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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
ER CE, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2497/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000172461000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr Difensore_2 si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.05.2023 NO IO impugnava l'intimazione di pagamento N.
13920239000172461000 notificata il 15.03.2023 , limitatamente alle cartelle di pagamento
N.13920180005177677000 e N.13920180005177980001 ed ai prodromici avvisi di accertamento N.
TDPM00682 e N. TDPM01187/2007.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la presunta violazione dello Statuto del Contribuente, la decadenza e/o la prescrizione delle pretese.
L'AD.E.R. si costituiva in giudizio:
Il giudice di prime cure accoglieva unicamente il motivo di ricorso riguardante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico N. TDPM01187 di competenza dell'ente impositore (Direzione Provinciale di
Vibo Valentia), dichiarando la prescrizione della pretesa creditoria ad esso relativa, e compensava le spese del giudizio.
Più precisamente, la Corte di giustizia di primo grado dichiarava che: «Per il secondo avviso
(TDPM01187/2007), invece, non è stata fornita prova in giudizio della notificazione, né di alcun atto interruttivo. Il ricorso va quindi accolto limitatamente a tale avviso».
Tanto premesso, l'Agenzia Entrate – Riscossione ricorreva in appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui, accogliendo parzialmente il ricorso, ha dichiarato prescritta la pretesa consacrata nel suindicato avviso di accertamento N. TDPM01187/2007 (ruolo 2017/800673) e ha compensato le spese del giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato invero ADER produce copia dell'avviso di accertamento N. TDPM01187/2007 notificato in data 20.03.2013 .La produzione è del tutto legittima. Infatti, sebbene per effetto della recente riforma del processo tributario, l'articolo 58 cit. (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220) ora prevede che essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tuttavia il giudizio introdotto è stato incardinato prima del 5 gennaio 2024 . Si tratta di una circostanza dirimente ove di consideri che la Corte Costituzionale , con sentenza numero 36 del 2025, ha statuito la illegittimità costituzionale del, sopra citato art. 58 nella parte in cui prevede sia applicabile ai giudizi incardinati prima del 4 gennaio 2025. In ragione della produzione in appello le spese di giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
la corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità dell'intimazione relativamente all'avviso di accertamento numero N. TDPM01187. Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
ER CE, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2497/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239000172461000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr Difensore_2 si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.05.2023 NO IO impugnava l'intimazione di pagamento N.
13920239000172461000 notificata il 15.03.2023 , limitatamente alle cartelle di pagamento
N.13920180005177677000 e N.13920180005177980001 ed ai prodromici avvisi di accertamento N.
TDPM00682 e N. TDPM01187/2007.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la presunta violazione dello Statuto del Contribuente, la decadenza e/o la prescrizione delle pretese.
L'AD.E.R. si costituiva in giudizio:
Il giudice di prime cure accoglieva unicamente il motivo di ricorso riguardante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico N. TDPM01187 di competenza dell'ente impositore (Direzione Provinciale di
Vibo Valentia), dichiarando la prescrizione della pretesa creditoria ad esso relativa, e compensava le spese del giudizio.
Più precisamente, la Corte di giustizia di primo grado dichiarava che: «Per il secondo avviso
(TDPM01187/2007), invece, non è stata fornita prova in giudizio della notificazione, né di alcun atto interruttivo. Il ricorso va quindi accolto limitatamente a tale avviso».
Tanto premesso, l'Agenzia Entrate – Riscossione ricorreva in appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui, accogliendo parzialmente il ricorso, ha dichiarato prescritta la pretesa consacrata nel suindicato avviso di accertamento N. TDPM01187/2007 (ruolo 2017/800673) e ha compensato le spese del giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato invero ADER produce copia dell'avviso di accertamento N. TDPM01187/2007 notificato in data 20.03.2013 .La produzione è del tutto legittima. Infatti, sebbene per effetto della recente riforma del processo tributario, l'articolo 58 cit. (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220) ora prevede che essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tuttavia il giudizio introdotto è stato incardinato prima del 5 gennaio 2024 . Si tratta di una circostanza dirimente ove di consideri che la Corte Costituzionale , con sentenza numero 36 del 2025, ha statuito la illegittimità costituzionale del, sopra citato art. 58 nella parte in cui prevede sia applicabile ai giudizi incardinati prima del 4 gennaio 2025. In ragione della produzione in appello le spese di giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
la corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità dell'intimazione relativamente all'avviso di accertamento numero N. TDPM01187. Spese compensate