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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 16 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 17 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1145 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Potenza (PZ), Pt_1
al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11/2020 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con rituale ricorso depositato in data 06.04.2018, il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto prefettizio n. 12308 del 13.03.2018 di sospensione per sei mesi della patente di guida n B. NumeroDiPa_1
Tale provvedimento era emesso a seguito del verbale di contestazione n 4/2018, elevato in data 03.03.2018 dalla Polizia Municipale di Maratea per violazione dell'art. 186, comma 2 lett. a) e 2 bis del d.lgs. 285/1992 (C.d.s.), in quanto il “sig. , CP_1
conducente del veicolo targato DN203LD, aveva provocato un incidente stradale in cui rimaneva coinvolto un pedone presente sulla strada”.
Inoltre, “il sig. è stato sottoposto previo accompagnamento presso CP_1
l'Ufficio di Polizia Locale e tramite la collaborazione con la pattuglia della Radio
Mobile dell'Arma dei Carabinieri, al controllo del tasso alcolemico, accertato a mezzo dell'apparecchiatura etilometro, evidenziando un tasso alcolemico pari a 0,62 g/l “.
In particolare, il sig. aveva impugnato il provvedimento per violazione CP_1
e falsa applicazione dell'art 186 del C.d.s., aveva eccepito che l'assunzione di un farmaco nel periodo in oggetto aveva alterato l'esito dell'accertamento alcolemico, nonché aveva censurato l'illegittimità del comportamento tenuto dagli agenti accertatori.
Pertanto, aveva concluso chiedendo all'adito Giudice di Pace di Lagonegro, previa sospensione del decreto oggetto di opposizione in uno a tutte le connesse sanzioni amministrative, di annullare il decreto di sospensione della patente di guida, con tutti gli atti connessi e conseguenti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento reso in data 16.04.2019, ricorrendo i presupposti di legge ai sensi dell'art 5 del d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con memoria difensiva, si costituiva in giudizio la , la quale Parte_1
chiedeva preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile avverso il verbale n. 4/2018 e il conseguente verbale di fermo amministrativo del veicolo, in quanto intempestivo, non essendo stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel merito, la sosteneva sia la carenza probatoria riguardante l'assunzione Parte_1
dei farmaci, sia l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento da danno biologico.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, la stessa veniva decisa con sentenza n 11/2020 dal Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale dichiarava la contumacia della e accoglieva l'opposizione, annullando il Parte_1
provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva gravame deducendo: Parte_1
- violazione di legge relativamente agli artt. 291 e ss. del c.p.c.;
- vizio di infrapetizione per non aver il Giudice di prime cure esaminato l'eccezione di tardività dell'impugnazione del verbale;
- insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
- assenza di prova circa l'interferenza del farmaco assunto (ACTIGRIP) con il test etilometrico.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“ Voglia l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dall'appellato in quanto priva di fondamento in fatto
e diritto. Spese vinte”.
Con decreto del 24.09.2020, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.01.2021 e chiedeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 17.05.2021, il Giudice rilevato che l'appellata non si era costituita, rinviava la causa all'udienza del 18.7.2022 per la discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza. Mutata la persona fisica del giudicante e tenuto conto del carico del ruolo, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 16.12.2025, disponendo la sostituzione della stessa con lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ritualmente citato CP_1
in giudizio e non costituito.
L'appello è fondato e trova accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto all'erronea declaratoria di contumacia della da parte del Parte_1
primo giudice, giova rammentare che la Suprema Corte ha più volte affermato che “nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative… deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa ratio della fattispecie decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 98 del 2004, con cui la declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art 22 della l. n 689/1981,
è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale” ( Cass., Sez II, n 12663/2010).
Deve osservarsi, al riguardo, che in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è valida la costituzione del convenuto davanti al g.d.p. anche se la comparsa di risposta viene spedita per posta, in quanto l'invio degli atti di costituzione a mezzo posta, dove non è consentito, può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione al cancelliere, se questi, una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all'art. 319 c.p.c., non si rifiuta di procedere all'inserimento nel fascicolo: pertanto, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante contatto diretto fra il depositante e il cancelliere degrada a mera irregolarità priva di effetti sui successivi atti processuali” ( Cass., S.U. , n 5160 /2009, Cass. n
12342/2008).
Nel caso in esame, risulta pacificamente dagli atti di causa che la , resistente Parte_1
nel giudizio di primo grado, ha provveduto a costituirsi in giudizio, inviando a mezzo posta raccomandata A/R alla cancelleria del Giudice di Pace di Lagonegro, comparsa di costituzione e risposta e i relativi allegati (raccomandata nel fascicolo di primo grado prot. N. 399/2018 del 26.6.2018).
Tale costituzione era, inoltre, tempestiva considerata la data fissata per la prima udienza al 6 luglio 2018.
La costituzione della resistente in primo grado risulta dallo stesso fascicolo d'ufficio in cui la parte viene indicata come costituita.
Quanto all'eccezione di tardività dell'impugnazione del verbale, l'art. 7 terzo comma del d.lgs. 150/2011, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, si prevede che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero
e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione amministrativa, il giudice deve rilevare d'ufficio la decadenza dal diritto di proporre opposizione quando il ricorso sia stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione previsto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il mancato rilievo officioso della decadenza costituisce violazione di legge censurabile in sede di legittimità (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10375 del 29 aprile 2010).
Dagli atti di causa risulta in particolare che il verbale di accertamento è stato notificato il 5.03.2018 (all.4 alla memoria difensiva della ), ma che in data 3.4.2018 Parte_1
veniva notificato il decreto del Prefetto oggetto dell'impugnazione con conseguente tempestività dell'opposizione.
È, invece, fondato l'ulteriore motivo relativo all'assenza di prova circa l'interferenza del farmaco assunto con il test etilometrico.
In tema di guida in stato di ebbrezza, invero, l'esito positivo dell'alcol-test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere del ricorrente fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
In definitiva, la circostanza che il conducente di un'auto abbia assunto un farmaco contenente alcool eventualmente idoneo ad influire sull'esito dell'alcoltest non esclude la configurabilità dell'illecito amministrativo per guida in stato di ebbrezza in quanto, da un lato gli effetti e le caratteristiche dei farmaci sono assolutamente desumibili dalla lettura del foglietto illustrativo e, dall'altro il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, ma dallo stato alcolimetrico del sangue (con presunzione "iuris et de iure"), di talché chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente astenersi dal mettersi alla guida oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da mettersi alla guida (cfr. Tr. Campobasso,
15.11.2019).
Nel caso di specie, il medico curante ascoltato all'udienza del 15.3.2018 confermava l'assunzione del farmaco ACTIGRIP e indicava che dopo essersi informato era venuto a conoscenza di alcuni studi medici che mettevano in luce “una possibilità di alterazione dei risultati”.
Tali risultanze non sono sufficienti per ritenere provata la riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione e per escludere la concomitante assunzione di alcool.
Alla luce di quanto esposto, ritenute assorbite le altre questioni, l'appello è fondato e il relativo accoglimento comporta l'integrale riforma della sentenza impugnata con il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la pronuncia di contumacia non può essere imputata alla controparte, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• Accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza appellata n. 11/2020 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, rigetta l'opposizione;
• Dichiara la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lagonegro, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 16 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 17 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1145 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Potenza (PZ), Pt_1
al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLANTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11/2020 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con rituale ricorso depositato in data 06.04.2018, il sig. CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto prefettizio n. 12308 del 13.03.2018 di sospensione per sei mesi della patente di guida n B. NumeroDiPa_1
Tale provvedimento era emesso a seguito del verbale di contestazione n 4/2018, elevato in data 03.03.2018 dalla Polizia Municipale di Maratea per violazione dell'art. 186, comma 2 lett. a) e 2 bis del d.lgs. 285/1992 (C.d.s.), in quanto il “sig. , CP_1
conducente del veicolo targato DN203LD, aveva provocato un incidente stradale in cui rimaneva coinvolto un pedone presente sulla strada”.
Inoltre, “il sig. è stato sottoposto previo accompagnamento presso CP_1
l'Ufficio di Polizia Locale e tramite la collaborazione con la pattuglia della Radio
Mobile dell'Arma dei Carabinieri, al controllo del tasso alcolemico, accertato a mezzo dell'apparecchiatura etilometro, evidenziando un tasso alcolemico pari a 0,62 g/l “.
In particolare, il sig. aveva impugnato il provvedimento per violazione CP_1
e falsa applicazione dell'art 186 del C.d.s., aveva eccepito che l'assunzione di un farmaco nel periodo in oggetto aveva alterato l'esito dell'accertamento alcolemico, nonché aveva censurato l'illegittimità del comportamento tenuto dagli agenti accertatori.
Pertanto, aveva concluso chiedendo all'adito Giudice di Pace di Lagonegro, previa sospensione del decreto oggetto di opposizione in uno a tutte le connesse sanzioni amministrative, di annullare il decreto di sospensione della patente di guida, con tutti gli atti connessi e conseguenti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento reso in data 16.04.2019, ricorrendo i presupposti di legge ai sensi dell'art 5 del d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con memoria difensiva, si costituiva in giudizio la , la quale Parte_1
chiedeva preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile avverso il verbale n. 4/2018 e il conseguente verbale di fermo amministrativo del veicolo, in quanto intempestivo, non essendo stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel merito, la sosteneva sia la carenza probatoria riguardante l'assunzione Parte_1
dei farmaci, sia l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento da danno biologico.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, la stessa veniva decisa con sentenza n 11/2020 dal Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale dichiarava la contumacia della e accoglieva l'opposizione, annullando il Parte_1
provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva gravame deducendo: Parte_1
- violazione di legge relativamente agli artt. 291 e ss. del c.p.c.;
- vizio di infrapetizione per non aver il Giudice di prime cure esaminato l'eccezione di tardività dell'impugnazione del verbale;
- insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
- assenza di prova circa l'interferenza del farmaco assunto (ACTIGRIP) con il test etilometrico.
Tanto premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“ Voglia l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta dall'appellato in quanto priva di fondamento in fatto
e diritto. Spese vinte”.
Con decreto del 24.09.2020, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.01.2021 e chiedeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 17.05.2021, il Giudice rilevato che l'appellata non si era costituita, rinviava la causa all'udienza del 18.7.2022 per la discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza. Mutata la persona fisica del giudicante e tenuto conto del carico del ruolo, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 16.12.2025, disponendo la sostituzione della stessa con lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ritualmente citato CP_1
in giudizio e non costituito.
L'appello è fondato e trova accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto all'erronea declaratoria di contumacia della da parte del Parte_1
primo giudice, giova rammentare che la Suprema Corte ha più volte affermato che “nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative… deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa ratio della fattispecie decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 98 del 2004, con cui la declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art 22 della l. n 689/1981,
è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale” ( Cass., Sez II, n 12663/2010).
Deve osservarsi, al riguardo, che in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è valida la costituzione del convenuto davanti al g.d.p. anche se la comparsa di risposta viene spedita per posta, in quanto l'invio degli atti di costituzione a mezzo posta, dove non è consentito, può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione al cancelliere, se questi, una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all'art. 319 c.p.c., non si rifiuta di procedere all'inserimento nel fascicolo: pertanto, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante contatto diretto fra il depositante e il cancelliere degrada a mera irregolarità priva di effetti sui successivi atti processuali” ( Cass., S.U. , n 5160 /2009, Cass. n
12342/2008).
Nel caso in esame, risulta pacificamente dagli atti di causa che la , resistente Parte_1
nel giudizio di primo grado, ha provveduto a costituirsi in giudizio, inviando a mezzo posta raccomandata A/R alla cancelleria del Giudice di Pace di Lagonegro, comparsa di costituzione e risposta e i relativi allegati (raccomandata nel fascicolo di primo grado prot. N. 399/2018 del 26.6.2018).
Tale costituzione era, inoltre, tempestiva considerata la data fissata per la prima udienza al 6 luglio 2018.
La costituzione della resistente in primo grado risulta dallo stesso fascicolo d'ufficio in cui la parte viene indicata come costituita.
Quanto all'eccezione di tardività dell'impugnazione del verbale, l'art. 7 terzo comma del d.lgs. 150/2011, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, si prevede che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero
e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione amministrativa, il giudice deve rilevare d'ufficio la decadenza dal diritto di proporre opposizione quando il ricorso sia stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione previsto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il mancato rilievo officioso della decadenza costituisce violazione di legge censurabile in sede di legittimità (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10375 del 29 aprile 2010).
Dagli atti di causa risulta in particolare che il verbale di accertamento è stato notificato il 5.03.2018 (all.4 alla memoria difensiva della ), ma che in data 3.4.2018 Parte_1
veniva notificato il decreto del Prefetto oggetto dell'impugnazione con conseguente tempestività dell'opposizione.
È, invece, fondato l'ulteriore motivo relativo all'assenza di prova circa l'interferenza del farmaco assunto con il test etilometrico.
In tema di guida in stato di ebbrezza, invero, l'esito positivo dell'alcol-test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere del ricorrente fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
In definitiva, la circostanza che il conducente di un'auto abbia assunto un farmaco contenente alcool eventualmente idoneo ad influire sull'esito dell'alcoltest non esclude la configurabilità dell'illecito amministrativo per guida in stato di ebbrezza in quanto, da un lato gli effetti e le caratteristiche dei farmaci sono assolutamente desumibili dalla lettura del foglietto illustrativo e, dall'altro il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, ma dallo stato alcolimetrico del sangue (con presunzione "iuris et de iure"), di talché chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente astenersi dal mettersi alla guida oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da mettersi alla guida (cfr. Tr. Campobasso,
15.11.2019).
Nel caso di specie, il medico curante ascoltato all'udienza del 15.3.2018 confermava l'assunzione del farmaco ACTIGRIP e indicava che dopo essersi informato era venuto a conoscenza di alcuni studi medici che mettevano in luce “una possibilità di alterazione dei risultati”.
Tali risultanze non sono sufficienti per ritenere provata la riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione e per escludere la concomitante assunzione di alcool.
Alla luce di quanto esposto, ritenute assorbite le altre questioni, l'appello è fondato e il relativo accoglimento comporta l'integrale riforma della sentenza impugnata con il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la pronuncia di contumacia non può essere imputata alla controparte, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• Accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza appellata n. 11/2020 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, rigetta l'opposizione;
• Dichiara la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lagonegro, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco