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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAPADIA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro p.i. ) con il patrocinio dell'avv. PEROTA PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
p.i ), con il patrocinio dell'avv. PAPADIA SILVIA Controparte_2 P.IVA_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
In via preliminare:
- AUTORIZZARE l'attore opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il terzo e di conseguenza ai sensi dell'art. Controparte_2 CP_3
269 c.p.c., ALTRA UDIENZA per consentire la CHIAMATA IN CAUSA del terzo;
In via preliminare:
- NON CONCEDERE la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 846/24, poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta e/o comunque per incertezza del credito portato dal decreto ingiuntivo e per tutti i motivi indicati nella superiore narrativa.
pagina 1 di 10 - Nella denegata e non creduta ipotesi di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 846/24, disporre idonea cauzione, per tutti i motivi indicati nella superiore narrativa.
Nel merito, in via principale:
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, dep. il
20.05.24, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nella superiore narrativa;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale che precede, RIDURRE la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto n. 846/24 nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa;
Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di
Controparte_1
- DICHIARARE il terzo società a tenere indenne il Sig. , e, Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- CONDANNARE il terzo al pagamento di quanto eventualmente dovuto a Controparte_2
Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI Controparte_1
Nel merito, in principalità:
– Respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, la dispiegata opposizione e in ogni caso tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
– In ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento parziale di all'obbligo di Parte_1 pagamento del corrispettivo per la vendita dei cespiti di cui alla fattura n. 3 del 15.05.2020 di
agli atti, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della società Controparte_4 cessionaria del credito della somma capitale di Euro 41.874,28= , oltre agli interessi CP_1 maturati dal dovuto al saldo effettivo, nella misura determinata dall'art. 5, comma 1 dlgs n. 231/02 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare l'inadempimento parziale di all'obbligo di pagamento del Parte_1 corrispettivo per la vendita dei cespiti di cui alla fattura n. 3 del 15.05.2020 di Controparte_4 agli atti, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della società cessionaria del credito della somma capitale di Euro 40.818,60=, operate le compensazioni di cui ai paragrafi CP_1 pagina 2 di 10 25 e 26 dell'opposizione, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo, nella misura determinata dall'art. 5, comma 1 dlgs n. 231/02 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Estese le predette domande di condanna anche all'intervenuta CDI Italiana, senza liberazione dell'opponente, giusta il richiamo alla terza memoria 171 ter cpc di codesta difesa.
CONCLUSIONI Controparte_2
Nel merito, in via principale:
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, dep. il
20.05.24, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nella narrativa dall'attore opponente;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale che precede, RIDURRE la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto n. 846/24 nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'attore opponente;
Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di
Controparte_1
- DICHIARARE il terzo società a tenere indenne il Sig. , e, Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- CONDANNARE il terzo al pagamento di quanto eventualmente dovuto a Controparte_2
Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti di CP_1 Pt_1
, titolare della ditta individuale C.D.I. ITALIANA DI ZI CA della somma di euro
[...]
41.874,28, oltre interessi moratori come dal dovuto al saldo, come portata dalla fattura n. 3 del
15.05.2020 di e relativa alla vendita di cespiti ivi indicati Controparte_4 di aver invitato nella sua qualità al pagamento, a mezzo legale, senza risposta, Parte_1 insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il
20.05.24 propone opposizione l'ingiunto deducendo: che in data 11.10.2019 la proponeva la cessione dell'impianto di Controparte_5 produzione per pitture murali, in particolare macchine ed attrezzature, al prezzo della sola IVA e con pagina 3 di 10 l'accordo che la restante parte del prezzo/debito sarebbe stata regolata con la fornitura di prodotti vernicianti a con conseguente compensazione del credito;
CP_4 che le attrezzature e i macchinari oggetto di cessione rimanevano collocate nel capannone della e per la cui occupazione veniva concordato il pagamento di un importo mensile a carico CP_4 della , si precisa che il capannone in questione era di proprietà di terza ditta, Immobiliare Controparte_2
RI srl, i cui soci erano i medesimi della CP_4 che nell'aprile/maggio 2020 seguiva corrispondenza fra le parti per addivenire ad un accordo sul saldo prezzo;
che in data 7.5.20 veniva emessa da la proforma per la vendita dei cespiti aziendali per € CP_4
61.000,00 (€ 50.000,00 + iva) la quale veniva confermata da con la precisazione che il Controparte_2 pagamento dell'iva era a rimessa diretta e il resto da definirsi;
che in data 11.5.20 la chiedeva a il pagamento dell'iva per € 11.000,00 oltre CP_4 Controparte_2 alla richiesta dell'ulteriore importo di € 7.000,00 e che in pari data il accettava tale richiesta e Pt_1 provvedeva al pagamento degli importi richiesti;
che in data 30.7.20 veniva comunicata la cessione di credito da alla società CP_4 CP_1
i cui soci sono i medesimi della cedente;
cessione accettata dalla C.D.I. Italiana di UZ LO;
che l'avvento del Covid unitamente ad altre problematiche burocratiche relative al rilascio delle pratiche comunali per l'inizio della attività hanno bloccato l'iniziativa di collaborazione tra le due aziende e pertanto la stessa non ha avuto inizio;
che peraltro il capannone ove erano collocati i macchinari subiva danni a seguito di infiltrazioni e allagamenti che hanno altresì danneggiato i macchinari stessi;
che in data 20.12.2022 la di cessava in quanto veniva conferita nella CP_2 Parte_1 società di cui è amministratore unico, la quale subentrava a tutti gli effetti alla Controparte_2 Pt_1 precedente ditta e nelle sue posizioni attive e passive;
che ha provveduto a pagare regolarmente il canone per l'occupazione del capannone per Controparte_2
€ 2.000,00 mensili, e così da marzo 2020 a giugno 2024; che nel novembre 2023 sono iniziate le azioni legali da parte della con la richiesta di CP_1 pagamento dell'importo di € 43.000,00 per il saldo prezzo;
che forniva giustificazioni in merito alla mancata sistemazione della partita contabile dovuta Pt_1 alla mancata concretizzazione degli accordi sulla attività mai iniziata e precisava che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire gradualmente con le compensazioni delle forniture, come effettivamente è in parte avvenuto e indicando le fatture compensate;
che a seguito della eccepita parziale compensazione il credito vantato da per il saldo CP_1 prezzo dei cespiti, si riduceva al minor importo di € 40.818,60, somma che non corrisponde a quella pagina 4 di 10 richiesta in via monitoria;
che non è contestata la debenza del debito, per come dallo stesso indicato nel minor importo, ma vi è contestazione sulla richiesta di pagamento immediato in una unica soluzione dell'intero importo in quanto contrario agli accordi presi;
che è suo interesse chiamare in causa la società subentrata alla ditta individuale Controparte_2 per essere da questa tenuta indenne da qualunque somma fosse tenuto obbligato a corrispondere alla
CP_1 eccepisce poi il difetto di rappresentanza senza potere in capo ai soci di che hanno speso CP_4 indebitamente il nome della società per raggiungere l'accordo commerciale quando la società era già in liquidazione e tali poteri erano di spettanza del liquidatore nominato.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Deduce che: controparte ha riconosciuto il debito a suo carico seppur nel minor importo come dallo stesso quantificato di € 40.818,60, e che rimane a suo carico l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto giuridico sottostante;
la cessione dei cespiti è avvenuta regolarmente e si è perfezionata, tanto è vero che ha CP_4 emesso regolare fattura che è stata registrata nella sua contabilità ed è stata correttamente recepita dall'acquirente; che non è stato raggiunto in concreto alcun accordo sul pagamento in compensazione per il pagamento della cessione dei cespiti;
precisa infatti che al momento della cessione, la messa in funzione, la produzione e la eventuale fornitura di pitture con cui poter operare una possibile compensazione erano circostanze del tutto eventuali;
il rapporto tra e la proprietà del capannone, Immobiliare RI, e le loro problematiche non Pt_1 attengono al presente giudizio e sono pertanto inconferenti;
rileva che si è perfezionato il contratto di compravendita dei cespiti come indicati nella fattura azionata in via monitoria, dietro il pagamento di un corrispettivo non contestato e con modalità di pagamento da definirsi;
modalità che in seguito non sono state definite;
con riferimento alla esigibilità del credito, in assenza di un termine per il pagamento rileva che vale la regola generale secondo cui, se non è stato determinato il tempo in cui la prestazione deve essere seguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Insta inoltre per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione e, in subordine, per la concessione della provvisoria esecutorietà parziale limitatamente al solo minor importo riconosciuto e pagina 5 di 10 non contestato.
Si costituiva altresì, con intervento volontario, la facendo proprie le argomentazioni e Controparte_2 le domande dell'opponente e chiedendo in subordine, in evento di condanna di , di tenerlo Pt_1 manlevato e indenne da quanto eventualmente dovuto a CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto e non autorizzata la chiamata di terzo, escussi i testi indotti e disposti gli l'interpelli ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 41.874,28, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al mancato pagamento della fattura n. 3 del 15.5.2020 avente ad oggetto i cespiti ivi specificati, ed in particolare i macchinari per la produzione di pitture murali ceduti dalla alla ditta CP_4 individuale C.D.I Italiana di UZ LO.
E' pacifico e non contestato che le parti, nel maggio 2020, hanno formalizzato contratto di compravendita dell'impianto di produzione di pitture murali da alla C.D.I. Italiana di CP_4
UZ LO per il prezzo indicato nella fattura n. 3 del 15.5.2020; che ha versato acconti Pt_1 per 11.000,00 a titolo di iva ed €. 7.000,00;
è pacifica altresì la cessione del credito intervenuta tra e così come pure il CP_4 CP_6 subentro della ditta nelle posizioni attive e passive della ditta personale C.D.I. Italiana Controparte_2 di UZ LO con l'assunzione a proprio carico dei relativi oneri e con subentro in tutti i contratti e i rapporti in essere. pagina 6 di 10 Parte opponente ha peraltro riconosciuto il credito azionato da seppure nel minor importo CP_1 dallo stesso quantificato in €. 40.818,60.
