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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 974 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 03/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DI CINTIO SARA e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA
CP_1 in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA . L'avv. GUSSAGO si riporta alla memoria e si oppone all'unificazione non essendo state indicate in ricorso le altre malattie già riconosciute e pertanto l'0unifica diventerebbe una modifica della domanda ( Cass. 1198/2002, Cass. 12430/2006 e Cass. 27691/2011). L'avv. DI CINTIO chiede la decisione ed impugna quanto ex adverso dedotto, rilevando che l'unifica con la precedenti patologie era parte dell'ordinanza del Giudice con cui si chiedeva al CTU di valutare malattia professionale e l' non ha proposto reclamo
CP_1 avverso detta ordinanza, osservazioni alla bozza di CTU né tantomeno osservazioni richieste dal Giudice riguardanti i criteri utilizzati dl CTU per l'unifica. Inoltre precisa che l'unificazione operata dal CTU è conforme con la natura previdenziale del giudizio e con i criteri usati dall' e pur se non richiesta è basata sui dati clinici: Inoltre
CP_1 precisa che non vi è pregiudizio per l' in quanto l'unifica andrebbe comunque
CP_1 effettuata in via amministrativa come questo Tribunale ha avuti già modo di rilevare anche ai fini di economia processuale ben potendo il ricorrente riproporre all'
CP_1 la stessa domanda (Tribunale di Avezzano sent. n. 184/2025). L'avv. GUSSAGO fa presente che non è maturata alcuna decadenza e non possono esercitati d'ufficio in difetto di una domanda specifica.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. DI CINTIO SARA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale - rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “ esiti CP_1
invalidanti di entesopatia e meniscopatia bilaterale da sovraccarico biomeccanico del ginocchio” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale per la malattie denunciata con una menomazione pari al 10% od in quell'altra accertata in corso di causa.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di operaio muratore - carpentiere svolta dal 1983.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per l'assenza di esposizione al rischio lavorativo e mancanza del nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1970 e fino al 2018 per varie società di costruzione. I testi escussi hanno confermato rispettivamente il primo per il periodo 2010 – 2011,
2013 - 2016 e 2017 – 2018 ed il secondo per gli ultimi due periodi che il ricorrente ha lavorato per diverse società con la qualifica di operaio carpentiere provvedendo all'armatura, alla legatura ed al montaggio del ferro, sollevando manualmente tavole, martelli ed altri attrezzi da cantiere ed utilizzando vibratori e martelli pneumatici;
il teste ha precisato che “i martelli ad aria compressa pesavano circa 20 kg, , le tavole 4
o 5 chili” mentre il teste ha dichiarato che . I materiali e gli strumenti di lavoro Tes_1
erano pesanti e venivano spostati manualmente. Il peso era variabile. I testi hanno inoltre confermato che l'orario di lavoro era di otto ore dal lunedì venerdì oppure sulla base di turni dalle 6,00 alle 14,00 ovvero dalle 14,00 alle 22,00 o infine dalle 22,00 alle
6,00 di mattina”.
Il C.T.U. dott.
