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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13150/2021 R.G., avente per oggetto: “risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
figlia , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Persona_1
Ragusa, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , , c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, , c.f. e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Bucolo,
[...] C.F._6
giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
(già maggiorenne al momento dell'instaurazione del presente giudizio), hanno
[...]
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , CP_1 Controparte_4
e chiedendo di accertarne le responsabilità a vario Controparte_2 Controparte_3
titolo, in ordine alle lesioni riportate dalla predetta minore, in occasione del sinistro occorso, in data 15.4.2017, all'interno dell'immobile sito in Santa Maria di Licodia, contrada Sette
Porte.
In particolare, hanno dedotto che durante una scampagnata organizzata tra coetanei da
, all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della nonna, , Controparte_4 CP_1
a causa del crollo della copertura del barbecue realizzata in cemento, subiva Persona_1
lesioni gravissime medicalmente accertate tali da comportare l'amputazione dell'arto destro, integranti danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella misura di euro 60.0000,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 3 gennaio 2022, si sono costituite tutte le parti convenute al fine di chiedere il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso promossa, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e rigettata la richiesta di ammissione di c.t.u. medico legale, all'udienza del 1° luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, la presente controversia viene esaminata secondo il principio oramai unanime della S.C., secondo cui «In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio» (Cass. 26634/2022; cfr. in questo senso più recentemente anche Cass. n. 693/2024).
Alla stregua di quanto sopra, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In relazione ai fatti oggetto di controversia, non è possibile riscontrare i presupposti operativi della normativa invocata dagli attori.
Procedendo con ordine, infatti, quanto alla domanda promossa nei riguardi di CP_1
giova rilevare come, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità da cose in custodia
[...] ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n.
33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, dunque, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito
(oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Laddove lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i canoni posti a fondamento della disciplina invocata, nel caso di specie, può dirsi che l'evento di danno lamentato sia da ascrivere esclusivamente alla condotta della danneggiata che ha omesso le normali cautele esigibili nelle circostanze spazio- temporali che hanno connotato la vicenda, con evidente interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
In questi termini, osserva la giurisprudenza, il colpevole comportamento del danneggiato, che integra un'ipotesi di caso fortuito idonea a liberare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata.
Ed invero, a sostegno della pretesa, parte attrice ha asserito che durante una scampagnata tra compagni di scuola organizzata presso l'immobile di , dal nipote CP_1 [...]
, tre dei partecipanti, tra cui , si sono arrampicati sulla copertura CP_4 Persona_1
del barbecue, che non essendo idonea a sorreggerne il peso, è collassata su sé stessa. A fronte di tale prospettazione, tuttavia, deve evidenziarsi che emerge inequivocabilmente dagli atti di causa che l'opera che ha subito il crollo non costituiva opera strutturale in senso stretto, quale ad esempio una pensilina o un muretto, trattandosi piuttosto di una copertura in muratura, certamente non idonea al calpestio, priva di scale che ne consentissero l'accesso e che, peraltro, per le caratteristiche intrinseche, non necessitava di alcuna preventiva autorizzazione tanto da escluderne ogni rilievo penalistico (cfr. relazione di servizio degli
Agent di P.M. del Comune di Santa Maria di Licodia, richiesta e decreto di archiviazione).
In sostanza, non risulta provato il denunciato stato di fatiscenza della struttura o il pregresso e prevedibile pericolo di crollo né, ancora, l'omesso stato di manutenzione da parte del custode dovendosi, piuttosto, ritenere che il danno sia derivato dalla condotta imprudente della ragazza arrampicatasi su un piano, di per sé non agevolmente raggiungibile, non adibito al calpestio né al sostegno di carichi rappresentati dalla permanenza protratta di tre individui
(la danneggiata, e ). Persona_2 Controparte_4
Sul punto, mette conto rilevare il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte presso la Legione Carabinieri di Santa Maria di Licodia, in data
19.5.2017, proprio da , che in detta sede ha precisato: “ricordo che nella Persona_1
circostanza vi era un ragazzo di nome sulla tettoia del barbecue… Persona_3
il quale mi ha chiamato e mi ha invitata a salire sulla tettoia al suo fianco per sedermi.
Successivamente sono salita sulla tettoia e lo stesso mi riferiva che scendeva dalla predetta tettoia prima che potesse crollare. Lui è sceso dalla tettoia mentre io sono rimasta seduta e mi raggiunse la mia amica e il suo fidanzato . Qualche Persona_2 Controparte_4
attimo dopo la tettoia è crollata”.
Queste dichiarazioni costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che, pur non avendo valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, in ogni caso può essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. in questo senso
Cass. n. 11898/2020).
Queste dichiarazioni sono pienamente credibili proprio perché trovano un preciso riscontro anche nelle sommarie informazioni rese da altro ragazzo presente, , Persona_4 in data 20.5.2017, secondo cui “Ricordo che quel pomeriggio stavamo giocando a pallavolo un gruppo di ragazzi, tra cui , , , Controparte_4 Persona_2 Persona_1
e . Il pallone finiva quasi sempre dall'altro lato della Persona_5 Testimone_1
recinzione e per scavalcarla e riprendere lo stesso, dovevamo utilizzare la tettoia del barbecue presente in giardino come scalino ed andare a recuperare la palla. Ho detto agli altri ragazzi di fare attenzione e non salire sopra tale tettoia perché era pericoloso infatti, qualche attimo dopo, mentre ero all'interno della villetta, la predetta tettoia è crollata e quando sono uscito fuori in giardino, ho visto e con la Persona_2 Persona_1
tettoia addosso e tutti insieme abbiamo spostato il pezzo di cemento per aiutarle” (cfr. s.i.t. all. comparsa di costituzione e risposta).
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della genesi eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno è intrinsecamente pericolosa la res e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Ciò vale, nel caso di specie, anche in presenza di soggetti minorenni, i quali ormai in età tardo adolescenziale si trovavano in una fase della vita nella quale, in effetti, è lecito e ragionevole aspettarsi un atteggiamento ispirato a principi di autoresponsabilità.
Per tali ragioni, pur in assenza di dubbi in ordine alla verificazione del fatto, emerge ictu oculi la riconducibilità dell'evento dannoso ad imprudenza della giovane che ha adottato un comportamento esorbitante i parametri ordinari di diligenza richiesti dalle circostanze spazio- temporali nelle quali si è trovata.
La colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, comporta l'esclusione della responsabilità del custode, costituendo l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. sez. III, n. 8449/2025). Di talché va desunta l'esclusiva efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno e la domanda nei confronti della CP_1
deve essere rigettata.
Parimenti infondata appare la domanda formulata nei confronti dei genitori di
[...]
, il ragazzo che organizzava la festa a casa della nonna, sia sotto il profilo di cui CP_4
all'art. 2048 c.c. che sotto quello di cui all'art. 2043 c.c.
Ai sensi dell'art. 2048 c.c., la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente è correlata ai doveri inderogabili ex art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
L'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commessa dal suddetto, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore.
Nella specie, manca la prova di un fatto illecito commesso, nei confronti della , Per_1
da , il quale, addirittura, saliva sulla pensilina quando la compagna era già Controparte_4
salita. Né, peraltro, può sostenersi che il ragazzo avesse l'obbligo di impedire Controparte_4
l'evento, e ciò in quanto l'autonoma determinazione dei due giovani, entrambi della stessa età, esclude la responsabilità del predetto: in nessuna circostanza è emerso il ruolo attivo di nella causazione dell'evento lesivo il quale si è limitato a raggiungere la Controparte_4
danneggiata quando la medesima si trovava già sulla tettoia successivamente Per_1
crollata (cfr. s.i.t. in atti e la loro credibilità); peraltro, la stessa età dei due giovani esclude l'obbligo di controllo dell'uno sull'altro.
