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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3456/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILIANA MICHELA ILDEGARDA BARTOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via P.E. Barsanti n.44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. il figlio nato il [...] è maggiorenne, lavora ed è economicamente Per_1 autosufficiente pur continuando a vivere nella casa familiare;
egli stabilirà in autonomia le modalità di relazione con i genitori e segnatamente con il padre;
Per_
3. la figli a nata il [...] frequenta la scuola e continuerà a essere affidata a entrambi i genitori che avranno pari obblighi di accudirla e d educarla, creando per la minore le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figli a, tenendo conto
1 Per_ delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in Per_ Per_ volta dal genitore presso il quale si trova. rimarrà domiciliato con la madre presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
4. la casa coniugale sita in Pietrasanta Via F. De Sanctis 3 di proprietà esclusiva, come detto, di resterà nella libera disponibilità della madre che ivi continuerà a vivere con i figli Parte_1 Per_
ed ; il Sig. vive da tempo nell'abitazione dei genitori in Massa Per_1 Parte_2 dove ha la residenza e lì continuerà ad abitare.
5. i genitori favoriranno in ogni modo la relazione dei figli con il padre e con la madre e gestiranno in autonomia le visite e i rapporti sia con il padre che con la madre tenendo conto delle esigenze della minore e comunque non meno di due pomeriggi a settimana oltre al fine settimana alternato, se ritenuto nell'interesse del minore. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, tesi a garantire un rapporto continuativo e significativo dei figli con ciascuno di loro.
6. Il figlio , come detto, è economicamente autosufficiente, mentre per il mantenimento di Per_1 Per_
, rilevato che trascorrer à con la madre la maggior parte del tempo e continuerà a vivere stabilmente insieme a essa, provvederà a versare a la somma di euro Parte_2 Parte_1
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario d a essere per lei disponibile entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutata ex indici Istat come per legge;
fin d'ora i genitori concordano che faranno invece carico, in egual misura, le ulteriori spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia e più precisamente, come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Lucca: a) Spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese d'iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
d) Spese di custodia del figlio minorenne (baby -sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
e) Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con il minore stesso;
f) Quanto alle modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
nel caso di spese medico -
2 sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato ma che non ricorra la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
g) Il genitore che porterà con sé in vacanza i figli ne assumerà per intero il relativo costo.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 10/9/2000, dal quale sono nati i due figli Per_
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il Per_1
20/11/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massa (MS) in data 10/9/2000, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 173, Parte II, Serie A, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILIANA MICHELA ILDEGARDA BARTOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via P.E. Barsanti n.44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. le parti saranno libere di fissare la residenza ove meglio credono, salvo l'obbligo di reciproca comunicazione, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. il figlio nato il [...] è maggiorenne, lavora ed è economicamente Per_1 autosufficiente pur continuando a vivere nella casa familiare;
egli stabilirà in autonomia le modalità di relazione con i genitori e segnatamente con il padre;
Per_
3. la figli a nata il [...] frequenta la scuola e continuerà a essere affidata a entrambi i genitori che avranno pari obblighi di accudirla e d educarla, creando per la minore le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figli a, tenendo conto
1 Per_ delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in Per_ Per_ volta dal genitore presso il quale si trova. rimarrà domiciliato con la madre presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
4. la casa coniugale sita in Pietrasanta Via F. De Sanctis 3 di proprietà esclusiva, come detto, di resterà nella libera disponibilità della madre che ivi continuerà a vivere con i figli Parte_1 Per_
ed ; il Sig. vive da tempo nell'abitazione dei genitori in Massa Per_1 Parte_2 dove ha la residenza e lì continuerà ad abitare.
5. i genitori favoriranno in ogni modo la relazione dei figli con il padre e con la madre e gestiranno in autonomia le visite e i rapporti sia con il padre che con la madre tenendo conto delle esigenze della minore e comunque non meno di due pomeriggi a settimana oltre al fine settimana alternato, se ritenuto nell'interesse del minore. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori, tesi a garantire un rapporto continuativo e significativo dei figli con ciascuno di loro.
6. Il figlio , come detto, è economicamente autosufficiente, mentre per il mantenimento di Per_1 Per_
, rilevato che trascorrer à con la madre la maggior parte del tempo e continuerà a vivere stabilmente insieme a essa, provvederà a versare a la somma di euro Parte_2 Parte_1
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario d a essere per lei disponibile entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutata ex indici Istat come per legge;
fin d'ora i genitori concordano che faranno invece carico, in egual misura, le ulteriori spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia e più precisamente, come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Lucca: a) Spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
b) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese d'iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
d) Spese di custodia del figlio minorenne (baby -sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
e) Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con il minore stesso;
f) Quanto alle modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
nel caso di spese medico -
2 sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato ma che non ricorra la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;
g) Il genitore che porterà con sé in vacanza i figli ne assumerà per intero il relativo costo.
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 10/9/2000, dal quale sono nati i due figli Per_
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il Per_1
20/11/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massa (MS) in data 10/9/2000, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 173, Parte II, Serie A, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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