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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Pres. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore
dott. Antonio Contini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3090/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALLEGRETTI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OFFICI,
12 06123 PERUGIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa è stata proposta dalla signora contro la Parte_1 Controparte_1
per ottenere – ai sensi della legge n. 117/1988 - il risarcimento dei danni derivanti
[...] dall'attività giudiziaria.
I danni sarebbero stati prodotti dal comportamento del giudice assegnatario di una causa civile introdotta dalla stessa signora davanti al Tribunale civile di Frosinone, per l'appello di una Pt_1
sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Ferentino su un ricorso contro le sanzioni amministrative per una contravvenzione in materia di circolazione stradale.
Nella presente causa di risarcimento danni si è costituita, resistendo alla domanda, l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di questo distretto. Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e presentato le memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Successivamente, su istanza della parte attrice, la causa è stata discussa oralmente davanti al Collegio alla udienza del 23/5/2025.
2. Conviene riepilogare l'andamento dei fatti, come esposti dall'attrice.
2.1. La causa di appello proposta davanti al Tribunale di Frosinone si è estinta per inattività delle parti, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
In particolare, in quella causa risulta verbalizzata l'assenza di entrambe le parti alla udienza del 15 dicembre 2015, poi (dopo una udienza tenuta regolarmente con la presenza delle parti del 19/2/2016) di nuovo a quella del 27 maggio 2016 e infine a quella del 31 maggio 2016. Risultando quest'ultima la seconda udienza consecutiva andata deserta, la causa è stata cancellata dal ruolo e ciò ha comportato l'estinzione del processo. Ne è derivato il passaggio in giudicato della sentenza che era stata appellata.
2.2. La parte che in quel processo era appellante espone che il passaggio in giudicato si risolve in un danno rilevante nei suoi confronti e che peraltro tale danno è stato prodotto con dolo o colpa grave dal magistrato del Tribunale di Frosinone.
pagina 3 di 7 In proposito l'attuale attrice sostiene che i verbali delle udienze del 15 dicembre 2015 e del 27 maggio
2016 sono viziati da falso ideologico – con rilevanza anche penale - nella parte in cui vi si legge che nessuna delle parti era comparsa.
Riconosce che il proprio difensore – lo stesso che ora la rappresenta nel presente giudizio – non era presente né rappresentato, ma sostiene che il difensore della controparte era invece presente e che falsamente nel verbale si è dato atto della sua assenza, con la conseguente applicazione dell'art. 181 e dell'art. 309 c.p.c..
2.3. Quanto all'udienza del 31 maggio 2016 – all'esito della quale la causa è stata cancellata dal ruolo a motivo della constatata assenza di tutte le parti – l'attrice espone che il rinvio disposto alla udienza del precedente 27 maggio era stato comunicato al suo difensore solo nello stesso giorno 31 maggio, circa
40 minuti prima dell'orario di apertura dell'udienza.
La straordinaria brevità del preavviso – aggravata anche da altre circostanze, come il fatto che il rinvio era stato disposto da un venerdì al martedì successivo, e che il ruolo delle cause affisso alla porta dell'udienza del 31 maggio non menzionava quella di cui si discute - aveva reso impossibile al difensore stesso partecipare all'udienza.
2.4. Da qui la domanda di risarcimento del danno prodotto dall'attività del giudice assegnatario della causa di appello promosso davanti al Tribunale di Frosinone.
3. Procedendosi ora alla decisione della controversia, appare prioritaria rispetto ad ogni altra la questione dell'ammissibilità dell'azione con riferimento al disposto dell'art. 4, comma 2, della legge n.
117/1988, a norma del quale “l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti (...)” .
3.1. A questo proposito si osserva che l'effetto dannoso lamentato dall'attrice appare cagionato, in modo diretto, solo dal provvedimento di cancellazione dalla causa dal ruolo, disposto all'udienza del 31 maggio 2016.
Nessun effetto dannoso è derivato dall'episodio del 15 dicembre 2015 (all'udienza successiva, alla quale la causa era stata rinviata, il difensore dell'attrice ha regolarmente preso parte) e neppure pagina 4 di 7 dall'episodio del 27 maggio 2016, al quale è stato disposto un rinvio in dichiarata applicazione dell'art. 309 c.p.c..
Riguardo ai due verbali che l'attrice sostiene essere falsi, peraltro, appare dirimente osservare che non risulta essere stata proposta querela di falso civile ex art. 221 c.p.c. e, comunque, non vi è prova di alcun illecito da parte del giudice, oltre che di un danno derivante non tanto dall'iter processuale ma dall'aver visto attestare circostanze non veritiere.
