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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Franco Muratori e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Gino Funaioli n. 54/56 Appellante/Appellata
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Talladira e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Buccari n. 11 Appellata/Appellante
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Simona Miglio e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 2 Appellato
Controparte_3 in persona del del Lazio pro tempore,
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Marco Moretti e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma Piazza V Giornate n. 3 1 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 03/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società premesso di aver ricevuto in data 12/02/2020 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720209026334044000, relativa anche a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riferibili a crediti previdenziali, ha agito in giudizio contro l' , l' e l' rassegnando le seguenti Controparte_1 CP_2 CP_3 conclusioni: “- in ogni caso, dichiarare la nullità dell'atto impugnato con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720190031578358000, il cui importo richiesto è stato pagato dal Terzo pignorato in seguito alla notifica del PPT n. 09784201900028069000; via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento nn. 09720170132323373000, 09720170268537847000 e 09720190031578358000 e degli avvisi di addebito nn. 39720160015636584000 e 39720160029891969000 e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 09720209026334044000, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”.
1.1. Nella resistenza dell , dell' e dell' , il Controparte_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “1) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n09720209026334044000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720190031578358000; 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata l'eccezione di nullità dell'atto di intimazione di pagamento in relazione alla cartella n. 09720190031578358000 in quanto già pagata dalla contribuente in data 11/02/2020, ossia in epoca antecedente al momento della notifica dell'atto impugnato;
b) infondata nel resto la domanda, essendo prodotte in atti le notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, a mezzo pec ovvero con raccomandata a/r, ed essendo infondate le eccezioni attinenti l'assenza di motivazione e la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' nella parte in cui ha ritenuto CP_2 correttamente notificata la cartella di pagamento n. 097 2017 132323373 000, e nella
2 parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
2.3. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale avverso la statuizione di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento con riguardo alla cartella di pagamento n. 097 2019 0031578358 000.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.
4. Con il primo motivo, la società appellante principale sostiene che, diversamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, l' non avrebbe dato prova CP_2 della compiuta notifica degli avvisi di addebito.
4.1. Trattasi, in dettaglio, di due titoli: i) l'avviso di addebito n. 397 2016 0015636584000, notificato in data 19/102016, avente ad oggetto crediti per CP_2 omessi versamenti di contributi relativi alle annualità 2015 e 2016, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione per un importo di € 5.697,25; ii) l'avviso di addebito n. 397 2016 0029891969 000, notificato in data 20/12/2016, avente ad oggetto crediti per omessi versamenti di contributi relativi all'annualità CP_2
2016, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione per un importo di € 4.778,11. 4.2. Quanto al primo avviso, come provato in via documentale, la notifica risulta perfezionata in data 19/10/2016 per compiuta giacenza: a tal proposito, la società
[...] aveva, nel giudizio di primo grado, eccepito unicamente che nei confronti di Parte_2 una società di capitali non può procedersi con la notifica per compiuta giacenza ed aveva disconosciuto le copie prodotte dall' in quanto prive di attestazione di CP_2 conformità. Tuttavia, ritiene la Corte che non possa ritenersi invalida la notifica poiché effettuata per compiuta giacenza, atteso che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla società appellante principale si riferisce esclusivamente alla notificazione degli atti giudiziari (ad es. un ricorso ovvero un atto di citazione), che nei confronti di una società di capitali certamente non può avvenire per compiuta giacenza, e non riguarda la notificazione di un avviso di addebito, che, al contrario, può essere notificato via posta e con le modalità previste dalla legge in ipotesi di mancato ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
4.3. Quanto al rilievo della non conformità all'originale della notifica del primo avviso perché prodotta in copia, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le parti dell'atto prodotto in giudizio ritenute difformi rispetto all'originale, e ciò non ha fatto perché si è limitato a rilevare nelle note di trattazione scritta in primo grado che la copia attestava un avviso di ricevimento firmato da soggetto non identificato, in cui non era possibile desumere la data del timbro postale e che non era indicata la qualifica del 3 soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata, tutti rilievi che non attengono alla conformità della copia rispetto all'originale.
4.4. Difatti, “Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018). Per quanto riguarda il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità agli originali della cartolina prodotta in atti, si osserva che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018). E' stato affermato, quindi, che, in tema di notifica della cartella esattoriale, qualora l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Cass. ord. n. 23426 del 2010). Nel caso in esame, la società appellante non ha disconosciuto in primo grado la documentazione prodotta dall' limitandosi a muovere i rilievi CP_2 sopra evidenziati e senza evidenziare in modo specifico gli elementi di difformità denunciati.
4.5. A ciò si aggiunga che l'argomento dell'assenza di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005 risulta proposto soltanto in grado di appello, e dunque, tardivamente, con la conseguenza che, imponendo nuovi accertamenti in fatto, esso è del tutto inammissibile.
4.6. Quanto al secondo avviso di addebito, nel giudizio di primo grado, con la prima difesa utile successiva alla produzione della notifica effettuata con consegna a mani del ricevente in data 30/12/2016, la società appellante non ha mosso alcuna contestazione, né di tipo formale, né, soprattutto, sostanziale, obiettando che quell'avviso in realtà non fosse mai stato consegnato. Di conseguenza, nessun vizio può essere eccepito in sede di gravame poiché trattasi di contestazione tardiva ed inammissibile, e poiché la società non ha contestato di aver effettivamente ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in argomento.
4.7. Il primo motivo dell'appello principale deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Con il secondo motivo di gravame, la società sostiene che il primo giudice Parte_1 avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la procedura ex art. 7 quater d.l. n. 4 19372016 di notifica della cartella di pagamento n. 097 2017 0132323373 000, mancando in atti la prova dell'invio alla società dell'informativa della pubblicazione del deposito della notifica telematica negativa presso Infocamere.
5.1. Diversamente, ritiene la Corte che sia corretta la statuizione del giudice di prime cure, che ha spiegato come “stante l'errore rilevato all'indirizzo pec "53- 11SRL@LEGALMAIL.IT originariamente riscontrato, provvedeva ad eseguire la CP_5 notifica in data 12 agosto 2017 a mezzo pec mediante presso la Camera di Commercio come da allegato 2)”.
5.2. Difatti, risultano prodotti in atti dall' : a) la Controparte_1 mancata notifica via pec del 26/07/2017; b) l'attestazione rilasciata da Infocamere in data 13/08/2017 e relativa sia all'avvenuto deposito telematico della cartella di pagamento in data 28/07/2017 nell'area riservata del sito, sia all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito nel medesimo sito dal 28/07/2017 al 12/08/2017; c) l'attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata di avviso di pubblicazione del predetto deposito.
5.3. Nessuno di tali documenti è stato contestato, quanto alla loro autenticità e veridicità, dalla società nel giudizio di primo grado con la difesa immediatamente successiva alla loro produzione, avendo lamentato con le note di trattazione scritta del 02/03/2021 unicamente la nullità/inesistenza della cartella in argomento avendo l' depositato l'avviso di mancata consegna della pec Controparte_1
a causa di spedizione del messaggio ad “indirizzo non valido”. Ne consegue che i rilievi posti con il ricorso in appello devono ritenersi tardivi e, quindi, inammissibili.
5.4. Anche il secondo motivo è, dunque, infondato.
6. Il terzo motivo dell'appello principale censura la gravata sentenza per aver ritenuto l'intimazione di pagamento atto correttamente motivato.
6.1. Anche tale motivo è, a giudizio della Corte, destituito di fondamento.
6.2. Appare sufficiente, sul punto, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025). 5. Muovendo ora alla disamina dell'appello incidentale proposto dall
[...]
, ritiene la Corte che esso non possa ritenersi fondato. Controparte_1
5.1. Con un unico motivo di impugnazione, l' lamenta l'erroneità della CP_1 statuizione di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento con riguardo alla cartella n. 097 2019 0031578358 000, poiché tale cartella risulterebbe a tutt'oggi non pagata dalla società. 5 5.2. Si osserva sul punto che la società originaria ricorrente nel giudizio di primo grado ha tempestivamente e ritualmente prodotto sia l'atto di pignoramento presso il Credito Valtellinese s.p.a., atto che ricomprende espressamente anche la cartella di pagamento di cui si discute, sia il pagamento effettuato dal terzo in favore dell'
[...]
. Controparte_1
5.3. Anche in tal caso sovviene il principio di non contestazione (“L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025).
5.4. L' , difatti, nel costituirsi nel giudizio di primo Controparte_1 grado, non ha contestato in modo specifico i documenti prodotti dalla società originaria ricorrente, prendendo posizione in modo puntuale in merito all'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla cartella n. 097 2019 0031578358 000, pagamento che, pertanto, non può essere posto in discussione in sede di giudizio di appello.
5.5. Tale argomento rende superflua qualsiasi considerazione in merito all'efficacia probatoria dell'estratto ruolo, atteso che, in ogni caso, l' avrebbe dovuto CP_1 argomentare e contestare in modo specifico l'affermato avvenuto pagamento dell'importo portato dalla cartella.
6. Entrambi gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra la società e l' , mentre le spese Parte_1 Controparte_1 di lite in favore dell' e dell' vanno poste a carico della società appellante CP_2 CP_3 principale in virtù della soccombenza nei loro confronti, e liquidate come da dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto dalla società e l'appello Parte_1 incidentale proposto dall e compensa le spese di lite Controparte_1 del grado tra le indicate parti. Condanna la società al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore dell' e dell' che liquida per ciascuna in € 1.984,00, CP_2 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
6 Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Franco Muratori e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Gino Funaioli n. 54/56 Appellante/Appellata
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Talladira e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Buccari n. 11 Appellata/Appellante
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Simona Miglio e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 2 Appellato
Controparte_3 in persona del del Lazio pro tempore,
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Marco Moretti e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma Piazza V Giornate n. 3 1 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 03/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società premesso di aver ricevuto in data 12/02/2020 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720209026334044000, relativa anche a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riferibili a crediti previdenziali, ha agito in giudizio contro l' , l' e l' rassegnando le seguenti Controparte_1 CP_2 CP_3 conclusioni: “- in ogni caso, dichiarare la nullità dell'atto impugnato con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720190031578358000, il cui importo richiesto è stato pagato dal Terzo pignorato in seguito alla notifica del PPT n. 09784201900028069000; via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento nn. 09720170132323373000, 09720170268537847000 e 09720190031578358000 e degli avvisi di addebito nn. 39720160015636584000 e 39720160029891969000 e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 09720209026334044000, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”.
1.1. Nella resistenza dell , dell' e dell' , il Controparte_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “1) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n09720209026334044000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720190031578358000; 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata l'eccezione di nullità dell'atto di intimazione di pagamento in relazione alla cartella n. 09720190031578358000 in quanto già pagata dalla contribuente in data 11/02/2020, ossia in epoca antecedente al momento della notifica dell'atto impugnato;
b) infondata nel resto la domanda, essendo prodotte in atti le notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, a mezzo pec ovvero con raccomandata a/r, ed essendo infondate le eccezioni attinenti l'assenza di motivazione e la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' nella parte in cui ha ritenuto CP_2 correttamente notificata la cartella di pagamento n. 097 2017 132323373 000, e nella
2 parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
2.2. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
2.3. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale avverso la statuizione di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento con riguardo alla cartella di pagamento n. 097 2019 0031578358 000.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.
4. Con il primo motivo, la società appellante principale sostiene che, diversamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, l' non avrebbe dato prova CP_2 della compiuta notifica degli avvisi di addebito.
4.1. Trattasi, in dettaglio, di due titoli: i) l'avviso di addebito n. 397 2016 0015636584000, notificato in data 19/102016, avente ad oggetto crediti per CP_2 omessi versamenti di contributi relativi alle annualità 2015 e 2016, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione per un importo di € 5.697,25; ii) l'avviso di addebito n. 397 2016 0029891969 000, notificato in data 20/12/2016, avente ad oggetto crediti per omessi versamenti di contributi relativi all'annualità CP_2
2016, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione per un importo di € 4.778,11. 4.2. Quanto al primo avviso, come provato in via documentale, la notifica risulta perfezionata in data 19/10/2016 per compiuta giacenza: a tal proposito, la società
[...] aveva, nel giudizio di primo grado, eccepito unicamente che nei confronti di Parte_2 una società di capitali non può procedersi con la notifica per compiuta giacenza ed aveva disconosciuto le copie prodotte dall' in quanto prive di attestazione di CP_2 conformità. Tuttavia, ritiene la Corte che non possa ritenersi invalida la notifica poiché effettuata per compiuta giacenza, atteso che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla società appellante principale si riferisce esclusivamente alla notificazione degli atti giudiziari (ad es. un ricorso ovvero un atto di citazione), che nei confronti di una società di capitali certamente non può avvenire per compiuta giacenza, e non riguarda la notificazione di un avviso di addebito, che, al contrario, può essere notificato via posta e con le modalità previste dalla legge in ipotesi di mancato ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
4.3. Quanto al rilievo della non conformità all'originale della notifica del primo avviso perché prodotta in copia, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le parti dell'atto prodotto in giudizio ritenute difformi rispetto all'originale, e ciò non ha fatto perché si è limitato a rilevare nelle note di trattazione scritta in primo grado che la copia attestava un avviso di ricevimento firmato da soggetto non identificato, in cui non era possibile desumere la data del timbro postale e che non era indicata la qualifica del 3 soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata, tutti rilievi che non attengono alla conformità della copia rispetto all'originale.
4.4. Difatti, “Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018). Per quanto riguarda il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità agli originali della cartolina prodotta in atti, si osserva che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018). E' stato affermato, quindi, che, in tema di notifica della cartella esattoriale, qualora l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Cass. ord. n. 23426 del 2010). Nel caso in esame, la società appellante non ha disconosciuto in primo grado la documentazione prodotta dall' limitandosi a muovere i rilievi CP_2 sopra evidenziati e senza evidenziare in modo specifico gli elementi di difformità denunciati.
4.5. A ciò si aggiunga che l'argomento dell'assenza di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005 risulta proposto soltanto in grado di appello, e dunque, tardivamente, con la conseguenza che, imponendo nuovi accertamenti in fatto, esso è del tutto inammissibile.
4.6. Quanto al secondo avviso di addebito, nel giudizio di primo grado, con la prima difesa utile successiva alla produzione della notifica effettuata con consegna a mani del ricevente in data 30/12/2016, la società appellante non ha mosso alcuna contestazione, né di tipo formale, né, soprattutto, sostanziale, obiettando che quell'avviso in realtà non fosse mai stato consegnato. Di conseguenza, nessun vizio può essere eccepito in sede di gravame poiché trattasi di contestazione tardiva ed inammissibile, e poiché la società non ha contestato di aver effettivamente ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in argomento.
4.7. Il primo motivo dell'appello principale deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Con il secondo motivo di gravame, la società sostiene che il primo giudice Parte_1 avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la procedura ex art. 7 quater d.l. n. 4 19372016 di notifica della cartella di pagamento n. 097 2017 0132323373 000, mancando in atti la prova dell'invio alla società dell'informativa della pubblicazione del deposito della notifica telematica negativa presso Infocamere.
5.1. Diversamente, ritiene la Corte che sia corretta la statuizione del giudice di prime cure, che ha spiegato come “stante l'errore rilevato all'indirizzo pec "53- 11SRL@LEGALMAIL.IT originariamente riscontrato, provvedeva ad eseguire la CP_5 notifica in data 12 agosto 2017 a mezzo pec mediante presso la Camera di Commercio come da allegato 2)”.
5.2. Difatti, risultano prodotti in atti dall' : a) la Controparte_1 mancata notifica via pec del 26/07/2017; b) l'attestazione rilasciata da Infocamere in data 13/08/2017 e relativa sia all'avvenuto deposito telematico della cartella di pagamento in data 28/07/2017 nell'area riservata del sito, sia all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito nel medesimo sito dal 28/07/2017 al 12/08/2017; c) l'attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata di avviso di pubblicazione del predetto deposito.
5.3. Nessuno di tali documenti è stato contestato, quanto alla loro autenticità e veridicità, dalla società nel giudizio di primo grado con la difesa immediatamente successiva alla loro produzione, avendo lamentato con le note di trattazione scritta del 02/03/2021 unicamente la nullità/inesistenza della cartella in argomento avendo l' depositato l'avviso di mancata consegna della pec Controparte_1
a causa di spedizione del messaggio ad “indirizzo non valido”. Ne consegue che i rilievi posti con il ricorso in appello devono ritenersi tardivi e, quindi, inammissibili.
5.4. Anche il secondo motivo è, dunque, infondato.
6. Il terzo motivo dell'appello principale censura la gravata sentenza per aver ritenuto l'intimazione di pagamento atto correttamente motivato.
6.1. Anche tale motivo è, a giudizio della Corte, destituito di fondamento.
6.2. Appare sufficiente, sul punto, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025). 5. Muovendo ora alla disamina dell'appello incidentale proposto dall
[...]
, ritiene la Corte che esso non possa ritenersi fondato. Controparte_1
5.1. Con un unico motivo di impugnazione, l' lamenta l'erroneità della CP_1 statuizione di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento con riguardo alla cartella n. 097 2019 0031578358 000, poiché tale cartella risulterebbe a tutt'oggi non pagata dalla società. 5 5.2. Si osserva sul punto che la società originaria ricorrente nel giudizio di primo grado ha tempestivamente e ritualmente prodotto sia l'atto di pignoramento presso il Credito Valtellinese s.p.a., atto che ricomprende espressamente anche la cartella di pagamento di cui si discute, sia il pagamento effettuato dal terzo in favore dell'
[...]
. Controparte_1
5.3. Anche in tal caso sovviene il principio di non contestazione (“L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10374 del 19/04/2025).
5.4. L' , difatti, nel costituirsi nel giudizio di primo Controparte_1 grado, non ha contestato in modo specifico i documenti prodotti dalla società originaria ricorrente, prendendo posizione in modo puntuale in merito all'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla cartella n. 097 2019 0031578358 000, pagamento che, pertanto, non può essere posto in discussione in sede di giudizio di appello.
5.5. Tale argomento rende superflua qualsiasi considerazione in merito all'efficacia probatoria dell'estratto ruolo, atteso che, in ogni caso, l' avrebbe dovuto CP_1 argomentare e contestare in modo specifico l'affermato avvenuto pagamento dell'importo portato dalla cartella.
6. Entrambi gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra la società e l' , mentre le spese Parte_1 Controparte_1 di lite in favore dell' e dell' vanno poste a carico della società appellante CP_2 CP_3 principale in virtù della soccombenza nei loro confronti, e liquidate come da dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto dalla società e l'appello Parte_1 incidentale proposto dall e compensa le spese di lite Controparte_1 del grado tra le indicate parti. Condanna la società al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore dell' e dell' che liquida per ciascuna in € 1.984,00, CP_2 CP_3 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
6 Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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