TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 59
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha escluso l'illegittimità del silenzio poiché l'Amministrazione non ha un obbligo di provvedere alla stipula dei contratti attuativi. La convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 ha natura di contratto normativo, da cui non scaturiscono obblighi diretti in ordine all'an, al quando e al quantum dei singoli ordinativi. La stipula dei contratti attuativi è considerata eventuale e discrezionale.

  • Rigettato
    Obbligo di stipula del contratto attuativo

    Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non sussista un obbligo di stipula del contratto attuativo per l'Amministrazione, in quanto la convenzione ha natura di contratto normativo e la stipula dei contratti attuativi è una circostanza meramente eventuale e discrezionale.

  • Altro
    Risarcimento del danno in forma specifica

    Le domande risarcitorie sono state trattate con rito ordinario e la loro definizione è stata rimessa al definitivo.

  • Altro
    Risarcimento del danno per equivalente

    Le domande risarcitorie sono state trattate con rito ordinario e la loro definizione è stata rimessa al definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 59
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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