Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 3482/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 15/03/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VESENTINI BARBARA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1.) I coniugi vivranno separati con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno con obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali
1
2.) L'abitazione coniugale sita in Colognola ai Colli (Vr), via XXIV Maggio n. 22/4, di proprietà esclusiva del sig. , viene allo stesso assegnata unitamente Parte_1
a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti. La sig.ra potrà rimanere nell'abitazione Pt_2
coniugale finchè non potrà trasferirsi in una nuova abitazione che ha già identificato e per il cui acquisto si è attivata ponendo in essere i necessari propedeutici adempimenti.
I coniugi concordano che tutte le spese riconducibili alla conduzione in comune dell'abitazione coniugale (utenze, tassa rifiuti ecc,) saranno a loro carico in egual misura fino al momento di permanenza di entrambi nella stessa.
3.) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nel rispetto dei principi previsti ed imposti dalla L. 54/06. In accoglimento della volontà espressa dalla figlia i genitori concordemente stabiliscono di attuare una gestione alternata dell'affidamento condiviso della figlia in modo tale che la stessa trascorra una settimana presso Per_1
l'abitazione della madre ed una settimana presso quella del padre, ferma la sua formale residenza presso l'abitazione del padre. Considerata l'età di e il sereno Per_1 clima che ha caratterizzato l'interruzione del rapporto coniugale le parti ritengono inopportuno regolamentare la gestione dei periodi di vacanze estive e delle festività, ritenendo di potersi liberamente gestire nel rispetto degli impegni e volontà di Per_1
accogliendo le decisioni e volontà della stessa sul punto.Il figlio , maggiorenne Per_2
ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
4.) Considerata la gestione alternata dell'affidamento condiviso della figlia i Per_1
coniugi concordano di ritenere inopportuna la previsione di reciproci contributi per il suo mantenimento con la conseguenza che ognuno garantirà alla figlia quanto necessario per il suo mantenimento durante la permanenza presso di sé.
Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio , Pt_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di natura straordinaria relative ad entrambi i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno, spese in relazione alle quali i coniugi prendono atto del contenuto del Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e concordano sin da ora sulla suddivisione in parti uguali delle spese universitarie sia di che di nel caso in cui quest'ultima intendesse proseguire gli studi. Per_2 Per_1
2 I genitori prestano sin da ora il consenso alla spesa per il rilascio della patente cat. A per con suddivisione in parti uguali della relativa spesa. La spesa per l'acquisto Per_1
di una moto o scooter per deve intendersi a carico esclusivo del sig. Per_1 Pt_1
5.) I coniugi, nell'ambito del riassetto patrimoniale e della regolamentazione economica della famiglia, considerato l'apporto economico della sig.ra nelle Pt_2 spese relative all'abitazione coniugale e alla vita familiare, concordano che il sig.
corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 50.000,00 Parte_1 Parte_2
(cinquantamila/00), importo che verrà corrisposto in rate mensili di € 500.00
(cinquecento/00) a decorrere dal mese successivo al trasferimento della sig.ra Pt_2 nella nuova abitazione. Nell'ipotesi in cui, per favorevoli circostanze sopravvenute, il sig. si trovasse nella possibilità di corrispondere il residuo dovuto in unica Pt_1 soluzione l'importo residuo dovuto verrà corrisposto in unica soluzione non rappresentando la corresponsione rateale mensile modalità inderogabile di restituzione dell'importo sopra determinato.
6.) Le parti concordano che entrambi i figli dovranno intendersi fiscalmente a carico della sig.ra che conseguentemente beneficerà integralmente ed Parte_2
esclusivamente dell'assegno unico erogato dall'Inps e delle detrazioni/deduzioni legalmente previste, fatto salvo diverso futuro accordo delle parti raggiunto in seguito a valutata diversa opportunità.
7.) I coniugi dichiarano di aver regolato e definito in tale sede ogni ragione di debito credito reciproco, dichiarando di nulla avere a pretendere reciprocamente l'un o a dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, precisando che con le loro sostanze, la loro capacità di lavoro e la loro redditività possono ritenersi economicamente autosufficienti e in grado di godere di un tenore di vita analogo a quello fruito durante la convivenza
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di una figlia minorenne nata il Persona_3
14.12.2008) e di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, alla data del deposito del ricorso.
3 Le parti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.04.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia minore La decisione appare corretta da quanto Per_1
emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) compensa le spese di lite;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona
(atto n. 187, Parte II, Serie A, anno 2004) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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