ritenuto che
“Gli accertamenti strumentali praticati Per_1
dall'interessato all'epoca della domanda (esami RMN del 07/11/2019) hanno permesso di rilevare la presenza di una lieve meniscopatia degenerativa interna, bilateralmente, associata a segni di tendinopatia del tendine rotuleo e quadripitale (a sinistra) e del solo tendine quadricipitale (a destra). Accertamenti analoghi praticati successivamente (19/08/2022) hanno confermato la presenza di segni di tendinopatia rotulea a carico del ginocchio sinistro, mentre a destra è stata evidenziata in data
04/08/2023 una lesione longitudinale obliqua a livello del menisco interno, in assenza di segni di sofferenza dei tendini rotuleo e quadricipitale. Infine, l'ultimo esame strumentale praticato dall'interessato a carico del ginocchio sinistro (RMN del
12/09/2023) ha mostrato la presenza di manifestazioni inquadrabili come borsite prerotulea cronica senza evidenza, anche in questo caso, di tendinopatia rotulea e/o quadricipitale. Nel loro complesso, le suddette manifestazioni patologiche a carico delle strutture meniscali e tendinee di entrambe le ginocchia, al pari della borsite prerotulea rilevata a sinistra con l'esame del settembre 2023, possono ritenersi compatibili, sotto il profilo del rapporto causale o concausale, con l'attività che il periziando riferisce di aver svolto, in svariati periodi, nel corso di diversi anni, per lavori di pavimentazione di marciapiedi ferroviari, realizzazione di cavidotti, nonchè per la pavimentazione esterna di due centri commerciali in Avezzano (come da anamnesi lavorativa precedentemente riportata). In altri termini, qualora risultasse effettivamente comprovato lo svolgimento delle attività come riferite dal ricorrente, comportanti di certo una significativa sollecitazione degli arti inferiori, delle ginocchia in particolare, può ritenersi ammissibile il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente in data 22/10/2020 Quanto alle conseguenze invalidanti delle manifestazioni patologiche sopra citate, i reperti che possono giudicarsi all'origine di un danno medico legalmente apprezzabile, sono rappresentati dalla lesione del menisco interno del ginocchio dx (evidenziata con 11
l'esame RMN del 04/08/2023) e dalla borsite prerotulea riscontrata a carico del ginocchio sx all'esame RMN del 12/09/2023. Ciò in quanto i segni di sofferenza dei tendini rotulei e quadricipitali, precedentemente segnalati agli esami RMN del 2019 e del 2022, non risultano confermati nei successivi accertamenti strumentali del 2023.
Parimenti dicasi per i lievi segni di condropatia riscontrati ai precedenti esami Ciò premesso, tenuto altresì conto dell'esame obiettivo praticato in occasione del presente accertamento peritale, il grado di menomazione dell'efficienza psicofisica legato alla patologia meniscale del ginocchio dx e alla borsite prerotulea cronica del ginocchio sx, appare valutabile nella misura massima del 5% (cinque per cento) con riferimento alle voci 283 e 284 delle tabelle di Legge. Ciò a far data dall'agosto del 2023, epoca in cui si sono manifestate le suddette lesioni effettivamente meritevoli di apprezzamento medico-legale, in termini danno di natura permanente. Dalla stessa data, la misura del danno biologico a carico del lavoratore, tenuto conto delle restanti infermità di origine lavorativa già riconosciute dall (20%), è valutabile nella misura CP_1
complessiva del 23% (ventitre per cento).
Richiesti al CTU chiarimenti in merito ai criteri seguiti per l'unificazione con quanto già riconosciuti dall' , il consulente forniva le precisazioni richieste e precisando CP_1
che “Tutto ciò premesso, nel rimettere al Giudice ogni decisione in merito, volendo procedere ad una valutazione meno penalizzante possibile per l'assicurato (finalizzata
a favorire la conclusione del contenzioso senza risultare in contrasto con il criterio medico-legale sopra citato), potrebbero esservi i presupposti per quantificare il danno complessivamente derivato al sig. nella misura massima del 24%” Pt_1
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
Le parti non hanno sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Per quanto riguarda l'opposizione all'unificazione con quanto accertato per altre patologie formulata in quanto la stessa unificazione non è stata richiesta CP_2 CP_1
dal ricorrente nell'atto introduttivo, in ogni caso il Tribunale non può non tener conto di altre patologie precedentemente accertate dall' e comunque, alla unificazione CP_1
avrebbe dovuto comunque provvedere successivamente lo stesso Istituto ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che pertanto la malattia riconosciuta è stata comunque accertata una menomazione nella misura del 5% (inferiore al minimo indennizzabile) sono compensate nella misura del mentre per il residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali denunciate con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 5%
e così complessiva del 24% previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (24%) con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna, inoltre, l' al CP_1
pagamento, in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, del residuo 50% delle spese di lite liquidate per la quota in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 3.6.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza