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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, LA
NO GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6855/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66511 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Catania, la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2017 n. 66511 del 30/12/2022, con il quale l'Ente richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 6.106,00, deducendone l'illegittimità per i motivi esposti in ricorso. Il ricorso veniva successivamente depositato nei termini di legge.
La ricorrente deduceva, in particolare, la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione delle delibere comunali richiamate, nonché la carenza di valida sottoscrizione dell'avviso, recante firma a stampa del funzionario senza prova della relativa delega.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Comune di Catania non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 6 novembre 2023, formale istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che il Comune di Catania, pur ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso a mezzo PEC in data 12 giugno 2023, non si è costituito, rimanendo contumace. Ne consegue che le deduzioni e le produzioni documentali della parte ricorrente non hanno trovato specifica contestazione da parte dell'Ente resistente, circostanza che, pur non comportando automatica ammissione dei fatti dedotti, consente al Collegio di valutarli alla luce del complessivo materiale probatorio versato in atti.
Nel merito, risulta fondata la censura relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. In materia di IMU, l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 risulta emesso in data 30 dicembre 2022 e l'Ente resistente non ha fornito prova certa e rituale della tempestiva notificazione dell'atto entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In assenza di tale prova, deve ritenersi consumato il potere impositivo dell'Amministrazione comunale.
È altresì fondato il motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento risulta motivato per relationem mediante il generico richiamo a delibere comunali e presupposti normativi non allegati né puntualmente individuati. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è ammissibile solo ove gli atti richiamati siano conosciuti dal contribuente o comunque allegati all'atto impositivo, non potendo l'Amministrazione integrare la motivazione in sede contenziosa (Cass., sez. V, 21 giugno 2019, n. 16723; Cass., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21865). La mancata allegazione degli atti presupposti ha impedito alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Ulteriore e assorbente profilo di illegittimità è ravvisabile nella carenza di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato reca la firma a stampa del Funzionario Responsabile senza che risulti agli atti la prova dell'esistenza di una valida delega. È principio pacifico che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario competente o da soggetto munito di formale delega, la cui esistenza ed estensione devono essere dimostrate dall'Amministrazione in caso di contestazione (Cass., sez. V, 9 giugno 2016, n.
11855; Cass., sez. V, 3 maggio 2017, n. 10706). Nel caso di specie, il Comune resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale delega, con conseguente nullità dell'atto.
Per questo motivo il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, restando assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU anno 2017 emesso dal Comune di Catania.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 420,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, LA
NO GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6855/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66511 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Catania, la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2017 n. 66511 del 30/12/2022, con il quale l'Ente richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 6.106,00, deducendone l'illegittimità per i motivi esposti in ricorso. Il ricorso veniva successivamente depositato nei termini di legge.
La ricorrente deduceva, in particolare, la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione delle delibere comunali richiamate, nonché la carenza di valida sottoscrizione dell'avviso, recante firma a stampa del funzionario senza prova della relativa delega.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Comune di Catania non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 6 novembre 2023, formale istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che il Comune di Catania, pur ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso a mezzo PEC in data 12 giugno 2023, non si è costituito, rimanendo contumace. Ne consegue che le deduzioni e le produzioni documentali della parte ricorrente non hanno trovato specifica contestazione da parte dell'Ente resistente, circostanza che, pur non comportando automatica ammissione dei fatti dedotti, consente al Collegio di valutarli alla luce del complessivo materiale probatorio versato in atti.
Nel merito, risulta fondata la censura relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. In materia di IMU, l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 risulta emesso in data 30 dicembre 2022 e l'Ente resistente non ha fornito prova certa e rituale della tempestiva notificazione dell'atto entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In assenza di tale prova, deve ritenersi consumato il potere impositivo dell'Amministrazione comunale.
È altresì fondato il motivo concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento risulta motivato per relationem mediante il generico richiamo a delibere comunali e presupposti normativi non allegati né puntualmente individuati. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è ammissibile solo ove gli atti richiamati siano conosciuti dal contribuente o comunque allegati all'atto impositivo, non potendo l'Amministrazione integrare la motivazione in sede contenziosa (Cass., sez. V, 21 giugno 2019, n. 16723; Cass., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21865). La mancata allegazione degli atti presupposti ha impedito alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Ulteriore e assorbente profilo di illegittimità è ravvisabile nella carenza di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato reca la firma a stampa del Funzionario Responsabile senza che risulti agli atti la prova dell'esistenza di una valida delega. È principio pacifico che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario competente o da soggetto munito di formale delega, la cui esistenza ed estensione devono essere dimostrate dall'Amministrazione in caso di contestazione (Cass., sez. V, 9 giugno 2016, n.
11855; Cass., sez. V, 3 maggio 2017, n. 10706). Nel caso di specie, il Comune resistente, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale delega, con conseguente nullità dell'atto.
Per questo motivo il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, restando assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU anno 2017 emesso dal Comune di Catania.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 420,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026