CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22080 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI AN AR nato a [...] il [...] SO RL MA nata a [...] il 03709/1948 avverso il provvedimento del 06/12/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS EN, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Costantino VENTURA e RT AL , che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullata con ogni conseguente statuizione.; letta la memoria difensiva dei contro interessati RI RI e NN PA, rappresentati dall'Avv. Domenico D'ALESSANDRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 06/12/2022 il Gip presso il Tribunale di Bari, richiamata l'intervenuta revoca del sequestro probatorio disposta in data 26/10/2022 nell'ambito del procedimento penale a carico di TA e Lo AN in relazione alla imputazione agli stessi ascritta ex art. 110 e 633 cod. pen. con restituzione di quanto in sequestro al IB e alla CI, ad esito della opposizione proposta da TA e OP, in parziale riforma dell'ordinanza opposta, confermava la revoca del sequestro disposta in data 26/10/2022, ma Penale Sent. Sez. 2 Num. 22080 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/04/2023 disponeva la restituzione dell'immobile in favore degli opponenti TA e OP. 2. In particolare il Gip, con il provvedimento impugnato, riteneva di dare applicazione al principio di diritto secondo il quale è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a vincolo ex art. 253 cod. proc. pen. a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, in quanto lo strumento probatorio non può essere usato a fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono previsti diversi tipi di misure, tipiche e nominate. 3. IB e CI, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con particolare riferimento all'art. 1140 del codice civile e art. 42, comma secondo, Cost., attesa l'intervenuta lesione del diritto del possessore del bene, nonché omessa motivazione e omessa considerazione delle deduzioni difensive, poste a sostegno del provvedimento di restituzione in loro favore del 22/10/2022. La qualità di possessori del terrazzino al momento dell'adozione del sequestro probatorio era pacificamente riferibile ai coniugi IB/CI; il giudice dell'esecuzione è incorso in un evidente errore di lettura della documentazione allegata al ricorso, attesa l'evidente turbativa da parte dei coniugi TA e OP quanto al godimento di tale terrazzino utilizzato quale pertinenza della loro abitazione dal 1981. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione considerato il richiamo a principi di diritto di fatto non rispettati. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Bari, pur avendo richiamato il principio di diritto secondo il quale la persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio, non ha nelle sue conclusioni logicamente applicato il canone ermeneutico richiamato, non apparendo , tA compiutamente identificato il soggetto che aveva\i'reale disponibilità del bene al momento del sequestro probatorio sulla base di una motivazione talmente sintetica ed apodittica da mostrarsi nella sostanza apparente in considerazione della 2 complessità degli elementi di valutazione allegati dalle parti. Ciò anche considerato che lo strumento probatorio non può essere utilizzato a fini diversi, cautelar' o conservativi (Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Morabito, Rv. 258397-01) in relazione a situazioni che come in questo caso si caratterizzano per una complessa congerie di elementi tra le parti in contraddittorio tra loro. 2. Questa Corte ha già chiarito che il sequestro probatorio è una misura preordinata a finalità istruttorie, ed ha, pertanto, una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso (fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca). Dunque: "la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, ne' alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso. Nel medesimo senso, si era già in precedenza affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso"(Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192; Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, IN ed altro, rv. 232205-01). 3. Dunque, quando si ritenga esaurita la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti. 3.1. Nel caso in esame non pare che i canoni ermeneutici appena richiamati siano stati correttamente applicati dal Gip, il quale non ha considerato che al momento del sequestro (26/10/2010) il bene era nel possesso degli odierni ricorrenti, tanto che la custodia fu ad essi affidata in data (04/07/2012). Anche nell'originario provvedimento a fini probatori si dava atto di una serie di circostanze che avrebbero dovuto essere compiutamente ed analiticamente considerate al fine di riscontrare quale soggetto si trovasse nell'effettivo e legittimo possesso del bene, con particolare riferimento all'accertamento effettuato sui luoghi, agli atti di 3 acquisto dei diversi beni immobili (con riferimento alle rispettive date ed alle attività denunciate per turbativa e molestie in data 26/10/2010 che portavano al provvedimento di sequestro), nonché all'imputazione provvisoria nei confronti del TA e della OP ai sensi degli artt. 110 e 633 cod. pen., ed infine al provvedimento di dissequestro in data 23/11/2011. Una serie articolata di elementi questi, non adeguatamente riscontrati e considerati logicamente nel provvedimento impugnato, anche atteso l'affidamento in custodia del bene agli odierni ricorrenti in data 04/07/2012 e tenuto conto dello svolgimento e della risoluzione della controversia in sede civile. Né risulta compiutamente considerata la portata relativa del dato di fatto rappresentato dall'accesso consentito, a fini di manutenzione, ai convenuti (appunto a fine di manutenzione, senza con ciò mutare il riferimento ai soggetti possessori del bene proprio per la portata specifica dell'attività autorizzata). Infine, non appare neanche adeguatamente richiamato e valutato l'esito, seppure non definitivo, del giudizio civile che, comunque, ha riconosciuto la legittima posizione degli odierni ricorrenti, emergendo nella sostanza un'oggettiva apparenza della motivazione laddove afferma che l'esito della decisione di restituzione non appare condivisibile, limitandosi poi a richiamare in modo del tutto astratto un principio di diritto, in mancanza di argomentazioni e considerazioni logico-deduttive da correlare al caso concreto anche quanto ad una serie di corposi elementi allegati dalle parti interessate. 4. Si impone pertanto la rivalutazione dell'opposizione proposta. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - sezione Gip- per nuovo esame. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS EN, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Costantino VENTURA e RT AL , che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullata con ogni conseguente statuizione.; letta la memoria difensiva dei contro interessati RI RI e NN PA, rappresentati dall'Avv. Domenico D'ALESSANDRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 06/12/2022 il Gip presso il Tribunale di Bari, richiamata l'intervenuta revoca del sequestro probatorio disposta in data 26/10/2022 nell'ambito del procedimento penale a carico di TA e Lo AN in relazione alla imputazione agli stessi ascritta ex art. 110 e 633 cod. pen. con restituzione di quanto in sequestro al IB e alla CI, ad esito della opposizione proposta da TA e OP, in parziale riforma dell'ordinanza opposta, confermava la revoca del sequestro disposta in data 26/10/2022, ma Penale Sent. Sez. 2 Num. 22080 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/04/2023 disponeva la restituzione dell'immobile in favore degli opponenti TA e OP. 2. In particolare il Gip, con il provvedimento impugnato, riteneva di dare applicazione al principio di diritto secondo il quale è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a vincolo ex art. 253 cod. proc. pen. a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, in quanto lo strumento probatorio non può essere usato a fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono previsti diversi tipi di misure, tipiche e nominate. 3. IB e CI, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con particolare riferimento all'art. 1140 del codice civile e art. 42, comma secondo, Cost., attesa l'intervenuta lesione del diritto del possessore del bene, nonché omessa motivazione e omessa considerazione delle deduzioni difensive, poste a sostegno del provvedimento di restituzione in loro favore del 22/10/2022. La qualità di possessori del terrazzino al momento dell'adozione del sequestro probatorio era pacificamente riferibile ai coniugi IB/CI; il giudice dell'esecuzione è incorso in un evidente errore di lettura della documentazione allegata al ricorso, attesa l'evidente turbativa da parte dei coniugi TA e OP quanto al godimento di tale terrazzino utilizzato quale pertinenza della loro abitazione dal 1981. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione considerato il richiamo a principi di diritto di fatto non rispettati. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Bari, pur avendo richiamato il principio di diritto secondo il quale la persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio, non ha nelle sue conclusioni logicamente applicato il canone ermeneutico richiamato, non apparendo , tA compiutamente identificato il soggetto che aveva\i'reale disponibilità del bene al momento del sequestro probatorio sulla base di una motivazione talmente sintetica ed apodittica da mostrarsi nella sostanza apparente in considerazione della 2 complessità degli elementi di valutazione allegati dalle parti. Ciò anche considerato che lo strumento probatorio non può essere utilizzato a fini diversi, cautelar' o conservativi (Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Morabito, Rv. 258397-01) in relazione a situazioni che come in questo caso si caratterizzano per una complessa congerie di elementi tra le parti in contraddittorio tra loro. 2. Questa Corte ha già chiarito che il sequestro probatorio è una misura preordinata a finalità istruttorie, ed ha, pertanto, una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso (fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca). Dunque: "la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, ne' alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso. Nel medesimo senso, si era già in precedenza affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso"(Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192; Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, IN ed altro, rv. 232205-01). 3. Dunque, quando si ritenga esaurita la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti. 3.1. Nel caso in esame non pare che i canoni ermeneutici appena richiamati siano stati correttamente applicati dal Gip, il quale non ha considerato che al momento del sequestro (26/10/2010) il bene era nel possesso degli odierni ricorrenti, tanto che la custodia fu ad essi affidata in data (04/07/2012). Anche nell'originario provvedimento a fini probatori si dava atto di una serie di circostanze che avrebbero dovuto essere compiutamente ed analiticamente considerate al fine di riscontrare quale soggetto si trovasse nell'effettivo e legittimo possesso del bene, con particolare riferimento all'accertamento effettuato sui luoghi, agli atti di 3 acquisto dei diversi beni immobili (con riferimento alle rispettive date ed alle attività denunciate per turbativa e molestie in data 26/10/2010 che portavano al provvedimento di sequestro), nonché all'imputazione provvisoria nei confronti del TA e della OP ai sensi degli artt. 110 e 633 cod. pen., ed infine al provvedimento di dissequestro in data 23/11/2011. Una serie articolata di elementi questi, non adeguatamente riscontrati e considerati logicamente nel provvedimento impugnato, anche atteso l'affidamento in custodia del bene agli odierni ricorrenti in data 04/07/2012 e tenuto conto dello svolgimento e della risoluzione della controversia in sede civile. Né risulta compiutamente considerata la portata relativa del dato di fatto rappresentato dall'accesso consentito, a fini di manutenzione, ai convenuti (appunto a fine di manutenzione, senza con ciò mutare il riferimento ai soggetti possessori del bene proprio per la portata specifica dell'attività autorizzata). Infine, non appare neanche adeguatamente richiamato e valutato l'esito, seppure non definitivo, del giudizio civile che, comunque, ha riconosciuto la legittima posizione degli odierni ricorrenti, emergendo nella sostanza un'oggettiva apparenza della motivazione laddove afferma che l'esito della decisione di restituzione non appare condivisibile, limitandosi poi a richiamare in modo del tutto astratto un principio di diritto, in mancanza di argomentazioni e considerazioni logico-deduttive da correlare al caso concreto anche quanto ad una serie di corposi elementi allegati dalle parti interessate. 4. Si impone pertanto la rivalutazione dell'opposizione proposta. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - sezione Gip- per nuovo esame. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore