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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
IA SEBASTIANI Presidente
ET DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 689/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON
CONIUGATI promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Tiziana Bertoli
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato alla Spezia il 16.06.1979 (c.f. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Massimiliano Paita
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“- accogliere le domande di parte ricorrente e respingere e rigettare le domande, eccezioni e conclusioni formulate da parte resistente in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti negli atti e comunque non provate e completamente sfornite di prova come dedotto negli atti depositati;
1) affidare la figlia (C.F. ) nata il [...] a [...] anni 5 e Persona_1 C.F._3 con residenza anagrafica a La Spezia (SP) in Via Fratelli Rosselli n. 11 in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso la quale è stata trasferita la residenza della bambina, con possibilità per il padre di vedere e tenere la figlia minore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici della figlia, secondo le seguenti modalità (statuite secondo i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi da codesto Onorevole Tribunale così come, poi, successivamente rivisti dalle parti secondo le loro necessità):
1 - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la minore verrà accompagnata a scuola dal genitore che la tiene nel week end;
- nella settimana senza week end di spettanza, tre giorni a settimana infrasettimanali, precisando che il padre, nel suo giorno di riposo, terrà la bambina tutto il giorno;
nell'altra settimana, in due giorni infrasettimanali;
giorni da concordarsi secondo i rispettivi turni di lavoro;
- disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore durante Natale o Santo Stefano ad anni alterni con la madre, anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore durante Capodanno o il Primo dell'Anno ad anni alterni con la madre anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori;
- per il periodo delle vacanze pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
- per il periodo delle ferie estive la bambina starà in alternanza una settimana con il padre e una settimana con la madre, da concordarsi quando entrambi i genitori sapranno le rispettive vacanze secondo i turni lavorativi;
- per gli altri ponti e festività, la bambina starà con il genitore che ha la bambina nel giorno di competenza, salvo la possibilità delle parti di accordarsi ove intendano andare via con la bambina, anche sulla base dei turni lavorativi;
- statuire che la residenza della bambina sia stabilita e collocata presso la madre e disporre e autorizzare il cambio di residenza della bambina presso la madre;
- statuire che, al fine di organizzare le giornate in cui il padre starà con la bambina, le parti devono reciprocamente comunicare i turni lavorativi all'altro genitore entro cinque giorni dal loro ricevimento;
- statuire che ogni variazione circa i giorni e gli orari preconcordati potrà avvenire solo in caso di emergenza e dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altro genitore;
- statuire che entrambi i genitori hanno l'onere di informarsi reciprocamente sul periodo delle vacanze e di informarsi circa il luogo dove la minore sarà reperibile e fornirsi un recapito telefonico ove la minore sarà raggiungibile;
- statuire che in futuro i genitori, quando non hanno con loro la figlia, possano sentire telefonicamente la minore tutti i giorni;
- statuire che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne relative alla sua residenza, istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori concordemente, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- statuire che le parti hanno il dovere di cooperare affinchè venga realizzato il bene della figlia. In caso di disaccordo sulle decisioni da intraprendere per la figlia le parti si rivolgeranno al Giudice competente per territorio;
- statuire che i genitori devono reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, statuendo che debbano impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio al diritto dell'altro genitore;
- statuire che le parti si impegnano a consentire che la minore mantenga un rapporto significativo, equilibrato e costante con i nonni materni e a tale fine dovranno garantire ai nonni materni il diritto di sentire la minore e il diritto di visita e di tenere la minore secondo le modalità che saranno assunte concordemente con i nonni stessi;
- statuire che se le parti si trasferiscano per vivere lontano dalla città di attuale residenza, assumono il reciproco impegno a comunicare per iscritto all'altra parte ogni variazione di residenza entro il termine di trenta giorni dalla sopravvenuta variazione 2) porre a carico dell'odierno resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e, quindi, statuire che l'odierno resistente verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
2 della figlia l'importo di € 350,00 o nella maggiore o minore somma che verrà determinata dall'Onorevole Tribunale adito con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo annuale l'indice Istat FOI;
- statuire che l'assegno unico e universale e tutti gli ulteriori benefici e sussidi previsti a favore dei figli e della famiglia vengono assegnati alla signora , in aggiunta al contributo di mantenimento, quale Parte_1 collocataria della figlia in via prevalente e statuire che siano percepiti dalla odierna ricorrente;
3) statuire che l'odierno resistente deve contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come dettagliatamente indicate dalle Linee Guida Linee Guida emanate dal CNF, nella seduta del 14 luglio 2017 emanate con protocollo del 29 novembre 2017 (richiamate dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale di La Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocato di La Spezia) secondo il seguente schema …
- statuire che le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo che devono essere sostenute per la minore dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori anche se di importo superiore ad € 150,00;
- statuire che tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
- statuire che le spese che devono essere comunicate per iscritto dal genitore anticipatorio all'altro genitore entro 30 giorni da quando vengono sostenute. Statuire che il pagamento e il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere corrisposto, nella misura sopra specificata, entro 30 giorni dalla richiesta;
- statuire che il genitore anticipatario delle spese straordinarie da concordare dovrà inviare all'altro genitore una formale richiesta scritta a mezzo whatsapp ovvero a mezzo email. Si chiede, quindi, di stabilire che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare così come indicate nelle predette Linee Guida, il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un dissenso motivato per iscritto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di una comunicazione motivata di dissenso nel termine indicato, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e alla richiesta;
statuire che il signor debba consegnare alla signora i documenti necessari al fine di Pt_2 Parte_1 poter usufruire di tutti i benefici e i sussidi previsti ex lege e necessari per la famiglia e per le esigenze della figlia entro cinque giorni dalla richiesta… In via Istruttoria: ordinare all'odierno resistente l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi… In ogni caso: - con vittoria di diritti, condannare la controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio oltre al versamento del contributo forfettario del 15% di spese generali oltre ad IVA e CPA come per legge oltre alle successive occorrende” Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore alle seguenti CONDIZIONI:
1) affidare la figlia nata a [...] il [...] (c.f. ), in Persona_1 C.F._3 regime di affido condiviso paritetico ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con se la figlia minore compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici della figlia, seguendo le modalità già indicate nell'ordinanza del 26.11.2024 o in quelle nuove meglio viste e determinate in base alle esigenze dei genitori e della figlia minore;
2) stabilire che le parti, al fine di ottimizzare l'organizzazione per la gestione della figlia, dovranno reciprocamente comunicare i propri turni di lavoro entro 3 giorni dalla loro avvenuta conoscenza;
ogni variazione circa i giorni preconcordati potrà avvenire solo in casi straordinari e dovrà essere comunicata all'altro genitore con preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altro genitore, fatti salvi i casi di emergenza;
3) stabilire che ciascun genitore avrà il diritto di conoscere dall'altro, che avrà il dovere di comunicare, il luogo di soggiorno della figlia nei periodi di vacanza;
3 4) stabilire che ciascun genitore dovrà rendersi sempre disponibile telefonicamente verso l'altro per la gestione della figlia;
ciascun genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentire telefonicamente la stessa almeno una volta al giorno, onerando l'altro genitore a fornire tale disponibilità telefonica;
5) stabilire che le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla sua residenza, istruzione, educazione e salute, saranno assunte dai genitori concordemente nell'interesse primario della figlia, delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni;
in caso di disaccordo i genitori dovranno rivolgersi al Giudice competente;
6) stabilire che ciascun genitore dovrà informare l'altro circa le frequentazioni abituali della minore con terze persone, di qualunque tipo esse siano;
7) stabilire che i genitori dovranno reciprocamente mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, con impegno a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio all'altro genitore ed alla figlia medesima;
8) nel caso di trasferimento di uno dei genitori in altra città rispetto all'attuale, le condizioni di gestione dovranno essere riviste da Questo Stesso Tribunale;
9) dichiarare che le parti nulla devono l'una verso l'altra in ordine al contributo al mantenimento reciproco (essendo entrambe autosufficienti) e nulla in ordine al contributo al mantenimento della figlia minore (vigendo il principio dell'affidamento condiviso paritetico e della sostanziale pari disponibilità economica dei singoli genitori);
10) dichiarare che le parti dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno relativamente alle spese straordinarie, così come richiamate nel protocollo in uso a Questo Tribunale (linee guida CNF); con vittoria delle spese di giudizio tutte in caso di opposizione alle suddette proposte condizioni”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno una figlia, , nata il giorno 11.10.2018. Parte_1 Pt_2 Per_1
Si tratta qui di regolamentare il regime di affidamento e mantenimento della minore.
La fine della relazione tra le parti risale al gennaio del 2022.
A seguito della crisi la ricorrente si è trasferita in Vezzano Ligure, in immobile di proprietà, mentre il convenuto ha mantenuto la residenza nell'ex casa familiare sita alla Spezia, in via F.lli Rosselli, di proprietà del padre, vivendo tuttavia di fatto in Riccò del Golfo, presso l'abitazione del suddetto genitore, che assiste.
Nel periodo precedente l'instaurazione del giudizio le parti hanno gestito in base ai rispettivi Per_1 turni di lavoro, coadiuvati dal padre di in caso di incompatibilità dei loro impegni con Parte_1 gli orari di entrata o di uscita da scuola della figlia.
Secondo la ricorrente tale regime avrebbe costretto la minore a cambi di casa anche nell'arco della stessa giornata, con spostamenti troppo frequenti e come tali poco opportuni.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di adottare una regolamentazione “classica”, prevedendo il collocamento della minore presso di sé e i tempi delle visite paterne, secondo quanto specificato in atti.
Il convenuto ha contestato, formulando sul punto le richieste di cui alla comparsa di costituzione.
4 Con i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza del
26.11.2024, il giudice delegato, stabilita la residenza della minore presso la madre, ha disposto che il padre veda e tenga con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, nella settimana senza week end di spettanza in tre giorni infrasettimanali, nell'altra settimana in due giorni infrasettimanali, giorni da concordarsi secondo i rispettivi turni di lavoro;
prevedendo altresì che per l'estate ciascun genitore possa tenere con sé per un periodo di 14 Per_1 giorni, anche non consecutivi e che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza.
Tale regime è stato in sostanza accettato dalle parti, come emerge anche alla luce delle ultime note e memorie depositate.
Esso può, pertanto, essere confermato dal Collegio, con le integrazioni indicate all'udienza del
27.3.2025 dagli stessi genitori, accordatisi nel senso di tenere la figlia anche la domenica sera nei week end di spettanza, oltre che di effettuare i passaggi di consegna all'entrata o uscita da scuola piuttosto che presso le abitazioni.
Va, poi, anche previsto che ciascun genitore, quando non ha con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente anche tutti i giorni.
Infine, si prende atto di quanto ulteriormente concordato dalle parti circa l'opportunità che eventuali nuovi partner possano essere resi partecipi della quotidianità della minore solo con la necessaria gradualità, a seguito della stabilizzazione del relativo rapporto sentimentale.
Passando ai profili di natura economica, in via provvisoria il giudice delegato ha ritenuto non giustificata la previsione di un contributo di tipo perequativo a carico di per il mantenimento Pt_2 ordinario della figlia.
La ricorrente insiste affinché a tale titolo sia invece stabilito un contributo mensile di 350,00 euro in suo favore;
chiedendo, altresì, che l'assegno unico per il nucleo le spetti al 100%. si è opposto. Pt_2
Al riguardo va rilevato quanto segue. lavora come agente della Polizia Locale, a Viareggio;
dalla certificazione unica 2025 Parte_1 risulta un reddito imponibile di 28.923,25 euro, con imposta netta di 4.868,36, analogo a quello dell'anno precedente.
Per l'abitazione di proprietà la parte sta restituendo le somme concessele in mutuo per il relativo acquisto, pagando ratei a tasso variabile, da ultimo di più di 650,00 euro al mese.
Quanto al convenuto, egli è impiegato presso Trenitalia S.p.A.; nella certificazione unica per l'anno
2024 risulta un reddito imponibile di 36.075,53 euro, con imposta netta di 8.057,60 euro, analogo a quello dell'anno precedente.
5 Egli è proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito alla Spezia, loc. Biassa, alla Via delle Polle n°34, gravato da ipoteca, oltre che di una cantina agricola e di un rudere in Riccò del
Golfo.
Al momento dell'acquisto di tale ultimo bene, con il fine di ristrutturarlo (siccome dedotto, “per il progetto di vita con la ricorrente”) ha contratto un mutuo, per cui sta restituendo 500,00 euro Pt_2 al mese;
tuttavia, i relativi lavori, secondo quanto dichiarato dall'interessato, dal 2018 ad oggi non sono stati avviati.
La parte è, poi, onerata delle restituzioni (per circa 360,00 euro al mese) di un prestito decennale finalizzato all'installazione di un impianto fotovoltaico.
Infine, risulta che proprietario o comproprietario di svariati terreni, che sarebbero costituiti Pt_2 da campi incolti e boschi, comunque con reddito dominicale prossimo allo zero.
Ebbene, alla luce di tali elementi, come sopra riportati, il Collegio ritiene che non sussista una disparità di condizioni di rilevanza tale da giustificare, in presenza di un regime di frequentazione della figlia di tipo paritario, una qualche forma di contributo di mantenimento di tipo indiretto da porre a carico di un genitore in favore dell'altro.
La differenza tra i rispettivi redditi di lavoro è, infatti, limitata e anche il patrimonio immobiliare a disposizione del convenuto, valutatane natura e consistenza, non muta il quadro in modo significativo;
analogamente con riguardo alla titolarità in capo a di alcuni veicoli storici, considerata la Pt_2 genericità dell'allegazione contenuta in ricorso sul punto e preso atto di quanto precisato dalla parte, laddove viene riferito che si tratterebbe di mezzi tutti non funzionanti, dal valore commerciale in sostanza nulla.
Non è, poi, condivisibile, l'assunto attoreo, secondo cui ai presenti fini non potrebbero essere considerati gli oneri assunti dall'ex compagno per il mutuo e il prestito, solo perché non contratti per l'acquisto o la ristrutturazione della casa famigliare o per far fronte a necessità abitative.
Si conferma, infine, la suddivisione ordinaria al 50% tra le parti dell'assegno unico.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza della stessa presso Per_1 la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
nella settimana senza week end di spettanza, in tre giorni infrasettimanali;
nell'altra settimana, in due giorni infrasettimanali;
giorni da concordarsi secondo i
6 rispettivi turni di lavoro e con passaggi di consegna di regola da effettuare all'entrata o uscita da scuola piuttosto che presso le rispettive abitazioni;
dispone che i turni di lavoro siano comunicati non appena possibile e con congruo anticipo;
dispone che per le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sè per un periodo di 14 Per_1 giorni, anche non consecutivi;
dispone che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza;
dispone che ciascun genitore, quando non ha con sé la figlia, possa sentirla telefonicamente anche tutti i giorni;
dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia, durante i periodi in cui ha con sé la minore;
pone le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di a carico di entrambi i genitori al 50%, Per_1 secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18;
dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra le parti;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il presidente
ET Di BE IA IA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
IA SEBASTIANI Presidente
ET DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 689/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON
CONIUGATI promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Tiziana Bertoli
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato alla Spezia il 16.06.1979 (c.f. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Massimiliano Paita
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI Per la ricorrente:
“- accogliere le domande di parte ricorrente e respingere e rigettare le domande, eccezioni e conclusioni formulate da parte resistente in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti negli atti e comunque non provate e completamente sfornite di prova come dedotto negli atti depositati;
1) affidare la figlia (C.F. ) nata il [...] a [...] anni 5 e Persona_1 C.F._3 con residenza anagrafica a La Spezia (SP) in Via Fratelli Rosselli n. 11 in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso la quale è stata trasferita la residenza della bambina, con possibilità per il padre di vedere e tenere la figlia minore, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici della figlia, secondo le seguenti modalità (statuite secondo i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi da codesto Onorevole Tribunale così come, poi, successivamente rivisti dalle parti secondo le loro necessità):
1 - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la minore verrà accompagnata a scuola dal genitore che la tiene nel week end;
- nella settimana senza week end di spettanza, tre giorni a settimana infrasettimanali, precisando che il padre, nel suo giorno di riposo, terrà la bambina tutto il giorno;
nell'altra settimana, in due giorni infrasettimanali;
giorni da concordarsi secondo i rispettivi turni di lavoro;
- disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore durante Natale o Santo Stefano ad anni alterni con la madre, anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé la minore durante Capodanno o il Primo dell'Anno ad anni alterni con la madre anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori;
- per il periodo delle vacanze pasquali, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
- per il periodo delle ferie estive la bambina starà in alternanza una settimana con il padre e una settimana con la madre, da concordarsi quando entrambi i genitori sapranno le rispettive vacanze secondo i turni lavorativi;
- per gli altri ponti e festività, la bambina starà con il genitore che ha la bambina nel giorno di competenza, salvo la possibilità delle parti di accordarsi ove intendano andare via con la bambina, anche sulla base dei turni lavorativi;
- statuire che la residenza della bambina sia stabilita e collocata presso la madre e disporre e autorizzare il cambio di residenza della bambina presso la madre;
- statuire che, al fine di organizzare le giornate in cui il padre starà con la bambina, le parti devono reciprocamente comunicare i turni lavorativi all'altro genitore entro cinque giorni dal loro ricevimento;
- statuire che ogni variazione circa i giorni e gli orari preconcordati potrà avvenire solo in caso di emergenza e dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altro genitore;
- statuire che entrambi i genitori hanno l'onere di informarsi reciprocamente sul periodo delle vacanze e di informarsi circa il luogo dove la minore sarà reperibile e fornirsi un recapito telefonico ove la minore sarà raggiungibile;
- statuire che in futuro i genitori, quando non hanno con loro la figlia, possano sentire telefonicamente la minore tutti i giorni;
- statuire che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne relative alla sua residenza, istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori concordemente, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- statuire che le parti hanno il dovere di cooperare affinchè venga realizzato il bene della figlia. In caso di disaccordo sulle decisioni da intraprendere per la figlia le parti si rivolgeranno al Giudice competente per territorio;
- statuire che i genitori devono reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, statuendo che debbano impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio al diritto dell'altro genitore;
- statuire che le parti si impegnano a consentire che la minore mantenga un rapporto significativo, equilibrato e costante con i nonni materni e a tale fine dovranno garantire ai nonni materni il diritto di sentire la minore e il diritto di visita e di tenere la minore secondo le modalità che saranno assunte concordemente con i nonni stessi;
- statuire che se le parti si trasferiscano per vivere lontano dalla città di attuale residenza, assumono il reciproco impegno a comunicare per iscritto all'altra parte ogni variazione di residenza entro il termine di trenta giorni dalla sopravvenuta variazione 2) porre a carico dell'odierno resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e, quindi, statuire che l'odierno resistente verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
2 della figlia l'importo di € 350,00 o nella maggiore o minore somma che verrà determinata dall'Onorevole Tribunale adito con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo annuale l'indice Istat FOI;
- statuire che l'assegno unico e universale e tutti gli ulteriori benefici e sussidi previsti a favore dei figli e della famiglia vengono assegnati alla signora , in aggiunta al contributo di mantenimento, quale Parte_1 collocataria della figlia in via prevalente e statuire che siano percepiti dalla odierna ricorrente;
3) statuire che l'odierno resistente deve contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come dettagliatamente indicate dalle Linee Guida Linee Guida emanate dal CNF, nella seduta del 14 luglio 2017 emanate con protocollo del 29 novembre 2017 (richiamate dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale di La Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocato di La Spezia) secondo il seguente schema …
- statuire che le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo che devono essere sostenute per la minore dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori anche se di importo superiore ad € 150,00;
- statuire che tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
- statuire che le spese che devono essere comunicate per iscritto dal genitore anticipatorio all'altro genitore entro 30 giorni da quando vengono sostenute. Statuire che il pagamento e il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere corrisposto, nella misura sopra specificata, entro 30 giorni dalla richiesta;
- statuire che il genitore anticipatario delle spese straordinarie da concordare dovrà inviare all'altro genitore una formale richiesta scritta a mezzo whatsapp ovvero a mezzo email. Si chiede, quindi, di stabilire che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare così come indicate nelle predette Linee Guida, il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un dissenso motivato per iscritto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di una comunicazione motivata di dissenso nel termine indicato, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e alla richiesta;
statuire che il signor debba consegnare alla signora i documenti necessari al fine di Pt_2 Parte_1 poter usufruire di tutti i benefici e i sussidi previsti ex lege e necessari per la famiglia e per le esigenze della figlia entro cinque giorni dalla richiesta… In via Istruttoria: ordinare all'odierno resistente l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi… In ogni caso: - con vittoria di diritti, condannare la controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio oltre al versamento del contributo forfettario del 15% di spese generali oltre ad IVA e CPA come per legge oltre alle successive occorrende” Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore alle seguenti CONDIZIONI:
1) affidare la figlia nata a [...] il [...] (c.f. ), in Persona_1 C.F._3 regime di affido condiviso paritetico ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con se la figlia minore compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici della figlia, seguendo le modalità già indicate nell'ordinanza del 26.11.2024 o in quelle nuove meglio viste e determinate in base alle esigenze dei genitori e della figlia minore;
2) stabilire che le parti, al fine di ottimizzare l'organizzazione per la gestione della figlia, dovranno reciprocamente comunicare i propri turni di lavoro entro 3 giorni dalla loro avvenuta conoscenza;
ogni variazione circa i giorni preconcordati potrà avvenire solo in casi straordinari e dovrà essere comunicata all'altro genitore con preavviso di almeno 12 ore e ricevere l'approvazione dell'altro genitore, fatti salvi i casi di emergenza;
3) stabilire che ciascun genitore avrà il diritto di conoscere dall'altro, che avrà il dovere di comunicare, il luogo di soggiorno della figlia nei periodi di vacanza;
3 4) stabilire che ciascun genitore dovrà rendersi sempre disponibile telefonicamente verso l'altro per la gestione della figlia;
ciascun genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentire telefonicamente la stessa almeno una volta al giorno, onerando l'altro genitore a fornire tale disponibilità telefonica;
5) stabilire che le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla sua residenza, istruzione, educazione e salute, saranno assunte dai genitori concordemente nell'interesse primario della figlia, delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni;
in caso di disaccordo i genitori dovranno rivolgersi al Giudice competente;
6) stabilire che ciascun genitore dovrà informare l'altro circa le frequentazioni abituali della minore con terze persone, di qualunque tipo esse siano;
7) stabilire che i genitori dovranno reciprocamente mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, con impegno a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio all'altro genitore ed alla figlia medesima;
8) nel caso di trasferimento di uno dei genitori in altra città rispetto all'attuale, le condizioni di gestione dovranno essere riviste da Questo Stesso Tribunale;
9) dichiarare che le parti nulla devono l'una verso l'altra in ordine al contributo al mantenimento reciproco (essendo entrambe autosufficienti) e nulla in ordine al contributo al mantenimento della figlia minore (vigendo il principio dell'affidamento condiviso paritetico e della sostanziale pari disponibilità economica dei singoli genitori);
10) dichiarare che le parti dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno relativamente alle spese straordinarie, così come richiamate nel protocollo in uso a Questo Tribunale (linee guida CNF); con vittoria delle spese di giudizio tutte in caso di opposizione alle suddette proposte condizioni”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno una figlia, , nata il giorno 11.10.2018. Parte_1 Pt_2 Per_1
Si tratta qui di regolamentare il regime di affidamento e mantenimento della minore.
La fine della relazione tra le parti risale al gennaio del 2022.
A seguito della crisi la ricorrente si è trasferita in Vezzano Ligure, in immobile di proprietà, mentre il convenuto ha mantenuto la residenza nell'ex casa familiare sita alla Spezia, in via F.lli Rosselli, di proprietà del padre, vivendo tuttavia di fatto in Riccò del Golfo, presso l'abitazione del suddetto genitore, che assiste.
Nel periodo precedente l'instaurazione del giudizio le parti hanno gestito in base ai rispettivi Per_1 turni di lavoro, coadiuvati dal padre di in caso di incompatibilità dei loro impegni con Parte_1 gli orari di entrata o di uscita da scuola della figlia.
Secondo la ricorrente tale regime avrebbe costretto la minore a cambi di casa anche nell'arco della stessa giornata, con spostamenti troppo frequenti e come tali poco opportuni.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di adottare una regolamentazione “classica”, prevedendo il collocamento della minore presso di sé e i tempi delle visite paterne, secondo quanto specificato in atti.
Il convenuto ha contestato, formulando sul punto le richieste di cui alla comparsa di costituzione.
4 Con i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza del
26.11.2024, il giudice delegato, stabilita la residenza della minore presso la madre, ha disposto che il padre veda e tenga con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, nella settimana senza week end di spettanza in tre giorni infrasettimanali, nell'altra settimana in due giorni infrasettimanali, giorni da concordarsi secondo i rispettivi turni di lavoro;
prevedendo altresì che per l'estate ciascun genitore possa tenere con sé per un periodo di 14 Per_1 giorni, anche non consecutivi e che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza.
Tale regime è stato in sostanza accettato dalle parti, come emerge anche alla luce delle ultime note e memorie depositate.
Esso può, pertanto, essere confermato dal Collegio, con le integrazioni indicate all'udienza del
27.3.2025 dagli stessi genitori, accordatisi nel senso di tenere la figlia anche la domenica sera nei week end di spettanza, oltre che di effettuare i passaggi di consegna all'entrata o uscita da scuola piuttosto che presso le abitazioni.
Va, poi, anche previsto che ciascun genitore, quando non ha con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente anche tutti i giorni.
