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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
6176/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a LOSANNA Parte_1 C.F._1 (Svizzera), il 24/11/1965 con l'avv. FRANCA TONELLO
e
HI OT (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), C.F._2 il 27/03/1976 con l'avv. ANDREA LOPRESTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2025, i coniugi e Parte_1 HI OT hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
All'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso – anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare – ribadendo che non sussiste, allo stato, possibilità di riconciliazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti. Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DIHI la separazione personale tra i coniugi nato/a a LOSANNA (Svizzera), il 24/11/1965 Parte_1 e HI OT, nato/a a TREVISO (TV), il 27/03/1976, uniti in matrimonio il 01/09/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2012 n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere autosufficiente economicamente per cui non viene richiesto alcun contributo al reciproco mantenimento;
3. Spese compensate.
Nella definizione dei loro rapporti economici patrimoniali le parti in sede di separazione personale convengono inoltre di effettuare le attribuzioni che seguono. Dando preliminarmente atto che le parti vengono informate e dichiarano di essere a conoscenza che non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento delle proprietà da intendersi quale condizione della separazione, e che nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula e/o trascrizione del verbale davanti al
Notaio, ciò premesso:
- AR NT cede e trasferisce a che accetta, la proprietà, Parte_1 con ogni accessorio, arredo esistente e pertinenza, delle porzioni di fabbricato costituite da un appartamento ai piani terra e primo ad uso civile abitazione con area cortiliva pertinenziale esclusiva e un garage in corpo staccato con area cortiliva esclusiva pertinenziale. Il tutto posto in Comune di Berra (FE) Fraz.
Serravalle Via M. Bonamico.
Dette unità immobiliari sono così identificate in catasto: Comune di Berra,
Catasto Fabbricati, Foglio 30:
- abitazione con area cortiliva pertinenziale esclusiva:
-Mapp 19 Sub 1 in Via Bonamico Mario n. 99 PT Cat. A/4 Cl. 2 vani 3 RC Euro
113,10;
- Mapp 19 Sub 2 – Mapp 1642 in Via Bonamico Mario n. 99 PT Cat. A/4 Cl. 2 vani 2 RC Euro 75,40
- garage con area cortiliva pertinenziale esclusiva:
- Mapp 417 Sub 11 – Mapp 1643 Sub 2 – Mapp 1643 Sub 3 in Via Bonamico Mario PT Cat. C/6 Cl. 2 mq 6 RC Euro 14,56;
- Mapp 417 Sub 7 in Via Bonamico Mario PT. Cat. C/6 Cl. 2 mq 3 RC Euro 7,28; - Mapp 417 Sub 6 in Via Bonamico Mario PT Cat. C/6 Cl.2 mq 5 RC Euro 12,14;
Confini: proprietà e proprietà , salvo altri o variati. Parte_2 Persona_1
La quota parte dei beni immobili viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù inerenti attive e passive legalmente costituite, nulla escluso o riservato.
La parte cedente dichiara che la predetta unità immobiliare è alla stessa pervenuta in forza dell'atto di compravendita perfezionato in data 26.9.2005 avanti il Notaio numero Rep. 88551 Racc. 20376, registrato il Persona_2
5.10.2005 e trascritto il 06.10.2005 Reg. 22623 e Rep. 11808.
La parte cedente rilascia le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 comma 1 bis, introdotto giusta decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertita nella legge 30 luglio 2010 n. 122 allegando a verbale le fotocopie delle planimetrie depositate in catasto in data 31.12.1992 relative alle unità urbane oggetto della presente cessione, dichiarando che vi è conformità tra i dati catastali indicati e la situazione di fatto esistente nonché che le planimetrie sono conformi allo stato di fatto esistente ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale.
Parte cedente, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento sono iniziati anteriormente all'1.9.1967.
Dichiara inoltre che il suddetto fabbricato è stato demolito e ricostruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Berra in data 25.6.1988 numero
61/88 e successiva variante del 19.12.1988 n. 155/88.
Dichiara inoltre che le porzioni immobiliari medesime non sono state oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di licenza e/o concessione edilizia e/o permesso di costruire e che a carico delle stesse non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
La presente cessione viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui i descritti beni immobili si trovano, con gli annessi, le pertinenze i diritti le azioni, le servitù attive e passive esistenti, in particolare con le servitù venutesi a creare a seguito della vendita frazionata dell'intero stabile, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato a norma di legge.
La parte cedente dichiara che gli impianti - di cui all'art. 1 D.M. 22.1.2008 n. 37, che corredano l'unità immobiliare, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
La parte cedente garantisce inoltre la libertà degli immobili da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Ad ogni possibile effetto:
- si precisa che l'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane di cui sopra è relativa alle unità risultanti dalle planimetrie allegate presentate in
Catasto a Ferrara in data 31.12.1992.
- ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 e sue modificazioni, AR NT dichiara di aver consegnato a Parte_1
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) cod. ident. n. 11184-741930-2025 rilasciato in data 11.4.2025 a firma dell'Arch. soggetto Controparte_1 certificatore accreditato dal competente organismo regionale, che si allega in copia;
- AR NT autorizza le volture nonché la trascrizione della presente cessione presso i competenti Uffici, dichiarando che la cessione è fatta nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, pertanto, non vi sono corrispettivi e comunque rinuncia espressamente all'ipoteca legale. Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretende l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
6176/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a LOSANNA Parte_1 C.F._1 (Svizzera), il 24/11/1965 con l'avv. FRANCA TONELLO
e
HI OT (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), C.F._2 il 27/03/1976 con l'avv. ANDREA LOPRESTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2025, i coniugi e Parte_1 HI OT hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
All'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso – anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare – ribadendo che non sussiste, allo stato, possibilità di riconciliazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti. Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DIHI la separazione personale tra i coniugi nato/a a LOSANNA (Svizzera), il 24/11/1965 Parte_1 e HI OT, nato/a a TREVISO (TV), il 27/03/1976, uniti in matrimonio il 01/09/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2012 n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Ciascun coniuge dichiara di essere autosufficiente economicamente per cui non viene richiesto alcun contributo al reciproco mantenimento;
3. Spese compensate.
Nella definizione dei loro rapporti economici patrimoniali le parti in sede di separazione personale convengono inoltre di effettuare le attribuzioni che seguono. Dando preliminarmente atto che le parti vengono informate e dichiarano di essere a conoscenza che non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento delle proprietà da intendersi quale condizione della separazione, e che nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula e/o trascrizione del verbale davanti al
Notaio, ciò premesso:
- AR NT cede e trasferisce a che accetta, la proprietà, Parte_1 con ogni accessorio, arredo esistente e pertinenza, delle porzioni di fabbricato costituite da un appartamento ai piani terra e primo ad uso civile abitazione con area cortiliva pertinenziale esclusiva e un garage in corpo staccato con area cortiliva esclusiva pertinenziale. Il tutto posto in Comune di Berra (FE) Fraz.
Serravalle Via M. Bonamico.
Dette unità immobiliari sono così identificate in catasto: Comune di Berra,
Catasto Fabbricati, Foglio 30:
- abitazione con area cortiliva pertinenziale esclusiva:
-Mapp 19 Sub 1 in Via Bonamico Mario n. 99 PT Cat. A/4 Cl. 2 vani 3 RC Euro
113,10;
- Mapp 19 Sub 2 – Mapp 1642 in Via Bonamico Mario n. 99 PT Cat. A/4 Cl. 2 vani 2 RC Euro 75,40
- garage con area cortiliva pertinenziale esclusiva:
- Mapp 417 Sub 11 – Mapp 1643 Sub 2 – Mapp 1643 Sub 3 in Via Bonamico Mario PT Cat. C/6 Cl. 2 mq 6 RC Euro 14,56;
- Mapp 417 Sub 7 in Via Bonamico Mario PT. Cat. C/6 Cl. 2 mq 3 RC Euro 7,28; - Mapp 417 Sub 6 in Via Bonamico Mario PT Cat. C/6 Cl.2 mq 5 RC Euro 12,14;
Confini: proprietà e proprietà , salvo altri o variati. Parte_2 Persona_1
La quota parte dei beni immobili viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù inerenti attive e passive legalmente costituite, nulla escluso o riservato.
La parte cedente dichiara che la predetta unità immobiliare è alla stessa pervenuta in forza dell'atto di compravendita perfezionato in data 26.9.2005 avanti il Notaio numero Rep. 88551 Racc. 20376, registrato il Persona_2
5.10.2005 e trascritto il 06.10.2005 Reg. 22623 e Rep. 11808.
La parte cedente rilascia le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 comma 1 bis, introdotto giusta decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertita nella legge 30 luglio 2010 n. 122 allegando a verbale le fotocopie delle planimetrie depositate in catasto in data 31.12.1992 relative alle unità urbane oggetto della presente cessione, dichiarando che vi è conformità tra i dati catastali indicati e la situazione di fatto esistente nonché che le planimetrie sono conformi allo stato di fatto esistente ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale.
Parte cedente, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento sono iniziati anteriormente all'1.9.1967.
Dichiara inoltre che il suddetto fabbricato è stato demolito e ricostruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Berra in data 25.6.1988 numero
61/88 e successiva variante del 19.12.1988 n. 155/88.
Dichiara inoltre che le porzioni immobiliari medesime non sono state oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di licenza e/o concessione edilizia e/o permesso di costruire e che a carico delle stesse non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
La presente cessione viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui i descritti beni immobili si trovano, con gli annessi, le pertinenze i diritti le azioni, le servitù attive e passive esistenti, in particolare con le servitù venutesi a creare a seguito della vendita frazionata dell'intero stabile, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato a norma di legge.
La parte cedente dichiara che gli impianti - di cui all'art. 1 D.M. 22.1.2008 n. 37, che corredano l'unità immobiliare, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
La parte cedente garantisce inoltre la libertà degli immobili da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Ad ogni possibile effetto:
- si precisa che l'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane di cui sopra è relativa alle unità risultanti dalle planimetrie allegate presentate in
Catasto a Ferrara in data 31.12.1992.
- ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 e sue modificazioni, AR NT dichiara di aver consegnato a Parte_1
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) cod. ident. n. 11184-741930-2025 rilasciato in data 11.4.2025 a firma dell'Arch. soggetto Controparte_1 certificatore accreditato dal competente organismo regionale, che si allega in copia;
- AR NT autorizza le volture nonché la trascrizione della presente cessione presso i competenti Uffici, dichiarando che la cessione è fatta nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, pertanto, non vi sono corrispettivi e comunque rinuncia espressamente all'ipoteca legale. Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretende l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi