Articolo 44 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 47Articolo 49
Versione
22 maggio 1951
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 44. (Sentenza di rinvio a giudizio).

L' art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al presidente del tribunale competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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