Avverso la suddetta fattura azionata in via monitoria i motivi di opposizione sono i seguenti:
- La inesigibilità del credito in quanto vi erano accordi fra le parti sulla modalità di pagamento del saldo prezzo che avrebbe dovuto avvenire a mezzo compensazione con gli ordini di acquisto materiale provenienti da poi Cromatica a C.D.I. Italiana di UZ LO, ordini CP_4 avvenuti in minima parte e poi cessati;
- Il progetto di collaborazione commerciale tra le due aziende e la messa in funzione dell'impianto acquistato non hanno potuto realizzarsi per fatti non imputabili a , in Pt_1 particolare per i danni che i macchinari e i prodotti hanno subito a seguito delle infiltrazioni presso il capannone dove tali macchinari erano collocati, per il mancato rilascio delle debite autorizzazioni delle autorità competenti e da ultimo per lavori di ristrutturazione del capannone che non consentivano di fornire la potenza elettrica necessaria per sostenere la sua messa in funzione;
- A comprova degli accordi sul saldo prezzo con compensazione, l'opponente rileva che la compensazione era operante sin dal 2020 mediante compensazione al 50% (quindi le fatture emesse venivano pagate da per il 50% con RI.BA. e il restante 50% veniva CP_1 compensato col credito maturato per l'acquisto del macchinario). L'opponente precisa che gli importi compensati ammontano ad €. 2.181,40 come da riepilogo esposto nella memoria 171ter
n. 1 cpc. La compensazione è stata applicata negli anni 2020 e 2021, mai prima ci sono state contestazioni, solo a partire dal 2022.
Dall'esame della documentazione, confermata anche in sede di istruttoria orale, emerge che tra le parti vi sono state trattative per la determinazione del saldo prezzo dovuto per la cessione dei cespiti e che tali trattative prevedevano una compensazione con i futuri ordinativi di materiale provenienti da
Chromcolor/Cromatica verso . Controparte_2
Dai documenti prodotti (v. docc. 3, 6, 7, 8, 9, 24, 32) si rileva che vi sono state concrete trattative per la determinazione delle modalità di pagamento del saldo prezzo e che tali modalità si determinavano nella compensazione tra la fattura di saldo prezzo e le fatture per le forniture di materiale richieste da
Tale modalità è stata confermata anche in sede di istruttoria orale: la teste ha CP_4 Tes_1 riferito che “avevamo richiesto di specificare le modalità di pagamento che non era pagamento diretto rimessa fattura, ma la restante parte era da concordarsi a posteriori”, e ancora afferma che, a domanda sul capitolo 25 di parte opponente “confermo il capitolo, vi sono state telefonate, anche il fatto del 50%, noi emettevamo le fatture con descrizione 50 % RiBA e 50% con compensazione;
non si
è mai detto il contrario di quanto al capitolo. aveva parlato di questo accordo sulla Pt_1 pagina 7 di 10 compensazione, cioè della tipologia di pagamento delle fatture di , ne ha parlato con me;
CP_1 noi abbiamo iniziato ad emettere fatture con questa modalità di pagamento;
io ho parlato telefonicamente con loro, anche con la loro impiegata per le compensazioni€ e anche per Tes_2 scegliere il momento per compensare le fatture emesse. Non si parlava dei 43000 ma delle fatture emesse che andavano a compensare”.
Risulta poi che la collaborazione tra le due ditte non si è concretizzata.
Nel caso di specie, può ritenersi che le parti abbiano dunque condizionato il pagamento al verificarsi di un evento futuro senza indicare il termine per il suo avveramento;
e risulta inoltre il mancato avveramento dell'evento (difatti la messa in funzione dell'impianto e le richieste di forniture di materiale da parte di le cui fatture sarebbero state compensate con il saldo prezzo dei CP_4 macchinari, non si sono verificate).
Posto che la cessione dei cespiti a favore di si è perfezionata e quest'ultimo ha la disponibilità Pt_1 dei beni, e che la condizione/evento per potersi procedere alla compensazione del saldo prezzo non si è di fatto realizzata, il compratore è esposto verso il venditore per il pagamento del saldo Pt_1 prezzo.
Trova dunque applicazione il principio di cui all'art. 1183 c.c. secondo cui “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Questo Tribunale ritiene di poter aderire ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente
l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. (Cass. n. 14243 del 8.7.2020).
Nel caso di specie tra la conclusione del contratto (intervenuta a maggio 2020 e data fattura 15.5.20) e la richiesta di pagamento (diffida a mezzo pec del 21.11.2023) è oggettivamente trascorso un congruo lasso di tempo.