In altri termini, la condotta della danneggiata già descritta in motivazione autonomamente determinatasi a raggiungere la copertura del barbecue, è la causa dell'incidente.
Non avendo assunta alcuna condotta illecita da parte del giovane, nessuna responsabilità può farsi risalire sui genitori per la cattiva educazione del figlio. Gli attori hanno, infine, dedotto una responsabilità dei genitori del , cui, a loro CP_4
dire, avevano affidato la loro figlia minore ex art. 2043 c.c.
Certamente l'aver accolto i ragazzi in casa propria ha comportato da parte dei coniugi convenuti la volontaria assunzione di un dovere di vigilanza sugli stessi, che presuppone anche la predisposizione di misure idonee ad evitare possibili e prevedibili situazioni di pericolo.
È pacifico al riguardo che il dovere di sorveglianza di un soggetto non imputabile, ovvero comunque minore di età può essere l'effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da chi, accogliendo l'incapace o il minore nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il comportamento di questi possa arrecare nocumento a sé o a terzi.
È tuttavia altrettanto pacifico che tale dovere di vigilanza debba essere inteso da un lato in maniera inversamente proporzionale all'età dei minori vigilati, ovviamente divenendo progressivamente meno totalizzante con il crescere dell'età e dall'altro in senso non assoluto ma relativo, non essendo richiesta al sorvegliante una ininterrotta presenza fisica accanto al sorvegliato «qualora, avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, nonché alla natura ed al grado di incapacità di questi, risultino correttamente impostati i rapporti dell'incapace col mondo esterno, sicché appaia ragionevole presumere che non possano costituire fonte di pericolo per lo stesso e per i terzi» (così Cass. sez. 3, sent. n. 4481 del
28/03/2001).
Orbene, nella specie, innanzitutto, manca la prova che gli attori avessero affidato la loro figlia ai genitori del;
anzi, al contrario, dalle dichiarazioni rese da CP_4 Testimone_2
la mamma di un'altra ragazza partecipante alla scampagnata, risulta che tutti i genitori erano a conoscenza che i ragazzi sarebbero rimasti soli.
Peraltro, la parte attrice non ha fornito la prova di aver affidato la figlia ai genitori del compagno, né delle rassicurazioni sulla presenza di un adulto.
Inoltre, si trattava di una scampagnata di giorno e certamente non poteva ritenersi prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, che ragazzi di quattordici anni non fossero in grado di capire che salire su una copertura di una struttura precaria come un barbecue, restare seduti lì in tre per parecchio tempo, fosse pericoloso proprio perché si trattava di una struttura, destinata solo a coprire la parte sottostante, non destinata a reggere il peso di due/tre ragazzi.
Pertanto, la circostanza che l'evento si è verificato in ragione della culpa in vigilando dei convenuti e , per essere venuti meno al dovere di Controparte_5 Controparte_2
vigilare sui minori e, nel caso, di adottare ogni idonea misura atta a prevenire che qualcuno provochi danno ad altri, è priva di riscontro probatorio, dovendosi, di contro, ancora una volta, concludere nel senso della derivazione del danno alla condotta imprevedibile ed eccezionale della danneggiata tale, dunque, da escludere qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti, valevole in conclusione ad escludere la sussistenza dell'invocata responsabilità aquiliana.
Peraltro, va considerato che tutti i genitori dei ragazzi erano perfettamente a conoscenza che i loro figli sarebbero stati soli e autonomamente avevano deciso di accompagnarli e lasciarli in quel luogo (gli attori non hanno provato le rassicurazioni sulla presenza di un adulto e l'affidamento della ragazza ai genitori convenuti).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13150/2021 R.G.: rigetta la domanda promossa da e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
[...]
Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese processuali, che liquida, in complessivi euro 14.103,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 per fase di studio della controversia, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge. Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore del difensore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 4 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13150/2021 R.G., avente per oggetto: “risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
figlia , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Persona_1
Ragusa, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , , c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, , c.f. e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Bucolo,
[...] C.F._6
giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
(già maggiorenne al momento dell'instaurazione del presente giudizio), hanno
[...]
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , CP_1 Controparte_4
e chiedendo di accertarne le responsabilità a vario Controparte_2 Controparte_3
titolo, in ordine alle lesioni riportate dalla predetta minore, in occasione del sinistro occorso, in data 15.4.2017, all'interno dell'immobile sito in Santa Maria di Licodia, contrada Sette
Porte.
In particolare, hanno dedotto che durante una scampagnata organizzata tra coetanei da
, all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della nonna, , Controparte_4 CP_1
a causa del crollo della copertura del barbecue realizzata in cemento, subiva Persona_1
lesioni gravissime medicalmente accertate tali da comportare l'amputazione dell'arto destro, integranti danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella misura di euro 60.0000,00.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 3 gennaio 2022, si sono costituite tutte le parti convenute al fine di chiedere il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso promossa, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e rigettata la richiesta di ammissione di c.t.u. medico legale, all'udienza del 1° luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, la presente controversia viene esaminata secondo il principio oramai unanime della S.C., secondo cui «In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio» (Cass. 26634/2022; cfr. in questo senso più recentemente anche Cass. n. 693/2024).
Alla stregua di quanto sopra, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In relazione ai fatti oggetto di controversia, non è possibile riscontrare i presupposti operativi della normativa invocata dagli attori.
Procedendo con ordine, infatti, quanto alla domanda promossa nei riguardi di CP_1
giova rilevare come, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità da cose in custodia
[...] ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n.
33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, dunque, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito
(oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Laddove lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i canoni posti a fondamento della disciplina invocata, nel caso di specie, può dirsi che l'evento di danno lamentato sia da ascrivere esclusivamente alla condotta della danneggiata che ha omesso le normali cautele esigibili nelle circostanze spazio- temporali che hanno connotato la vicenda, con evidente interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
In questi termini, osserva la giurisprudenza, il colpevole comportamento del danneggiato, che integra un'ipotesi di caso fortuito idonea a liberare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata.
Ed invero, a sostegno della pretesa, parte attrice ha asserito che durante una scampagnata tra compagni di scuola organizzata presso l'immobile di , dal nipote CP_1 [...]
, tre dei partecipanti, tra cui , si sono arrampicati sulla copertura CP_4 Persona_1
del barbecue, che non essendo idonea a sorreggerne il peso, è collassata su sé stessa. A fronte di tale prospettazione, tuttavia, deve evidenziarsi che emerge inequivocabilmente dagli atti di causa che l'opera che ha subito il crollo non costituiva opera strutturale in senso stretto, quale ad esempio una pensilina o un muretto, trattandosi piuttosto di una copertura in muratura, certamente non idonea al calpestio, priva di scale che ne consentissero l'accesso e che, peraltro, per le caratteristiche intrinseche, non necessitava di alcuna preventiva autorizzazione tanto da escluderne ogni rilievo penalistico (cfr. relazione di servizio degli
Agent di P.M. del Comune di Santa Maria di Licodia, richiesta e decreto di archiviazione).
In sostanza, non risulta provato il denunciato stato di fatiscenza della struttura o il pregresso e prevedibile pericolo di crollo né, ancora, l'omesso stato di manutenzione da parte del custode dovendosi, piuttosto, ritenere che il danno sia derivato dalla condotta imprudente della ragazza arrampicatasi su un piano, di per sé non agevolmente raggiungibile, non adibito al calpestio né al sostegno di carichi rappresentati dalla permanenza protratta di tre individui
(la danneggiata, e ). Persona_2 Controparte_4
Sul punto, mette conto rilevare il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte presso la Legione Carabinieri di Santa Maria di Licodia, in data
19.5.2017, proprio da , che in detta sede ha precisato: “ricordo che nella Persona_1
circostanza vi era un ragazzo di nome sulla tettoia del barbecue… Persona_3
il quale mi ha chiamato e mi ha invitata a salire sulla tettoia al suo fianco per sedermi.
Successivamente sono salita sulla tettoia e lo stesso mi riferiva che scendeva dalla predetta tettoia prima che potesse crollare. Lui è sceso dalla tettoia mentre io sono rimasta seduta e mi raggiunse la mia amica e il suo fidanzato . Qualche Persona_2 Controparte_4
attimo dopo la tettoia è crollata”.
Queste dichiarazioni costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che, pur non avendo valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, in ogni caso può essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. in questo senso
Cass. n. 11898/2020).
Queste dichiarazioni sono pienamente credibili proprio perché trovano un preciso riscontro anche nelle sommarie informazioni rese da altro ragazzo presente, , Persona_4 in data 20.5.2017, secondo cui “Ricordo che quel pomeriggio stavamo giocando a pallavolo un gruppo di ragazzi, tra cui , , , Controparte_4 Persona_2 Persona_1
e . Il pallone finiva quasi sempre dall'altro lato della Persona_5 Testimone_1
recinzione e per scavalcarla e riprendere lo stesso, dovevamo utilizzare la tettoia del barbecue presente in giardino come scalino ed andare a recuperare la palla. Ho detto agli altri ragazzi di fare attenzione e non salire sopra tale tettoia perché era pericoloso infatti, qualche attimo dopo, mentre ero all'interno della villetta, la predetta tettoia è crollata e quando sono uscito fuori in giardino, ho visto e con la Persona_2 Persona_1
tettoia addosso e tutti insieme abbiamo spostato il pezzo di cemento per aiutarle” (cfr. s.i.t. all. comparsa di costituzione e risposta).
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della genesi eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno è intrinsecamente pericolosa la res e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Ciò vale, nel caso di specie, anche in presenza di soggetti minorenni, i quali ormai in età tardo adolescenziale si trovavano in una fase della vita nella quale, in effetti, è lecito e ragionevole aspettarsi un atteggiamento ispirato a principi di autoresponsabilità.
Per tali ragioni, pur in assenza di dubbi in ordine alla verificazione del fatto, emerge ictu oculi la riconducibilità dell'evento dannoso ad imprudenza della giovane che ha adottato un comportamento esorbitante i parametri ordinari di diligenza richiesti dalle circostanze spazio- temporali nelle quali si è trovata.
La colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, comporta l'esclusione della responsabilità del custode, costituendo l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. sez. III, n. 8449/2025). Di talché va desunta l'esclusiva efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno e la domanda nei confronti della CP_1
deve essere rigettata.
Parimenti infondata appare la domanda formulata nei confronti dei genitori di
[...]
, il ragazzo che organizzava la festa a casa della nonna, sia sotto il profilo di cui CP_4
all'art. 2048 c.c. che sotto quello di cui all'art. 2043 c.c.
Ai sensi dell'art. 2048 c.c., la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente è correlata ai doveri inderogabili ex art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
L'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commessa dal suddetto, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore.
Nella specie, manca la prova di un fatto illecito commesso, nei confronti della , Per_1
da , il quale, addirittura, saliva sulla pensilina quando la compagna era già Controparte_4
salita. Né, peraltro, può sostenersi che il ragazzo avesse l'obbligo di impedire Controparte_4
l'evento, e ciò in quanto l'autonoma determinazione dei due giovani, entrambi della stessa età, esclude la responsabilità del predetto: in nessuna circostanza è emerso il ruolo attivo di nella causazione dell'evento lesivo il quale si è limitato a raggiungere la Controparte_4
danneggiata quando la medesima si trovava già sulla tettoia successivamente Per_1
crollata (cfr. s.i.t. in atti e la loro credibilità); peraltro, la stessa età dei due giovani esclude l'obbligo di controllo dell'uno sull'altro.
