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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 476/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata C/O AVV. PORTONATO ANTONELLA VIA
VITTORIO VENETO 224 LA SPEZIA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI
MARTINO GABRIELLA PALLADINO MADDALENA;
appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in LA SPEZIA (SP) CP_1 C.F._1
il 16/05/1946
(COD. FISC. ) nato in SARZANA (SP) CP_2 C.F._2
il 23/03/1973 - elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA MAZZINI 100
1 19038 SARZANA - rappresentati e difesi dall'Avv. PONTREMOLI
ALESSANDRO appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia codesto Parte_1
Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria del caso:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 678/2022 pubblicata in data
07.11.2022 dal Tribunale di La Spezia e non notificata, per i motivi espressi nel presente atto di appello.
In via principale: - in riforma dell'impugnata sentenza n. 678/2022 pubblicata in data
7.11.2022 dal Tribunale di La Spezia e non notificata, accogliere l'appello per i motivi tutti espressi nel presente atto e conseguentemente condannare i sig.ri e CP_2
a restituire quanto pagato da in esecuzione CP_1 Parte_2
della sentenza impugnata.
Si riportano inoltre le conclusioni rassegnate da in primo grado: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e previa ogni pronuncia e declaratoria del caso. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attorea compensare parzialmente l'importo eventualmente accertato e dovuto da a titolo di interessi con il diverso importo dovuto Parte_1
dal sig. in virtù del decreto ingiuntivo n. 4524/2015 emesso dal Tribunale CP_2
di Bologna in data 26/06/2015 di euro 33.873,18 oltre interessi dal 21/11/2014 sino al saldo effettivo ed alle spese legali liquidate in decreto pari ad euro 1.832,66 o della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari oltre IVA e CPA.”
2 Per gli appellati e : “Voglia la C.A. dichiarare CP_2 CP_1
inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis cpc l'appello di;
in subordine, rigettare l'appello in quanto infondato Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ e convenivano in CP_1 CP_2
giudizio innanzi al Tribunale della SPEZIA la società Parte_1
, esponendo in fatto quanto segue:
[...]
- in data 20.12.2005, il sig. sottoscriveva con la CP_2 Parte_1
il contratto di prestito personale n. 567773 di € 20.000,00 da restituirsi in n. 72
[...]
rate mensili (doc. 2 – produzioni allegate all'atto di citazione);
- in data 21.05.2007, il sig. sottoscriveva con la CP_1 Parte_1
il contratto di prestito personale n. 1065495 di € 7.600,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili (doc. 3.1. – produzioni allegate all'atto di citazione);
- detti contratti venivano estinti in data 15.01.2010 mediante contratto di rifinanziamento n. 1935031 sottoscritto con la di € 23.966,94, Parte_1
accordati a e , da rimborsarsi in n. 84 rate mensili CP_2 CP_1
(doc. 1.1 – produzioni allegate all'atto di citazione).
*Gli attori eccepivano che i contratti di finanziamento sopra menzionati, sottoscritti con la presentavano: Parte_1
- condizioni gravose in ordine ai tassi di interesse applicati e alle penali per il caso di ritardo nei pagamenti, come rilevato dal consulente tecnico di parte nella perizia depositata in allegato all'atto introduttivo (DOC. 2 – allegato all'atto di citazione); - interessi usurari in violazione dell'art. 644 cp e della L. 108/1996, sia in fase di pattuizione che in fase di esecuzione, con conseguente necessità di convertire il mutuo da oneroso a titolo gratuito ex art. 1815 cc e diritto alla restituzione degli interessi corrisposti pari a (1) € 10.523,32 rispetto al contratto di finanziamento n. 567773, (2)
3 € 2.438,59 rispetto al contratto di finanziamento n. 1065495, (3) € 5.905,17 rispetto al contratto di finanziamento n. 193503.
*Parte attrice esponeva che a nulla erano serviti i solleciti rivolti alla Parte_1
e che il tentativo di conciliazione avviato tramite l'esperimento della procedura
[...]
di mediazione si era concluso negativamente (documentazione allegata al fascicolo di e ). CP_2 CP_1
*Gli attori chiedevano accertarsi la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento derivante dalla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura, dichiararsi non dovuti gli interessi e oneri accessori addebitati nel corso dei rapporti, con condanna di parte convenuta a rimborsare le somme illegittimamente percepite.
*PLUSVALORE si costituiva in giudizio e contestava Parte_1
quanto ex adverso dedotto da controparte nei termini che seguono:
- eccepiva che i contratti erano stati conclusi ed eseguiti senza che parte attrice avesse sollevato alcuna contestazione;
- esponeva che, all'esito dell'accettazione della proposta sottoscritta dai sigg. aveva inviato a controparte per il contratto n. CP_1
1935031 una comunicazione con la quale venivano riepilogati gli importi finanziari e le condizioni, compresi TAN e TAEG applicati, e ogni altro costo al fine di rendere edotti i clienti in ordine agli impegni assunti con il contratto;
- eccepiva che solo nell'agosto 2013 i sigg. avevano opposto la presunta CP_1
usurarietà dei tassi applicati nei tre contratti dagli stessi sottoscritti;
- esponeva che, con missiva del 05.11.2013, aveva chiarito che rispetto a tutti i contratti i tassi applicati non superavano il tasso soglia d'usura stabilito dalla legge;
esponeva che in data 04.11.2013 i sigg. vevano instaurato il procedimento di mediazione CP_1
che si era concluso negativamente;
- eccepiva che le era debitore di € 33.873,18 (parzialmente CP_2
adempiuto) come da decreto ingiuntivo n. 4524/2015 emesso dal Tribunale di
BOLOGNA;
- contestava le perizie prodotte da controparte;
4 - eccepiva che i tassi applicati ai contratti sottoscritti dai sigg. rano pienamente CP_1
legittimi e conformi alla normativa vigente;
- eccepiva che l'invalidità della clausola contrattuale riguardante la mora comportava, non la conversione del mutuo da oneroso a gratuito, ma l'applicazione del tasso corrispettivo o legale.
*Parte convenuta chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, compensare l'importo dovuto con quello che il sig. era CP_2
tenuto a corrispondere in proprio favore in forza del decreto ingiuntivo n. 4524/15 emesso dal Tribunale di BOLOGNA in data 26.05.2015 di € 33.873,18 oltre interessi e spese legali liquidate in € 1.832,00 o della diversa somma dovuta ritenuta dal Giudice all'esito della controversia. *Con ordinanza del 02.05.2019, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e formulava il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte:
1. Descriva i prestiti personali nn. 567773, 1065495, 1935031 intercorsi tra CP_1
.
[...] CP_2 Parte_1
2. Verifichi, utilizzando le formule indicate dalla Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla Legge
108/1996, tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi moratori ed anatocistici, di tutte le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca
In caso affermativo, qualora risulti che il tasso previsto in contratto era usurario fin dal momento della sua pattuizione, indichi l'importo totale degli interessi applicati dall'istituto bancario e consideri non dovuto tale importo dal mutuatario;
qualora invece rilevi che il tasso previsto in contratto non era usurario al momento della sua pattuizione ma lo è divenuto successivamente, individui quale sarebbe stato l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli
5 interessi applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri non dovuta tale differenza da parte del mutuatario.
3. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2 quantifichi l'eventuale credito di ed nei confronti di CP_1 CP_2 Parte_1
”.
[...]
Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. . Persona_1
*La consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 27.07.2020. *All'udienza del 19.05.2022, le parti precisavano le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava termini per memorie conclusionali e repliche”.
Con sentenza definitiva n. 678/2022 pubbl. il 07/11/2022, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, così decideva: A) Condanna la società
[...]
a corrispondere a favore di la somma di Parte_1 CP_2
€ 8.569,51 (per il contratto di finanziamento n. 567773) ed a favore di CP_1
la somma di € 2.240,49 (per il contratto di finanziamento n. 1065495), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del 15.05.2017
B) Condanna alla rifusione a favore di Parte_1
e delle spese processuali, liquidandole in € CP_2 CP_1
5.077,00 oltre accessori per onorari, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Alessandro Pontremoli.
C) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio (liquidate in € 2.960,44 oltre accessori a titolo di onorari con provvedimento del Giudice del 06.08.2020), definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, e a carico esclusivo di nei Parte_1
rapporti interni tra attori e convenuta.
D) Rigetta ogni ulteriore domanda.”
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 5.05.2023. Parte_1
Con comparsa si costituivano e , i quali instavano CP_2 CP_1
per il rigetto dell'appello;
6 Infine, dopo lo scambio delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché delle memorie finali, all'esito dell'udienza in data 23.10.2024, fissata per rimessione della causa in decisione, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio con ordinanza depositata il 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti infra specificati.
1) PRIMO MOTIVO: Nullità della sentenza per omessa e/o vizio della motivazione nella parte in cui ha accertato l'usurarietà del contratto - omessa e/o errata valutazione delle risultanze della CTU - Secondo parte appellante la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine alla non cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso dei contratti di finanziamento e avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU che al fine di verificare l'usurarietà del tasso dei contratti di finanziamento ha operato detto cumulo. Secondo
l'appellante la giurisprudenza più recente sia di legittimità che di merito avrebbe escluso la “cumulabilità dei tassi”, impedita, peraltro, dalla “diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, determina che le pattuizioni contrattuali relative all'uno e all'altro tipo di interesse sono autonome e, in quanto tali, le stesse devono essere considerate distintamente, anche in relazione alle sanzioni” (atto di appello pagg. 17 ed s.). Le conclusioni del CTU recepite dalla sentenza sarebbero pertanto erronee, come errata sarebbe la sanzione applicata ovvero la gratuità del mutuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.; escludendo il cumulo, infatti, per tutti i finanziamenti in oggetto, non risulterebbe fissato il tasso soglia antiusura comprandolo con i tassi effettivi globali medi relativi ai finanziamenti per crediti personali dell'epoca in cui sono stati stipulati i contratti. In particolare, per l'appellante: i) per il “contratto di finanziamento n. 567773, per le operazioni antecedenti al 13 maggio 2011, il tasso è considerato usurario dalla legge qualora superi
7 il dato rilevato maggiorato della metà (12,65 % x 1,5 = 18,975 % soglia usura), ed essendo il tasso contrattuale indicato pari al 13,76 % è indubbio come quest'ultimo sia inferiore alla soglia fissata dalla legge antiusura”; ii) “il contratto n. 1065495, invece, prevedeva un tasso annuo effettivo globale pari al 15,14% in linea con la tabella dei
Tassi antiusura per il secondo trimestre 2007 che fissava al 12,78% la misura dei tassi medi con riferimento ai crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari superiori ad euro 5.000,00. Poiché il tasso è considerato usurario dalla legge qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà (12,78 % x
1,5 = 19,17 % soglia usura), ed essendo il tasso contrattuale indicato pari al 15,14 % è indubbio come quest'ultimo sia inferiore alla soglia fissata dalla legge antiusura”; iii) infine “il contratto di finanziamento n. 1935031 prevedeva un tasso annuo effettivo globale pari al 11,73% in linea con la tabella dei Tassi antiusura per il primo trimestre
2010 che fissava al 14,41% la misura dei tassi medi con riferimento ai finanziamenti alle famiglie effettuati dalle società finanziarie. Essendo il tasso considerato usurario dalla legge qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà (14,41 % x 1,5 =
21,615% soglia usura), ed essendo il tasso contrattuale indicato pari al 11,73 % è indubbio come quest'ultimo sia inferiore alla soglia fissata dalla legge antiusura”
(appello pagg. 19 ed s.)
Quanto alla ritenuta usurarietà dei soli tassi moratori, rileva l'appellante come la presenza della clausola di salvaguardia in tutti i contratti di finanziamento sia idonea ad impedire il superamento del tasso soglia.
Secondo l'appellante, la decisione appellata non avrebbe fatto buon governo delle regole di valutazione probatoria laddove avrebbe implicitamente considerato nel calcolo dell'usurarietà altresì il costo per l'estinzione anticipata dei finanziamenti, rilevando, peraltro, che pur includendo tali voci il TAEG rimarrebbe inferiore al tasso soglia.
La Corte rileva quanto segue.
