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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. NG AM Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. NI SC Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TETI Parte_1 C.F._1 FAUSTO MARCO, elettivamente domiciliato in Milano, CORSO VENEZIA 24 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Renato Bocca, Marco Controparte_1 P.IVA_1 Filippo Bonioli, Federico Cecconi e Alessandra Morandini, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Renato Bocca e Alessandra Morandini in Milano via Michele Barozzi n. 1 CONVENUTA
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
pagina 1 di 4 - dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite. Il dott. ut supra rappresentato e difeso, espressamente rinuncia ai termini ex Parte_1 art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge: dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite.
ut supra rappresentata e difesa, espressamente rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. per il CP_2 deposito degli scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
1) ordinare a Società semplice il deposito dell'originale della lettera racc.ta a mani del CP_4
08/10/2020 e dell'originale del contratto di comodato datato 26/05/2017;
2) disporre l'acquisizione da parte delle presente procedura dell'ulteriore originale del contratto di comodato 26/05/2017 depositato presso l'Agenzia delle Entrate Milano 1;
NEL MERITO:
1) accogliere la proposta querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e la nullità della raccomanda a mano del 08/10/2020 di convocazione del socio Controparte_5 Parte_1 all'assemblea straordinaria del 14/10/2020. Parte_1
2) accogliere la proposta querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e la nullità del contratto di comodato 26/05/2017 tra il sig. e la società Parte_1 CP_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) disporre perizia calligrafica sulla lettera racc.ta a mano del 08/10/2020 e sul contratto di comodato
26/05/2017 al fine di verificare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del sig. Parte_1
[...]
pagina 2 di 4 2) salvo che il Tribunale dovesse ritenere le circostanze pacifiche e/o documentalmente provate e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ammettere prova per interrogatorio formale e testimoni sui fatti esposti in narrativa, che ci si riserva di articolare in separati capitoli nei termini ex art. 183 VI co.
c.p.c. che il Giudice Vorrà concedere.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori per legge.
Si comunica all'Ufficio del Pubblico Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma a mezzo notifica del presente atto.”
1).1 Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale: dichiarare inammissibili, anche per carenza di interesse ad agire, o comunque rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, nel rispetto dei termini di legge.”
1).2 Comunicata la controversia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica grafologica nominando a tal fine la dott.ssa la quale depositava il proprio elaborato in data 31 Persona_1 dicembre 2024. All'esito, il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Tuttavia, in data 8 maggio 2025 le parti depositavano istanza congiunta per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Quindi il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione avendo le parti rinunciato espressamente alla concessione dei termini.
2) In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite.”
pagina 3 di 4 Alla luce delle conclusioni concordi delle parti, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 112 c.p.c. il
Tribunale non può che accoglierle dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU come da decreto del 17 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate;
3. pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU come da decreto del 17 maggio 2025.
Così deciso in Milano, 10 luglio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI SC NG AM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. NG AM Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. NI SC Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TETI Parte_1 C.F._1 FAUSTO MARCO, elettivamente domiciliato in Milano, CORSO VENEZIA 24 presso il suddetto difensore ATTORE contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Renato Bocca, Marco Controparte_1 P.IVA_1 Filippo Bonioli, Federico Cecconi e Alessandra Morandini, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Renato Bocca e Alessandra Morandini in Milano via Michele Barozzi n. 1 CONVENUTA
Con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
pagina 1 di 4 - dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite. Il dott. ut supra rappresentato e difeso, espressamente rinuncia ai termini ex Parte_1 art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge: dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite.
ut supra rappresentata e difesa, espressamente rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. per il CP_2 deposito degli scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
1) ordinare a Società semplice il deposito dell'originale della lettera racc.ta a mani del CP_4
08/10/2020 e dell'originale del contratto di comodato datato 26/05/2017;
2) disporre l'acquisizione da parte delle presente procedura dell'ulteriore originale del contratto di comodato 26/05/2017 depositato presso l'Agenzia delle Entrate Milano 1;
NEL MERITO:
1) accogliere la proposta querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e la nullità della raccomanda a mano del 08/10/2020 di convocazione del socio Controparte_5 Parte_1 all'assemblea straordinaria del 14/10/2020. Parte_1
2) accogliere la proposta querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e la nullità del contratto di comodato 26/05/2017 tra il sig. e la società Parte_1 CP_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) disporre perizia calligrafica sulla lettera racc.ta a mano del 08/10/2020 e sul contratto di comodato
26/05/2017 al fine di verificare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del sig. Parte_1
[...]
pagina 2 di 4 2) salvo che il Tribunale dovesse ritenere le circostanze pacifiche e/o documentalmente provate e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, ammettere prova per interrogatorio formale e testimoni sui fatti esposti in narrativa, che ci si riserva di articolare in separati capitoli nei termini ex art. 183 VI co.
c.p.c. che il Giudice Vorrà concedere.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori per legge.
Si comunica all'Ufficio del Pubblico Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma a mezzo notifica del presente atto.”
1).1 Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso e di legge, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale: dichiarare inammissibili, anche per carenza di interesse ad agire, o comunque rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, nel rispetto dei termini di legge.”
1).2 Comunicata la controversia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica grafologica nominando a tal fine la dott.ssa la quale depositava il proprio elaborato in data 31 Persona_1 dicembre 2024. All'esito, il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Tuttavia, in data 8 maggio 2025 le parti depositavano istanza congiunta per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Quindi il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa veniva rimessa immediatamente in decisione avendo le parti rinunciato espressamente alla concessione dei termini.
2) In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande spiegate dalle parti le une verso le altre;
dichiarare, anche tenuto conto della natura strettamente familiare della lite, la compensazione integrale delle spese di lite.”
pagina 3 di 4 Alla luce delle conclusioni concordi delle parti, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 112 c.p.c. il
Tribunale non può che accoglierle dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU come da decreto del 17 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate;
3. pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU come da decreto del 17 maggio 2025.
Così deciso in Milano, 10 luglio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI SC NG AM
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