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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nei processi d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tri- bunale di Torre Annunziata in data 14 giugno/29 luglio 2021, n. repert. 2451/2021, iscritti ai nn. 3585/2021 e 3587/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riuniti in occa- sione dell'udienza collegiale dell'11 gennaio 2022, introitati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 settembre 2023 e pendenti
TRA codice fiscale ), nata a [...] il 2 novembre Parte_1 C.F._1
1956 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
(codice fiscale e (codice fiscale Parte_2 C.F._2 Parte_3
), e (codice fiscale , nato a [...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
il 23 luglio 1961 ed ivi residente alla Via Nizza, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giro Pasquale
Sepe (codice fiscale ) e Marco Cerbone (codice fiscale C.F._5
- appellanti - C.F._6
E il (codice fiscale ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore - appellato non costituitosi -
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._7
residente al Corso Italia n. 31 - appellata contumace - codice fiscale , nato a [...] il [...] ed Controparte_3 C.F._8
ivi residente a[...], (codice fiscale Controparte_4
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 1 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
n. 39, (codice fiscale , nato a Parte_5 Controparte_5 C.F._10
TA RI PU ET (CE) il 25 dicembre 1966 e residente in [...], e (codice fiscale , nato a [...] il 1° gennaio Parte_6 C.F._11
1947 ed ivi residente a[...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato
D'Isa (codice fiscale e Umberto Morelli (codice fiscale C.F._12
) - appellati - C.F._13
NONCHÉ il PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore ex lege -
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Torre Annunziata il 7 dicembre 2020 – e poi notificato il 12 febbraio 2021 al
[...]
e all'« » di Sorrento e il 24 febbraio 2021 a Ros- CP_6 Controparte_7
sella Di Leva – Marco Fiorentino, candidato ed ammesso a partecipare all'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali di Sorrento tenutesi nel settembre-ottobre del 2020, chie- deva l'annullamento della decisione dell' le cui operazioni s'erano concluse il Controparte_7
10 novembre 2020 con la quale era stato, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 31 di- cembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino), dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere co- munale, essendo stato, con la sentenza di questa Corte n. 10506/2016, pronunciata il 25 ot- tobre 2016 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, condannato per il delitto di omicidio colposo plurimo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., e, in suo luogo, era stato proclamato eletto alla suddetta carica , nonché delle conseguenti deliberazioni del Controparte_8
Consiglio Comunale di Sorrento nn. 46 e 49 del 23 novembre 2020, con le quali, in conformità con la suddetta decisione dell' e stante la sopravvenuta rinuncia di Controparte_7 [...]
, nel frattempo nominato assessore comunale, era stata proclamata, in suo luogo, CP_8
eletta alla carica di consigliere comunale . Controparte_2
Difatti, secondo il ricorrente, tali decisioni dovevano essere considerate illegittime e pertanto annullate o dichiarate nulle ed egli doveva essere dichiarato eleggibile alla carica di consigliere comunale poiché non sussisteva né era stata indicata nei provvedimenti da lui im- pugnati alcuna ragione che ostasse alla sua eleggibilità alla suddetta carica e la condanna pe- nale da lui riportata non era ostativa alla sua candidabilità alla medesima carica elettiva, non
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 2 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dipendendo dall'accertamento della commissione da parte sua di un delitto doloso.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 13 aprile 2021 in persona del «Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Dott. » «in virtù di determina dirigenziale ed in virtù dei poteri e com- CP_9
petenze conferiti dal Decreto Sindacale n. 1/2019 e del vigente Statuto del Controparte_1
pubblicato all'Albo Pretorio del per 30 giorni dal 25/03/2003 al Controparte_1
24/04/2003 e pubblicato sul supplemento del B.U. della n. 20 del Org_1
12.05.2003», il Comune convenuto contestava la fondatezza del ricorso del e ne CP_8
chiedeva pertanto il rigetto.
I.1.3. Analoghe conclusioni formulavano Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , intervenuti spontaneamente in giudizio il 16 aprile 2021 in quanto
[...] Parte_6
iscritti nelle liste elettorali del , nonché il Pubblico Ministero, rappresen- Controparte_1
tato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
I.1.4. e l'« » invece CP_2 CP_2 Controparte_10
non si costituivano in giudizio, sicché venivano dichiarati contumaci.
I.1.5. All'esito del processo di primo grado, con un'ordinanza collegiale depositata il 29 luglio 2021, il Tribunale di Torre Annunziata – respinte incidentalmente le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla validità della costituzione in giudizio del in Controparte_1
persona del «Dirigente dell'Ufficio Elettorale», anziché del Sindaco, ed all'ammissibilità dell'in- tervento di e – rigettava il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_6
ricorso del e compensava tra le parti integralmente le spese processuali. CP_8
I.2.1.1. Avverso tale ordinanza venivano quindi tempestivamente proposti a questa
Corte due distinti appelli, poi riuniti.
I.2.1.2. Il primo (iscritto il 27 agosto 2021 al n. 3587/2021 r.g.aa.cc.) veniva proposto da con una citazione notificata a Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , nonché al Comune e all'« » di
[...] Parte_6 Controparte_7
Sorrento, il 23 agosto 2021 e, per ordine di questa Corte, a il 20/26 aprile Controparte_2
2023, con la quale, per quel che ancora rileva e per i motivi di cui appresso si dirà, il CP_8
chiedeva conclusivamente a questa stessa Corte di voler:
«
1. Accertare e Dichiarare […] l'illegittimità, nullità e/o annullabilità, della dichiara- zione di mancata proclamazione del sig. alla Carica di Consigliere Comunale Parte_4
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 3 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giusta provvedimento dell' dell'10.11.2020; Controparte_10
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste ex lege, per la proclamazione del sig. alla Carica di Consigliere Comunale del Parte_4 [...]
; CP_1
3. Mandare alla Cancelleria di comunicare immediatamente il provvedimento conclu- sivo del procedimento al presidente dell' e al Sindaco affinché ne curi, Controparte_7
senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati;
4. Condannare alle spese e al compenso professionale, oltre accessori e rimborso forfe- tario in misura pari al 15%, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
I.2.1.3. Il secondo di detti appelli (iscritto il 27 agosto 2021 al n. 3585/2021 r.g.aa.cc.) veniva proposto da in forza della legittimazione derivantele dall'essere Parte_1
iscritta nelle liste elettorali del , con una citazione notificata a Controparte_1 Parte_7
, , , nonché al
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 [...]
e all'« » di Sorrento, il 26 agosto 2021, a CP_6 Controparte_7 CP_2
il 27 agosto 2021, al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte il 30
[...]
agosto 2021 e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata il 31 agosto 2021, con la quale si chiedeva conclusivamente a questa Corte di voler:
«
1. Accertare e Dichiarare, stante la sussistenza delle condizioni richieste ex lege […],
l'illegittimità, nullità e/o annullabilità, della dichiarazione di mancata proclamazione del sig.
alla Carica di Consigliere Comunale, giusto verbale dell'Ufficio Centrale Elet- Parte_4
torale del del 10/11/2020 nonché delle delibere consiliari del Controparte_1 CP_1
n. 46 e 49 del 23.11.2020 pubblicate in data 3.12.2020;
[...]
2. Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti ex lege, per la proclamazione del sig. alla carica di consigliere comunale del;
Parte_4 Controparte_1
3. Mandare alla cancelleria di comunicare immediatamente il provvedimento conclu- sivo del procedimento al presidente dell' e al Sindaco affinché curi, Controparte_7
senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
Tutto quanto sopra, previa rimessione alla Corte costituzionale di questione di legitti- mità costituzionale nei confronti dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235 se e in quanto comprensiva delle ipotesi di condotte colpose, per la violazione degli artt. 2, 3, 48, 117 della Costituzione e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché per la violazione
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 4 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'art. 76 Cost. ed eccesso di delega, laddove si ritenesse non percorribile una interpretazione costituzionalmente conforme».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 novembre 2021 in entrambi i processi derivanti dai suddetti appelli, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Pt_6
chiedevano la dichiarazione dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità e/o il rigetto delle
[...]
avverse impugnazioni e la condanna di entrambi gli appellanti a rifonder loro, pagandole di- rettamente ai propri difensori, le spese processuali, «con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto», nonché a pagar loro, «ex art. 96 c.p.c. I comma,
[…] una somma equitativamente determinata e ritenuta di giustizia» ed «ex art. 96 c.p.c., III comma, […] un'altra somma equitativamente determinata e ritenuta di giustizia, pari alle spese di giustizia che saranno liquidate».
I.2.3. , il e l'« Controparte_2 Controparte_1 Controparte_11
» invece non si costituivano innanzi a questa Corte, ma solo la prima veniva
[...]
dichiarata contumace, la validità della citazione in appello degli altri o comunque della relativa notificazione dipendendo anche dalla soluzione della questione sollevata dal con CP_8
quello che può essere individuato come il primo motivo del suo appello e della quale si tratterà appresso.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Con il primo motivo del suo appello, il sostiene che il Tribunale di CP_8
Torre Annunziata ha errato nel non dichiarare «inammissibile e/o nulla», come da lui eccepito, la costituzione nel processo di primo grado del in persona del «Dirigente Controparte_1
dell'Ufficio Elettorale Dott. », giacché egli aveva convenuto in giudizio sia «il Co- CP_9
mune in persona del Sindaco p.t.» sia «la », sicché «il Dirigente dell'Uf- Controparte_12
ficio elettorale avrebbe dovuto spendere i suoi poteri di rappresentanza per la Commissione
Elettorale», mentre l'ente comunale avrebbe dovuto costituirsi in giudizio in persona del Sin- daco, ed egli, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva alcun onere «di impu- gnativa e/o contestazione del regolamento comunale in quanto, nella fattispecie, non [era] stata mossa di fatto alcuna contestazione alle norme statutarie ma alla errata identificazione del soggetto che avrebbe dovuto, ex lege, rappresentare l'Ente convenuto in giudizio in
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 5 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
aggiunta alla Commissione Elettorale».
Senonché, l'« » in persona del cui «Dirigente», dr. , il Co- Controparte_7 CP_9
mune di Sorrento si costituì innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, diversamente da quanto erroneamente supposto dal nel formulare il motivo d'appello in esame, non coin- CP_8
cide con l' , in persona del Presidente pro- Controparte_10
tempore», al quale il notificò il ricorso con il quale aveva introdotto il processo di CP_8
primo grado e il conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, imputandogli di aver, per primo, illegittimamente dichiarato la sua ineleggibilità ed omesso di proclamarlo eletto alla carica di consigliere comunale.
Il primo di tali uffici costituiva infatti evidentemente la stabile articolazione dell'orga- nizzazione amministrativa del predetto Comune affidataria dei ccdd. servizi elettorali e, in par- ticolare, delle attività di supporto delle funzioni concernenti la tenuta e la revisione delle liste elettorali e la nomina degli scrutatori di competenza del suo responsabile, ai sensi dell'art. 2, co. 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o della commissione elettorale comunale prevista dall'art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e dunque non munita di una propria soggettività giuridica, ma al cui dirigente ben poteva essere dallo statuto comunale attribuito il potere di rappresentare l'ente comunale nel processo di primo grado.
Il secondo va identificato nell'organo statale denominato « » e presie- Controparte_7
duto dal dr. che venne occasionalmente costituito ai sensi dell'art. 71 del Persona_1
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di procedere alle operazioni previste dagli artt. 72 e 74 dello stesso decreto e 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra cui appunto quella relativa alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, che esaurì ogni sua attività con la chiusura di tali operazioni e che pure deve ritenersi privo di una propria autonoma sog- gettività giuridica, sicché non doveva né poteva essere convenuto né innanzi al Giudice di primo grado né innanzi a questa Corte e la sua citazione a costituirsi sia nel primo che nel secondo grado del presente processo deve essere considerata del tutto tamquam non esset
(ragione per cui non è stato nemmeno indicato tra le parti processuali nell'epigrafe di questa sentenza).
Le considerazioni svolte dal a sostegno del primo motivo del suo appello – CP_8
peraltro identificando per la prima volta entrambi i suddetti uffici con una non meglio specifi- cata » – risultano pertanto inammissibili, prim'ancora che manifesta- Controparte_12
mente infondate, siccome del tutto extravaganti rispetto alle ragioni per le quali il Giudice di
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 6 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
prime cure ha ritenuto di dover respingere l'eccezione dal medesimo sollevata in CP_8
ordine all'ammissibilità e/o alla validità della costituzione in giudizio del Controparte_1
e perciò inidonee a porne in discussione la fondatezza, peraltro solidamente argomentata fa- cendo corretto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti respinto tale eccezione osservando che il doveva ritenersi regolarmente costituito in giudizio in persona del Controparte_1 [...]
giacché quest'ultimo aveva espressamente indicato che la fonte Controparte_13
del proprio potere di rappresentare l'ente comunale era lo Statuto comunale «pubblicato re- golarmente nell'Albo Pretorio del stesso e del supplemento del B.U. della CP_1 Org_1
n. 20 del 12.05.2003» e, ciò nonostante, il non aveva sollevato in propo-
[...] CP_8
sito alcuna specifica contestazione, come sarebbe stato suo onere alla luce del principio ripe- tutamente enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale, «in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha
l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal suo legale rappresentante e l'organo che ha conferito il po- tere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poi- ché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti sog- getti a pubblicità legale e, quindi spetta a loro fornire la prova negativa» e, «“[s]olo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto
a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a con- dizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempe- stiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effet- tiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto di una persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 20596 del 01/10/2007)».
Di conseguenza, nulla osta alla dichiarazione della contumacia del , Controparte_1
che, come s'è detto, non s'è costituito innanzi a questa Corte sebbene l'appello del , CP_8
nonché quello della siano stati validamente e tempestivamente notificati all'avvo- Parte_1
cato costituitosi quale suo procuratore ad litem nel processo di primo grado.
II.1.2. Inammissibile, prim'ancora che manifestamente infondato, deve essere
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 7 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudicato anche il secondo motivo dell'appello del , con il quale questi sostiene di CP_8
non potere essere considerato ineleggibile alla carica di consigliere comunale giacché «[l]e norme in materia di ineleggibilità sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere interpretate né in via estensiva né in via analogica» ed egli non ricopre alcuno degli incarichi
«individuati dal legislatore come ostativi all'eleggibilità a Consigliere Comunale», del quale,
d'altronde, non «viene fatta menzione nel provvedimento qui impugnato».
È infatti del tutto evidente che le considerazioni sulle quali poggiano queste censure prescindono totalmente dalle ragioni sulla cui base il Giudice di prime cure ha respinto le ana- loghe obiezioni formulate dal a sostegno del ricorso introduttivo del processo di CP_8
primo grado osservando «come dal tenore del provvedimento adottato […] dall' CP_14
, in persona del presidente dott. , sia dato evincere con chiarezza che il
[...] Persona_1
, sulla scorta della condanna riportata, sia stato ritenuto dal predetto Ufficio Parte_4
incandidabile ai sensi dell'art. 10 lett. d) del d.lgs. 235/12», il quale «dispone che “non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale ….” con ciò evidenziando la sussistenza di una causa di inidoneità del soggetto ad accedere a determinate cariche elettive o a permanere nell'organo elettivo, correlata alla con- danna per determinati reati» e prevedendo «una “causa particolarissima di ineleggibilità” (cfr. sentenze nn. 407 del 29 ottobre 1992 e n. 141 del 6 maggio 1996), come affermato, a più riprese dalla stessa Corte Costituzion[al]e, sicché è evidente come la incandidabilità del Fioren- tino si traduca in una sua ineleggibilità, stante la inidoneità a ricoprire la carica elettiva».
II.1.3. Analogo discorso vale per il terzo motivo dell'appello del , con il quale CP_8
questi sostiene di non essere incandidabile sulla base delle medesime obiezioni in proposito da lui formulate con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, cioè, in buona so- stanza, contestando l'applicabilità delle previsioni del d.lgs. 235/2012 ai delitti non colposi, senza prendere nella debita considerazione, quando non addirittura travisando, la parte della motivazione dell'ordinanza appellata in cui vengono diffusamente spiegate le molteplici ra- gioni per le quali, secondo il primo Giudice, deve ritenersi che l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive previsti dal d.lgs. 235/2012 siano – nonostante il tenore letterale del titolo di tale provvedimento legislativo («Testo unico delle disposizioni in materia di incandi- dabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitiva
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 8 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190») – applicabili anche a chi, come nel caso del medesimo , sia stato CP_8
definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., se aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti puntualmente – nonché condivisibilmente – risposto alle argomentazioni di segno contrario del osservando, in sintesi: CP_8
a) che il titolo del d.lgs. 235/2012 non costituisce un dato interpretativo dirimente a fronte del testo del primo comma del suo art. 10, che, alla lett. d), prevede l'incandidabilità
(anche) alla carica di consigliere comunale e comunque il divieto di ricoprire (anche) tale carica di coloro che siano stati definitivamente condannati alla pena della reclusione complessiva- mente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, senza specificare che deve trattarsi di delitti non colposi, a differenza di quanto previsto dalla lett. e), secondo la quale le medesime esclusioni dall'elettorato passivo valgono per coloro che siano stati defini- tivamente condannati alla pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
b) che la previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 non ha alcuna portata innovativa, giacché riproduce la pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, co. 1, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi trasfusa nell'art. 58, co. 1, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità con quanto previsto dalla legge delega;
c) che tale previsione costituisce una non irragionevole norma di chiusura del sistema posta a tutela del buon andamento e della trasparenza dell'attività delle pubbliche ammini- strazioni, essendo volta ad impedire che queste siano governate da chi sia stato definitiva- mente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non colposi, purché aggravati dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti rilevante ai suddetti fini essere individuato proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di tali doveri;
d) che non può valere ad escludere l'applicazione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012 ai delitti non colposi la previsione contenuta nell'art. 1, co. 64, lett. m), della legge delega 190/2012, che demandava al legislatore delegato di «disciplinare le ipotesi di sospen- sione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 [tra cui quella di consigliere co- munale] in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla can- didatura o all'affidamento della carica» e non anche in caso di sentenza di sentenza definitiva
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 9 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di condanna per delitti colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
Sicché il aveva l'onere di criticare tali osservazioni individuando chiara- CP_8
mente quelle da lui contestate e specificando le ragioni della loro infondatezza o della loro irrilevanza sulla base di adeguate argomentazioni, il che non può proprio dirsi che sia avve- nuto.
II.1.4. L'appello del va dunque dichiarato inammissibile. CP_8
II.2.1. Si può quindi passare all'esame di quello che va considerato come il primo mo- tivo dell'appello proposto dalla quello con il quale costei (sotto il titolo «Violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235. Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 61 n. 9 codice penale. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto») so- stiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il fosse stato condan- CP_8
nato per il delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. e dunque nel ritenerlo incandidabile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, posto che dalla lettura della sentenza di questa Corte d'Appello del 21 gennaio 2014 e di quella della Corte di
Cassazione che l'aveva in parte annullata con rinvio ed alla quale era conseguita la sentenza di questa stessa Corte d'Appello del 25 ottobre 2016, n. 10506/2016, nonché del certificato del casellario giudiziale riguardante il medesimo e del ricorso introduttivo del pro- CP_8
cesso di primo grado, il Tribunale si sarebbe dovuto avvedere che «l'aggravante contestata al capo di imputazione sub lettera a) è stata sottoposta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 comma 3 c.p. con l'evidente conseguenza che, nel caso che ci occupa, non vi è, né vi è mai stata, alcuna sentenza definitiva di condanna in relazione alla sussistenza dell'aggravante pre- vista dall'articolo 61 n. 9 c.p.».
In altri termini, secondo la l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. contestata Parte_1
al , essendo stata dal giudice penale sottoposta al giudizio di bilanciamento previsto CP_8
dall'art. 69, co. 3, c.p. (cioè, più precisamente, giudicata equivalente alle ccdd. attenuanti ge- neriche di cui all'art. 62-bis c.p.) è divenuta giuridicamente irrilevante e dunque, tra l'altro, inidonea a rendere il medesimo incandidabile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del CP_8
d.lgs. 235/2012.
La tesi è però palesemente infondata.
Il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti del reato e quelle attenuanti for- mulato dal giudice penale ai sensi dell'art. 69, co. 3, c.p. (così come, d'altronde, quello di
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subvalenza e quello di prevalenza delle prime rispetto alle seconde) infatti non esclude, ma anzi conferma, la sussistenza delle aggravanti prese in considerazione e il suo esito rileva, in linea generale, ai soli fini della determinazione della pena da infliggere al colpevole del reato1.
Quello formulato prendendo in considerazione e “bilanciando” l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. e le ccdd. attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. nel giudizio penale sfociato nella condanna del alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il de- CP_8
litto di omicidio colposo non può pertanto essere considerato idoneo a far venir meno la sud- detta aggravante ai fini di cui all'art. 10, co. 1, lett. d). del d.lgs. 235/2012.
II.2.2.1. Con il secondo articolato motivo del suo appello (intitolato: «Ulteriore viola- zione e falsa applicazione dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235 e interpretazione costituzionalmente orientata. Conseguente violazione degli artt. 2, 38, 48 e 117 e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché violazione dell'art. 76 Cost.», ed ulteriormente argo- mentato nelle parti della citazione introduttiva del presente processo d'appello intitolate: «il diritto di elettorato passivo (e corrispondente libertà di voto) è la regola e la loro limitazione deve costituire l'eccezione, rispetto a una valutazione di “indegnità morale” della specifica condotta»; «la limitazione dei suddetti diritti deve essere strumentale a salvaguardare un va- lore di altrettanto rilievo costituzionale»; «la non candidabilità deve essere indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata»; «la misura deve essere proporzionata rispetto al fine perseguito e non deve alterare o meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica»; «Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 117 e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché per violazione dell'art. 76 cost. per eccesso di delega»), la sostiene in sintesi che l'interpretazione data dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata alla previsione di cui all'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012, ritenendola applicabile anche ai condannati con sentenza definitiva per delitti colposi, viola gli artt. 2, 3,
48 e 117 Cost. e i principi di razionalità e ragionevolezza, nonché l'art. 76 Cost., sicché è errata e deve essere corretta limitandone la portata applicativa ai condannati per delitti non colposi o, in subordine, essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Più precisamente, secondo la il Giudice di prime cure non avrebbe spiegato Parte_1
o comunque non avrebbe sufficientemente o logicamente spiegato i motivi per i quali ha rite- nuto la suddetta interpretazione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 conforme ai
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parametri di ragionevolezza, razionalità e indispensabilità in base ai quali deve essere sempre valutata la legittimità costituzionale delle norme che incidono, direttamente, sul diritto di elet- torato passivo e, dunque, indirettamente, sull'«effettività e libertà di esercizio del diritto in- violabile di partecipazione del cittadino alla determinazione ed alla formazione dell'indirizzo politico», giacché l'aver individuato la ratio di detta previsione normativa nel buon andamento e nella trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e dunque su valori costituzio- nalmente tutelati dall'art. 97, co. 2, Cost. non basta a dimostrare la ragionevolezza e la pro- porzionalità rispetto ad altri valori di analogo rango costituzionale della previsione dell'incan- didabilità alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi sia stato definitivamente condan- nato per uno o più delitti, anche solo colposi, sol perché aggravati dalla violazione, anche me- ramente colposa, dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la cui legittimità costituzionale va, alla stregua della giurisprudenza della Corte Costituzionale, valu- tata tenendo conto che:
a) «il diritto di elettorato passivo (e la corrispondente libertà di voto) è la regola e la loro limitazione deve costituire l'eccezione, rispetto a una valutazione di “indegnità morale” della specifica condotta»;
b) «la limitazione dei suddetti diritti deve essere strumentale a salvaguardare un valore di altrettanto rilievo costituzionale»;
c) «la non candidabilità deve essere indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata»;
d) «la misura deve essere proporzionata rispetto al fine perseguito e non deve alterare
i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica».
Sempre secondo la Mantellini, la previsione di cui all'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012 va ritenuta inapplicabile ai condannati per delitti meramente colposi, oltre che per i suddetti rilievi di carattere costituzionale, anche alla luce della relazione di accompagna- mento e del titolo del predetto decreto legislativo.
II.2.2.2.1. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, anche queste critiche della Mantel- lini alla decisione del Giudice di prime cure sono inammissibili nella parte in cui non prendono nella debita considerazione la motivazione della sentenza appellata e per il resto infondate.
II.2.2.2.2. Invero, innanzitutto, tenendo conto di quanto già s'è detto trattando dell'ap- pello del , la decisione appellata certamente non può essere giudicata del tutto CP_8
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 12 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
priva di motivazione o solo apparentemente motivata.
II.2.2.2.3. In secondo luogo, va ribadito che la pronuncia di primo grado ha affrontato e condivisibilmente risolto in senso positivo la questione dell'applicabilità dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 anche ai reati (o, più precisamente, ai delitti) colposi, tenendo conto della formulazione letterale di detta norma e del suo raffronto con quella di cui alla successiva lett. e) dello stesso comma, nonché dell'evidente ratio dell'incandidabilità da essa prevista, peraltro comune alla pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, co. 1, lett.
c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi trasfusa nell'art. 58, co. 1, lett. c), del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (articoli, questi ultimi, espressamente abrogati dall'art. 17, co. 1, del d.lgs.
235/2012, fatta salva la perdurante applicabilità del primo al «personale dipendente dalle re- gioni»).
II.2.2.2.4. L'efficacia sostanzialmente non innovativa dell'ordinamento giuridico ita- liano, per quel che concerne l'incandidabilità alle elezioni comunali, della previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 poi evidentemente esclude che questa possa essere giu- dicata in contrasto con la delega conferita al Governo dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Tale delega, infatti, sarebbe stata violata se il legislatore delegato non avesse ribadito l'incandidabilità alle elezioni comunali dei «condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)» dello stesso primo comma del citato art. 10, posto che l'art. 1, co. 64, lett. g) ed h), della legge 190/2012, dava al legislatore delegato il potere di
«operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e compo- nente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consi- gliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo
114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna» e di
«valutare», per tali cariche, «l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale», ma non anche di
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eliminare in tutto o in parte quelle preesistenti.
II.2.2.2.5. Per quanto concerne invece la carenza di proporzionalità, indispensabilità, ragionevolezza e razionalità e il conseguente contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 117 Cost. dell'art. 10, co, 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, pure denunciati dalla va, in linea generale, Parte_1
osservato:
a) in primo luogo, che, secondo quanto stabilito dall'art. 51 Cost., il cd. diritto di elet- torato passivo può ed anzi, più correttamente, deve essere regolato dal legislatore, che per- tanto certamente può anche limitarlo, sia pur, come più volte affermato dalla Corte Costitu- zionale, se ed in quanto ciò sia razionalmente giustificabile dal fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e comunque nel rispetto del principio di eguaglianza (formale e sostanziale);
b) in secondo luogo, che la Corte Costituzionale, più volte chiamata a giudicare la legit- timità costituzionale, sotto vari profili, della disciplina normativa succedutasi nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive pubbliche e di decadenza di diritto dalle stesse in conseguenza della condanna definitiva per determinati reati, nonché di sospensione automa- tica in caso di condanna non definitiva, ha affermato che il fondamento costituzionale di tali misure va rinvenuto principalmente nell'esigenza di assicurare il buon andamento e l'onora- bilità delle amministrazioni pubbliche, tutelata, rispettivamente, dall'art. 97, co. 2, e dall'art. 54, co. 2, Cost. anche al fine di salvaguardare altri valori di primario rango costituzionale, come la tutela della libera determinazione degli organi e l'ordine e la sicurezza pubblica2;
c) in terzo luogo, che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ricono- sciuto che le limitazioni del cd. diritto di elettorato passivo non sono in contrasto con la Con- venzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali se ed in quanto perseguano un legittimo scopo, quale quello di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la libertà decisionale degli organi elettivi pubblici, siano ra- gionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e siano applicate all'esito di procedimenti che garantiscano a chi ne sia colpito di difendersi adeguatamente3.
