Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2022, proposto da
AS RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione e al ricalcolo dell'importo dell'assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a) n. 2 L. n. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 177/2016, spettante a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato e del transito del ricorrente, con decorrenza dal primo gennaio 2017, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con inclusione, nell'importo da usare quale parametro per la determinazione dell'assegno ad personam , di tutte le voci retributive fisse e continuative della retribuzione precedentemente spettante per la qualifica rivestita e, in ogni caso, con inclusione delle somme alle quali il ricorrente aveva diritto a titolo di indennità di aeronavigazione o volo, di indennità di pronto intervento aereo e di emolumento fisso aggiuntivo di polizia, quali voci retributive fisse e continuative percepite in costanza di appartenenza al Corpo forestale dello Stato, i cui importi avrebbero dovuto essere computati e compresi nella determinazione del trattamento retributivo anteriore al fine della determinazione dell'importo dell'assegno ad personam ;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate sino al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali, previo scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa VI De CE e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è un ex appartenente al Corpo forestale dello Stato, nell’ambito del quale possedeva il grado di vice sovrintendente, con decorrenza giuridica dal primo gennaio 2016 e decorrenza economica dal 29 dicembre 2016.
Dal primo gennaio 2017, a seguito della riorganizzazione operata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione della delega di cui alla l. 7 agosto 2015, n. 124 “in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, lo stesso è transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB).
L’art. 8, comma 1 della legge delega ha infatti previsto che il Corpo forestale dello Stato potesse essere assorbito in altre Forze di polizia, con transito del relativo personale nelle competenze e qualifiche corrispondenti a quelle di provenienza, “ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione”.
Il decreto attuativo ha quindi sancito il definitivo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell’Arma dei Carabinieri ad eccezione di talune specifiche competenze (art. 1); in particolare, sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le funzioni - svolte dall’odierno ricorrente - “in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi” (art. 7, comma 1).
L’art. 12, comma 5 del medesimo decreto ha confermato, inoltre, che “al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco … compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge”.
1.1. In punto di fatto il ricorrente espone:
- che a seguito del transito, dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017, è stato erroneamente inquadrato, nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore, corrispondente a quella di assistente capo del Corpo forestale, anziché in quella superiore di capo squadra AIB dei Vigili del Fuoco, corrispondente a quella di vice sovrintendente, effettivamente posseduta nel Corpo forestale;
- di essere stato correttamente inquadrato nella qualifica di capo squadra AIB dei Vigili del Fuoco solo con decreto del Ministero dell’Interno n. 3310 del 21 luglio 2017, con decorrenza dal primo gennaio 2017, senza tuttavia vedersi corrisposto un assegno ad personam commisurato alle differenze retributive spettanti per il l’inquadramento corretto;
- che gli incrementi retributivi lui corrisposti a seguito della corretta attribuzione della qualifica di capo squadra AIB - pur non essendo collegati ad una progressione economica conseguita dopo il primo gennaio 2017, nell’ambito della nuova Amministrazione di appartenenza - sono stati sottratti dall’assegno ad personam attribuito a seguito del transito, illegittimamente operandosi il c.d. riassorbimento, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 177/2016;
- che l’assegno ad personam attribuitogli a seguito del transito è stato comunque calcolato senza tenere conto di tutte le voci fisse e continuative che gli spettavano quale appartenente al Corpo forestale dello Stato, essendosi esclusa, in particolare, l’indennità di aeronavigazione o volo, l’indennità di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui godeva in precedenza.
1.2. Dolendosi anche della mancata notifica di un decreto di inquadramento che gli consenta di comprendere in modo chiaro ed incontrovertibile i criteri di calcolo usati dall’Amministrazione per la determinazione dell’assegno ad personam , il ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare il suo diritto a percepire un assegno riassorbile ex artt. 8 della l. n.124/2015 e 12 del d.lgs. n. 177/2016, che includa nell’importo da utilizzare quale parametro di calcolo tutte le indennità “fisse e continuative” a lui spettanti come vice sovraintendente del Corpo forestale dello Stato, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate fino al soddisfo, oltre interessi legali e con scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
1.3. In punto di diritto il ricorrente, con una prima censura, deduce la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 177/2016 che ha istituito i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposto l’inquadramento del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato secondo le corrispondenze di qualifica indicate nella tabella B allegata al decreto medesimo.
L’Amministrazione, infatti, per la determinazione dell’assegno ad personam spettante al ricorrente non avrebbe tenuto conto delle somme spettanti per la qualifica di vice sovrintendente, dallo esso posseduta al momento del transito dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma di quella inferiore di assistente capo.
Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 8 comma 1, punto 2) della lettera a), della l. n. 124/2015 e dell’art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 177/2016 che prevedono la corresponsione, a favore del personale che transita dal Corpo forestale dello Stato, di un “assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione”.
