2025 parte ricorrente veniva sentita e richiamava il ricorso introduttivo;
il Giudice Relatore dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e si è riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
L'impossibilità del tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta, le dichiarazioni rese da parte ricorrente che ha riferito come i coniugi vivano separati di fatto ormai da molto tempo, sono elementi che consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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