Occorre premettere che, come evidenziato dal CTU nelle proprie conclusioni, in relazione al contratto n. 1935031, “la mancanza dell'estratto conto pagamenti
8 impedisce allo scrivente ctu ogni conclusione circa la determinazione del taeg dal momento che non si conoscono le rate pagate sia nel numero che nella loro quantificazione. Tale circostanza ha impedito allo scrivente ctu di determinare, come nei contratti precedentemente esaminati, il teg rata ed il teg mora e del loro confronto con i tassi soglia tempo per tempo vigenti.” (CTU pag. 60).
La sentenza di primo grado ha accolto le domande degli attori esclusivamente in ordine ai contratti n. 567773 e n. 1065495, disponendo la restituzione dei soli interessi moratori e corrispettivi, con esclusione di altre voci di costo.
Sul punto non è stato proposto appello incidentale, pertanto tali statuizioni debbono ritenersi passate in giudicato. Alla luce della costante interpretazione della
Giurisprudenza, infatti, “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”. (Cass. Sez. 1,
06/04/2021, n. 9265, Rv. 661062 - 01)
Il CTU ha verificato che, per i contratti n. 567773 e n. 1065495 “Veniva inoltre convenuto un tasso di mora del 2,5% mensile che, per il rapporto di equivalenza tra i tassi era pari al 34,488% annuo, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento”. (CTU pag. 21 e 38), risultante, peraltro, per tabulas dagli stessi contratti (cfr. doc.ti 21 e 31 primo grado attore).
Nella specie il CTU onde pervenire alla verifica dell'usurarietà del tasso e, rilevato il superamento in relazione al solo tasso di mora al momento della stipula, giungeva alla conclusione che “In ragione della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia vigente nel periodo della stipula, sono da considerarsi nulle tutte le clausole interessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1815 c.c. che stabilisce: ''Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (CTU pag. 59),
9 ricalcolando, pertanto, il piano di ammortamento dei singoli finanziamenti scomputando gli interessi e le spese per tutti i contratti.
Tale valutazione è stata recepita in sentenza, laddove il giudice “dichiara la nullità ex art. 1815, co. 2 cc delle clausole contrattuali accertate usurarie dal consulente tecnico d'ufficio (alla cui perizia in atti si fa qui espresso rinvio) e, per l'effetto, condanna a corrispondere a favore di Parte_1 CP_2
la somma di € 8.569,51 (per il contratto di finanziamento n. 567773) ed a
[...]
favore di la somma di € 2.240,49 (per il contratto di finanziamento n. CP_1
1065495), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del 15.05.2017 in cui è avvenuta la notifica dell'atto di citazione”.
Peraltro, costituisce principio giurisprudenziale consolidato che le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi e quelle relative agli interessi moratori sono tra loro distinte e autonome, tanto che viene esclusa la possibilità di effettuare il cosiddetto “cumulo”:
“In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
(Cass. Sez. 6, 04/11/2021, n. 31615, Rv. 662738 - 01).
Inoltre, proprio in considerazione dell'autonomia delle rispettive pattuizioni, è stato stabilito che “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma
1, c.c.”. (Cass. Sez. 3, 21/03/2023, n. 8103, Rv. 667361 - 01).
10 Il tasso degli interessi corrispettivi, nel caso concreto, risulta inferiore al tasso soglia in entrambi in contratti.
Il contratto di finanziamento n. 567773, stipulato in data 19/12/2005 (doc 23 appellati primo grado) prevedeva un tasso del 13,76 % per gli interessi corrispettivi, mentre il tasso soglia per i crediti personali oltre € 5.000,00effettuati dagli intermediari non bancari all'epoca era pari a (12,65 % x 1,5) = 18,975 % come da DM 21/9/2005 pubblicato su GU Serie Generale n. 224 del 26/9/2005.
Il contratto di finanziamento n. 1065495, stipulato in data 12/5/2007 (doc. 31 appellati in primo grado), prevedeva un tasso per gli interessi corrispettivi pari al 15,14%. mentre il tasso soglia per i crediti personali superiori a € 5.000,00 effettuati dagli intermediari non bancari all'epoca era pari a (12,78 % x 1,5 =) 19,17 % come da DM
20/3/2007 pubblicato su GU Serie Generale n. 73 del 28/3/2007.
Per l'appellante la presenza della c.d. clausola di salvaguardia determinerebbe la non usurarietà del tasso pattuito per gli interessi moratori.
La corte osserva sul punto che “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto)”. (Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27106, Rv.
672540 - 01).
11 Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto alla restituzione degli interessi moratori non dovuti ex art. 1815 c.c. nella misura di euro 104,70 in relazione al contratto di finanziamento n. 567773 ( ), ed euro 33,34 in relazione CP_2
al contratto n. 1065495 ( ). CP_1
Infine, le parti appellate devono restituire quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, in eccesso rispetto a quanto dovuto in forza della presente sentenza.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. (Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
2) SECONDO MOTIVO: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato
l'eccezione di compensazione formulata da Plusvalore - omessa e/o errata valutazione delle prove. - Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia respinto la propria eccezione di compensazione in relazione al “decreto ingiuntivo n.
4524/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26/06/2015 di euro 33.873,18 oltre interessi dal 21/11/2014 sino al saldo effettivo ed alle spese legali liquidate in decreto pari ad euro 1.832,66” (appello pag. 31) ed in particolare alle somme ancora dovute in esito a transazione stipulata con gli odierno appellati, trattandosi di fatti non contestati.
Le doglianze ad avviso della Corte non sono fondate.
Parte appellante chiede da un lato che le somme dovute vengano compensate con quelle portate a decreto ingiuntivo n. 4524/2015 e, dall'altro, che la compensazione venga operata, non con tali importi, bensì con quelle residuanti dal piano di pagamento
12 oggetto di transazione tra le parti adempiuta parzialmente all'epoca del deposito della memoria 186 co. 6 n. 2 c.p.c.
Si legge nella sentenza impugnata (pag. 9): «*A sostegno della pretesa avanzata la convenuta si è limitata ad asserire l'esistenza di un proprio controcredito (€ 33.873,18) nei confronti di . La medesima dichiarava che detto credito, esistente CP_2
in proprio favore in forza del decreto ingiuntivo n. 4524/15 emesso dal Tribunale di
BOLOGNA in data 26.06.2015, a seguito di accordo transattivo, era stato parzialmente adempiuto (per € 6.000,00) da controparte (pagg. 8 – 9 della memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 cpc di ). *La convenuta depositava la Parte_1
copia del decreto ingiuntivo (doc. 8 allegato alla memoria n. 2 nell'interesse di
, ma non allegava ulteriore Parte_1
documentazione: né la copia dell'accordo transattivo raggiunto con parte attrice, né la copia delle ricevute dei pagamenti effettuati in proprio favore a parziale tacitazione dei maggiori importi dovuti. *Non vi sono elementi sufficienti per consentire a questo
Giudice di quantificare il credito di e Parte_1 Parte_1
pertanto di accertare l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti».
Sul punto, la Corte rileva che “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”. (Cass. Sez. 2, 05/09/2024, n. 23924, Rv.
672284 - 01).
13 Nella specie, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, difettano i presupposti per disporre la compensazione, non essendo provato l'importo del controcredito, che, a seguito della transazione e per effetto dei pagamenti eseguiti, sarebbe ancora dovuto e viene opposto in compensazione.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
SPESE
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. …” (Cass.
Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064, Rv. 648466 - 01)
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata l'accoglimento in misura estremamente ridotta della domanda formulata dagli attori e odierni appellati, debbono essere integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv.
666063 – 01). Pone definitivamente le spese della CTU svolta in primo grado a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, in riforma della sentenza pronunciata Parte_1
inter partes,
1. dichiara tenuta e condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 104,70 a titolo di interessi non dovuti in relazione al contratto di finanziamento n. 567773 a favore di , ed euro 33,34 a CP_2
14 titolo di interessi non dovuti in relazione al contratto n. 1065495 a favore di CP_1
oltre interessi legali dalla data di ogni pagamento al saldo;
[...]
2. dichiara tenuti e condanna e alla restituzione CP_2 CP_1
alla parte appellante di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto dovuto in forza della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3. spese di entrambi di giudizio interamente compensate tra le parti.
4. spese della CTU svolta in primo grado a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Genova, 19/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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