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, non sussistono valide ragioni per dubitare della
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legittimità costituzionale, sotto i profili indicati dalla o sotto altri profili concreta- Parte_1
mente rilevanti nel caso di specie, della previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012.
L'incandidabilità alle elezioni alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi è stato definitivamente condannato alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non dolosi, ma commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, pare invero pienamente giustificata dall'esigenza di evitare che il buon funzionamento e la credibilità di detti enti siano messi in pericolo ed inoltre costituisce un effetto di carattere amministrativo di un accerta- mento divenuto definitivo all'esito di un processo penale e dunque di un processo in cui può ragionevolmente presumersi che chi ne è colpito abbia potuto adeguatamente difendersi da- vanti ad un giudice terzo, indipendente ed imparziale.
II.2.3. L'appello della va pertanto rigettato. Parte_1
II.3.1.1. Posti gli esiti delle loro impugnazioni, entrambi gli appellanti vanno condannati a rifondere alle controparti costituitesi innanzi a questa Corte le spese processuali alle mede- sime impugnazioni conseguenti;
spese che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio applicando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, per i processi contenziosi ordinari dinanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controversie di valore indeterminabile e applicando l'aumento previsto dall'art. 4, co.
1-bis, di detto decreto nella misura del 10%, nonché, a partire dal momento in cui i processi separatamente iscritti a ruolo dagli appellanti sono stati riuniti, quello previsto dall'art. 4, co.
2, p. 2, dello stesso decreto sull'unico compenso dovuto, e quindi in (2.500 x 1,1 =) 2.750 € per i compensi relativi alla fase di studio di ciascuno dei suddetti processi, (1.500 x 1,1 =) 1.650 € per i compensi relativi alla fase introduttiva di ciascuno dei suddetti processi, (2.000 x 1,1 =)
2.200 € per l'unico compenso relativo alla fase della trattazione (che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, è, almeno di norma, sempre compresa in quella istruttoria, anche qualora non siano svolte attività propriamente istruttorie4), (3.000 x 1,1 x
1,3 =) 4.290 € per l'unico compenso relativo alla fase decisionale, successiva alla riunione dei due suddetti processi, e {[(2.750 x 2) + (1.650 x 2) + 1.760 + 2.200 + 4.290] x 0,15 =} 2.557,50
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€ per il rimborso forfettario delle spese generali, per un totale di 19.607,50 €, oltre al contri- buto previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
II.3.1.2. Tali spese vanno poi poste a carico degli appellanti per la metà ciascuno e di- stratte in favore dei comuni difensori di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , cioè gli avv.ti Renato D'Isa e Umberto Morelli, come da loro richiesto, ma, in Parte_6
mancanza di loro più precise indicazioni, nella misura della metà ciascuno, il loro credito es- sendo divisibile e non potendo essere considerato solidale.
II.3.2.1. La domanda degli appellati costituitisi innanzi a questa Corte volta ad ottenere la condanna di entrambi gli appellanti in forza di quanto disposto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. va poi senz'altro rigettata giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, gli istanti non hanno nemmeno allegato di aver, a causa degli appelli del e della CP_8 [...]
subito dei danni diversi da quelli compensati dal ristoro delle spese processuali a loro CP_15
(indirettamente) riconosciuto,
II.3.2.2. Una tale allegazione non è invece necessaria ai fini di un'eventuale condanna degli appellanti ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure richiesta da Controparte_3
e sostenendo che le controparti hanno pro- Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 posto i loro rispettivi appelli «con mala fede e colpa grave e per abuso del processo», il loro recondito fine essendo, «soprattutto», quello di ritardare la definizione del processo dai primi promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la per ottenere in de- Org_1
finitiva l'annullamento dei risultati delle elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco di Sor- rento e sospeso da quel Giudice in attesa della definizione della controversia qui esaminata da questa Corte.
Tale condanna infatti «può» essere pronunciata dal giudice «anche d'ufficio» «[i]n ogni caso», scilicet di responsabilità aggravata (a questa essendo dedicato l'art. 96 c.p.c., secondo la sua rubrica), e dunque, secondo l'opinione che pare di gran lunga prevalente in giurispru- denza e in dottrina, anche in mancanza della prova, sia pur presuntiva, che l'azione o la resi- stenza in giudizio della parte soccombente abbia cagionato danni risarcibili alla parte vitto- riosa5, sebbene possa essere pronunciata solo in favore di quest'ultima, la sua funzione non
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 16 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
essendo quella di risarcire tali danni, come invece quella delle condanne previste dai primi due commi del medesimo articolo, bensì quella di sanzionare (e così prevenire, anche a tutela dell'interesse di natura pubblicistica alla deflazione della notoriamente enorme mole del con- tenzioso civile) l'“abuso” degli strumenti processuali posti dall'ordinamento a tutela del diritto di difesa e (secondo quanto evidenziato soprattutto dalla Corte Costituzionale6) di ristorare, al contempo, la parte vittoriosa di pregiudizi non risarcibili a causa della loro natura e/o dell'impossibilità o dell'elevata difficoltà di dimostrarne l'esistenza o l'entità.
In questa prospettiva interpretativa, deve dunque, ad avviso di questo Collegio, rite- nersi che detta condanna possa essere pronunciata solo allorché la parte soccombente (e per- tanto condannata a tenere indenne dalle spese processuali la parte vittoriosa) abbia «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave», come nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., oppure anche quando abbia «agito senza la normale prudenza», cioè anche con colpa cd. “lieve”, ma in questo caso solo se a tutela dell'inesistente diritto da essa azionato abbia eseguito un provvedimento cautelare o trascritto una domanda giudiziale o iscritto un'ipoteca giudiziale o iniziato o compiuto una procedura esecutiva, come nelle ipotesi previ- ste dal secondo comma del suddetto articolo.
Questa tesi sembra infatti la più idonea a contenere il potere officioso e discrezionale attribuito al giudice dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e entro i limiti abbastanza certi e ragio- nevoli entro cui è necessario che sia confinato per evitare che (già la sua astratta previsione, prim'ancora che il suo concreto esercizio) vulneri il diritto di agire e difendersi in giudizio tu- telato dall'art. 24 Cost. senza un'adeguata giustificazione di rango costituzionale.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che nella specie le risultanze processuali non for- niscano dati sufficienti per concludere che gli appellanti hanno proposto le loro rispettive im- pugnazioni con mala fede o colpa grave.
Invero, l'infondatezza dell'appello della e l'inammissibilità di quello del Fio- Parte_1
rentino, sebbene almeno in parte alquanto evidenti, non paiono infatti, considerata anche la novità di alcune delle questioni sollevate dalla prima e la difficolta di definire con precisione la portata applicativa del primo comma dell'art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che è quello nella specie applicabile ratione temporis), tanto eclatanti da indurre a ritenere che ciascuno degli appellanti ne sia
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 17 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rispettivamente consapevole o abbia proposto la propria impugnazione con un grado di im- prudenza, negligenza o imperizia qualificabile come grave.
In questa direzione, d'altronde, vanno anche le indicazioni della più autorevole giuri- sprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale: «La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvol- gere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi merite- vole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno pro- curato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta incon- sistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»7.
Pertanto, anche la domanda di condanna degli appellanti avanzata da Controparte_4
e invocando il terzo comma dell'art. 96 Controparte_3 Parte_6 Controparte_5
c.p.c. va rigettata.
II.3.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, oc- corre dar atto della sussistenza dei presupposti di carattere meramente processuale del paga- mento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da loro rispettivamente ed eventualmente dovuto per i loro appelli, gli ulteriori accer- tamenti in ordine all'effettiva debenza di tale importo spettando agli organi amministrativi dell'amministrazione giudiziaria8.
P.Q.M.
La Corte dichiara contumace anche il e, definitivamente pronunziando Controparte_1
sugli appelli avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, n. repert. 2451/2021, pub- blicata il 29 luglio 2021, proposti da e Parte_4 Parte_1
A) dichiara inammissibile l'appello del e rigetta l'appello della e, CP_8 Parte_1
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 18 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna il e la rifondere a CP_8 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e le spese del processo d'appello, che liquida, per quel che Controparte_5 Parte_6
concerne il primo, nel complessivo importo, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 8.942,78 € e, per quel che concerne la seconda, nel complessivo importo, com- prensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 9.416,78 € e distrae per la metà in favore dell'avv. Renato D'Isa e per l'altra metà in favore dell'avv. Umberto Morelli;
C) rigetta le domande di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
volte ad ottenere la condanna degli appellanti ai sensi del primo e del terzo comma CP_16
dell'art. 96 c.p.c.;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte di ciascuno degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 19 di 19 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. pen. 43273/2023, 24574/2015, 24862/2009, 44408/2004 e 14502/1999. 2 V., ad es., C. Cost. 197/1993, 288/1993, 141/1996, 132/2001, 25/2002, 352/2008 e 118/2013,
276/2016, 35/2021 e 230/2021. 3 V., ad es., Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso 63772/16, Galan c. Italia, Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso n. 55093/13, Maniscalco c. Italia. 4 Cfr. Cass. 8561/2023. 5 Cfr. Cass., SS.UU., 22405/2018 e 9912/2018. 6 Cfr. C. Cost. 152/2016 e 139/2019. 7 Così Cass., SS.UU., 9912/2018. 8 Cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nei processi d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tri- bunale di Torre Annunziata in data 14 giugno/29 luglio 2021, n. repert. 2451/2021, iscritti ai nn. 3585/2021 e 3587/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riuniti in occa- sione dell'udienza collegiale dell'11 gennaio 2022, introitati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 settembre 2023 e pendenti
TRA codice fiscale ), nata a [...] il 2 novembre Parte_1 C.F._1
1956 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
(codice fiscale e (codice fiscale Parte_2 C.F._2 Parte_3
), e (codice fiscale , nato a [...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
il 23 luglio 1961 ed ivi residente alla Via Nizza, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giro Pasquale
Sepe (codice fiscale ) e Marco Cerbone (codice fiscale C.F._5
- appellanti - C.F._6
E il (codice fiscale ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore - appellato non costituitosi -
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._7
residente al Corso Italia n. 31 - appellata contumace - codice fiscale , nato a [...] il [...] ed Controparte_3 C.F._8
ivi residente a[...], (codice fiscale Controparte_4
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
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n. 39, (codice fiscale , nato a Parte_5 Controparte_5 C.F._10
TA RI PU ET (CE) il 25 dicembre 1966 e residente in [...], e (codice fiscale , nato a [...] il 1° gennaio Parte_6 C.F._11
1947 ed ivi residente a[...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato
D'Isa (codice fiscale e Umberto Morelli (codice fiscale C.F._12
) - appellati - C.F._13
NONCHÉ il PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore ex lege -
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Torre Annunziata il 7 dicembre 2020 – e poi notificato il 12 febbraio 2021 al
[...]