Irrilevanti sono le eccezioni sul pagamento dell'opponente riguardanti i problemi di funzionamento dei macchinari e quelle riguardanti i danni arrecati ai macchinari e ai materiali per le infiltrazioni del capannone dove erano collocati. Con riguardo alla prima, risulta confermato anche in sede testimoniale pagina 8 di 10 (si v. teste e che l'impianto non è stato mai messo in funzione e nessuna Tes_3 Tes_4 contestazione è mai stata fatta prima della diffida di pagamento;
peraltro il teste ha dichiarato Tes_5 che i macchinari necessitavano di costanti riparazioni e calibrazioni;
non possono dunque ritenersi provati eventuali malfunzionamenti iniziali che potrebbero in ipotesi incidere sul prezzo.
Con riguardo alla seconda eccezione, connessa ai danni patiti dai macchinari a seguito delle infiltrazioni, la stessa attiene a rapporti con altre parti non interessate dal presente giudizio.
Eventuali doglianze o richieste risarcitorie per gli asseriti danni ai macchinari dovranno essere rivolte verso la proprietaria del capannone, e potranno costituire oggetto di altro e separato giudizio.
Parimenti irrilevanti sono le eccezioni relative alle problematiche causate dall'avvento del posto Pt_2 che è risultato in via testimoniale che la attività di impresa non ha subito arresti, e quella relativa al mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità che sono rimaste sfornite di prova e comunque sarebbe stato onere della parte richiedente ( ) attivarsi in modo Pt_1 diligente per ottenerne il rilascio.
Ciò premesso deve ritenersi legittima la richiesta di pagamento del saldo prezzo di CP_1
CP_ Ritenuto che l'obbligazione di pagamento è stata assunta dalla individuale di UZ di cui lo stesso è responsabile e che successivamente la stessa è venuta a cessare in quanto conferita nella
[...]
(di cui sempre il è Amministratore Unico) la quale è subentrata in tutti i CP_2 Pt_1 rapporti giuridici della ditta individuale con la conseguente assunzione a suo carico dei relativi oneri ed obblighi, la stessa è tenuta a tenere indenne il di qualsivoglia esborso lo stesso sia tenuto a Pt_1 corrispondere a per il titolo azionato. CP_1
Si precisa che , non essendo stato liberato, permane debitore principale. Pt_1
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla in forza del decreto ingiuntivo opposto, in CP_1 assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte del debitore.
Circa l'importo, va detto che l'opponente ha individuato il saldo ancora dovuto nel minor importo di €.
40.818,60 a seguito degli acconti a suo tempo versati e della intervenuta compensazione dell'importo di
€ 2.181,40.
Sul punto si precisa che l'opponente ha prodotto documentazione a comprova dell'importo complessivo compensato che deve essere detratto dal residuo dovuto (si v. docc. 31, 36 e 37).
Ha inoltre riepilogato in modo dettagliato gli importi e le fatture compensate come precisato nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. e riportato anche nelle memorie difensive finali.
Il conteggio dallo stesso operato ha inoltre trovato conferma in sede di istruttoria orale laddove la teste ha confermato la compensazione operata e ha chiarito il dubbio sulla nota di credito 1005 del Tes_1 pagina 9 di 10 19.10.2020 emessa in relazione alla fattura 919/2020.
Deve dunque ritenersi dovuto il residuo importo di €. 40.818,60 a titolo di saldo prezzo, con conseguente condanna al pagamento del detto importo.
Su detto importo maturano interessi al tasso di cui al D. 231/2002 afar data dalla diffida a mezzo pec del 21.11.2023; si ritiene infatti che fino a detto momento le parti abbiano cercato di individuare una soluzione per il pagamento nei termini oggetto di trattative poi non concluse.
Pertanto, alla data del decreto ingiuntivo, 18 maggio 2024 il credito doveva ritenersi esigibile.
Il decreto ingiuntivo 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il 20.05.24 deve pertanto essere revocato e dichiarato inefficace, atteso il pagamento di una sua minima parte.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, visto il minimo accoglimento, vengono compensate nella misura del 10%, e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il 20.05.24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto predetto e lo dichiara inefficace e privo di effetti;
Condanna al pagamento dell'importo di € 40.818,60 in favore di a saldo Parte_1 CP_8 della fattura n. 3 del 15.5.2020, già dedotti gli acconti versati e le compensazioni intervenute fra le parti oltre interessi di cui al D. 231/2002 dal 21.11.2023 al saldo;
Condanna a tenere indenne dalle somme che lo stesso è tenuto a Controparte_2 Parte_1 corrispondere a per il titolo in parola;
CP_1
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta il 90% delle spese di lite, compensato per il residuo 10%, che si liquida (detto 90%) in complessivi € 5.526,00 per compenso professionale, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Pavia, 17 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAPADIA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro p.i. ) con il patrocinio dell'avv. PEROTA PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
p.i ), con il patrocinio dell'avv. PAPADIA SILVIA Controparte_2 P.IVA_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
In via preliminare:
- AUTORIZZARE l'attore opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il terzo e di conseguenza ai sensi dell'art. Controparte_2 CP_3
269 c.p.c., ALTRA UDIENZA per consentire la CHIAMATA IN CAUSA del terzo;
In via preliminare:
- NON CONCEDERE la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 846/24, poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta e/o comunque per incertezza del credito portato dal decreto ingiuntivo e per tutti i motivi indicati nella superiore narrativa.
pagina 1 di 10 - Nella denegata e non creduta ipotesi di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 846/24, disporre idonea cauzione, per tutti i motivi indicati nella superiore narrativa.