Infine, si prende atto di quanto ulteriormente concordato dalle parti circa l'opportunità che eventuali nuovi partner possano essere resi partecipi della quotidianità della minore solo con la necessaria gradualità, a seguito della stabilizzazione del relativo rapporto sentimentale.
Passando ai profili di natura economica, in via provvisoria il giudice delegato ha ritenuto non giustificata la previsione di un contributo di tipo perequativo a carico di per il mantenimento Pt_2 ordinario della figlia.
La ricorrente insiste affinché a tale titolo sia invece stabilito un contributo mensile di 350,00 euro in suo favore;
chiedendo, altresì, che l'assegno unico per il nucleo le spetti al 100%. si è opposto. Pt_2
Al riguardo va rilevato quanto segue. lavora come agente della Polizia Locale, a Viareggio;
dalla certificazione unica 2025 Parte_1 risulta un reddito imponibile di 28.923,25 euro, con imposta netta di 4.868,36, analogo a quello dell'anno precedente.
Per l'abitazione di proprietà la parte sta restituendo le somme concessele in mutuo per il relativo acquisto, pagando ratei a tasso variabile, da ultimo di più di 650,00 euro al mese.
Quanto al convenuto, egli è impiegato presso Trenitalia S.p.A.; nella certificazione unica per l'anno
2024 risulta un reddito imponibile di 36.075,53 euro, con imposta netta di 8.057,60 euro, analogo a quello dell'anno precedente.
5 Egli è proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito alla Spezia, loc. Biassa, alla Via delle Polle n°34, gravato da ipoteca, oltre che di una cantina agricola e di un rudere in Riccò del
Golfo.
Al momento dell'acquisto di tale ultimo bene, con il fine di ristrutturarlo (siccome dedotto, “per il progetto di vita con la ricorrente”) ha contratto un mutuo, per cui sta restituendo 500,00 euro Pt_2 al mese;
tuttavia, i relativi lavori, secondo quanto dichiarato dall'interessato, dal 2018 ad oggi non sono stati avviati.
La parte è, poi, onerata delle restituzioni (per circa 360,00 euro al mese) di un prestito decennale finalizzato all'installazione di un impianto fotovoltaico.
Infine, risulta che proprietario o comproprietario di svariati terreni, che sarebbero costituiti Pt_2 da campi incolti e boschi, comunque con reddito dominicale prossimo allo zero.
Ebbene, alla luce di tali elementi, come sopra riportati, il Collegio ritiene che non sussista una disparità di condizioni di rilevanza tale da giustificare, in presenza di un regime di frequentazione della figlia di tipo paritario, una qualche forma di contributo di mantenimento di tipo indiretto da porre a carico di un genitore in favore dell'altro.
La differenza tra i rispettivi redditi di lavoro è, infatti, limitata e anche il patrimonio immobiliare a disposizione del convenuto, valutatane natura e consistenza, non muta il quadro in modo significativo;
analogamente con riguardo alla titolarità in capo a di alcuni veicoli storici, considerata la Pt_2 genericità dell'allegazione contenuta in ricorso sul punto e preso atto di quanto precisato dalla parte, laddove viene riferito che si tratterebbe di mezzi tutti non funzionanti, dal valore commerciale in sostanza nulla.
Non è, poi, condivisibile, l'assunto attoreo, secondo cui ai presenti fini non potrebbero essere considerati gli oneri assunti dall'ex compagno per il mutuo e il prestito, solo perché non contratti per l'acquisto o la ristrutturazione della casa famigliare o per far fronte a necessità abitative.
Si conferma, infine, la suddivisione ordinaria al 50% tra le parti dell'assegno unico.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza della stessa presso Per_1 la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
nella settimana senza week end di spettanza, in tre giorni infrasettimanali;
nell'altra settimana, in due giorni infrasettimanali;
giorni da concordarsi secondo i
6 rispettivi turni di lavoro e con passaggi di consegna di regola da effettuare all'entrata o uscita da scuola piuttosto che presso le rispettive abitazioni;
dispone che i turni di lavoro siano comunicati non appena possibile e con congruo anticipo;
dispone che per le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sè per un periodo di 14 Per_1 giorni, anche non consecutivi;
dispone che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza;
dispone che ciascun genitore, quando non ha con sé la figlia, possa sentirla telefonicamente anche tutti i giorni;
dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia, durante i periodi in cui ha con sé la minore;
pone le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di a carico di entrambi i genitori al 50%, Per_1 secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18;
dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra le parti;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il presidente
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