e all'« » di Sorrento e il 24 febbraio 2021 a Ros- CP_6 Controparte_7
sella Di Leva – Marco Fiorentino, candidato ed ammesso a partecipare all'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali di Sorrento tenutesi nel settembre-ottobre del 2020, chie- deva l'annullamento della decisione dell' le cui operazioni s'erano concluse il Controparte_7
10 novembre 2020 con la quale era stato, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 31 di- cembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino), dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere co- munale, essendo stato, con la sentenza di questa Corte n. 10506/2016, pronunciata il 25 ot- tobre 2016 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, condannato per il delitto di omicidio colposo plurimo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., e, in suo luogo, era stato proclamato eletto alla suddetta carica , nonché delle conseguenti deliberazioni del Controparte_8
Consiglio Comunale di Sorrento nn. 46 e 49 del 23 novembre 2020, con le quali, in conformità con la suddetta decisione dell' e stante la sopravvenuta rinuncia di Controparte_7 [...]
, nel frattempo nominato assessore comunale, era stata proclamata, in suo luogo, CP_8
eletta alla carica di consigliere comunale . Controparte_2
Difatti, secondo il ricorrente, tali decisioni dovevano essere considerate illegittime e pertanto annullate o dichiarate nulle ed egli doveva essere dichiarato eleggibile alla carica di consigliere comunale poiché non sussisteva né era stata indicata nei provvedimenti da lui im- pugnati alcuna ragione che ostasse alla sua eleggibilità alla suddetta carica e la condanna pe- nale da lui riportata non era ostativa alla sua candidabilità alla medesima carica elettiva, non
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 2 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dipendendo dall'accertamento della commissione da parte sua di un delitto doloso.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 13 aprile 2021 in persona del «Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Dott. » «in virtù di determina dirigenziale ed in virtù dei poteri e com- CP_9
petenze conferiti dal Decreto Sindacale n. 1/2019 e del vigente Statuto del Controparte_1
pubblicato all'Albo Pretorio del per 30 giorni dal 25/03/2003 al Controparte_1
24/04/2003 e pubblicato sul supplemento del B.U. della n. 20 del Org_1
12.05.2003», il Comune convenuto contestava la fondatezza del ricorso del e ne CP_8
chiedeva pertanto il rigetto.
I.1.3. Analoghe conclusioni formulavano Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , intervenuti spontaneamente in giudizio il 16 aprile 2021 in quanto
[...] Parte_6
iscritti nelle liste elettorali del , nonché il Pubblico Ministero, rappresen- Controparte_1
tato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
I.1.4. e l'« » invece CP_2 CP_2 Controparte_10
non si costituivano in giudizio, sicché venivano dichiarati contumaci.
I.1.5. All'esito del processo di primo grado, con un'ordinanza collegiale depositata il 29 luglio 2021, il Tribunale di Torre Annunziata – respinte incidentalmente le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla validità della costituzione in giudizio del in Controparte_1
persona del «Dirigente dell'Ufficio Elettorale», anziché del Sindaco, ed all'ammissibilità dell'in- tervento di e – rigettava il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_6
ricorso del e compensava tra le parti integralmente le spese processuali. CP_8
I.2.1.1. Avverso tale ordinanza venivano quindi tempestivamente proposti a questa
Corte due distinti appelli, poi riuniti.
I.2.1.2. Il primo (iscritto il 27 agosto 2021 al n. 3587/2021 r.g.aa.cc.) veniva proposto da con una citazione notificata a Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , nonché al Comune e all'« » di
[...] Parte_6 Controparte_7
Sorrento, il 23 agosto 2021 e, per ordine di questa Corte, a il 20/26 aprile Controparte_2
2023, con la quale, per quel che ancora rileva e per i motivi di cui appresso si dirà, il CP_8
chiedeva conclusivamente a questa stessa Corte di voler:
«
1. Accertare e Dichiarare […] l'illegittimità, nullità e/o annullabilità, della dichiara- zione di mancata proclamazione del sig. alla Carica di Consigliere Comunale Parte_4
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 3 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giusta provvedimento dell' dell'10.11.2020; Controparte_10
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste ex lege, per la proclamazione del sig. alla Carica di Consigliere Comunale del Parte_4 [...]
; CP_1
3. Mandare alla Cancelleria di comunicare immediatamente il provvedimento conclu- sivo del procedimento al presidente dell' e al Sindaco affinché ne curi, Controparte_7
senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati;
4. Condannare alle spese e al compenso professionale, oltre accessori e rimborso forfe- tario in misura pari al 15%, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
I.2.1.3. Il secondo di detti appelli (iscritto il 27 agosto 2021 al n. 3585/2021 r.g.aa.cc.) veniva proposto da in forza della legittimazione derivantele dall'essere Parte_1
iscritta nelle liste elettorali del , con una citazione notificata a Controparte_1 Parte_7
, , , nonché al
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 [...]
e all'« » di Sorrento, il 26 agosto 2021, a CP_6 Controparte_7 CP_2
il 27 agosto 2021, al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte il 30
[...]
agosto 2021 e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata il 31 agosto 2021, con la quale si chiedeva conclusivamente a questa Corte di voler:
«
1. Accertare e Dichiarare, stante la sussistenza delle condizioni richieste ex lege […],
l'illegittimità, nullità e/o annullabilità, della dichiarazione di mancata proclamazione del sig.
alla Carica di Consigliere Comunale, giusto verbale dell'Ufficio Centrale Elet- Parte_4
torale del del 10/11/2020 nonché delle delibere consiliari del Controparte_1 CP_1
n. 46 e 49 del 23.11.2020 pubblicate in data 3.12.2020;
[...]
2. Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti ex lege, per la proclamazione del sig. alla carica di consigliere comunale del;
Parte_4 Controparte_1
3. Mandare alla cancelleria di comunicare immediatamente il provvedimento conclu- sivo del procedimento al presidente dell' e al Sindaco affinché curi, Controparte_7
senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
Tutto quanto sopra, previa rimessione alla Corte costituzionale di questione di legitti- mità costituzionale nei confronti dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235 se e in quanto comprensiva delle ipotesi di condotte colpose, per la violazione degli artt. 2, 3, 48, 117 della Costituzione e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché per la violazione
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 4 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'art. 76 Cost. ed eccesso di delega, laddove si ritenesse non percorribile una interpretazione costituzionalmente conforme».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 novembre 2021 in entrambi i processi derivanti dai suddetti appelli, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Pt_6
chiedevano la dichiarazione dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità e/o il rigetto delle
[...]
avverse impugnazioni e la condanna di entrambi gli appellanti a rifonder loro, pagandole di- rettamente ai propri difensori, le spese processuali, «con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto», nonché a pagar loro, «ex art. 96 c.p.c. I comma,
[…] una somma equitativamente determinata e ritenuta di giustizia» ed «ex art. 96 c.p.c., III comma, […] un'altra somma equitativamente determinata e ritenuta di giustizia, pari alle spese di giustizia che saranno liquidate».
I.2.3. , il e l'« Controparte_2 Controparte_1 Controparte_11
» invece non si costituivano innanzi a questa Corte, ma solo la prima veniva
[...]
dichiarata contumace, la validità della citazione in appello degli altri o comunque della relativa notificazione dipendendo anche dalla soluzione della questione sollevata dal con CP_8
quello che può essere individuato come il primo motivo del suo appello e della quale si tratterà appresso.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Con il primo motivo del suo appello, il sostiene che il Tribunale di CP_8
Torre Annunziata ha errato nel non dichiarare «inammissibile e/o nulla», come da lui eccepito, la costituzione nel processo di primo grado del in persona del «Dirigente Controparte_1
dell'Ufficio Elettorale Dott. », giacché egli aveva convenuto in giudizio sia «il Co- CP_9
mune in persona del Sindaco p.t.» sia «la », sicché «il Dirigente dell'Uf- Controparte_12
ficio elettorale avrebbe dovuto spendere i suoi poteri di rappresentanza per la Commissione
Elettorale», mentre l'ente comunale avrebbe dovuto costituirsi in giudizio in persona del Sin- daco, ed egli, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva alcun onere «di impu- gnativa e/o contestazione del regolamento comunale in quanto, nella fattispecie, non [era] stata mossa di fatto alcuna contestazione alle norme statutarie ma alla errata identificazione del soggetto che avrebbe dovuto, ex lege, rappresentare l'Ente convenuto in giudizio in
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 5 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
aggiunta alla Commissione Elettorale».