Nel merito, in via principale:
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, dep. il
20.05.24, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nella superiore narrativa;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale che precede, RIDURRE la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto n. 846/24 nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa;
Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di
Controparte_1
- DICHIARARE il terzo società a tenere indenne il Sig. , e, Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- CONDANNARE il terzo al pagamento di quanto eventualmente dovuto a Controparte_2
Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI Controparte_1
Nel merito, in principalità:
– Respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, la dispiegata opposizione e in ogni caso tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
– In ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento parziale di all'obbligo di Parte_1 pagamento del corrispettivo per la vendita dei cespiti di cui alla fattura n. 3 del 15.05.2020 di
agli atti, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della società Controparte_4 cessionaria del credito della somma capitale di Euro 41.874,28= , oltre agli interessi CP_1 maturati dal dovuto al saldo effettivo, nella misura determinata dall'art. 5, comma 1 dlgs n. 231/02 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare l'inadempimento parziale di all'obbligo di pagamento del Parte_1 corrispettivo per la vendita dei cespiti di cui alla fattura n. 3 del 15.05.2020 di Controparte_4 agli atti, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della società cessionaria del credito della somma capitale di Euro 40.818,60=, operate le compensazioni di cui ai paragrafi CP_1 pagina 2 di 10 25 e 26 dell'opposizione, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo, nella misura determinata dall'art. 5, comma 1 dlgs n. 231/02 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Estese le predette domande di condanna anche all'intervenuta CDI Italiana, senza liberazione dell'opponente, giusta il richiamo alla terza memoria 171 ter cpc di codesta difesa.
CONCLUSIONI Controparte_2
Nel merito, in via principale:
- REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, dep. il
20.05.24, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto indicate nella narrativa dall'attore opponente;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale che precede, RIDURRE la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto n. 846/24 nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta, ovvero ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito nella misura che verrà accertata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'attore opponente;
Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di
Controparte_1
- DICHIARARE il terzo società a tenere indenne il Sig. , e, Controparte_2 Parte_1 conseguentemente,
- CONDANNARE il terzo al pagamento di quanto eventualmente dovuto a Controparte_2
Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti di CP_1 Pt_1
, titolare della ditta individuale C.D.I. ITALIANA DI ZI CA della somma di euro
[...]
41.874,28, oltre interessi moratori come dal dovuto al saldo, come portata dalla fattura n. 3 del
15.05.2020 di e relativa alla vendita di cespiti ivi indicati Controparte_4 di aver invitato nella sua qualità al pagamento, a mezzo legale, senza risposta, Parte_1 insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il
20.05.24 propone opposizione l'ingiunto deducendo: che in data 11.10.2019 la proponeva la cessione dell'impianto di Controparte_5 produzione per pitture murali, in particolare macchine ed attrezzature, al prezzo della sola IVA e con pagina 3 di 10 l'accordo che la restante parte del prezzo/debito sarebbe stata regolata con la fornitura di prodotti vernicianti a con conseguente compensazione del credito;
CP_4 che le attrezzature e i macchinari oggetto di cessione rimanevano collocate nel capannone della e per la cui occupazione veniva concordato il pagamento di un importo mensile a carico CP_4 della , si precisa che il capannone in questione era di proprietà di terza ditta, Immobiliare Controparte_2
RI srl, i cui soci erano i medesimi della CP_4 che nell'aprile/maggio 2020 seguiva corrispondenza fra le parti per addivenire ad un accordo sul saldo prezzo;
che in data 7.5.20 veniva emessa da la proforma per la vendita dei cespiti aziendali per € CP_4
61.000,00 (€ 50.000,00 + iva) la quale veniva confermata da con la precisazione che il Controparte_2 pagamento dell'iva era a rimessa diretta e il resto da definirsi;
che in data 11.5.20 la chiedeva a il pagamento dell'iva per € 11.000,00 oltre CP_4 Controparte_2 alla richiesta dell'ulteriore importo di € 7.000,00 e che in pari data il accettava tale richiesta e Pt_1 provvedeva al pagamento degli importi richiesti;
che in data 30.7.20 veniva comunicata la cessione di credito da alla società CP_4 CP_1
i cui soci sono i medesimi della cedente;
cessione accettata dalla C.D.I. Italiana di UZ LO;
che l'avvento del Covid unitamente ad altre problematiche burocratiche relative al rilascio delle pratiche comunali per l'inizio della attività hanno bloccato l'iniziativa di collaborazione tra le due aziende e pertanto la stessa non ha avuto inizio;
