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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1609/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN RL ZO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 17.02.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate. Più esattamente il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
293 2023 90274024 22 del 06.10.2024, emessa dal Concessionario della Riscossione convenuto, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 293 2017 00258461 05, asseritamente notificata in data 07.11.2017, afferente a tasse automobilistiche e imposte erariali, anno 2011, per un carico complessivo di euro 3.398,04;
- n. 293 2019 00063564 02, asseritamente notificata in data 03.05.2019, afferente a imposte erariali, anno 2015, per un carico complessivo di euro 929,38.
- n. 293 2019 00153105 77, asseritamente notificata in data 02.09.2019, afferente a imposte erariali, anno 2017, per un carico complessivo di euro 5.226,38;
- n. 293 2019 00209316 23, asseritamente notificata in data 12.02.2019, afferente a imposte erariali, anno 2016, per un carico complessivo di euro 19.466,53;
- n. 293 2020 00006632 62, asseritamente notificata in data 24.02.2020, afferente a imposte erariali, anno 2015, per un carico complessivo di euro 17.796,67.
Il tutto per il complessivo importo intimato di euro 46.817,00.
In ricorso, notificato alle controparti in data 16.01.2025, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente in data 20.11.2024.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: 1) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria;
2) la mancanza assoluta di motivazione, per assoluta genericità ed indeterminatezza;
3) la mancata allegazione delle cartelle di pagamento di riferimento;
4) la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita con memoria depositata in data 17.03.2025, ha resistito in giudizio per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni evidenziando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in quanto il sig. Ricorrente_1 è deceduto in data 05.01.2025 - prima della data di notifica del ricorso alle controparti – rilevando che la procura depositata in giudizio, asseritamente sottoscritta dal ricorrente, non riporta alcuna data certa, ovvero l'unica data certa, riconducibile allo stesso documento, è quella della sottoscrizione digitale avvenuta il 16.01.2025 (stessa data di proposizione del ricorso).
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, regolarmente evocata, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione preliminare e pregiudiziale da esaminare è l'eventuale difetto di ius postulandi del difensore di parte ricorrente, atteso che è stato comprovato, da parte resistente, il decesso dello stesso ricorrente avvenuto in data 05.01.2025, ovvero ancor prima della notifica dell'odierno ricorso e della costituzione del rapporto processuale, posto che nessuna data certa è stata rilevata nella relativa procura prodotta in giudizio.
Le eccezioni dell'Ufficio resistente appaiono fondate.
Pertanto, trattandosi di fascicolo definito in limine litis, senza affrontare e impregiudicato il merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso per difetto di ius postulandi. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 30.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN RL ZO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027402422000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 17.02.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate. Più esattamente il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
293 2023 90274024 22 del 06.10.2024, emessa dal Concessionario della Riscossione convenuto, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 293 2017 00258461 05, asseritamente notificata in data 07.11.2017, afferente a tasse automobilistiche e imposte erariali, anno 2011, per un carico complessivo di euro 3.398,04;
- n. 293 2019 00063564 02, asseritamente notificata in data 03.05.2019, afferente a imposte erariali, anno 2015, per un carico complessivo di euro 929,38.
- n. 293 2019 00153105 77, asseritamente notificata in data 02.09.2019, afferente a imposte erariali, anno 2017, per un carico complessivo di euro 5.226,38;
- n. 293 2019 00209316 23, asseritamente notificata in data 12.02.2019, afferente a imposte erariali, anno 2016, per un carico complessivo di euro 19.466,53;
- n. 293 2020 00006632 62, asseritamente notificata in data 24.02.2020, afferente a imposte erariali, anno 2015, per un carico complessivo di euro 17.796,67.
Il tutto per il complessivo importo intimato di euro 46.817,00.
In ricorso, notificato alle controparti in data 16.01.2025, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente in data 20.11.2024.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: 1) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria;
2) la mancanza assoluta di motivazione, per assoluta genericità ed indeterminatezza;
3) la mancata allegazione delle cartelle di pagamento di riferimento;
4) la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita con memoria depositata in data 17.03.2025, ha resistito in giudizio per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni evidenziando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in quanto il sig. Ricorrente_1 è deceduto in data 05.01.2025 - prima della data di notifica del ricorso alle controparti – rilevando che la procura depositata in giudizio, asseritamente sottoscritta dal ricorrente, non riporta alcuna data certa, ovvero l'unica data certa, riconducibile allo stesso documento, è quella della sottoscrizione digitale avvenuta il 16.01.2025 (stessa data di proposizione del ricorso).
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, regolarmente evocata, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione preliminare e pregiudiziale da esaminare è l'eventuale difetto di ius postulandi del difensore di parte ricorrente, atteso che è stato comprovato, da parte resistente, il decesso dello stesso ricorrente avvenuto in data 05.01.2025, ovvero ancor prima della notifica dell'odierno ricorso e della costituzione del rapporto processuale, posto che nessuna data certa è stata rilevata nella relativa procura prodotta in giudizio.
Le eccezioni dell'Ufficio resistente appaiono fondate.
Pertanto, trattandosi di fascicolo definito in limine litis, senza affrontare e impregiudicato il merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso per difetto di ius postulandi. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 30.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)