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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA AT UL Presidente
Dott. ES D'AN Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via G. Serbelloni 1, presso lo studio dell'Avvocato Dario Bolognesi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
attore in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
AT AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, corso di
Porta Vittoria 28, giusta procura speciale alle liti in atti
convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, visti gli articoli 2043, 2055, 2056, 2059, cc, - accertare e dichiarare l'ingiusto danno della lesione della reputazione arrecato a da parte di Parte_1 CP_1
e e condannarli, in solido, al risarcimento, in
[...] Controparte_2
favore di del danno patrimoniale, consistente nelle spese dei giudizi Parte_1
penali di primo e di secondo grado liquidati nella totale somma pari ad € 4.000 oltre oneri di legge o altra somma che il Giudicante vorrà statuire e del danno non patrimoniale, quest'ultimo liquidato in € 30.000 o in altra somma maggiore o minore che l'adita Onorevole Corte vorrà fissare, in via equitativa;
- condannare le parti convenute, in solido, alle spese di lite di questo giudizio di rinvio e di quello di legittimità.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta posta in essere da entrambi i convenuti non lesiva della reputazione dell'attore e, comunque, marginale ed inidonea a generare danni risarcibili, che in ogni caso non superano la soglia della normale tollerabilità, per il resto risultando legittima e/o pagina 2 di 10 scriminata dal diritto di cronaca e, perciò, inidonea a causare danni risarcibili, per le ragioni esposte nella parte motiva;
- in subordine, accertare e dichiarare la totale assenza di prove, in ordine al danno allegato e, per l'effetto, rigettare domanda;
- ordinare all'attore la restituzione delle somme incassate, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Milano, Sezione III penale, a titolo di provvisionale pari ad €
10.000/00 e a titolo di spese legali per i due gradi di merito, pari ad € 5.836/48, in favore dei convenuti, così che entrambi possano restituire le suddette somme alla Parte_2
, che si è fatta carico del relativo pagamento nel loro interesse;
[...]
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere comunque la liquidazione del danno, patrimoniale e non, nella somma di € 10.000/00, già corrisposta in favore dell'attore in esecuzione della sentenza della Corte di appello di
Milano, Sezione III penale e le spese di lite- comprensive dei precedenti gradi di merito e di legittimità davanti al giudice penale- nella misura già quantificata dalla Corte di
Appello di Milano, Sezione III penale, pari ad € 4.000/00, oltre accessori di legge, per un totale di € 5.836/48. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di merito e di legittimità davanti al giudice penale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 06/03/2015 il dott. (medico specializzato in medicina dello Parte_1
sport) sporgeva querela nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
per diffamazione aggravata, in relazione all'articolo a firma del giornalista
[...] [...]
, apparso in data 08/12/2014 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, il cui CP_1
direttore responsabile era dal titolo “L'Astana trema, Controparte_2
nel ritiro c'era . Pt_1
pagina 3 di 10 In seguito alla proposizione della querela, veniva instaurato un procedimento penale a carico di per il reato di cui all'articolo 595 c.p. e 13 Legge 47/1948 e di Controparte_1
quale direttore responsabile, ex art. 57 c.p., per aver offeso la reputazione CP_2
di , per avergli attribuito di essersi recato, contrariamente al vero, nel Parte_1
mese di novembre del 2013, presso il ritiro della squadra di ciclismo denominata
“Astana”, alludendo in modo suggestivo che il motivo di tale visita potesse essere legato a pratiche illecite di doping.
Con sentenza n. 6263/2022 il Tribunale Penale di Milano assolveva gli imputati, ritenendo che l'articolo in esame non avesse contenuto diffamatorio.
In particolare, con tale sentenza il Giudice di primo grado pur affermando, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che non poteva ritenersi corrispondente al vero la circostanza che nel novembre del 2013 il si trovasse presso il ritiro della squadra Pt_1
di ciclismo “Astana”, riteneva tuttavia che i fatti descritti dall'articolo non integrassero gli estremi della diffamazione.
Con sentenza n. 7990/2023 la Corte d'Appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della parte civile, accertata l'estinzione del reato per prescrizione, dichiarava la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili, condannandoli a risarcire il danno da liquidare nella separata sede civile, riconoscendo alla parte civile una provvisionale di €
10.000, nonché a rifondere alla parte civile le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in
€ 2.500,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il secondo grado, oltre oneri di legge.
Nello specifico la Corte d'Appello rilevava che l'articolo aveva posto la presenza del presso il ritiro dell'Astana in termini di certezza (mentre l'istruttoria in primo Pt_1
grado aveva accertato che il nell'anno 2013, non era mai stato a Montecatini Pt_1
Terme); tale tema era stato poi lo spunto che aveva innescato l'intero articolo in termini chiaramente diffamatori, in quanto ritraeva (nei cui confronti vi erano Parte_1
pagina 4 di 10 indagini penali e sportive per doping) “come soggetto che contravviene agli obblighi sanzionatori e cautelari imposti dalle autorità sportive e giudiziarie e persevera in pratiche illecite”.
Su ricorso degli imputati la Suprema Corte con sentenza n. 22543/2024 annullava agli effetti civili la sentenza d'appello, con rinvio al giudice civile competente, a norma dell'art. 622 c.p.p., anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Osservava in particolare il Giudice di legittimità che la Corte d'Appello era pervenuta al ribaltamento della pronuncia di primo grado, fondando la propria decisione soltanto sulla prova dichiarativa, in specie sulla deposizione della persona offesa, omettendo la rinnovazione istruttoria, a norma dell'art. 603 comma 3 c.p.p.
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2024 ha riassunto il Parte_1
giudizio in sede civile chiedendo di accertare e dichiarare l'ingiusto danno per lesione della reputazione arrecatogli da parte di e con Controparte_1 CP_2
conseguente loro condanna, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle spese dei giudizi penali di primo e di secondo grado liquidati nella totale somma di € 4.000,00 oltre oneri di legge e del danno non patrimoniale, da liquidarsi in € 30.000,00 o in altra somma maggiore o minore.
e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
contestando la domanda ed insistendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue. pagina 5 di 10 Risulta pacificamente dalle prove testimoniali esperite nel giudizio penale di primo grado (ed in particolare dall'escussione degli operanti che seguivano il procedimento per doping, che coinvolgeva anche il dott. che la notizia riportata nell'articolo, Pt_1
ovvero che il fosse presente a Montecatini durante il ritiro della squadra ciclistica Pt_1
Astana, non corrisponde al vero.
La falsità della notizia è stata ammessa anche da parte convenuta che, nel ricorso in
Cassazione, ha affermato quanto segue: “tutte le notizie contenute nell'articolo de quo, riferite alla parte civile, eccezion fatta per quella concernente la sua presenza a
Montecatini Terme, sono vere” (v. pag. 14).
Ciò premesso, non può ritenersi – così come sostiene parte convenuta – che la notizia inerente la presenza del nel ritiro dell'Astana, pur non essendo vera, abbia un Pt_1
significato marginale.
Invero, la presenza del a Montecatini Terme, nell'albergo dove si trovava la Pt_1
squadra di ciclismo, costituisce l'oggetto stesso del titolo dell'articolo, che è così formulato: “L'Astana trema, nel ritiro c'era . Pt_1
Anche il sottotitolo “Gli investigatori hanno le prove: lo scorso anno il medico inibito per doping arrivò in albergo a Montecatini” è diretto ad alludere, in modo suggestivo al fatto che, essendo il soggetto ad indagini sportive e penali per doping, il motivo Pt_1
della visita poteva essere legato a pratiche illecite di doping.
Appare poi di indubbio significato allusivo in tal senso la parte iniziale dell'articolo, dove si legge: “il cerchio si stringe in modo inesorabile. E i nodi vengono al pettine.
Tutti. L'ombra nera di il medico ferrarese inibito a vita per il Parte_1
sistema-doping di , si allunga sempre di più sull'Astana. In questi Controparte_3
anni gli inquirenti non si sono fermati alle intercettazioni, ai sequestri di denaro sui conti correnti svizzeri, alle testimonianze di tanti corridori. Ci sono anche le fotografie”.
pagina 6 di 10 Orbene, dalla lettura del testo si evince chiaramente che l'articolo era diretto proprio a raccontare la presenza del dott. nel ritiro dell'Astana, inducendo velatamente il Pt_1
lettore a ritenere che l'unica spiegazione plausibile della sua presenza fosse un presunto coinvolgimento del medico in attività di doping.
Che tale fosse la finalità dell'articolo lo si desume anche dal paragrafo successivo, che sottolinea in più punti che per gli inquirenti che stavano conducendo le indagini nei confronti del dott. in tema di doping, la sua presenza, nel novembre del 2013, nel Pt_1
ritiro dell'Astana era significativa: si legge infatti in detto paragrafo che “il è Pt_1
sempre attenzionato” e “quella sera di novembre 2013 appostati fuori dell'albergo di
Montecatini ci sono gli inquirenti che fotografano il dottor [così era definito il Per_1
dott. mentre parla con alcuni membri della squadra. RR a casa Astana. Pt_1
Colpo grosso”.
Il fatto stesso, quindi, che l'articolo abbia inteso sottolineare che la presenza del Pt_1
presso il ritiro dell'Astana costituiva per gli inquirenti “un colpo grosso” evidenzia che la notizia – rivelatasi poi non corrispondente al vero – ha rappresentato lo spunto per denigrare il inducendo il lettore a supporre che egli perseverasse in pratiche Pt_1
illecite di doping.
Non può neppure ritenersi, come sostiene parte convenuta, che dalla lettura dell'articolo si evincerebbe che le ripercussioni derivanti dalla presenza del riguarderebbero Pt_1
soltanto la squadra di ciclismo, in quanto soltanto i ciclisti tesserati, e non il medico, avevano il dovere di astenersi dal frequentare il Pt_1
Invero, considerato che gli organi della giustizia sportiva (v. provvedimento prodotto quale doc. 6 fascicolo parte convenuta) avevano inibito al dott. la partecipazione Pt_1
a gare ed eventi sportivi e avevano nel contempo inibito a tutti i tesserati di avvalersi delle prestazioni professionali dell'attore, la sua presenza presso il ritiro dell'Astana assume un indubbio valore negativo nei confronti del medico, in quanto induce a far pagina 7 di 10 supporre al lettore che il recandosi presso il ritiro della squadra Astana, abbia Pt_1
contravvenuto a precisi obblighi sanzionatori posti a suo carico.
Sono infondate, infine, le ulteriori argomentazioni di parte convenuta, secondo cui la falsità della notizia circa la presenza del presso il ritiro della squadra Astana Pt_1
incideva su una reputazione già compromessa, dal momento che le notizie negative riguardanti il riportate nell'articolo, ovvero il coinvolgimento dell'attore Pt_1
nell'inchiesta in corso presso la Procura di Padova e il provvedimento di inibizione a vita emesso dalla giustizia sportiva, erano corrispondenti al vero.
Infatti, è indubbio che, se l'articolo non si fosse focalizzato sulla presenza del Pt_1
presso il ritiro della squadra Astana, non avrebbe assunto toni scandalistici;
la stessa descrizione delle indagini in corso nei confronti del medico sportivo avrebbe assunto toni più pacati e non avrebbe colto l'attenzione del lettore, rimasta impressa proprio sulla presenza del nel ritiro dell'Astana, che costituiva l'oggetto stesso Pt_1
dell'articolo, chiaramente evidenziato nel titolo.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto a ravvisare nella pubblicazione dell'articolo la lesione della reputazione del dott. essendo stato il lettore indotto Pt_1
a ritenere – contrariamente al vero – che il contravvenendo agli obblighi Pt_1
sanzionatori posti a suo carico, continuasse a perseverare in pratiche illecite.
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
È noto che nella giurisprudenza di legittimità è pacificamente riconosciuto che la prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr., per tutte,
Cass., ordinanza n. 3013/2024).
Nel caso di specie l'ingiustizia della lesione arrecata emerge indubbiamente dalla rilevanza dell'offesa, che si desume dalla pacifica falsità della notizia, dalla posizione pagina 8 di 10 sociale della vittima che, in quanto medico sportivo colpito da un provvedimento di inibizione, era sottoposto al divieto assoluto di avere contatti con partecipanti a competizioni sportive, e dalla diffusione dello scritto (comparso su un quotidiano, “La
Gazzetta dello Sport”, a tiratura nazionale).
Tanto premesso, ritenuto che l'offesa procurata all'attore debba ritenersi di media gravità, alla luce dei parametri valutativi applicati dall'Osservatorio della Giustizia
Civile di Milano, il danno reputazionale può essere liquidato, in conformità alla domanda di parte attrice, in euro 30.000,00 all'attualità.
Invece, le spese sostenute da parte attrice per la difesa nel processo penale nella misura di euro 4.000,00, non possono essere liquidate alla stregua del danno patrimoniale, assumendo piuttosto natura di spese processuali.
Tali spese, quindi, debbono essere poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, unitamente alle spese sostenute dall'attore per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio.
Pertanto, le spese processuali sostenute dalla parte civile nel primo e nel secondo grado di giudizio sono liquidate, in conformità alla liquidazione operata dalla Corte d'Appello penale, in euro 2.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il secondo, oltre oneri di legge, non essendo contestata la loro congruità.
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento, rispettivamente, in euro 3.082,00 per il giudizio di legittimità e in euro 6.946,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, quale giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p., per effetto della sentenza della
Corte di Cassazione n. 22543/2024, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti da liquidati in € 30.000; Parte_1
condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese processuali sostenute da liquidate, per il giudizio di Parte_1
primo grado, in € 2.500,00, per quello di secondo grado in € 1.500,00, per il giudizio di legittimità in € 3.082,00 e per il giudizio di rinvio in € 6.946,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
ES D'AN
Il Presidente
IA AT UL
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA AT UL Presidente
Dott. ES D'AN Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via G. Serbelloni 1, presso lo studio dell'Avvocato Dario Bolognesi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
attore in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
AT AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, corso di
Porta Vittoria 28, giusta procura speciale alle liti in atti
convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, visti gli articoli 2043, 2055, 2056, 2059, cc, - accertare e dichiarare l'ingiusto danno della lesione della reputazione arrecato a da parte di Parte_1 CP_1
e e condannarli, in solido, al risarcimento, in
[...] Controparte_2
favore di del danno patrimoniale, consistente nelle spese dei giudizi Parte_1
penali di primo e di secondo grado liquidati nella totale somma pari ad € 4.000 oltre oneri di legge o altra somma che il Giudicante vorrà statuire e del danno non patrimoniale, quest'ultimo liquidato in € 30.000 o in altra somma maggiore o minore che l'adita Onorevole Corte vorrà fissare, in via equitativa;
- condannare le parti convenute, in solido, alle spese di lite di questo giudizio di rinvio e di quello di legittimità.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande ex adverso proposte, essendo la condotta posta in essere da entrambi i convenuti non lesiva della reputazione dell'attore e, comunque, marginale ed inidonea a generare danni risarcibili, che in ogni caso non superano la soglia della normale tollerabilità, per il resto risultando legittima e/o pagina 2 di 10 scriminata dal diritto di cronaca e, perciò, inidonea a causare danni risarcibili, per le ragioni esposte nella parte motiva;
- in subordine, accertare e dichiarare la totale assenza di prove, in ordine al danno allegato e, per l'effetto, rigettare domanda;
- ordinare all'attore la restituzione delle somme incassate, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Milano, Sezione III penale, a titolo di provvisionale pari ad €
10.000/00 e a titolo di spese legali per i due gradi di merito, pari ad € 5.836/48, in favore dei convenuti, così che entrambi possano restituire le suddette somme alla Parte_2
, che si è fatta carico del relativo pagamento nel loro interesse;
[...]
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere comunque la liquidazione del danno, patrimoniale e non, nella somma di € 10.000/00, già corrisposta in favore dell'attore in esecuzione della sentenza della Corte di appello di
Milano, Sezione III penale e le spese di lite- comprensive dei precedenti gradi di merito e di legittimità davanti al giudice penale- nella misura già quantificata dalla Corte di
Appello di Milano, Sezione III penale, pari ad € 4.000/00, oltre accessori di legge, per un totale di € 5.836/48. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di merito e di legittimità davanti al giudice penale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 06/03/2015 il dott. (medico specializzato in medicina dello Parte_1
sport) sporgeva querela nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
per diffamazione aggravata, in relazione all'articolo a firma del giornalista
[...] [...]
, apparso in data 08/12/2014 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, il cui CP_1
direttore responsabile era dal titolo “L'Astana trema, Controparte_2
nel ritiro c'era . Pt_1
pagina 3 di 10 In seguito alla proposizione della querela, veniva instaurato un procedimento penale a carico di per il reato di cui all'articolo 595 c.p. e 13 Legge 47/1948 e di Controparte_1
quale direttore responsabile, ex art. 57 c.p., per aver offeso la reputazione CP_2
di , per avergli attribuito di essersi recato, contrariamente al vero, nel Parte_1
mese di novembre del 2013, presso il ritiro della squadra di ciclismo denominata
“Astana”, alludendo in modo suggestivo che il motivo di tale visita potesse essere legato a pratiche illecite di doping.
Con sentenza n. 6263/2022 il Tribunale Penale di Milano assolveva gli imputati, ritenendo che l'articolo in esame non avesse contenuto diffamatorio.
In particolare, con tale sentenza il Giudice di primo grado pur affermando, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che non poteva ritenersi corrispondente al vero la circostanza che nel novembre del 2013 il si trovasse presso il ritiro della squadra Pt_1
di ciclismo “Astana”, riteneva tuttavia che i fatti descritti dall'articolo non integrassero gli estremi della diffamazione.
Con sentenza n. 7990/2023 la Corte d'Appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della parte civile, accertata l'estinzione del reato per prescrizione, dichiarava la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili, condannandoli a risarcire il danno da liquidare nella separata sede civile, riconoscendo alla parte civile una provvisionale di €
10.000, nonché a rifondere alla parte civile le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in
€ 2.500,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il secondo grado, oltre oneri di legge.
Nello specifico la Corte d'Appello rilevava che l'articolo aveva posto la presenza del presso il ritiro dell'Astana in termini di certezza (mentre l'istruttoria in primo Pt_1
grado aveva accertato che il nell'anno 2013, non era mai stato a Montecatini Pt_1
Terme); tale tema era stato poi lo spunto che aveva innescato l'intero articolo in termini chiaramente diffamatori, in quanto ritraeva (nei cui confronti vi erano Parte_1
pagina 4 di 10 indagini penali e sportive per doping) “come soggetto che contravviene agli obblighi sanzionatori e cautelari imposti dalle autorità sportive e giudiziarie e persevera in pratiche illecite”.
Su ricorso degli imputati la Suprema Corte con sentenza n. 22543/2024 annullava agli effetti civili la sentenza d'appello, con rinvio al giudice civile competente, a norma dell'art. 622 c.p.p., anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Osservava in particolare il Giudice di legittimità che la Corte d'Appello era pervenuta al ribaltamento della pronuncia di primo grado, fondando la propria decisione soltanto sulla prova dichiarativa, in specie sulla deposizione della persona offesa, omettendo la rinnovazione istruttoria, a norma dell'art. 603 comma 3 c.p.p.
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2024 ha riassunto il Parte_1
giudizio in sede civile chiedendo di accertare e dichiarare l'ingiusto danno per lesione della reputazione arrecatogli da parte di e con Controparte_1 CP_2
conseguente loro condanna, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle spese dei giudizi penali di primo e di secondo grado liquidati nella totale somma di € 4.000,00 oltre oneri di legge e del danno non patrimoniale, da liquidarsi in € 30.000,00 o in altra somma maggiore o minore.
e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
contestando la domanda ed insistendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue. pagina 5 di 10 Risulta pacificamente dalle prove testimoniali esperite nel giudizio penale di primo grado (ed in particolare dall'escussione degli operanti che seguivano il procedimento per doping, che coinvolgeva anche il dott. che la notizia riportata nell'articolo, Pt_1
ovvero che il fosse presente a Montecatini durante il ritiro della squadra ciclistica Pt_1
Astana, non corrisponde al vero.
La falsità della notizia è stata ammessa anche da parte convenuta che, nel ricorso in
Cassazione, ha affermato quanto segue: “tutte le notizie contenute nell'articolo de quo, riferite alla parte civile, eccezion fatta per quella concernente la sua presenza a
Montecatini Terme, sono vere” (v. pag. 14).
Ciò premesso, non può ritenersi – così come sostiene parte convenuta – che la notizia inerente la presenza del nel ritiro dell'Astana, pur non essendo vera, abbia un Pt_1
significato marginale.
Invero, la presenza del a Montecatini Terme, nell'albergo dove si trovava la Pt_1
squadra di ciclismo, costituisce l'oggetto stesso del titolo dell'articolo, che è così formulato: “L'Astana trema, nel ritiro c'era . Pt_1
Anche il sottotitolo “Gli investigatori hanno le prove: lo scorso anno il medico inibito per doping arrivò in albergo a Montecatini” è diretto ad alludere, in modo suggestivo al fatto che, essendo il soggetto ad indagini sportive e penali per doping, il motivo Pt_1
della visita poteva essere legato a pratiche illecite di doping.
Appare poi di indubbio significato allusivo in tal senso la parte iniziale dell'articolo, dove si legge: “il cerchio si stringe in modo inesorabile. E i nodi vengono al pettine.
Tutti. L'ombra nera di il medico ferrarese inibito a vita per il Parte_1
sistema-doping di , si allunga sempre di più sull'Astana. In questi Controparte_3
anni gli inquirenti non si sono fermati alle intercettazioni, ai sequestri di denaro sui conti correnti svizzeri, alle testimonianze di tanti corridori. Ci sono anche le fotografie”.
pagina 6 di 10 Orbene, dalla lettura del testo si evince chiaramente che l'articolo era diretto proprio a raccontare la presenza del dott. nel ritiro dell'Astana, inducendo velatamente il Pt_1
lettore a ritenere che l'unica spiegazione plausibile della sua presenza fosse un presunto coinvolgimento del medico in attività di doping.
Che tale fosse la finalità dell'articolo lo si desume anche dal paragrafo successivo, che sottolinea in più punti che per gli inquirenti che stavano conducendo le indagini nei confronti del dott. in tema di doping, la sua presenza, nel novembre del 2013, nel Pt_1
ritiro dell'Astana era significativa: si legge infatti in detto paragrafo che “il è Pt_1
sempre attenzionato” e “quella sera di novembre 2013 appostati fuori dell'albergo di
Montecatini ci sono gli inquirenti che fotografano il dottor [così era definito il Per_1
dott. mentre parla con alcuni membri della squadra. RR a casa Astana. Pt_1
Colpo grosso”.
Il fatto stesso, quindi, che l'articolo abbia inteso sottolineare che la presenza del Pt_1
presso il ritiro dell'Astana costituiva per gli inquirenti “un colpo grosso” evidenzia che la notizia – rivelatasi poi non corrispondente al vero – ha rappresentato lo spunto per denigrare il inducendo il lettore a supporre che egli perseverasse in pratiche Pt_1
illecite di doping.
Non può neppure ritenersi, come sostiene parte convenuta, che dalla lettura dell'articolo si evincerebbe che le ripercussioni derivanti dalla presenza del riguarderebbero Pt_1
soltanto la squadra di ciclismo, in quanto soltanto i ciclisti tesserati, e non il medico, avevano il dovere di astenersi dal frequentare il Pt_1
Invero, considerato che gli organi della giustizia sportiva (v. provvedimento prodotto quale doc. 6 fascicolo parte convenuta) avevano inibito al dott. la partecipazione Pt_1
a gare ed eventi sportivi e avevano nel contempo inibito a tutti i tesserati di avvalersi delle prestazioni professionali dell'attore, la sua presenza presso il ritiro dell'Astana assume un indubbio valore negativo nei confronti del medico, in quanto induce a far pagina 7 di 10 supporre al lettore che il recandosi presso il ritiro della squadra Astana, abbia Pt_1
contravvenuto a precisi obblighi sanzionatori posti a suo carico.
Sono infondate, infine, le ulteriori argomentazioni di parte convenuta, secondo cui la falsità della notizia circa la presenza del presso il ritiro della squadra Astana Pt_1
incideva su una reputazione già compromessa, dal momento che le notizie negative riguardanti il riportate nell'articolo, ovvero il coinvolgimento dell'attore Pt_1
nell'inchiesta in corso presso la Procura di Padova e il provvedimento di inibizione a vita emesso dalla giustizia sportiva, erano corrispondenti al vero.
Infatti, è indubbio che, se l'articolo non si fosse focalizzato sulla presenza del Pt_1
presso il ritiro della squadra Astana, non avrebbe assunto toni scandalistici;
la stessa descrizione delle indagini in corso nei confronti del medico sportivo avrebbe assunto toni più pacati e non avrebbe colto l'attenzione del lettore, rimasta impressa proprio sulla presenza del nel ritiro dell'Astana, che costituiva l'oggetto stesso Pt_1
dell'articolo, chiaramente evidenziato nel titolo.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto a ravvisare nella pubblicazione dell'articolo la lesione della reputazione del dott. essendo stato il lettore indotto Pt_1
a ritenere – contrariamente al vero – che il contravvenendo agli obblighi Pt_1
sanzionatori posti a suo carico, continuasse a perseverare in pratiche illecite.
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
È noto che nella giurisprudenza di legittimità è pacificamente riconosciuto che la prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr., per tutte,
Cass., ordinanza n. 3013/2024).
Nel caso di specie l'ingiustizia della lesione arrecata emerge indubbiamente dalla rilevanza dell'offesa, che si desume dalla pacifica falsità della notizia, dalla posizione pagina 8 di 10 sociale della vittima che, in quanto medico sportivo colpito da un provvedimento di inibizione, era sottoposto al divieto assoluto di avere contatti con partecipanti a competizioni sportive, e dalla diffusione dello scritto (comparso su un quotidiano, “La
Gazzetta dello Sport”, a tiratura nazionale).
Tanto premesso, ritenuto che l'offesa procurata all'attore debba ritenersi di media gravità, alla luce dei parametri valutativi applicati dall'Osservatorio della Giustizia
Civile di Milano, il danno reputazionale può essere liquidato, in conformità alla domanda di parte attrice, in euro 30.000,00 all'attualità.
Invece, le spese sostenute da parte attrice per la difesa nel processo penale nella misura di euro 4.000,00, non possono essere liquidate alla stregua del danno patrimoniale, assumendo piuttosto natura di spese processuali.
Tali spese, quindi, debbono essere poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, unitamente alle spese sostenute dall'attore per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio.
Pertanto, le spese processuali sostenute dalla parte civile nel primo e nel secondo grado di giudizio sono liquidate, in conformità alla liquidazione operata dalla Corte d'Appello penale, in euro 2.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il secondo, oltre oneri di legge, non essendo contestata la loro congruità.
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dei valori medi dello scaglione di riferimento, rispettivamente, in euro 3.082,00 per il giudizio di legittimità e in euro 6.946,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, quale giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p., per effetto della sentenza della
Corte di Cassazione n. 22543/2024, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti da liquidati in € 30.000; Parte_1
condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese processuali sostenute da liquidate, per il giudizio di Parte_1
primo grado, in € 2.500,00, per quello di secondo grado in € 1.500,00, per il giudizio di legittimità in € 3.082,00 e per il giudizio di rinvio in € 6.946,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
ES D'AN
Il Presidente
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