TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1216/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA
LAVINIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato in [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando, n.6 90100- MO, presso lo studio dell'Avv. TICLI ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione sottoscritto in data
21/08/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che con accordo del 24 luglio 2025, depositato in data
21/08/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, in particolare, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, già separati di fatto dal 2024, convengono tra loro che al termine del presente procedimento di separazione la trasferirà la propria residenza anagrafica presso CP_1
l'attuale domicilio sito a Palermo in Via del Fervore n. 5, ovvero presso altro domicilio di cui darà tempestiva: comunicazione al Sig. Pt_2
2) i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i loro rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio;
3) i coniugi si impegnano al rispetto reciproco e a collaborare tra loro nel preminente interesse della prole;
4) i coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare comparire in udienza;
5)in ordine ai figli minorenni e a carico dei genitori, le parti Per_1 Per_2 convengono sull'affido condiviso ad entrambi, mantenendo il domicilio prevalente presso l'attuale residenza del padre, sita a Palermo in Via Gioviano Pontano n° 4;
6)per quanto attiene alle loro esigenze economiche, i genitori convengono di escludere ogni ipotesi di mantenimento ordinario e;
di ripartire le spese straordinarie, così come articolate dal Protocollo del Tribunale di Palermo, nella misura ciascuno;
7) la Sig.ra terrà con sé i figli minori a settimane alterne, nei giorni di lunedì e venerdì Pt_1 dalle 16:00 alle 18:00, e la settimana successiva dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 20,00;
8) la madre terrà con sé i figli minori per una settimana consecutiva durante le festività natalizie e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, seguendo il principio dell'alternanza annuale tra i coniugi;
9) i coniugi esprimono il consenso reciproco al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori;
10) i coniugi convengono che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre quale genitore collocatario “(vedi accordo di separazione sottoscritto in atti).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 13/3/2006, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I , Vol. 2386, anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1216/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA
LAVINIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato in [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando, n.6 90100- MO, presso lo studio dell'Avv. TICLI ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione sottoscritto in data
21/08/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che con accordo del 24 luglio 2025, depositato in data
21/08/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, in particolare, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, già separati di fatto dal 2024, convengono tra loro che al termine del presente procedimento di separazione la trasferirà la propria residenza anagrafica presso CP_1
l'attuale domicilio sito a Palermo in Via del Fervore n. 5, ovvero presso altro domicilio di cui darà tempestiva: comunicazione al Sig. Pt_2
2) i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i loro rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio;
3) i coniugi si impegnano al rispetto reciproco e a collaborare tra loro nel preminente interesse della prole;
4) i coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare comparire in udienza;
5)in ordine ai figli minorenni e a carico dei genitori, le parti Per_1 Per_2 convengono sull'affido condiviso ad entrambi, mantenendo il domicilio prevalente presso l'attuale residenza del padre, sita a Palermo in Via Gioviano Pontano n° 4;
6)per quanto attiene alle loro esigenze economiche, i genitori convengono di escludere ogni ipotesi di mantenimento ordinario e;
di ripartire le spese straordinarie, così come articolate dal Protocollo del Tribunale di Palermo, nella misura ciascuno;
7) la Sig.ra terrà con sé i figli minori a settimane alterne, nei giorni di lunedì e venerdì Pt_1 dalle 16:00 alle 18:00, e la settimana successiva dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 20,00;
8) la madre terrà con sé i figli minori per una settimana consecutiva durante le festività natalizie e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, seguendo il principio dell'alternanza annuale tra i coniugi;
9) i coniugi esprimono il consenso reciproco al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori;
10) i coniugi convengono che l'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre quale genitore collocatario “(vedi accordo di separazione sottoscritto in atti).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 13/3/2006, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte I , Vol. 2386, anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.