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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1032/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 30/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011204345 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello del 30.3.2021 Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, depositata il 30.9.2020, che aveva rigettato il ricorso avverso l'accertamento di un maggiore reddito per l'anno 2010. Con comparsa del 24.5.2021 si costituiva agenzia delle entrate replicando all'appello e chiedendone il rigetto. Con nota depositata il 14.10.2025 agenzia delle entrate comunicava che l'appellante aveva presentato istanza di definizione agevolata e che la stessa era regolare. All'odierna udienza l'ufficio insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerata la domanda dell'appellante di definizione agevolata della lite pendente e la dichiarazione dell'agenzia delle entrate che detta domanda è regolare ed è cessata la materia del contendere tra le parti in causa, va dichiarata per tale ragione l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata;
spese compensate. Bari, 22 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1032/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1029/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 30/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011204345 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello del 30.3.2021 Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, depositata il 30.9.2020, che aveva rigettato il ricorso avverso l'accertamento di un maggiore reddito per l'anno 2010. Con comparsa del 24.5.2021 si costituiva agenzia delle entrate replicando all'appello e chiedendone il rigetto. Con nota depositata il 14.10.2025 agenzia delle entrate comunicava che l'appellante aveva presentato istanza di definizione agevolata e che la stessa era regolare. All'odierna udienza l'ufficio insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerata la domanda dell'appellante di definizione agevolata della lite pendente e la dichiarazione dell'agenzia delle entrate che detta domanda è regolare ed è cessata la materia del contendere tra le parti in causa, va dichiarata per tale ragione l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata;
spese compensate. Bari, 22 ottobre 2025 Il Presidente e relatore