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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
21.3.2025, sostituita con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1171/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, in via Cocco Ortu n. 24, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis n. 25, presso lo studio C.F._1 degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale prodotta a corredo del ricorso introduttivo del giudizio
parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia alla CP_1 colonna vertebrale da lui lamentata (protrusioni discali multiple con sofferenza pluriradicolare L5-S1 e
C5-C6 bilaterale), per la quale in data 22.02.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa.
L'attore avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale non ha dato riscontro positivo.
Parte attrice ha inoltre precisato di essere già percettrice di indennizzo per un danno biologico CP_1 complessivo del 6%, riconosciuto dall'Istituto con provvedimento del 24.11.2020 (pratica amministrativa n° 517550242 del 17/09/2019).
A fondamento della domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato come autista di mezzi pesanti, con mansioni di consegna a domicilio, carico e scarico delle merci (ad esempio bibite, bobine industriali, elettrodomestici, collettame carta prisma per tipografia, ecc.) dal 1.11.1981 al 29.8.2020.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che a suo dire lo avrebbero costretto a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi, il ricorrente ha lamentato l'insorgenza della suddetta patologia alla colonna, di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, e in particolare contestando l'espletamento delle mansioni descritte nel ricorso, l'adibizione dell'attore, in modo non occasionale, a lavorazioni che abbiano comportato movimenti ripetuti e/o prolungati del busto ovvero a posture incongrue implicanti una sollecitazione abnorme dei distretti vertebrali lombo-sacrali, nonché la durata e l'intensità dell'esposizione a rischio specifico da sovraccarico biomeccanico dei distretti vertebrali interessati.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi ex colleghi di lavoro ( Testimone_1 Tes_2
), ha consentito di appurare che il medesimo ha svolto:
[...]
- attività tipiche di cantiere presso la dal 1979 fino agli inizi degli anni Parte_2
pagina 2 di 4 '80, quali ad esempio movimentazione sacchi di materiali e strumenti dell'edilizia (cemento dal peso di 50 kg, mattoni, mattonelle, ponteggi), intonacatura, costruzione di muri, posa in opera di scarichi fognari etc;
- attività di autista dal 2006/07 fino al 2019 circa, quale addetto alla guida di mezzi pesanti e con il compito di agganciare i container contenenti merci in classe ADR e di aprire quattro valvole di metallo per liberare il container.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione in data
22.2.2021 della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da “patologia vertebrale con CP_1 deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi episodici, assenza di disturbi motori con quadro diagnostico strumentale di protrusione discale lombare L5/S1” e, a suo giudizio, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto un ruolo concausale nell'insorgenza della suddetta malattia tabellata.
Il CTU ha precisato infatti che “il momento professionale potrebbe mostrarsi in veste di semplice concausa ma è stata una concausa valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi”.
In ragione di ciò, ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 8% (codice di patologia di riferimento 213). CP_1
Alle malattie professionali il consulente ha associato un danno biologico complessivo, tenute in considerazione le preesistenze già riconosciute (6% per Cicatrici della mano sin;
Deficit della flessione del 3° 4° e 5° dito mano sinistra;
Esiti di frattura del 5° metacarpo sin.), valutato nella misura del 13
%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 13%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in suo favore per i medesimi titoli, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 22.2.2021 (121° giorno successivo alla damanda).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1
pagina 3 di 4 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa), con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 13 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 22.2.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 6.10.2025.
Il giudice
RD AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
21.3.2025, sostituita con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1171/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, in via Cocco Ortu n. 24, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis n. 25, presso lo studio C.F._1 degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale prodotta a corredo del ricorso introduttivo del giudizio
parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia alla CP_1 colonna vertebrale da lui lamentata (protrusioni discali multiple con sofferenza pluriradicolare L5-S1 e
C5-C6 bilaterale), per la quale in data 22.02.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa.
L'attore avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale non ha dato riscontro positivo.
Parte attrice ha inoltre precisato di essere già percettrice di indennizzo per un danno biologico CP_1 complessivo del 6%, riconosciuto dall'Istituto con provvedimento del 24.11.2020 (pratica amministrativa n° 517550242 del 17/09/2019).
A fondamento della domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato come autista di mezzi pesanti, con mansioni di consegna a domicilio, carico e scarico delle merci (ad esempio bibite, bobine industriali, elettrodomestici, collettame carta prisma per tipografia, ecc.) dal 1.11.1981 al 29.8.2020.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che a suo dire lo avrebbero costretto a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi, il ricorrente ha lamentato l'insorgenza della suddetta patologia alla colonna, di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, e in particolare contestando l'espletamento delle mansioni descritte nel ricorso, l'adibizione dell'attore, in modo non occasionale, a lavorazioni che abbiano comportato movimenti ripetuti e/o prolungati del busto ovvero a posture incongrue implicanti una sollecitazione abnorme dei distretti vertebrali lombo-sacrali, nonché la durata e l'intensità dell'esposizione a rischio specifico da sovraccarico biomeccanico dei distretti vertebrali interessati.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi ex colleghi di lavoro ( Testimone_1 Tes_2
), ha consentito di appurare che il medesimo ha svolto:
[...]
- attività tipiche di cantiere presso la dal 1979 fino agli inizi degli anni Parte_2
pagina 2 di 4 '80, quali ad esempio movimentazione sacchi di materiali e strumenti dell'edilizia (cemento dal peso di 50 kg, mattoni, mattonelle, ponteggi), intonacatura, costruzione di muri, posa in opera di scarichi fognari etc;
- attività di autista dal 2006/07 fino al 2019 circa, quale addetto alla guida di mezzi pesanti e con il compito di agganciare i container contenenti merci in classe ADR e di aprire quattro valvole di metallo per liberare il container.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione in data
22.2.2021 della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da “patologia vertebrale con CP_1 deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi episodici, assenza di disturbi motori con quadro diagnostico strumentale di protrusione discale lombare L5/S1” e, a suo giudizio, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto un ruolo concausale nell'insorgenza della suddetta malattia tabellata.
Il CTU ha precisato infatti che “il momento professionale potrebbe mostrarsi in veste di semplice concausa ma è stata una concausa valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi”.
In ragione di ciò, ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 8% (codice di patologia di riferimento 213). CP_1
Alle malattie professionali il consulente ha associato un danno biologico complessivo, tenute in considerazione le preesistenze già riconosciute (6% per Cicatrici della mano sin;
Deficit della flessione del 3° 4° e 5° dito mano sinistra;
Esiti di frattura del 5° metacarpo sin.), valutato nella misura del 13
%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 13%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in suo favore per i medesimi titoli, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 22.2.2021 (121° giorno successivo alla damanda).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1
pagina 3 di 4 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa), con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 13 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 22.2.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 6.10.2025.
Il giudice
RD AR
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