Innanzitutto non vi è prova che la controparte dell'odierna attrice si sia effettivamente presentata dinnanzi al giudice all'udienza del 15/12/2015. Non si può escludere, infatti, come sostenuto dall'Avvocatura che il verbale cartaceo, già presente all'interno del fascicolo messo a disposizione delle parti durante l'udienza, sia stato precompilato sì dall'avvocato, ma poi non si è presentato al giudice quando la causa è stata chiamata per l'udienza. Tale andamento dei fatti appare confermata dalla diversa grafia usata per la parte del verbale - barrata in funzione di cancellatura - in cui si dava atto della presenza dell'avvocato del e quella vergata dal verbalizzante (ossia il Controparte_2
giudice Gemma Carlomusto. Ma è dirimente osservare che il giudice in udienza dà atto della comparizione processuale dei procuratori legali delle parti, e non di una mera presenza fisica degli stessi. Il giudice verifica che vi sia un avvocato – legittimato a rappresentare la parte – intenzionato ed interessato a partecipare all'udienza. Così come è necessaria una formale costituzione in giudizio per poter contraddire, così è necessaria una inequivocabile volontà di partecipare all'udienza perché vi sia una comparizione in senso stretto. Il verbale de quo attesta senz'altro che nessun procuratore alle liti ha inteso comparire processualmente all'udienza e ciò non significa necessariamente che uno o più dei difensori fosse presente, più o meno nella consapevolezza del giudice.
3.2. Ad ogni modo, nessun danno morale per l'attrice potrebbe comunque derivarne: è incontroverso che il proprio difensore non fosse presente – né processualmente né fisicamente – ed un rinvio dell'udienza era senz'altro convergente con gli interessi della stessa, la quale pur avendo introdotto la causa con l'assenza non ha dimostrato l'interesse alla sua coltivazione e ha comunque avuto una possibilità di contraddittorio ad un'udienza successiva.
pagina 5 di 7 In effetti, il mero rinvio ad altra udienza, in dichiarata applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., non produce di per sé alcun danno alla parte occasionalmente assente, ancorché, in ipotesi, mancassero i presupposti per l'applicazione di quelle norme.
La parte che trascura di presentarsi ad una udienza si sottopone all'eventualità che a sua insaputa e senza il suo contraddittorio vengano compiuti, dalla controparte o dal giudice, atti che comportino un pregiudizio a suo danno. L'esito meno pregiudizievole – in quanto non dà luogo ad alcun “fatto compiuto”, né a preclusioni processuali a carico dell'assente, ecc. - è il rinvio semplice ad altra udienza in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., sempre che quella parte abbia poi l'accortezza di presentarsi alla nuova udienza.
3.3. Proprio per questo, tuttavia, l'art. 181 richiede che del rinvio disposto in tali circostanze venga data comunicazione alla parte assente. In questo contesto la comunicazione svolge una funzione essenziale.
Ne consegue che se il rinvio non è stato comunicato, l'udienza non può essere tenuta ed è nulla se viene tenuta in assenza della parte alla quale era dovuta la comunicazione.
Equivale alla mancata comunicazione il fatto che la comunicazione sia stata bensì effettuata ma con modalità tali da renderla inidonea allo scopo voluto dalla legge ed è dunque nulla (art. 156, secondo comma, c.p.c.).
Nel caso in esame, secondo quanto prospetta la parte attrice si sarebbe verificata proprio questa situazione con il rinvio disposto all'udienza del 27 maggio 2016: la comunicazione del rinvio è stata trasmessa con un anticipo di soli quaranta minuti rispetto all'orario di inizio dell'udienza; non vi è prova che il destinatario ne abbia avuto immediata cognizione e comunque non era in grado di fare quanto occorreva per cautelarsi.
3.4. Appare dunque sostenibile la tesi che quella comunicazione vada considerata nulla in base al principio di cui all'art. 156, secondo comma, in quanto – per ragioni di tempo – non era idonea al raggiungimento dello scopo, cioè quello di far conoscere alla parte la data della nuova udienza in tempo utile per potervi comparire. E, di conseguenza, sarebbero nulle l'udienza tenuta il 31 maggio in assenza delle parti, e l'ordinanza di estinzione e cancellazione dal ruolo.
pagina 6 di 7 4. Ma se questo è vero, ne consegue che l'atto che ha definito il giudizio di appello, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, era suscettibile di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., per nullità del procedimento.
Non è compito di questo Collegio pronunciarsi sulla fondatezza di quell'ipotetico ricorso per
Cassazione. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, è sufficiente constatare che quel ricorso era proponibile.