Egli sostiene, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe incluso nell’assegno ad personam le indennità di volo, di aeronavigazione e di pronto intervento aereo, nè l’“emolumento fisso aggiuntivo di polizia”, dei quali godeva in qualità di appartenente al Corpo forestale dello Stato.
Ed invero, le indennità di volo, di aeronavigazione e di pronto intervento aereo di cui agli artt. 5, 6 e 13 della legge n. 78/1983 avrebbero natura stipendiale e pensionabile, in quanto destinate a compensare non solo il rischio connesso all’attività operativa, ma anche i disagi, le responsabilità e la peculiarità di doveri che distinguono l’attività dello specialista.
Parimenti, l’“emolumento fisso aggiuntivo di polizia” di cui all’art. 52, comma 2 del d.P.R. n. 164/2002 (di “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 2003”), essendo inscindibilmente connesso, per legge, alla percezione delle indennità di impiego operativo per attività di volo e di aeronavigazione, costituirebbe parte del trattamento economico fisso e continuativo.
Ad avviso del ricorrente, tale soluzione interpretativa, garantendo la “continuità” del trattamento economico del personale specializzato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarebbe coerente con il passaggio delle funzioni del Corpo forestale dello Stato alle altre amministrazioni, operato dalla riforma Madia, e con la finalità di evitare nei confronti del personale transitato peggioramenti reddituali, pur a fronte della prosecuzione nell’esercizio dei compiti agli stessi assegnati.
Secondo il ricorrente, infine, l’Amministrazione avrebbe errato nell’applicare il così detto riassorbimento dell’assegno ad personam , decurtando da esso gli incrementi retributivi derivati dal corretto, ma tardivo inquadramento come vice sovrintendente/capo squadra AIB.
1.3.1. Con una seconda censura il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius della retribuzione, desumibile dalla normativa di settore che si è succeduta nel tempo, dalla giurisprudenza formatasi sul tema e, in via dirimente, dalle specifiche previsioni contenute nei più volte citati artt. 8 della l. n. 124/2015 e 12 del d.lgs. n. 177/2016, applicabili al personale transitato dal Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni.
2. Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio.
In via preliminare, le resistenti hanno eccepito, in termini molto generici, l’irricevibilità del ricorso, evidenziando che l’interessato, già dal 2017, sarebbe stato in grado di constatare, attraverso la lettura del cedolino delle sue competenze mensili, la misura del trattamento retributivo complessivo lui corrisposto e, per conseguenza, dell’assegno ad personam oggetto di contestazione.
Nel merito, le Amministrazioni resistenti confermano, innanzi tutto, che l’inquadramento del ricorrente come capo squadra AIB, seppure con decorrenza dal primo gennaio 2017, è stato disposto tardivamente e che le indennità di volo, di aeronavigazione e di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia non sono state incluse nell’assegno ad personam attribuito al dipendente (cfr. pag. 3 e 4 della memoria di costituzione).
Le stesse, inoltre, sostengono che:
- le componenti retributive tese alla remunerazione delle attività specialistiche del settore aeronavigante nel comparto delle Forze di polizia a ordinamento civile, pur essendo contabilmente erogate in maniera continuativa, conserverebbero la natura, in base alla ratio istitutiva dei benefici e alle modalità di maturazione, di emolumenti del trattamento economico accessorio variabile ed eventuale e dovrebbero perciò essere escluse dal calcolo;
- al ricorrente sarebbe stata comunque riconosciuta l’indennità prevista dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 e 13, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999, secondo cui “Il personale destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento”;
- all’interessato è oggi attribuita l’indennità di volo prevista per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco e l’eventuale riconoscimento delle analoghe indennità previste per gli appartenenti al Corpo forestale comporterebbe un’ingiustificata duplicazione di componenti stipendiali;
- il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe fornito prova adeguata dell’effettiva corresponsione, a seguito del transito, di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello percepito quale appartenente al Corpo forestale dello Stato.
3. All’udienza del 5 febbraio 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato la propria memoria conclusionale, replicando alle argomentazioni svolte dalla parte resistente, la causa è stata discussa e posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle Amministrazioni resistenti.
Ed invero, nel caso di specie non opera l’ordinario termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., poiché la controversia ha ad oggetto una domanda di accertamento del diritto soggettivo del ricorrente all’inclusione delle indennità di volo e di pronto intervento aereo e dell’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nell’assegno ad personam previsto dall’art. 8 comma 1, punto 2) della lettera a), della l. n. 124/2015 e dall’art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 177/2016, conosciuta da questo Tribunale nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di “rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., che può essere fatto valere nell’ordinario termine di prescrizione.
Le Amministrazioni, peraltro, non hanno prodotto un formale atto di inquadramento del ricorrente e non è dunque possibile ritenersi raggiunta la prova della tardività del ricorso, di cui è onerata la parte che solleva tale eccezione (Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612).
2. Nel merito, le censure formulate nel ricorso, che possono trattarsi in modo congiunto per evidenti ragioni di connessione, sono fondate.
2.1. In primo luogo, si deve ritenere accertato il fatto che l’odierno ricorrente ha acquisito la qualifica di vice sovraintendente del Corpo forestale dello Stato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2016 ed economica dal 29 dicembre 2016 (come da decreto di nomina del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 31362 del 20 dicembre 2016, all. E, e conseguente decreto di assegnazione, di pari data; cfr. sul punto, rispettivamente, doc. 2, pagg. 78, 89, 90 e 96 di parte ricorrente).
Inoltre, come affermato dalle stesse Amministrazioni resistenti, il ricorrente è stato inizialmente inquadrato nel Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, corrispondente a quella di assistente capo, inferiore rispetto a quella realmente posseduta di vice sovrintendente (come da decreto del Ministero dell’Interno n. 3198 del 28 dicembre 2016, art. 5; cfr. doc. 7, pag. 12 e 16 di parte resistente).
Da ciò discende che la retribuzione “di partenza”, alla quale ragguagliare l’importo dell’assegno ad personam di cui all’art. 8, c. 1, lett. a) della l. n. 124/2015, è stata erroneamente identificata in quella di assistente capo del Corpo forestale dello Stato, in luogo di quella corretta di vice sovrintendente.
Inoltre, il riassorbimento previsto dall’art. 8 della l. n. 124/2015 è stato erroneamente applicato in relazione ai miglioramenti retributivi scaturiti dal tardivo inquadramento del ricorrente come capo squadra AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anziché agli eventuali avanzamenti successivi al transito.
2.2. In secondo luogo, occorre evidenziare che, in base all’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 124/2015, per quanto qui rileva, le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei dovevano essere attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, “assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”.
La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità del complessivo intervento di riorganizzazione delle funzioni di polizia ambientale, teso ad assicurare “la migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di continuità, senza, cioè, disperdere professionalità e assetti territoriali, bensì inquadrandoli in un contesto maggiormente funzionale”, nonché l’adeguatezza della tutela accordata ai diritti del personale transitato, che vede salvaguardata la propria professionalità e il proprio trattamento economico, attraverso l’assegno di cui all’art. 8 cit. (Corte cost., sentenza 10 luglio 2019, n. 170).
Come osservato da recente giurisprudenza, “Lo scopo dell’assegno ad personam previsto dal n. 2) della citata disposizione – secondo cui «Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione» – è, quindi, quello di imporre la necessaria simmetria tra servizio e trattamento economico anche dopo il transito, assicurando al personale interessato una continuità retributiva speculare al trasferimento delle funzioni” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. prima quater, 29 ottobre 2025, n. 18855).
La Corte di Cassazione, nel prendere in esame le disposizioni relative al transito del personale A.n.a.s. presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha affermato che “…in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l'operatività della garanzia che l'emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell'an e nel quantum” (cfr. Cass. civ., sezione lavoro, 17 agosto 2021, n. 23057).
E dunque, all'inclusione tra le voci fisse e continuative della retribuzione “non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto” (Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7154).
In senso opposto e speculare si è affermato, inoltre, che “per retribuzione "contingente" deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale” (vedi, tra le numerose, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2005, n. 24875).
2.3. Le indennità di volo, di aeronavigazione e di pronto intervento aereo che il ricorrente vorrebbe vedere incluse nell’assegno ad personam lui spettante sono state previste, rispettivamente dagli artt. 5, 6 e 13 della l. n. 78/1983, e sono state estese al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra cui il Corpo forestale dello Stato, in forza dell'art. 11 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
L’emolumento fisso aggiuntivo di polizia è invece previsto dall’art. 52, comma 2 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, a tenore del quale “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto”.
E’ possibile dunque affermare, richiamando quanto espressamente sancito dall’art. 1 della l. n. 78/1983 cit., che sono indennità correlate “alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età”.
In particolare:
- l'indennità di aeronavigazione (art. 5) è corrisposta al personale in possesso del brevetto militare di pilota, che svolga attività di volo;
- l'indennità di volo (art. 6) è corrisposta al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo;
- l'indennità di pronto intervento (art. 13) spetta al personale in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, che presti servizio presso “reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento”.
Per quanto riguarda, infine, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui all’art. 52, c. 2, del d.P.R. n. 164/2002, è stabilmente attribuito al personale che già gode “dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa”.
Tali emolumenti sono pertanto erogati in ragione del possesso di una particolare professionalità, presupposto imprescindibile affinché l'amministrazione possa adibire il proprio dipendente a tali specifiche, e particolarmente qualificate, mansioni; “essi compensano, quindi, competenze e condizioni operative abituali, destinate a rimanere stabili nel tempo, ciò rispondendo all'interesse della stessa amministrazione ad un utilizzo efficiente e razionale delle proprie risorse umane” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 26 novembre 2024, n. 2815).
Va altresì rilevato che le indennità di aeronavigazione e di volo sono attribuite in sostituzione della indennità “di impiego operativo”, di cui all'art. 2 della l. 78/1983, spettante alla generalità del personale militare “salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7”.
Considerato il carattere fisso e continuativo di tale ultima indennità, del tutto indipendente dallo svolgimento di particolari compiti o funzioni, si può ritenere che analoga natura posseggano anche le indennità destinate a sostituirsi ad essa quando il dipendente svolga incarichi specifici, ritenuti meritevoli di una diversa compensazione economica.
Per finire, le suddette indennità concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico (art. 1869 del d.lgs. n. 66/2010) e sono ricomprese tra le “competenze fisse” all'interno del cedolino stipendiale.
2.4. Alla luce delle considerazioni e dei rilievi che precedono, si deve ritenere che le indennità sopra indicate costituiscano “voci fisse e continuative” della retribuzione del dipendente e che debbano, pertanto, essere incluse nella base di calcolo dell'assegno ad personam ad esso spettante ai sensi dell’art. 8, della l. n. 124/2015 e dell’art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 177/2016.
2.5. A quanto precede si aggiunga che, come di recente evidenziato dal giudice amministrativo, milita a favore dell’inclusione delle suddette voci nella base di calcolo dell’assegno ad personam “anche il riconoscimento della natura “compensativa” dell’assegno ad personam, finalizzato ad evitare la reformatio in pejus della retribuzione lavorativa a tutela «del correlato diritto del pubblico dipendente al mantenimento del trattamento più favorevole in godimento nell’amministrazione di provenienza» (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2011, n. 6686); divieto che, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, altre fonti, normative o contrattuali, possono, in casi specifici, legittimamente continuare ad imporre (Cass. civ., sez. lav., 21 luglio 2025, n. 20490). La funzione dell’assegno ad personam “riassorbibile con i successivi miglioramenti economici”, riconosciuto dalla legge in caso di cessione del contratto di lavoro da un’amministrazione ad un’altra è, infatti, quella di garantire, per quanto possibile, l’invarianza del tenore di vita del lavoratore ceduto, in conformità ad un’applicazione dell’istituto costituzionalmente orientata all’attuazione del principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost., di guisa che «Il c.d. “trascinamento economico” assolve, in sostanza, alla funzione di assicurare, senza particolari contraccolpi, le necessità di vita del dipendente senza, però, aggravi ingiustificati per le Amministrazioni interessate» (Cons. Stato, V, 10 ottobre 2011, n. 5509, e 7 febbraio 2012, n. 644)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. cit.).
2.6. Chiarita la natura delle indennità sopra descritte, occorre a questo punto evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalle Amministrazioni resistenti, il ricorrente ha fornito sufficienti elementi probatori in ordine alla avvenuta corresponsione, nei suoi riguardi, di una retribuzione inferiore a quella lui spettante come vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato (sono stati depositati, in particolare, i cedolini degli stipendi percepiti nel corso degli anni e sono state elaborate tabelle semplificative di raffronto, inserite nel ricorso stesso).
Deve ritenersi perciò assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c., applicabile quando, come nel caso di specie, si controverte di diritti soggettivi.
Le Amministrazioni resistenti, per parte loro, pur avendo la piena e pronta disponibilità di tutti i dati necessari, non hanno fornito conteggi differenti, atti a dimostrare la correttezza della retribuzione erogata all’interessato.
3. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Deve pertanto essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente:
- a vedersi riconosciuta come retribuzione di partenza, da utilizzare come parametro per il calcolo dell’assegno ad personam di cui agli artt. 8 comma 1, punto 2) della lettera a), della l. n. 124/2015 e 12, comma 5 del d.lgs. n. 177/2016, quella spettante ai vice sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato;
- all’inclusione, nella medesima base di calcolo, delle indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo di cui alla l. n. 78/1983, oltreché dell’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al d.P.R. n. 164/2002, nella misura precedentemente goduta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di procedere ad una conforme rideterminazione del suo trattamento retributivo, salvo il riassorbimento dei soli miglioramenti retributivi acquisiti per progressioni economiche e di carriera successive al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, il Ministero dell’Interno viene condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate per effetto della minore quantificazione di tale assegno ad personam , con scorporo degli eventuali riassorbimenti, oltre interessi legali fino al saldo effettivo.
4. La complessità e la novità delle questioni affrontate nella presente sentenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La DI, Presidente
VI De CE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De CE | VI La DI |
IL SEGRETARIO