Senonché, l'« » in persona del cui «Dirigente», dr. , il Co- Controparte_7 CP_9
mune di Sorrento si costituì innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, diversamente da quanto erroneamente supposto dal nel formulare il motivo d'appello in esame, non coin- CP_8
cide con l' , in persona del Presidente pro- Controparte_10
tempore», al quale il notificò il ricorso con il quale aveva introdotto il processo di CP_8
primo grado e il conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, imputandogli di aver, per primo, illegittimamente dichiarato la sua ineleggibilità ed omesso di proclamarlo eletto alla carica di consigliere comunale.
Il primo di tali uffici costituiva infatti evidentemente la stabile articolazione dell'orga- nizzazione amministrativa del predetto Comune affidataria dei ccdd. servizi elettorali e, in par- ticolare, delle attività di supporto delle funzioni concernenti la tenuta e la revisione delle liste elettorali e la nomina degli scrutatori di competenza del suo responsabile, ai sensi dell'art. 2, co. 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o della commissione elettorale comunale prevista dall'art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e dunque non munita di una propria soggettività giuridica, ma al cui dirigente ben poteva essere dallo statuto comunale attribuito il potere di rappresentare l'ente comunale nel processo di primo grado.
Il secondo va identificato nell'organo statale denominato « » e presie- Controparte_7
duto dal dr. che venne occasionalmente costituito ai sensi dell'art. 71 del Persona_1
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di procedere alle operazioni previste dagli artt. 72 e 74 dello stesso decreto e 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra cui appunto quella relativa alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, che esaurì ogni sua attività con la chiusura di tali operazioni e che pure deve ritenersi privo di una propria autonoma sog- gettività giuridica, sicché non doveva né poteva essere convenuto né innanzi al Giudice di primo grado né innanzi a questa Corte e la sua citazione a costituirsi sia nel primo che nel secondo grado del presente processo deve essere considerata del tutto tamquam non esset
(ragione per cui non è stato nemmeno indicato tra le parti processuali nell'epigrafe di questa sentenza).
Le considerazioni svolte dal a sostegno del primo motivo del suo appello – CP_8
peraltro identificando per la prima volta entrambi i suddetti uffici con una non meglio specifi- cata » – risultano pertanto inammissibili, prim'ancora che manifesta- Controparte_12
mente infondate, siccome del tutto extravaganti rispetto alle ragioni per le quali il Giudice di
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prime cure ha ritenuto di dover respingere l'eccezione dal medesimo sollevata in CP_8
ordine all'ammissibilità e/o alla validità della costituzione in giudizio del Controparte_1
e perciò inidonee a porne in discussione la fondatezza, peraltro solidamente argomentata fa- cendo corretto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti respinto tale eccezione osservando che il doveva ritenersi regolarmente costituito in giudizio in persona del Controparte_1 [...]
giacché quest'ultimo aveva espressamente indicato che la fonte Controparte_13
del proprio potere di rappresentare l'ente comunale era lo Statuto comunale «pubblicato re- golarmente nell'Albo Pretorio del stesso e del supplemento del B.U. della CP_1 Org_1
n. 20 del 12.05.2003» e, ciò nonostante, il non aveva sollevato in propo-
[...] CP_8
sito alcuna specifica contestazione, come sarebbe stato suo onere alla luce del principio ripe- tutamente enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale, «in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha
l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal suo legale rappresentante e l'organo che ha conferito il po- tere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poi- ché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti sog- getti a pubblicità legale e, quindi spetta a loro fornire la prova negativa» e, «“[s]olo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto
a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a con- dizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempe- stiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effet- tiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto di una persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 20596 del 01/10/2007)».
Di conseguenza, nulla osta alla dichiarazione della contumacia del , Controparte_1
che, come s'è detto, non s'è costituito innanzi a questa Corte sebbene l'appello del , CP_8
nonché quello della siano stati validamente e tempestivamente notificati all'avvo- Parte_1
cato costituitosi quale suo procuratore ad litem nel processo di primo grado.
II.1.2. Inammissibile, prim'ancora che manifestamente infondato, deve essere
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 7 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudicato anche il secondo motivo dell'appello del , con il quale questi sostiene di CP_8
non potere essere considerato ineleggibile alla carica di consigliere comunale giacché «[l]e norme in materia di ineleggibilità sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere interpretate né in via estensiva né in via analogica» ed egli non ricopre alcuno degli incarichi
«individuati dal legislatore come ostativi all'eleggibilità a Consigliere Comunale», del quale,
d'altronde, non «viene fatta menzione nel provvedimento qui impugnato».
È infatti del tutto evidente che le considerazioni sulle quali poggiano queste censure prescindono totalmente dalle ragioni sulla cui base il Giudice di prime cure ha respinto le ana- loghe obiezioni formulate dal a sostegno del ricorso introduttivo del processo di CP_8
primo grado osservando «come dal tenore del provvedimento adottato […] dall' CP_14
, in persona del presidente dott. , sia dato evincere con chiarezza che il
[...] Persona_1
, sulla scorta della condanna riportata, sia stato ritenuto dal predetto Ufficio Parte_4
incandidabile ai sensi dell'art. 10 lett. d) del d.lgs. 235/12», il quale «dispone che “non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale ….” con ciò evidenziando la sussistenza di una causa di inidoneità del soggetto ad accedere a determinate cariche elettive o a permanere nell'organo elettivo, correlata alla con- danna per determinati reati» e prevedendo «una “causa particolarissima di ineleggibilità” (cfr. sentenze nn. 407 del 29 ottobre 1992 e n. 141 del 6 maggio 1996), come affermato, a più riprese dalla stessa Corte Costituzion[al]e, sicché è evidente come la incandidabilità del Fioren- tino si traduca in una sua ineleggibilità, stante la inidoneità a ricoprire la carica elettiva».
II.1.3. Analogo discorso vale per il terzo motivo dell'appello del , con il quale CP_8
questi sostiene di non essere incandidabile sulla base delle medesime obiezioni in proposito da lui formulate con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, cioè, in buona so- stanza, contestando l'applicabilità delle previsioni del d.lgs. 235/2012 ai delitti non colposi, senza prendere nella debita considerazione, quando non addirittura travisando, la parte della motivazione dell'ordinanza appellata in cui vengono diffusamente spiegate le molteplici ra- gioni per le quali, secondo il primo Giudice, deve ritenersi che l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive previsti dal d.lgs. 235/2012 siano – nonostante il tenore letterale del titolo di tale provvedimento legislativo («Testo unico delle disposizioni in materia di incandi- dabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitiva
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 8 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190») – applicabili anche a chi, come nel caso del medesimo , sia stato CP_8
definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., se aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha infatti puntualmente – nonché condivisibilmente – risposto alle argomentazioni di segno contrario del osservando, in sintesi: CP_8
a) che il titolo del d.lgs. 235/2012 non costituisce un dato interpretativo dirimente a fronte del testo del primo comma del suo art. 10, che, alla lett. d), prevede l'incandidabilità
(anche) alla carica di consigliere comunale e comunque il divieto di ricoprire (anche) tale carica di coloro che siano stati definitivamente condannati alla pena della reclusione complessiva- mente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, senza specificare che deve trattarsi di delitti non colposi, a differenza di quanto previsto dalla lett. e), secondo la quale le medesime esclusioni dall'elettorato passivo valgono per coloro che siano stati defini- tivamente condannati alla pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
b) che la previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 non ha alcuna portata innovativa, giacché riproduce la pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, co. 1, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi trasfusa nell'art. 58, co. 1, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità con quanto previsto dalla legge delega;
c) che tale previsione costituisce una non irragionevole norma di chiusura del sistema posta a tutela del buon andamento e della trasparenza dell'attività delle pubbliche ammini- strazioni, essendo volta ad impedire che queste siano governate da chi sia stato definitiva- mente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non colposi, purché aggravati dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti rilevante ai suddetti fini essere individuato proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di tali doveri;
d) che non può valere ad escludere l'applicazione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012 ai delitti non colposi la previsione contenuta nell'art. 1, co. 64, lett. m), della legge delega 190/2012, che demandava al legislatore delegato di «disciplinare le ipotesi di sospen- sione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 [tra cui quella di consigliere co- munale] in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla can- didatura o all'affidamento della carica» e non anche in caso di sentenza di sentenza definitiva
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 9 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di condanna per delitti colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
Sicché il aveva l'onere di criticare tali osservazioni individuando chiara- CP_8
mente quelle da lui contestate e specificando le ragioni della loro infondatezza o della loro irrilevanza sulla base di adeguate argomentazioni, il che non può proprio dirsi che sia avve- nuto.
II.1.4. L'appello del va dunque dichiarato inammissibile. CP_8
II.2.1. Si può quindi passare all'esame di quello che va considerato come il primo mo- tivo dell'appello proposto dalla quello con il quale costei (sotto il titolo «Violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235. Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 61 n. 9 codice penale. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto») so- stiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il fosse stato condan- CP_8
nato per il delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. e dunque nel ritenerlo incandidabile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, posto che dalla lettura della sentenza di questa Corte d'Appello del 21 gennaio 2014 e di quella della Corte di
Cassazione che l'aveva in parte annullata con rinvio ed alla quale era conseguita la sentenza di questa stessa Corte d'Appello del 25 ottobre 2016, n. 10506/2016, nonché del certificato del casellario giudiziale riguardante il medesimo e del ricorso introduttivo del pro- CP_8
cesso di primo grado, il Tribunale si sarebbe dovuto avvedere che «l'aggravante contestata al capo di imputazione sub lettera a) è stata sottoposta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 comma 3 c.p. con l'evidente conseguenza che, nel caso che ci occupa, non vi è, né vi è mai stata, alcuna sentenza definitiva di condanna in relazione alla sussistenza dell'aggravante pre- vista dall'articolo 61 n. 9 c.p.».
In altri termini, secondo la l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. contestata Parte_1
al , essendo stata dal giudice penale sottoposta al giudizio di bilanciamento previsto CP_8
dall'art. 69, co. 3, c.p. (cioè, più precisamente, giudicata equivalente alle ccdd. attenuanti ge- neriche di cui all'art. 62-bis c.p.) è divenuta giuridicamente irrilevante e dunque, tra l'altro, inidonea a rendere il medesimo incandidabile ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d), del CP_8
d.lgs. 235/2012.
La tesi è però palesemente infondata.
Il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti del reato e quelle attenuanti for- mulato dal giudice penale ai sensi dell'art. 69, co. 3, c.p. (così come, d'altronde, quello di
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 10 di 19 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
subvalenza e quello di prevalenza delle prime rispetto alle seconde) infatti non esclude, ma anzi conferma, la sussistenza delle aggravanti prese in considerazione e il suo esito rileva, in linea generale, ai soli fini della determinazione della pena da infliggere al colpevole del reato1.
Quello formulato prendendo in considerazione e “bilanciando” l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. e le ccdd. attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. nel giudizio penale sfociato nella condanna del alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il de- CP_8
litto di omicidio colposo non può pertanto essere considerato idoneo a far venir meno la sud- detta aggravante ai fini di cui all'art. 10, co. 1, lett. d). del d.lgs. 235/2012.
II.2.2.1. Con il secondo articolato motivo del suo appello (intitolato: «Ulteriore viola- zione e falsa applicazione dell'art. 10 lettera d) del D. L.vo 31.12.2012 n. 235 e interpretazione costituzionalmente orientata. Conseguente violazione degli artt. 2, 38, 48 e 117 e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché violazione dell'art. 76 Cost.», ed ulteriormente argo- mentato nelle parti della citazione introduttiva del presente processo d'appello intitolate: «il diritto di elettorato passivo (e corrispondente libertà di voto) è la regola e la loro limitazione deve costituire l'eccezione, rispetto a una valutazione di “indegnità morale” della specifica condotta»; «la limitazione dei suddetti diritti deve essere strumentale a salvaguardare un va- lore di altrettanto rilievo costituzionale»; «la non candidabilità deve essere indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata»; «la misura deve essere proporzionata rispetto al fine perseguito e non deve alterare o meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica»; «Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 117 e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché per violazione dell'art. 76 cost. per eccesso di delega»), la sostiene in sintesi che l'interpretazione data dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata alla previsione di cui all'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012, ritenendola applicabile anche ai condannati con sentenza definitiva per delitti colposi, viola gli artt. 2, 3,
48 e 117 Cost. e i principi di razionalità e ragionevolezza, nonché l'art. 76 Cost., sicché è errata e deve essere corretta limitandone la portata applicativa ai condannati per delitti non colposi o, in subordine, essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Più precisamente, secondo la il Giudice di prime cure non avrebbe spiegato Parte_1
o comunque non avrebbe sufficientemente o logicamente spiegato i motivi per i quali ha rite- nuto la suddetta interpretazione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 conforme ai
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parametri di ragionevolezza, razionalità e indispensabilità in base ai quali deve essere sempre valutata la legittimità costituzionale delle norme che incidono, direttamente, sul diritto di elet- torato passivo e, dunque, indirettamente, sull'«effettività e libertà di esercizio del diritto in- violabile di partecipazione del cittadino alla determinazione ed alla formazione dell'indirizzo politico», giacché l'aver individuato la ratio di detta previsione normativa nel buon andamento e nella trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e dunque su valori costituzio- nalmente tutelati dall'art. 97, co. 2, Cost. non basta a dimostrare la ragionevolezza e la pro- porzionalità rispetto ad altri valori di analogo rango costituzionale della previsione dell'incan- didabilità alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi sia stato definitivamente condan- nato per uno o più delitti, anche solo colposi, sol perché aggravati dalla violazione, anche me- ramente colposa, dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la cui legittimità costituzionale va, alla stregua della giurisprudenza della Corte Costituzionale, valu- tata tenendo conto che:
a) «il diritto di elettorato passivo (e la corrispondente libertà di voto) è la regola e la loro limitazione deve costituire l'eccezione, rispetto a una valutazione di “indegnità morale” della specifica condotta»;
b) «la limitazione dei suddetti diritti deve essere strumentale a salvaguardare un valore di altrettanto rilievo costituzionale»;
c) «la non candidabilità deve essere indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata»;
d) «la misura deve essere proporzionata rispetto al fine perseguito e non deve alterare
i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica».
Sempre secondo la Mantellini, la previsione di cui all'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012 va ritenuta inapplicabile ai condannati per delitti meramente colposi, oltre che per i suddetti rilievi di carattere costituzionale, anche alla luce della relazione di accompagna- mento e del titolo del predetto decreto legislativo.
II.2.2.2.1. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, anche queste critiche della Mantel- lini alla decisione del Giudice di prime cure sono inammissibili nella parte in cui non prendono nella debita considerazione la motivazione della sentenza appellata e per il resto infondate.
II.2.2.2.2. Invero, innanzitutto, tenendo conto di quanto già s'è detto trattando dell'ap- pello del , la decisione appellata certamente non può essere giudicata del tutto CP_8
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priva di motivazione o solo apparentemente motivata.
II.2.2.2.3. In secondo luogo, va ribadito che la pronuncia di primo grado ha affrontato e condivisibilmente risolto in senso positivo la questione dell'applicabilità dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 anche ai reati (o, più precisamente, ai delitti) colposi, tenendo conto della formulazione letterale di detta norma e del suo raffronto con quella di cui alla successiva lett. e) dello stesso comma, nonché dell'evidente ratio dell'incandidabilità da essa prevista, peraltro comune alla pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, co. 1, lett.
c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi trasfusa nell'art. 58, co. 1, lett. c), del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (articoli, questi ultimi, espressamente abrogati dall'art. 17, co. 1, del d.lgs.
235/2012, fatta salva la perdurante applicabilità del primo al «personale dipendente dalle re- gioni»).
II.2.2.2.4. L'efficacia sostanzialmente non innovativa dell'ordinamento giuridico ita- liano, per quel che concerne l'incandidabilità alle elezioni comunali, della previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 poi evidentemente esclude che questa possa essere giu- dicata in contrasto con la delega conferita al Governo dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Tale delega, infatti, sarebbe stata violata se il legislatore delegato non avesse ribadito l'incandidabilità alle elezioni comunali dei «condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)» dello stesso primo comma del citato art. 10, posto che l'art. 1, co. 64, lett. g) ed h), della legge 190/2012, dava al legislatore delegato il potere di
«operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e compo- nente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consi- gliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo
114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna» e di
«valutare», per tali cariche, «l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale», ma non anche di
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eliminare in tutto o in parte quelle preesistenti.
II.2.2.2.5. Per quanto concerne invece la carenza di proporzionalità, indispensabilità, ragionevolezza e razionalità e il conseguente contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 117 Cost. dell'art. 10, co, 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, pure denunciati dalla va, in linea generale, Parte_1
osservato:
a) in primo luogo, che, secondo quanto stabilito dall'art. 51 Cost., il cd. diritto di elet- torato passivo può ed anzi, più correttamente, deve essere regolato dal legislatore, che per- tanto certamente può anche limitarlo, sia pur, come più volte affermato dalla Corte Costitu- zionale, se ed in quanto ciò sia razionalmente giustificabile dal fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e comunque nel rispetto del principio di eguaglianza (formale e sostanziale);
b) in secondo luogo, che la Corte Costituzionale, più volte chiamata a giudicare la legit- timità costituzionale, sotto vari profili, della disciplina normativa succedutasi nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive pubbliche e di decadenza di diritto dalle stesse in conseguenza della condanna definitiva per determinati reati, nonché di sospensione automa- tica in caso di condanna non definitiva, ha affermato che il fondamento costituzionale di tali misure va rinvenuto principalmente nell'esigenza di assicurare il buon andamento e l'onora- bilità delle amministrazioni pubbliche, tutelata, rispettivamente, dall'art. 97, co. 2, e dall'art. 54, co. 2, Cost. anche al fine di salvaguardare altri valori di primario rango costituzionale, come la tutela della libera determinazione degli organi e l'ordine e la sicurezza pubblica2;
c) in terzo luogo, che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ricono- sciuto che le limitazioni del cd. diritto di elettorato passivo non sono in contrasto con la Con- venzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali se ed in quanto perseguano un legittimo scopo, quale quello di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la libertà decisionale degli organi elettivi pubblici, siano ra- gionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e siano applicate all'esito di procedimenti che garantiscano a chi ne sia colpito di difendersi adeguatamente3.
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, non sussistono valide ragioni per dubitare della
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legittimità costituzionale, sotto i profili indicati dalla o sotto altri profili concreta- Parte_1
mente rilevanti nel caso di specie, della previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs.
235/2012.
L'incandidabilità alle elezioni alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi è stato definitivamente condannato alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non dolosi, ma commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, pare invero pienamente giustificata dall'esigenza di evitare che il buon funzionamento e la credibilità di detti enti siano messi in pericolo ed inoltre costituisce un effetto di carattere amministrativo di un accerta- mento divenuto definitivo all'esito di un processo penale e dunque di un processo in cui può ragionevolmente presumersi che chi ne è colpito abbia potuto adeguatamente difendersi da- vanti ad un giudice terzo, indipendente ed imparziale.
II.2.3. L'appello della va pertanto rigettato. Parte_1
II.3.1.1. Posti gli esiti delle loro impugnazioni, entrambi gli appellanti vanno condannati a rifondere alle controparti costituitesi innanzi a questa Corte le spese processuali alle mede- sime impugnazioni conseguenti;
spese che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio applicando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, per i processi contenziosi ordinari dinanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controversie di valore indeterminabile e applicando l'aumento previsto dall'art. 4, co.
1-bis, di detto decreto nella misura del 10%, nonché, a partire dal momento in cui i processi separatamente iscritti a ruolo dagli appellanti sono stati riuniti, quello previsto dall'art. 4, co.
2, p. 2, dello stesso decreto sull'unico compenso dovuto, e quindi in (2.500 x 1,1 =) 2.750 € per i compensi relativi alla fase di studio di ciascuno dei suddetti processi, (1.500 x 1,1 =) 1.650 € per i compensi relativi alla fase introduttiva di ciascuno dei suddetti processi, (2.000 x 1,1 =)
2.200 € per l'unico compenso relativo alla fase della trattazione (che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, è, almeno di norma, sempre compresa in quella istruttoria, anche qualora non siano svolte attività propriamente istruttorie4), (3.000 x 1,1 x
1,3 =) 4.290 € per l'unico compenso relativo alla fase decisionale, successiva alla riunione dei due suddetti processi, e {[(2.750 x 2) + (1.650 x 2) + 1.760 + 2.200 + 4.290] x 0,15 =} 2.557,50
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€ per il rimborso forfettario delle spese generali, per un totale di 19.607,50 €, oltre al contri- buto previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
II.3.1.2. Tali spese vanno poi poste a carico degli appellanti per la metà ciascuno e di- stratte in favore dei comuni difensori di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , cioè gli avv.ti Renato D'Isa e Umberto Morelli, come da loro richiesto, ma, in Parte_6
mancanza di loro più precise indicazioni, nella misura della metà ciascuno, il loro credito es- sendo divisibile e non potendo essere considerato solidale.
II.3.2.1. La domanda degli appellati costituitisi innanzi a questa Corte volta ad ottenere la condanna di entrambi gli appellanti in forza di quanto disposto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. va poi senz'altro rigettata giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, gli istanti non hanno nemmeno allegato di aver, a causa degli appelli del e della CP_8 [...]
subito dei danni diversi da quelli compensati dal ristoro delle spese processuali a loro CP_15
(indirettamente) riconosciuto,
II.3.2.2. Una tale allegazione non è invece necessaria ai fini di un'eventuale condanna degli appellanti ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure richiesta da Controparte_3
e sostenendo che le controparti hanno pro- Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 posto i loro rispettivi appelli «con mala fede e colpa grave e per abuso del processo», il loro recondito fine essendo, «soprattutto», quello di ritardare la definizione del processo dai primi promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la per ottenere in de- Org_1
finitiva l'annullamento dei risultati delle elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco di Sor- rento e sospeso da quel Giudice in attesa della definizione della controversia qui esaminata da questa Corte.
Tale condanna infatti «può» essere pronunciata dal giudice «anche d'ufficio» «[i]n ogni caso», scilicet di responsabilità aggravata (a questa essendo dedicato l'art. 96 c.p.c., secondo la sua rubrica), e dunque, secondo l'opinione che pare di gran lunga prevalente in giurispru- denza e in dottrina, anche in mancanza della prova, sia pur presuntiva, che l'azione o la resi- stenza in giudizio della parte soccombente abbia cagionato danni risarcibili alla parte vitto- riosa5, sebbene possa essere pronunciata solo in favore di quest'ultima, la sua funzione non
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essendo quella di risarcire tali danni, come invece quella delle condanne previste dai primi due commi del medesimo articolo, bensì quella di sanzionare (e così prevenire, anche a tutela dell'interesse di natura pubblicistica alla deflazione della notoriamente enorme mole del con- tenzioso civile) l'“abuso” degli strumenti processuali posti dall'ordinamento a tutela del diritto di difesa e (secondo quanto evidenziato soprattutto dalla Corte Costituzionale6) di ristorare, al contempo, la parte vittoriosa di pregiudizi non risarcibili a causa della loro natura e/o dell'impossibilità o dell'elevata difficoltà di dimostrarne l'esistenza o l'entità.
In questa prospettiva interpretativa, deve dunque, ad avviso di questo Collegio, rite- nersi che detta condanna possa essere pronunciata solo allorché la parte soccombente (e per- tanto condannata a tenere indenne dalle spese processuali la parte vittoriosa) abbia «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave», come nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., oppure anche quando abbia «agito senza la normale prudenza», cioè anche con colpa cd. “lieve”, ma in questo caso solo se a tutela dell'inesistente diritto da essa azionato abbia eseguito un provvedimento cautelare o trascritto una domanda giudiziale o iscritto un'ipoteca giudiziale o iniziato o compiuto una procedura esecutiva, come nelle ipotesi previ- ste dal secondo comma del suddetto articolo.
Questa tesi sembra infatti la più idonea a contenere il potere officioso e discrezionale attribuito al giudice dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e entro i limiti abbastanza certi e ragio- nevoli entro cui è necessario che sia confinato per evitare che (già la sua astratta previsione, prim'ancora che il suo concreto esercizio) vulneri il diritto di agire e difendersi in giudizio tu- telato dall'art. 24 Cost. senza un'adeguata giustificazione di rango costituzionale.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che nella specie le risultanze processuali non for- niscano dati sufficienti per concludere che gli appellanti hanno proposto le loro rispettive im- pugnazioni con mala fede o colpa grave.
Invero, l'infondatezza dell'appello della e l'inammissibilità di quello del Fio- Parte_1
rentino, sebbene almeno in parte alquanto evidenti, non paiono infatti, considerata anche la novità di alcune delle questioni sollevate dalla prima e la difficolta di definire con precisione la portata applicativa del primo comma dell'art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che è quello nella specie applicabile ratione temporis), tanto eclatanti da indurre a ritenere che ciascuno degli appellanti ne sia
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rispettivamente consapevole o abbia proposto la propria impugnazione con un grado di im- prudenza, negligenza o imperizia qualificabile come grave.
In questa direzione, d'altronde, vanno anche le indicazioni della più autorevole giuri- sprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale: «La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvol- gere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi merite- vole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno pro- curato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta incon- sistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»7.
Pertanto, anche la domanda di condanna degli appellanti avanzata da Controparte_4
e invocando il terzo comma dell'art. 96 Controparte_3 Parte_6 Controparte_5
c.p.c. va rigettata.
II.3.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, oc- corre dar atto della sussistenza dei presupposti di carattere meramente processuale del paga- mento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da loro rispettivamente ed eventualmente dovuto per i loro appelli, gli ulteriori accer- tamenti in ordine all'effettiva debenza di tale importo spettando agli organi amministrativi dell'amministrazione giudiziaria8.
P.Q.M.
La Corte dichiara contumace anche il e, definitivamente pronunziando Controparte_1
sugli appelli avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, n. repert. 2451/2021, pub- blicata il 29 luglio 2021, proposti da e Parte_4 Parte_1
A) dichiara inammissibile l'appello del e rigetta l'appello della e, CP_8 Parte_1
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per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna il e la rifondere a CP_8 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e le spese del processo d'appello, che liquida, per quel che Controparte_5 Parte_6
concerne il primo, nel complessivo importo, comprensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 8.942,78 € e, per quel che concerne la seconda, nel complessivo importo, com- prensivo del rimborso forfettario delle spese generali, di 9.416,78 € e distrae per la metà in favore dell'avv. Renato D'Isa e per l'altra metà in favore dell'avv. Umberto Morelli;
C) rigetta le domande di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
volte ad ottenere la condanna degli appellanti ai sensi del primo e del terzo comma CP_16
dell'art. 96 c.p.c.;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte di ciascuno degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3585/2021 r.g.aa.cc. + 1 c. + 6 Pag. 19 di 19 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. pen. 43273/2023, 24574/2015, 24862/2009, 44408/2004 e 14502/1999. 2 V., ad es., C. Cost. 197/1993, 288/1993, 141/1996, 132/2001, 25/2002, 352/2008 e 118/2013,
276/2016, 35/2021 e 230/2021. 3 V., ad es., Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso 63772/16, Galan c. Italia, Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso n. 55093/13, Maniscalco c. Italia. 4 Cfr. Cass. 8561/2023. 5 Cfr. Cass., SS.UU., 22405/2018 e 9912/2018. 6 Cfr. C. Cost. 152/2016 e 139/2019. 7 Così Cass., SS.UU., 9912/2018. 8 Cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020.