5. Conclusivamente, l'azione di risarcimento proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile in applicazione della legge n. 117/1988, art. 4, comma 2, non essendo stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione per il provvedimento che si assume dannoso.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 3090 /2018 così decide:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2000,00 per compensi,
[...]
oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 23/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani Pres. Andrea Ausili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Pres. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore
dott. Antonio Contini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3090/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALLEGRETTI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OFFICI,
12 06123 PERUGIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa è stata proposta dalla signora contro la Parte_1 Controparte_1
per ottenere – ai sensi della legge n. 117/1988 - il risarcimento dei danni derivanti
[...] dall'attività giudiziaria.
I danni sarebbero stati prodotti dal comportamento del giudice assegnatario di una causa civile introdotta dalla stessa signora davanti al Tribunale civile di Frosinone, per l'appello di una Pt_1
sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Ferentino su un ricorso contro le sanzioni amministrative per una contravvenzione in materia di circolazione stradale.
Nella presente causa di risarcimento danni si è costituita, resistendo alla domanda, l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di questo distretto. Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e presentato le memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Successivamente, su istanza della parte attrice, la causa è stata discussa oralmente davanti al Collegio alla udienza del 23/5/2025.
2. Conviene riepilogare l'andamento dei fatti, come esposti dall'attrice.
2.1. La causa di appello proposta davanti al Tribunale di Frosinone si è estinta per inattività delle parti, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
In particolare, in quella causa risulta verbalizzata l'assenza di entrambe le parti alla udienza del 15 dicembre 2015, poi (dopo una udienza tenuta regolarmente con la presenza delle parti del 19/2/2016) di nuovo a quella del 27 maggio 2016 e infine a quella del 31 maggio 2016. Risultando quest'ultima la seconda udienza consecutiva andata deserta, la causa è stata cancellata dal ruolo e ciò ha comportato l'estinzione del processo. Ne è derivato il passaggio in giudicato della sentenza che era stata appellata.
2.2. La parte che in quel processo era appellante espone che il passaggio in giudicato si risolve in un danno rilevante nei suoi confronti e che peraltro tale danno è stato prodotto con dolo o colpa grave dal magistrato del Tribunale di Frosinone.
pagina 3 di 7 In proposito l'attuale attrice sostiene che i verbali delle udienze del 15 dicembre 2015 e del 27 maggio
2016 sono viziati da falso ideologico – con rilevanza anche penale - nella parte in cui vi si legge che nessuna delle parti era comparsa.
Riconosce che il proprio difensore – lo stesso che ora la rappresenta nel presente giudizio – non era presente né rappresentato, ma sostiene che il difensore della controparte era invece presente e che falsamente nel verbale si è dato atto della sua assenza, con la conseguente applicazione dell'art. 181 e dell'art. 309 c.p.c..
2.3. Quanto all'udienza del 31 maggio 2016 – all'esito della quale la causa è stata cancellata dal ruolo a motivo della constatata assenza di tutte le parti – l'attrice espone che il rinvio disposto alla udienza del precedente 27 maggio era stato comunicato al suo difensore solo nello stesso giorno 31 maggio, circa
40 minuti prima dell'orario di apertura dell'udienza.
La straordinaria brevità del preavviso – aggravata anche da altre circostanze, come il fatto che il rinvio era stato disposto da un venerdì al martedì successivo, e che il ruolo delle cause affisso alla porta dell'udienza del 31 maggio non menzionava quella di cui si discute - aveva reso impossibile al difensore stesso partecipare all'udienza.
2.4. Da qui la domanda di risarcimento del danno prodotto dall'attività del giudice assegnatario della causa di appello promosso davanti al Tribunale di Frosinone.
3. Procedendosi ora alla decisione della controversia, appare prioritaria rispetto ad ogni altra la questione dell'ammissibilità dell'azione con riferimento al disposto dell'art. 4, comma 2, della legge n.
117/1988, a norma del quale “l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti (...)” .
3.1. A questo proposito si osserva che l'effetto dannoso lamentato dall'attrice appare cagionato, in modo diretto, solo dal provvedimento di cancellazione dalla causa dal ruolo, disposto all'udienza del 31 maggio 2016.
Nessun effetto dannoso è derivato dall'episodio del 15 dicembre 2015 (all'udienza successiva, alla quale la causa era stata rinviata, il difensore dell'attrice ha regolarmente preso parte) e neppure pagina 4 di 7 dall'episodio del 27 maggio 2016, al quale è stato disposto un rinvio in dichiarata applicazione dell'art. 309 c.p.c..
Riguardo ai due verbali che l'attrice sostiene essere falsi, peraltro, appare dirimente osservare che non risulta essere stata proposta querela di falso civile ex art. 221 c.p.c. e, comunque, non vi è prova di alcun illecito da parte del giudice, oltre che di un danno derivante non tanto dall'iter processuale ma dall'aver visto attestare circostanze non veritiere.