che peraltro il capannone ove erano collocati i macchinari subiva danni a seguito di infiltrazioni e allagamenti che hanno altresì danneggiato i macchinari stessi;
che in data 20.12.2022 la di cessava in quanto veniva conferita nella CP_2 Parte_1 società di cui è amministratore unico, la quale subentrava a tutti gli effetti alla Controparte_2 Pt_1 precedente ditta e nelle sue posizioni attive e passive;
che ha provveduto a pagare regolarmente il canone per l'occupazione del capannone per Controparte_2
€ 2.000,00 mensili, e così da marzo 2020 a giugno 2024; che nel novembre 2023 sono iniziate le azioni legali da parte della con la richiesta di CP_1 pagamento dell'importo di € 43.000,00 per il saldo prezzo;
che forniva giustificazioni in merito alla mancata sistemazione della partita contabile dovuta Pt_1 alla mancata concretizzazione degli accordi sulla attività mai iniziata e precisava che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire gradualmente con le compensazioni delle forniture, come effettivamente è in parte avvenuto e indicando le fatture compensate;
che a seguito della eccepita parziale compensazione il credito vantato da per il saldo CP_1 prezzo dei cespiti, si riduceva al minor importo di € 40.818,60, somma che non corrisponde a quella pagina 4 di 10 richiesta in via monitoria;
che non è contestata la debenza del debito, per come dallo stesso indicato nel minor importo, ma vi è contestazione sulla richiesta di pagamento immediato in una unica soluzione dell'intero importo in quanto contrario agli accordi presi;
che è suo interesse chiamare in causa la società subentrata alla ditta individuale Controparte_2 per essere da questa tenuta indenne da qualunque somma fosse tenuto obbligato a corrispondere alla
CP_1 eccepisce poi il difetto di rappresentanza senza potere in capo ai soci di che hanno speso CP_4 indebitamente il nome della società per raggiungere l'accordo commerciale quando la società era già in liquidazione e tali poteri erano di spettanza del liquidatore nominato.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Deduce che: controparte ha riconosciuto il debito a suo carico seppur nel minor importo come dallo stesso quantificato di € 40.818,60, e che rimane a suo carico l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto giuridico sottostante;
la cessione dei cespiti è avvenuta regolarmente e si è perfezionata, tanto è vero che ha CP_4 emesso regolare fattura che è stata registrata nella sua contabilità ed è stata correttamente recepita dall'acquirente; che non è stato raggiunto in concreto alcun accordo sul pagamento in compensazione per il pagamento della cessione dei cespiti;
precisa infatti che al momento della cessione, la messa in funzione, la produzione e la eventuale fornitura di pitture con cui poter operare una possibile compensazione erano circostanze del tutto eventuali;
il rapporto tra e la proprietà del capannone, Immobiliare RI, e le loro problematiche non Pt_1 attengono al presente giudizio e sono pertanto inconferenti;
rileva che si è perfezionato il contratto di compravendita dei cespiti come indicati nella fattura azionata in via monitoria, dietro il pagamento di un corrispettivo non contestato e con modalità di pagamento da definirsi;
modalità che in seguito non sono state definite;
con riferimento alla esigibilità del credito, in assenza di un termine per il pagamento rileva che vale la regola generale secondo cui, se non è stato determinato il tempo in cui la prestazione deve essere seguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Insta inoltre per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione e, in subordine, per la concessione della provvisoria esecutorietà parziale limitatamente al solo minor importo riconosciuto e pagina 5 di 10 non contestato.
Si costituiva altresì, con intervento volontario, la facendo proprie le argomentazioni e Controparte_2 le domande dell'opponente e chiedendo in subordine, in evento di condanna di , di tenerlo Pt_1 manlevato e indenne da quanto eventualmente dovuto a CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto e non autorizzata la chiamata di terzo, escussi i testi indotti e disposti gli l'interpelli ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 41.874,28, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al mancato pagamento della fattura n. 3 del 15.5.2020 avente ad oggetto i cespiti ivi specificati, ed in particolare i macchinari per la produzione di pitture murali ceduti dalla alla ditta CP_4 individuale C.D.I Italiana di UZ LO.
E' pacifico e non contestato che le parti, nel maggio 2020, hanno formalizzato contratto di compravendita dell'impianto di produzione di pitture murali da alla C.D.I. Italiana di CP_4
UZ LO per il prezzo indicato nella fattura n. 3 del 15.5.2020; che ha versato acconti Pt_1 per 11.000,00 a titolo di iva ed €. 7.000,00;
è pacifica altresì la cessione del credito intervenuta tra e così come pure il CP_4 CP_6 subentro della ditta nelle posizioni attive e passive della ditta personale C.D.I. Italiana Controparte_2 di UZ LO con l'assunzione a proprio carico dei relativi oneri e con subentro in tutti i contratti e i rapporti in essere. pagina 6 di 10 Parte opponente ha peraltro riconosciuto il credito azionato da seppure nel minor importo CP_1 dallo stesso quantificato in €. 40.818,60.
Avverso la suddetta fattura azionata in via monitoria i motivi di opposizione sono i seguenti:
- La inesigibilità del credito in quanto vi erano accordi fra le parti sulla modalità di pagamento del saldo prezzo che avrebbe dovuto avvenire a mezzo compensazione con gli ordini di acquisto materiale provenienti da poi Cromatica a C.D.I. Italiana di UZ LO, ordini CP_4 avvenuti in minima parte e poi cessati;
- Il progetto di collaborazione commerciale tra le due aziende e la messa in funzione dell'impianto acquistato non hanno potuto realizzarsi per fatti non imputabili a , in Pt_1 particolare per i danni che i macchinari e i prodotti hanno subito a seguito delle infiltrazioni presso il capannone dove tali macchinari erano collocati, per il mancato rilascio delle debite autorizzazioni delle autorità competenti e da ultimo per lavori di ristrutturazione del capannone che non consentivano di fornire la potenza elettrica necessaria per sostenere la sua messa in funzione;
- A comprova degli accordi sul saldo prezzo con compensazione, l'opponente rileva che la compensazione era operante sin dal 2020 mediante compensazione al 50% (quindi le fatture emesse venivano pagate da per il 50% con RI.BA. e il restante 50% veniva CP_1 compensato col credito maturato per l'acquisto del macchinario). L'opponente precisa che gli importi compensati ammontano ad €. 2.181,40 come da riepilogo esposto nella memoria 171ter
n. 1 cpc. La compensazione è stata applicata negli anni 2020 e 2021, mai prima ci sono state contestazioni, solo a partire dal 2022.
Dall'esame della documentazione, confermata anche in sede di istruttoria orale, emerge che tra le parti vi sono state trattative per la determinazione del saldo prezzo dovuto per la cessione dei cespiti e che tali trattative prevedevano una compensazione con i futuri ordinativi di materiale provenienti da
Chromcolor/Cromatica verso . Controparte_2
Dai documenti prodotti (v. docc. 3, 6, 7, 8, 9, 24, 32) si rileva che vi sono state concrete trattative per la determinazione delle modalità di pagamento del saldo prezzo e che tali modalità si determinavano nella compensazione tra la fattura di saldo prezzo e le fatture per le forniture di materiale richieste da
Tale modalità è stata confermata anche in sede di istruttoria orale: la teste ha CP_4 Tes_1 riferito che “avevamo richiesto di specificare le modalità di pagamento che non era pagamento diretto rimessa fattura, ma la restante parte era da concordarsi a posteriori”, e ancora afferma che, a domanda sul capitolo 25 di parte opponente “confermo il capitolo, vi sono state telefonate, anche il fatto del 50%, noi emettevamo le fatture con descrizione 50 % RiBA e 50% con compensazione;
non si
è mai detto il contrario di quanto al capitolo. aveva parlato di questo accordo sulla Pt_1 pagina 7 di 10 compensazione, cioè della tipologia di pagamento delle fatture di , ne ha parlato con me;
CP_1 noi abbiamo iniziato ad emettere fatture con questa modalità di pagamento;
io ho parlato telefonicamente con loro, anche con la loro impiegata per le compensazioni€ e anche per Tes_2 scegliere il momento per compensare le fatture emesse. Non si parlava dei 43000 ma delle fatture emesse che andavano a compensare”.
Risulta poi che la collaborazione tra le due ditte non si è concretizzata.
Nel caso di specie, può ritenersi che le parti abbiano dunque condizionato il pagamento al verificarsi di un evento futuro senza indicare il termine per il suo avveramento;
e risulta inoltre il mancato avveramento dell'evento (difatti la messa in funzione dell'impianto e le richieste di forniture di materiale da parte di le cui fatture sarebbero state compensate con il saldo prezzo dei CP_4 macchinari, non si sono verificate).
Posto che la cessione dei cespiti a favore di si è perfezionata e quest'ultimo ha la disponibilità Pt_1 dei beni, e che la condizione/evento per potersi procedere alla compensazione del saldo prezzo non si è di fatto realizzata, il compratore è esposto verso il venditore per il pagamento del saldo Pt_1 prezzo.
Trova dunque applicazione il principio di cui all'art. 1183 c.c. secondo cui “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Questo Tribunale ritiene di poter aderire ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente
l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. (Cass. n. 14243 del 8.7.2020).
Nel caso di specie tra la conclusione del contratto (intervenuta a maggio 2020 e data fattura 15.5.20) e la richiesta di pagamento (diffida a mezzo pec del 21.11.2023) è oggettivamente trascorso un congruo lasso di tempo.
Irrilevanti sono le eccezioni sul pagamento dell'opponente riguardanti i problemi di funzionamento dei macchinari e quelle riguardanti i danni arrecati ai macchinari e ai materiali per le infiltrazioni del capannone dove erano collocati. Con riguardo alla prima, risulta confermato anche in sede testimoniale pagina 8 di 10 (si v. teste e che l'impianto non è stato mai messo in funzione e nessuna Tes_3 Tes_4 contestazione è mai stata fatta prima della diffida di pagamento;
peraltro il teste ha dichiarato Tes_5 che i macchinari necessitavano di costanti riparazioni e calibrazioni;
non possono dunque ritenersi provati eventuali malfunzionamenti iniziali che potrebbero in ipotesi incidere sul prezzo.
Con riguardo alla seconda eccezione, connessa ai danni patiti dai macchinari a seguito delle infiltrazioni, la stessa attiene a rapporti con altre parti non interessate dal presente giudizio.
Eventuali doglianze o richieste risarcitorie per gli asseriti danni ai macchinari dovranno essere rivolte verso la proprietaria del capannone, e potranno costituire oggetto di altro e separato giudizio.
Parimenti irrilevanti sono le eccezioni relative alle problematiche causate dall'avvento del posto Pt_2 che è risultato in via testimoniale che la attività di impresa non ha subito arresti, e quella relativa al mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità che sono rimaste sfornite di prova e comunque sarebbe stato onere della parte richiedente ( ) attivarsi in modo Pt_1 diligente per ottenerne il rilascio.
Ciò premesso deve ritenersi legittima la richiesta di pagamento del saldo prezzo di CP_1
CP_ Ritenuto che l'obbligazione di pagamento è stata assunta dalla individuale di UZ di cui lo stesso è responsabile e che successivamente la stessa è venuta a cessare in quanto conferita nella
[...]
(di cui sempre il è Amministratore Unico) la quale è subentrata in tutti i CP_2 Pt_1 rapporti giuridici della ditta individuale con la conseguente assunzione a suo carico dei relativi oneri ed obblighi, la stessa è tenuta a tenere indenne il di qualsivoglia esborso lo stesso sia tenuto a Pt_1 corrispondere a per il titolo azionato. CP_1
Si precisa che , non essendo stato liberato, permane debitore principale. Pt_1
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla in forza del decreto ingiuntivo opposto, in CP_1 assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte del debitore.
Circa l'importo, va detto che l'opponente ha individuato il saldo ancora dovuto nel minor importo di €.
40.818,60 a seguito degli acconti a suo tempo versati e della intervenuta compensazione dell'importo di
€ 2.181,40.
Sul punto si precisa che l'opponente ha prodotto documentazione a comprova dell'importo complessivo compensato che deve essere detratto dal residuo dovuto (si v. docc. 31, 36 e 37).
Ha inoltre riepilogato in modo dettagliato gli importi e le fatture compensate come precisato nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. e riportato anche nelle memorie difensive finali.
Il conteggio dallo stesso operato ha inoltre trovato conferma in sede di istruttoria orale laddove la teste ha confermato la compensazione operata e ha chiarito il dubbio sulla nota di credito 1005 del Tes_1 pagina 9 di 10 19.10.2020 emessa in relazione alla fattura 919/2020.
Deve dunque ritenersi dovuto il residuo importo di €. 40.818,60 a titolo di saldo prezzo, con conseguente condanna al pagamento del detto importo.
Su detto importo maturano interessi al tasso di cui al D. 231/2002 afar data dalla diffida a mezzo pec del 21.11.2023; si ritiene infatti che fino a detto momento le parti abbiano cercato di individuare una soluzione per il pagamento nei termini oggetto di trattative poi non concluse.
Pertanto, alla data del decreto ingiuntivo, 18 maggio 2024 il credito doveva ritenersi esigibile.
Il decreto ingiuntivo 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il 20.05.24 deve pertanto essere revocato e dichiarato inefficace, atteso il pagamento di una sua minima parte.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, visto il minimo accoglimento, vengono compensate nella misura del 10%, e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 846/24, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 18.05.24, depositato il 20.05.24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto predetto e lo dichiara inefficace e privo di effetti;
Condanna al pagamento dell'importo di € 40.818,60 in favore di a saldo Parte_1 CP_8 della fattura n. 3 del 15.5.2020, già dedotti gli acconti versati e le compensazioni intervenute fra le parti oltre interessi di cui al D. 231/2002 dal 21.11.2023 al saldo;
Condanna a tenere indenne dalle somme che lo stesso è tenuto a Controparte_2 Parte_1 corrispondere a per il titolo in parola;
CP_1
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta il 90% delle spese di lite, compensato per il residuo 10%, che si liquida (detto 90%) in complessivi € 5.526,00 per compenso professionale, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Pavia, 17 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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