In altri termini, la condotta della danneggiata già descritta in motivazione autonomamente determinatasi a raggiungere la copertura del barbecue, è la causa dell'incidente.
Non avendo assunta alcuna condotta illecita da parte del giovane, nessuna responsabilità può farsi risalire sui genitori per la cattiva educazione del figlio. Gli attori hanno, infine, dedotto una responsabilità dei genitori del , cui, a loro CP_4
dire, avevano affidato la loro figlia minore ex art. 2043 c.c.
Certamente l'aver accolto i ragazzi in casa propria ha comportato da parte dei coniugi convenuti la volontaria assunzione di un dovere di vigilanza sugli stessi, che presuppone anche la predisposizione di misure idonee ad evitare possibili e prevedibili situazioni di pericolo.
È pacifico al riguardo che il dovere di sorveglianza di un soggetto non imputabile, ovvero comunque minore di età può essere l'effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da chi, accogliendo l'incapace o il minore nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il comportamento di questi possa arrecare nocumento a sé o a terzi.
È tuttavia altrettanto pacifico che tale dovere di vigilanza debba essere inteso da un lato in maniera inversamente proporzionale all'età dei minori vigilati, ovviamente divenendo progressivamente meno totalizzante con il crescere dell'età e dall'altro in senso non assoluto ma relativo, non essendo richiesta al sorvegliante una ininterrotta presenza fisica accanto al sorvegliato «qualora, avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, nonché alla natura ed al grado di incapacità di questi, risultino correttamente impostati i rapporti dell'incapace col mondo esterno, sicché appaia ragionevole presumere che non possano costituire fonte di pericolo per lo stesso e per i terzi» (così Cass. sez. 3, sent. n. 4481 del
28/03/2001).
Orbene, nella specie, innanzitutto, manca la prova che gli attori avessero affidato la loro figlia ai genitori del;
anzi, al contrario, dalle dichiarazioni rese da CP_4 Testimone_2
la mamma di un'altra ragazza partecipante alla scampagnata, risulta che tutti i genitori erano a conoscenza che i ragazzi sarebbero rimasti soli.
Peraltro, la parte attrice non ha fornito la prova di aver affidato la figlia ai genitori del compagno, né delle rassicurazioni sulla presenza di un adulto.
Inoltre, si trattava di una scampagnata di giorno e certamente non poteva ritenersi prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, che ragazzi di quattordici anni non fossero in grado di capire che salire su una copertura di una struttura precaria come un barbecue, restare seduti lì in tre per parecchio tempo, fosse pericoloso proprio perché si trattava di una struttura, destinata solo a coprire la parte sottostante, non destinata a reggere il peso di due/tre ragazzi.
Pertanto, la circostanza che l'evento si è verificato in ragione della culpa in vigilando dei convenuti e , per essere venuti meno al dovere di Controparte_5 Controparte_2
vigilare sui minori e, nel caso, di adottare ogni idonea misura atta a prevenire che qualcuno provochi danno ad altri, è priva di riscontro probatorio, dovendosi, di contro, ancora una volta, concludere nel senso della derivazione del danno alla condotta imprevedibile ed eccezionale della danneggiata tale, dunque, da escludere qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti, valevole in conclusione ad escludere la sussistenza dell'invocata responsabilità aquiliana.
Peraltro, va considerato che tutti i genitori dei ragazzi erano perfettamente a conoscenza che i loro figli sarebbero stati soli e autonomamente avevano deciso di accompagnarli e lasciarli in quel luogo (gli attori non hanno provato le rassicurazioni sulla presenza di un adulto e l'affidamento della ragazza ai genitori convenuti).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13150/2021 R.G.: rigetta la domanda promossa da e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
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Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese processuali, che liquida, in complessivi euro 14.103,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 per fase di studio della controversia, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge. Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore del difensore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 4 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)