Versione
22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 44. (Sentenza di rinvio a giudizio).
L' art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al presidente del tribunale competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
L' art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al presidente del tribunale competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/01/1974, n. 17Provvedimento: […] Tuttavia, è irragionevole che, mentre la custodia preventiva è legittimata da "sufficienti indizi di colpevolezza" (art. 252 cod. proc. pen.), i quali ben possono scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse, nell'istruttoria, " sufficienti prove" (art. 374 cod. proc. pen., modificato dall'articolo 44 della legge 10 aprile 1951, n. 287).Leggi di più...
- divieto di nuovo mandato di cattura od arresto per lo stesso fatto·
- imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria·
- cod. proc. pen., art. 272, ultimo comma (modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406)·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- sent. 17/74. processo penale·
- carcerazione preventiva