Innanzitutto non vi è prova che la controparte dell'odierna attrice si sia effettivamente presentata dinnanzi al giudice all'udienza del 15/12/2015. Non si può escludere, infatti, come sostenuto dall'Avvocatura che il verbale cartaceo, già presente all'interno del fascicolo messo a disposizione delle parti durante l'udienza, sia stato precompilato sì dall'avvocato, ma poi non si è presentato al giudice quando la causa è stata chiamata per l'udienza. Tale andamento dei fatti appare confermata dalla diversa grafia usata per la parte del verbale - barrata in funzione di cancellatura - in cui si dava atto della presenza dell'avvocato del e quella vergata dal verbalizzante (ossia il Controparte_2
giudice Gemma Carlomusto. Ma è dirimente osservare che il giudice in udienza dà atto della comparizione processuale dei procuratori legali delle parti, e non di una mera presenza fisica degli stessi. Il giudice verifica che vi sia un avvocato – legittimato a rappresentare la parte – intenzionato ed interessato a partecipare all'udienza. Così come è necessaria una formale costituzione in giudizio per poter contraddire, così è necessaria una inequivocabile volontà di partecipare all'udienza perché vi sia una comparizione in senso stretto. Il verbale de quo attesta senz'altro che nessun procuratore alle liti ha inteso comparire processualmente all'udienza e ciò non significa necessariamente che uno o più dei difensori fosse presente, più o meno nella consapevolezza del giudice.
3.2. Ad ogni modo, nessun danno morale per l'attrice potrebbe comunque derivarne: è incontroverso che il proprio difensore non fosse presente – né processualmente né fisicamente – ed un rinvio dell'udienza era senz'altro convergente con gli interessi della stessa, la quale pur avendo introdotto la causa con l'assenza non ha dimostrato l'interesse alla sua coltivazione e ha comunque avuto una possibilità di contraddittorio ad un'udienza successiva.
pagina 5 di 7 In effetti, il mero rinvio ad altra udienza, in dichiarata applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., non produce di per sé alcun danno alla parte occasionalmente assente, ancorché, in ipotesi, mancassero i presupposti per l'applicazione di quelle norme.
La parte che trascura di presentarsi ad una udienza si sottopone all'eventualità che a sua insaputa e senza il suo contraddittorio vengano compiuti, dalla controparte o dal giudice, atti che comportino un pregiudizio a suo danno. L'esito meno pregiudizievole – in quanto non dà luogo ad alcun “fatto compiuto”, né a preclusioni processuali a carico dell'assente, ecc. - è il rinvio semplice ad altra udienza in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., sempre che quella parte abbia poi l'accortezza di presentarsi alla nuova udienza.
3.3. Proprio per questo, tuttavia, l'art. 181 richiede che del rinvio disposto in tali circostanze venga data comunicazione alla parte assente. In questo contesto la comunicazione svolge una funzione essenziale.
Ne consegue che se il rinvio non è stato comunicato, l'udienza non può essere tenuta ed è nulla se viene tenuta in assenza della parte alla quale era dovuta la comunicazione.
Equivale alla mancata comunicazione il fatto che la comunicazione sia stata bensì effettuata ma con modalità tali da renderla inidonea allo scopo voluto dalla legge ed è dunque nulla (art. 156, secondo comma, c.p.c.).
Nel caso in esame, secondo quanto prospetta la parte attrice si sarebbe verificata proprio questa situazione con il rinvio disposto all'udienza del 27 maggio 2016: la comunicazione del rinvio è stata trasmessa con un anticipo di soli quaranta minuti rispetto all'orario di inizio dell'udienza; non vi è prova che il destinatario ne abbia avuto immediata cognizione e comunque non era in grado di fare quanto occorreva per cautelarsi.
3.4. Appare dunque sostenibile la tesi che quella comunicazione vada considerata nulla in base al principio di cui all'art. 156, secondo comma, in quanto – per ragioni di tempo – non era idonea al raggiungimento dello scopo, cioè quello di far conoscere alla parte la data della nuova udienza in tempo utile per potervi comparire. E, di conseguenza, sarebbero nulle l'udienza tenuta il 31 maggio in assenza delle parti, e l'ordinanza di estinzione e cancellazione dal ruolo.
pagina 6 di 7 4. Ma se questo è vero, ne consegue che l'atto che ha definito il giudizio di appello, determinando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, era suscettibile di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., per nullità del procedimento.
Non è compito di questo Collegio pronunciarsi sulla fondatezza di quell'ipotetico ricorso per
Cassazione. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, è sufficiente constatare che quel ricorso era proponibile.
5. Conclusivamente, l'azione di risarcimento proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile in applicazione della legge n. 117/1988, art. 4, comma 2, non essendo stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione per il provvedimento che si assume dannoso.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 3090 /2018 così decide:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2000,00 per compensi,
[...]
oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 23/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani Pres. Andrea Ausili
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